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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 525/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/03/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 22/03/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 266/2021 depositato il 23/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Praia A Mare - Piazza Municipio I 87028 Praia A Mare CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6466 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.02.2021, la sig.ra Ricorrente_1, depositava il ricorso avverso l' avviso di accertamento esecutivo n. 6466, notificato in data 15 SETTEMBRE 2020, a mezzo raccomandata a. r., dal Comune di
Praia a Mare, relativo all'IMU Imposta Municipale Propria ANNO 2015, dell'importo di euro 416,00, comprensivo si sanzioni ed interessi;
l'Imu si riferisce all'immobile sito nel Comune di Praia a Mare (CS), alla Indirizzo_1, Fabbricato Indirizzo_3, distinto in catasto al Foglio Indirizzo_
, Valore 58.999,92. La ricorrente, eccepisce che in applicazione dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 201 del 2011, l'immobile è esentato dal pagamento del tributo, in quanto lo stesso risulta di proprietà al 50% della ricorrente e l'altra metà del coniuge, ed è adibito ad abitazione principale della ricorrente;
esso costituisce dimora abituale e residenza anagrafica (come si evince dal certificato di residenza e dalle utenze domestiche). I due coniugi hanno rispettivamente la residenza anagrafica in due Comuni diversi, la signora Ricorrente_1 nel Comune di Praia a Mare, come da certificato di residenza storico depositato ed il coniuge sig. Nominativo_1, nel Comune di Casoria. La ricorrente eccepisce, quindi, la violazione dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, che prevede una sola agevolazione qualora la residenza dei coniugi sia stabilita in due immobili diversi nello stesso comune;
nel caso di specie, invece, tale limitazione non è applicabile in quanto si tratta di immobili ubicati in comuni diversi, in cui i due coniugi hanno rispettivamente la residenza. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna alle spese con distrazione.
In data 01.03.2023, si costituiva il Comune di Praia a Mare ed eccepiva che la ricorrente non dimorava abitualmente nell'immobile oggetto dell'accertamento, allegando a sostegno della sua tesi, documentazione inerente le utenze domestiche per l'immobile sito in Praia a Mare, ma ritualmente inviate presso l'abitazione principale della ricorrente in Casoria (NA), alla Indirizzo_2, come del resto l'atto impugnato, ivi regolarmente ricevuto, il consumo esiguo di acqua ed altri elementi a confutazione delle eccezioni di parte ricorrente, Pertanto, il Comune di Praia a Mare chiede il rigetto del ricorso, la conferma dell'atto impugnato, con condanna alle spese.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio, considerato che il Dr Franco Ernesto Rubino si è dimesso in data 21.05.2025, lo ha sostituito con il sottoscritto relatore.
Preme preliminarmente evidenziare che l'accertamento è l'atto attraverso il quale l'ente porta conoscenza del contribuente le irregolarità rilevate a seguito dell'attività di controllo;
tale termine individua sia l'attività di controllo del contribuente e/o dell'obbligazione tributaria condotta dagli organi dell'amministrazione pubblica, che l'atto conclusivo della stessa. L'accertamento, costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati ed attestati dal soggetto cui è affidata la gestione: a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito;
c) l'individuazione del soggetto debitore;
d) l'ammontare del credito;
e) la relativa scadenza. L'I.C.I., sostituita nel 2012 dall'I.M.U. è un tributo comunale che ha come presupposto impositivo la proprietà di fabbricati, di area fabbricabile e di terreni agricoli, situati nei comuni dello Stato italiano. Con D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, con decorrenza a partire dal 2014, si è stabilito l'esclusione dall'I.M.U. dell'abitazione principale (art. 8, comma 2). Successivamente, il d.l. n. 201 del 6 dicembre
2011, art. 13, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha anticipato l'applicazione dell'I.M.U. di due anni, cioè al 2012, ed ha esteso l'applicazione dell'imposta anche alle abitazioni principali. Giova ricordare che ai sensi dell'art 13 co. 2 d.l. 201/11, “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Pertanto, affinché l'abitazione possa considerarsi "principale" devono verificarsi contemporaneamente due requisiti: la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di tassazione;
la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo;
Alla luce di quanto sopra, per avere l'esenzione della tassazione per l'abitazione principale, il contribuente deve risiedere anagraficamente ed avere, altresì la dimora abituale nell'immobile per il quale chiede l'esenzione. Dalla documentazione prodotta dal Comune di
Praia a Mare è provato che la ricorrente non dimora abitualmente nell'immobile per il quale chiede l'esenzione. Invero, dalla documentazione versata in atti, si evince che le richieste di pagamento inerenti l'utenza idrica, l'utenza fognaria e la tares, vengono inviate, in ogni periodo dell'anno, alla ricorrente presso l'abitazione sita in Casoria (NA), alla Indirizzo_2, dove vive e dimora abitualmente con il proprio coniuge. Non da meno è la circostanza che lo stesso atto impugnato veniva ritualmente notificato a mani della ricorrente, sempre presso l'abitazione sita in Casoria (NA), alla Indirizzo_2, come da relata di notifica. Inoltre, dalla documentazione depositata dal Comune ,risulta evidente che i bassissimi consumi enel, sono sinonimo di una abitazione non principale. Nel caso di specie è pertanto, indubbio che la residenza anagrafica della ricorrente, nell'anno oggetto del tributo non coincide con la dimora abituale, così come provato dalla resistente. Il ricorso risulta infondato e pertanto, va rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese della ricorrente, secondo il principio della soccombenza, liquidandole come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente, al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in € 150,00 (euro centocinquanta/00),oltre I.V.A. , C.P.A ed accessori come per legge,se dovute, con distrazione.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/03/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 22/03/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 266/2021 depositato il 23/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Praia A Mare - Piazza Municipio I 87028 Praia A Mare CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6466 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.02.2021, la sig.ra Ricorrente_1, depositava il ricorso avverso l' avviso di accertamento esecutivo n. 6466, notificato in data 15 SETTEMBRE 2020, a mezzo raccomandata a. r., dal Comune di
Praia a Mare, relativo all'IMU Imposta Municipale Propria ANNO 2015, dell'importo di euro 416,00, comprensivo si sanzioni ed interessi;
l'Imu si riferisce all'immobile sito nel Comune di Praia a Mare (CS), alla Indirizzo_1, Fabbricato Indirizzo_3, distinto in catasto al Foglio Indirizzo_
, Valore 58.999,92. La ricorrente, eccepisce che in applicazione dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 201 del 2011, l'immobile è esentato dal pagamento del tributo, in quanto lo stesso risulta di proprietà al 50% della ricorrente e l'altra metà del coniuge, ed è adibito ad abitazione principale della ricorrente;
esso costituisce dimora abituale e residenza anagrafica (come si evince dal certificato di residenza e dalle utenze domestiche). I due coniugi hanno rispettivamente la residenza anagrafica in due Comuni diversi, la signora Ricorrente_1 nel Comune di Praia a Mare, come da certificato di residenza storico depositato ed il coniuge sig. Nominativo_1, nel Comune di Casoria. La ricorrente eccepisce, quindi, la violazione dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, che prevede una sola agevolazione qualora la residenza dei coniugi sia stabilita in due immobili diversi nello stesso comune;
nel caso di specie, invece, tale limitazione non è applicabile in quanto si tratta di immobili ubicati in comuni diversi, in cui i due coniugi hanno rispettivamente la residenza. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna alle spese con distrazione.
In data 01.03.2023, si costituiva il Comune di Praia a Mare ed eccepiva che la ricorrente non dimorava abitualmente nell'immobile oggetto dell'accertamento, allegando a sostegno della sua tesi, documentazione inerente le utenze domestiche per l'immobile sito in Praia a Mare, ma ritualmente inviate presso l'abitazione principale della ricorrente in Casoria (NA), alla Indirizzo_2, come del resto l'atto impugnato, ivi regolarmente ricevuto, il consumo esiguo di acqua ed altri elementi a confutazione delle eccezioni di parte ricorrente, Pertanto, il Comune di Praia a Mare chiede il rigetto del ricorso, la conferma dell'atto impugnato, con condanna alle spese.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio, considerato che il Dr Franco Ernesto Rubino si è dimesso in data 21.05.2025, lo ha sostituito con il sottoscritto relatore.
Preme preliminarmente evidenziare che l'accertamento è l'atto attraverso il quale l'ente porta conoscenza del contribuente le irregolarità rilevate a seguito dell'attività di controllo;
tale termine individua sia l'attività di controllo del contribuente e/o dell'obbligazione tributaria condotta dagli organi dell'amministrazione pubblica, che l'atto conclusivo della stessa. L'accertamento, costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati ed attestati dal soggetto cui è affidata la gestione: a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito;
c) l'individuazione del soggetto debitore;
d) l'ammontare del credito;
e) la relativa scadenza. L'I.C.I., sostituita nel 2012 dall'I.M.U. è un tributo comunale che ha come presupposto impositivo la proprietà di fabbricati, di area fabbricabile e di terreni agricoli, situati nei comuni dello Stato italiano. Con D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, con decorrenza a partire dal 2014, si è stabilito l'esclusione dall'I.M.U. dell'abitazione principale (art. 8, comma 2). Successivamente, il d.l. n. 201 del 6 dicembre
2011, art. 13, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha anticipato l'applicazione dell'I.M.U. di due anni, cioè al 2012, ed ha esteso l'applicazione dell'imposta anche alle abitazioni principali. Giova ricordare che ai sensi dell'art 13 co. 2 d.l. 201/11, “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Pertanto, affinché l'abitazione possa considerarsi "principale" devono verificarsi contemporaneamente due requisiti: la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di tassazione;
la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo;
Alla luce di quanto sopra, per avere l'esenzione della tassazione per l'abitazione principale, il contribuente deve risiedere anagraficamente ed avere, altresì la dimora abituale nell'immobile per il quale chiede l'esenzione. Dalla documentazione prodotta dal Comune di
Praia a Mare è provato che la ricorrente non dimora abitualmente nell'immobile per il quale chiede l'esenzione. Invero, dalla documentazione versata in atti, si evince che le richieste di pagamento inerenti l'utenza idrica, l'utenza fognaria e la tares, vengono inviate, in ogni periodo dell'anno, alla ricorrente presso l'abitazione sita in Casoria (NA), alla Indirizzo_2, dove vive e dimora abitualmente con il proprio coniuge. Non da meno è la circostanza che lo stesso atto impugnato veniva ritualmente notificato a mani della ricorrente, sempre presso l'abitazione sita in Casoria (NA), alla Indirizzo_2, come da relata di notifica. Inoltre, dalla documentazione depositata dal Comune ,risulta evidente che i bassissimi consumi enel, sono sinonimo di una abitazione non principale. Nel caso di specie è pertanto, indubbio che la residenza anagrafica della ricorrente, nell'anno oggetto del tributo non coincide con la dimora abituale, così come provato dalla resistente. Il ricorso risulta infondato e pertanto, va rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese della ricorrente, secondo il principio della soccombenza, liquidandole come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente, al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in € 150,00 (euro centocinquanta/00),oltre I.V.A. , C.P.A ed accessori come per legge,se dovute, con distrazione.