CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 3197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3197 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo ___________________ Presidente rel. est.
2) dott. Maria Vittoria Valente_____________ Consigliere
3) dott. Roberto Bonanni_________________ Consigliere
All'udienza pubblica del 14 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2114/2025 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.2459/2025 emessa in data 26 febbraio 2025 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
(c.f. e p. iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Marco
Tavernese PEC: ; - Email_1
APPELLANTE-
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, per procura Controparte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Alessandro Gargia PEC e Email_2 dall'Avv. Paola Latronico PEC;
Email_3
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 5 agosto 2025 la
[...]
a impugnato la sentenza n. 2459/2025 emessa dal Tribunale Parte_1 Gl di Roma il giorno 26 febbraio 2025 con cui è stata accolta parzialmente la domanda della lavoratrice . Controparte_1
Come si spiegherà meglio appresso, il Tribunale, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente il 28 gennaio 2022 e conseguentemente condannava la l pagamento in favore della ricorrente Parte_1 dell'indennità risarcitoria, commisurata sulla base della retribuzione globale di fatto, dell'importo pari ad €.8.476,66, oltre accessori di legge e a restituire la somma trattenuta indebitamente a titolo di sospensione cautelare, pari a € 815,16, oltre accessori di legge. Rigettava, viceversa le domande risarcitorie.
La società datoriale ha proposto i motivi di impugnazione che saranno illustrati appresso.
costituendosi ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa, fissata per la decisione per l'udienza pubblica del 14 ottobre 2025 è definita dal Collegio, all'esito della discussione e della successiva della Camera di Consiglio, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata il Tribunale si pronunciava sull'impugnativa del licenziamento proposta da ed accoglieva una parte delle Controparte_1 domande spiegate in quanto dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato il
28 gennaio 2022 e conseguentemente condannava la controparte (
[...]
al pagamento dell'indennità risarcitoria, commisurata a sei Parte_1 mensilità della retribuzione globale di fatto, che determinava nell'importo pari ad
€.8.476,66, oltre accessori di legge e a restituire la somma trattenuta indebitamente a titolo di sospensione cautelare, pari a € 815,16, oltre accessori di legge.
Nella decisione il primo giudice preliminarmente escludeva la decadenza affermando che il tentativo di conciliazione della ricorrente era stato notificato via pec alla Società
l'11 agosto 2022 e la società non aveva aderito al predetto tentativo né aveva depositato memoria difensive entro il termine di venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta (31 agosto 2022), come confermato dal provvedimento di
Pag. 2 di 7 Con chiusura del procedimento emesso dall' (Chiusura tentativo di conciliazione CP_3
all.3 alla memoria). Quindi considerato che il verbale di chiusura del tentativo
[...] di conciliazione era datato e notificato alla ricorrente il 31 ottobre 2022, faceva decorrere da tale ultima data il termine di 60 giorno per adire l'autorità giudiziaria e riteneva tempestivo il ricorso depositato in data 13 dicembre 2022.
Nell'esaminare la giustificatezza del recesso datoriale intimato come giustificato motivo oggettivo considerati i fatti contestati alla luce delle deposizioni testimoniali riteneva gli addebiti insussistenti o privi di rilevo disciplinare e comunque indimostrati ( <avendo il datore di lavoro dato prova della veridicità dei fatti contestati nella lettera di comunicazione del recesso e della relativa sussistenza delle motivazioni ad esso sottese. >>). Riteneva pertanto illegittimo il licenziamento per insussistenza del giustificato motivo soggettivo con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria, quantificata in 6 mensilità, ex art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.
Esaminando l'ulteriore domanda concernente la restituzione della somma trattenuta nella busta paga di gennaio 2022 pari ad € 815,16 in ragione della disposta sospensione cautelare dal lavoro, riteneva che la trattenuta non trovasse giustificazione normativa né nel tipo di licenziamento comminato che mai avrebbe potuto retroagire alla data della sospensione cautelare, né nella contrattazione collettiva di riferimento, . Parte_2
Rigettava, viceversa, la domanda di risarcimento del danno ritenendola del tutto generica.
Avverso tale decisione propone appello la società datoriale devolvendo sia la decadenza che il merito dei fatti oggetto di addebito.
In ordine alla decadenza assume che erroneamente il Tribunale avrebbe fatto decorrere il termine di 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziario dalla Con comunicazione inoltratagli dall' dell'esito negativo della conciliazione il 21 ottobre
2022, poiché il termine doveva decorrere dalla scadenza dei venti giorni perché il datore di lavoro facesse pervenire le proprie memorie.
Infatti, l'appellante invoca l'applicazione dell'ultima parte del II comma dell'art. 6 della legge n° 604/1966 in base al quale <Qualora la conciliazione o l'arbitrato
Pag. 3 di 7 richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo>>.
- Precisa che:
“il tentativo di conciliazione della Sig.ra è stato notificato via pec alla CP_1
Società l'11 agosto 2022 (doc. 2_Pec Istanza tentativo di conciliazione).
- la società non ha aderito al predetto tentativo né ha quindi depositato memoria difensive entro il termine di venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta
(31 agosto 2022), come confermato dal provvedimento di chiusura del procedimento Con emesso dall' (doc. 3_Chiusura tentativo di conciliazione Scilinguo ). CP_3
- Dal 31 agosto 2022 è decorso il termine di 60 giorni entro cui il ricorso avrebbe dovuto essere depositato dinanzi al Giudice del Lavoro.
- Il termine di scadenza era del 30 ottobre 2022 prorogato in quanto festivo al 31 ottobre 2022.
- Il ricorso della Sig.ra è stato depositato dinanzi Codesto Giudice il 14 CP_1 dicembre 2022, ossia, dopo lo scadere del termine di decadenza previsto per legge.”
Il motivo è fondato.
Va in proposito richiamato l'orientamento della Suprema Corte (Cass. 8026/2019,
14057/2019, 20250/2023) con cui si è ritenuto che il mancato deposito da parte del datore di lavoro nel termine di venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta costituisca rifiuto idoneo a far decorrere (Cass. 27948/2018) termine di sessanta giorni per adire l'autorità giudiziaria con l'impugnativa del licenziamento.
Pertanto, poiché nel caso in esame la richiesta di tentativo di conciliazione perveniva a datore di lavoro il giorno 11 agosto 2022 e nei venti giorni successivi, con scadenza il 31 agosto, questi non depositata le proprie memorie con ciò evidenziando per facta concludentia il rifiuto di addivenire ad un accordo in sede stragiudiziale, dalla scadenza di tale ultimo termine andava fatto decorrere il termine decadenziale di 60 Con giorni. Né occorreva attendere l'ulteriore determinazione dell' attesa la natura speciale della norma che disciplina tale ipotesti (rifiuto datoriale) rispetto a quella più generale e la ratio delle previsioni di fissare termini in funzione acceleratoria.
Pag. 4 di 7 Scrive infatti il supremo collegio :< Da tali eventi significativi della non accettazione della procedura – che pertanto abortisce in partenza e non viene svolta
– decorre un nuovo ed autonomo termine di decadenza, non più sottoposto al regime pregresso, che l'ultima parte del comma 2 dell'art. 6 più volte citato fissa, inequivocabilmente, in un lasso temporale di sessanta giorni.Tale ulteriore termine assume, per la specifica regola che lo contiene, un evidente connotato di specialità che lo rende insensibile alla disciplina generale della sospensione dei termini di decadenza prevista dal comma 2 dell'art. 410 c.p.c., anche per l'incompatibilità strutturale con tale ultima disposizione.>>.
Va da sé che vada ritenuta la decadenza dall'impugnativa del licenziamento e la relativa domanda proposta dalla lavoratrice vada disattesa.
Diviene pertanto superfluo a questo punto illustrare in questa sede e poi esaminare gli ulteriori motivi di appello attinenti alla legittimità del licenziamento ed alla correttezza della misura sanzionatoria irrogata che sono assorbiti, restando unicamente da esaminare le censure relative alla statuizione del primo giudice sul diritto della lavoratrice alla restituzione delle somme trattenute dal datore di lavoro durante la sospensione cautelare.
Al riguardo, la decisione del Tribunale è sostenuta con la motivazione: “Quanto all'ulteriore domanda spiegata da parte ricorrente in ricorso relativa alla restituzione della somma trattenuta nella busta paga di gennaio 2022 pari ad €
815,16 in ragione della disposta sospensione cautelare dal lavoro, va evidenziato quanto segue. La sospensione cautelare si differenzia nettamente dalla sospensione disciplinare non solo in quanto non costituente sanzione disciplinare, ma, altresì, perché a differenza della seconda, durante il periodo di sospensione il lavoratore non perde il proprio diritto alla retribuzione. […] Pertanto, la convenuta è tenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di €. 815,16”.
Assume l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la
Suprema Corte avrebbe affermato che, qualora il procedimento disciplinare si concluda con il licenziamento, la sospensione cautelare si salda con il recesso, che retroagisce al momento della sospensione stessa, con conseguente perdita del diritto alla retribuzione per il periodo di sospensione. Nel caso, la sospensione cautelare
Pag. 5 di 7 sarebbe stata pienamente giustificata dalla gravità dei fatti e dalla necessità di tutelare la serenità e l'incolumità degli altri dipendenti nell'ambiente di lavoro.
Anche tale motivo è fondato.
La Suprema Corte (ex multis v.: 7825/2025, 11762 /2021 n. 9618/2015,
Sez. L, Sentenza n. 15056/2015, n. 15444/2014 , n. 15445/2014, Cass. n.11361/2008,
n. 22863/2008, n. 624/1998; n. 3319/1986, n. 7350/1986, n. 624/1998) ha chiarito, con numerose pronunce espressione di un orientamento consolidato nel tempo, che, in ipotesi di conclusione del procedimento disciplinare in senso sfavorevole al dipendente (come nel caso in esame in cui la risoluzione del rapporto resta per altro ferma in sede giudiziale attesa la decadenza) con adozione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio si tramuta ad ogni effetto in definitiva interruzione del rapporto che legittima il recesso del datore di lavoro retroattivamente, con perdita "ex tunc" del diritto alle retribuzioni, a far tempo dal momento della sospensione stessa. Al contrario, l'esito favorevole al lavoratore del procedimento penale o disciplinare determina il diritto del lavoratore alla percezione delle retribuzioni non corrisposte per effetto della sospensione cautelare dal servizio
(v. Cass. n. 15444 del 2014).
Del tutto irrilevante è a tal fine l'argomento difensivo esposto dall'appellato secondo cui occorrerebbe distinguere il caso in cui il licenziamento sia intimato con effetti retroattivi dalla sospensione ovvero dal momento successivo in cui è intimato il recesso, posto che l'efficacia sopra illustrata trae ragione dalla natura interinale e provvisoria del provvedimento cautelare destinato ad essere sostituito, anche ai fini del trattamento economico, dalla determinazione definitiva adottata dal datore di lavoro sul rapporto, con effetto ripristinatorio solo ove il rapporto non sia risolto o sia stato risolto illegittimamente e rimosso con pronuncia giudiziale.
L'accoglimento dell'appello determina la riforma integrale della sentenza gravata con il rigetto dell'originaria domanda.
Deve, conseguentemente, statuirsi sulla richiesta dell'appellante di restituzione di tutte le somme corrisposte dalla in esecuzione della sentenza Parte_1 impugnata, così come quantificate nel cedolino paga e nella disposizione di bonifico
Pag. 6 di 7 prodotte in appello, condannando la a restituire detti importi emergenti dal CP_1 cedolino del maggio 2025 nonché da bonifico del 28 maggio 2025.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 5 agosto 2025 nei confronti con riferimento alla sentenza n.2459/2025 emessa Controparte_1 il giorno 26 febbraio 2025 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta l'originaria domanda condannando alla rifusione delle spese del primo grado che Controparte_1 liquida in euro 4500,00 oltre iva, cpa e spese generali con distrazione in favore dell'avv. Marco Tavernese.
2)Condanna l'appellata alla restituzione di tutte le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado.
3) Condanna l'appellata anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 3.473,00 oltre iva, cpa e spese generali che distrae in favore dell'Avv. Marco
Tavernese.
Roma, 14 ottobre 2025
Il Presidente rel est.
(dott. Eliana Romeo)
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo ___________________ Presidente rel. est.
2) dott. Maria Vittoria Valente_____________ Consigliere
3) dott. Roberto Bonanni_________________ Consigliere
All'udienza pubblica del 14 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2114/2025 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.2459/2025 emessa in data 26 febbraio 2025 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
(c.f. e p. iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Marco
Tavernese PEC: ; - Email_1
APPELLANTE-
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, per procura Controparte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Alessandro Gargia PEC e Email_2 dall'Avv. Paola Latronico PEC;
Email_3
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 5 agosto 2025 la
[...]
a impugnato la sentenza n. 2459/2025 emessa dal Tribunale Parte_1 Gl di Roma il giorno 26 febbraio 2025 con cui è stata accolta parzialmente la domanda della lavoratrice . Controparte_1
Come si spiegherà meglio appresso, il Tribunale, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente il 28 gennaio 2022 e conseguentemente condannava la l pagamento in favore della ricorrente Parte_1 dell'indennità risarcitoria, commisurata sulla base della retribuzione globale di fatto, dell'importo pari ad €.8.476,66, oltre accessori di legge e a restituire la somma trattenuta indebitamente a titolo di sospensione cautelare, pari a € 815,16, oltre accessori di legge. Rigettava, viceversa le domande risarcitorie.
La società datoriale ha proposto i motivi di impugnazione che saranno illustrati appresso.
costituendosi ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa, fissata per la decisione per l'udienza pubblica del 14 ottobre 2025 è definita dal Collegio, all'esito della discussione e della successiva della Camera di Consiglio, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata il Tribunale si pronunciava sull'impugnativa del licenziamento proposta da ed accoglieva una parte delle Controparte_1 domande spiegate in quanto dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato il
28 gennaio 2022 e conseguentemente condannava la controparte (
[...]
al pagamento dell'indennità risarcitoria, commisurata a sei Parte_1 mensilità della retribuzione globale di fatto, che determinava nell'importo pari ad
€.8.476,66, oltre accessori di legge e a restituire la somma trattenuta indebitamente a titolo di sospensione cautelare, pari a € 815,16, oltre accessori di legge.
Nella decisione il primo giudice preliminarmente escludeva la decadenza affermando che il tentativo di conciliazione della ricorrente era stato notificato via pec alla Società
l'11 agosto 2022 e la società non aveva aderito al predetto tentativo né aveva depositato memoria difensive entro il termine di venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta (31 agosto 2022), come confermato dal provvedimento di
Pag. 2 di 7 Con chiusura del procedimento emesso dall' (Chiusura tentativo di conciliazione CP_3
all.3 alla memoria). Quindi considerato che il verbale di chiusura del tentativo
[...] di conciliazione era datato e notificato alla ricorrente il 31 ottobre 2022, faceva decorrere da tale ultima data il termine di 60 giorno per adire l'autorità giudiziaria e riteneva tempestivo il ricorso depositato in data 13 dicembre 2022.
Nell'esaminare la giustificatezza del recesso datoriale intimato come giustificato motivo oggettivo considerati i fatti contestati alla luce delle deposizioni testimoniali riteneva gli addebiti insussistenti o privi di rilevo disciplinare e comunque indimostrati ( <avendo il datore di lavoro dato prova della veridicità dei fatti contestati nella lettera di comunicazione del recesso e della relativa sussistenza delle motivazioni ad esso sottese. >>). Riteneva pertanto illegittimo il licenziamento per insussistenza del giustificato motivo soggettivo con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria, quantificata in 6 mensilità, ex art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.
Esaminando l'ulteriore domanda concernente la restituzione della somma trattenuta nella busta paga di gennaio 2022 pari ad € 815,16 in ragione della disposta sospensione cautelare dal lavoro, riteneva che la trattenuta non trovasse giustificazione normativa né nel tipo di licenziamento comminato che mai avrebbe potuto retroagire alla data della sospensione cautelare, né nella contrattazione collettiva di riferimento, . Parte_2
Rigettava, viceversa, la domanda di risarcimento del danno ritenendola del tutto generica.
Avverso tale decisione propone appello la società datoriale devolvendo sia la decadenza che il merito dei fatti oggetto di addebito.
In ordine alla decadenza assume che erroneamente il Tribunale avrebbe fatto decorrere il termine di 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziario dalla Con comunicazione inoltratagli dall' dell'esito negativo della conciliazione il 21 ottobre
2022, poiché il termine doveva decorrere dalla scadenza dei venti giorni perché il datore di lavoro facesse pervenire le proprie memorie.
Infatti, l'appellante invoca l'applicazione dell'ultima parte del II comma dell'art. 6 della legge n° 604/1966 in base al quale <Qualora la conciliazione o l'arbitrato
Pag. 3 di 7 richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo>>.
- Precisa che:
“il tentativo di conciliazione della Sig.ra è stato notificato via pec alla CP_1
Società l'11 agosto 2022 (doc. 2_Pec Istanza tentativo di conciliazione).
- la società non ha aderito al predetto tentativo né ha quindi depositato memoria difensive entro il termine di venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta
(31 agosto 2022), come confermato dal provvedimento di chiusura del procedimento Con emesso dall' (doc. 3_Chiusura tentativo di conciliazione Scilinguo ). CP_3
- Dal 31 agosto 2022 è decorso il termine di 60 giorni entro cui il ricorso avrebbe dovuto essere depositato dinanzi al Giudice del Lavoro.
- Il termine di scadenza era del 30 ottobre 2022 prorogato in quanto festivo al 31 ottobre 2022.
- Il ricorso della Sig.ra è stato depositato dinanzi Codesto Giudice il 14 CP_1 dicembre 2022, ossia, dopo lo scadere del termine di decadenza previsto per legge.”
Il motivo è fondato.
Va in proposito richiamato l'orientamento della Suprema Corte (Cass. 8026/2019,
14057/2019, 20250/2023) con cui si è ritenuto che il mancato deposito da parte del datore di lavoro nel termine di venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta costituisca rifiuto idoneo a far decorrere (Cass. 27948/2018) termine di sessanta giorni per adire l'autorità giudiziaria con l'impugnativa del licenziamento.
Pertanto, poiché nel caso in esame la richiesta di tentativo di conciliazione perveniva a datore di lavoro il giorno 11 agosto 2022 e nei venti giorni successivi, con scadenza il 31 agosto, questi non depositata le proprie memorie con ciò evidenziando per facta concludentia il rifiuto di addivenire ad un accordo in sede stragiudiziale, dalla scadenza di tale ultimo termine andava fatto decorrere il termine decadenziale di 60 Con giorni. Né occorreva attendere l'ulteriore determinazione dell' attesa la natura speciale della norma che disciplina tale ipotesti (rifiuto datoriale) rispetto a quella più generale e la ratio delle previsioni di fissare termini in funzione acceleratoria.
Pag. 4 di 7 Scrive infatti il supremo collegio :< Da tali eventi significativi della non accettazione della procedura – che pertanto abortisce in partenza e non viene svolta
– decorre un nuovo ed autonomo termine di decadenza, non più sottoposto al regime pregresso, che l'ultima parte del comma 2 dell'art. 6 più volte citato fissa, inequivocabilmente, in un lasso temporale di sessanta giorni.Tale ulteriore termine assume, per la specifica regola che lo contiene, un evidente connotato di specialità che lo rende insensibile alla disciplina generale della sospensione dei termini di decadenza prevista dal comma 2 dell'art. 410 c.p.c., anche per l'incompatibilità strutturale con tale ultima disposizione.>>.
Va da sé che vada ritenuta la decadenza dall'impugnativa del licenziamento e la relativa domanda proposta dalla lavoratrice vada disattesa.
Diviene pertanto superfluo a questo punto illustrare in questa sede e poi esaminare gli ulteriori motivi di appello attinenti alla legittimità del licenziamento ed alla correttezza della misura sanzionatoria irrogata che sono assorbiti, restando unicamente da esaminare le censure relative alla statuizione del primo giudice sul diritto della lavoratrice alla restituzione delle somme trattenute dal datore di lavoro durante la sospensione cautelare.
Al riguardo, la decisione del Tribunale è sostenuta con la motivazione: “Quanto all'ulteriore domanda spiegata da parte ricorrente in ricorso relativa alla restituzione della somma trattenuta nella busta paga di gennaio 2022 pari ad €
815,16 in ragione della disposta sospensione cautelare dal lavoro, va evidenziato quanto segue. La sospensione cautelare si differenzia nettamente dalla sospensione disciplinare non solo in quanto non costituente sanzione disciplinare, ma, altresì, perché a differenza della seconda, durante il periodo di sospensione il lavoratore non perde il proprio diritto alla retribuzione. […] Pertanto, la convenuta è tenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di €. 815,16”.
Assume l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la
Suprema Corte avrebbe affermato che, qualora il procedimento disciplinare si concluda con il licenziamento, la sospensione cautelare si salda con il recesso, che retroagisce al momento della sospensione stessa, con conseguente perdita del diritto alla retribuzione per il periodo di sospensione. Nel caso, la sospensione cautelare
Pag. 5 di 7 sarebbe stata pienamente giustificata dalla gravità dei fatti e dalla necessità di tutelare la serenità e l'incolumità degli altri dipendenti nell'ambiente di lavoro.
Anche tale motivo è fondato.
La Suprema Corte (ex multis v.: 7825/2025, 11762 /2021 n. 9618/2015,
Sez. L, Sentenza n. 15056/2015, n. 15444/2014 , n. 15445/2014, Cass. n.11361/2008,
n. 22863/2008, n. 624/1998; n. 3319/1986, n. 7350/1986, n. 624/1998) ha chiarito, con numerose pronunce espressione di un orientamento consolidato nel tempo, che, in ipotesi di conclusione del procedimento disciplinare in senso sfavorevole al dipendente (come nel caso in esame in cui la risoluzione del rapporto resta per altro ferma in sede giudiziale attesa la decadenza) con adozione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio si tramuta ad ogni effetto in definitiva interruzione del rapporto che legittima il recesso del datore di lavoro retroattivamente, con perdita "ex tunc" del diritto alle retribuzioni, a far tempo dal momento della sospensione stessa. Al contrario, l'esito favorevole al lavoratore del procedimento penale o disciplinare determina il diritto del lavoratore alla percezione delle retribuzioni non corrisposte per effetto della sospensione cautelare dal servizio
(v. Cass. n. 15444 del 2014).
Del tutto irrilevante è a tal fine l'argomento difensivo esposto dall'appellato secondo cui occorrerebbe distinguere il caso in cui il licenziamento sia intimato con effetti retroattivi dalla sospensione ovvero dal momento successivo in cui è intimato il recesso, posto che l'efficacia sopra illustrata trae ragione dalla natura interinale e provvisoria del provvedimento cautelare destinato ad essere sostituito, anche ai fini del trattamento economico, dalla determinazione definitiva adottata dal datore di lavoro sul rapporto, con effetto ripristinatorio solo ove il rapporto non sia risolto o sia stato risolto illegittimamente e rimosso con pronuncia giudiziale.
L'accoglimento dell'appello determina la riforma integrale della sentenza gravata con il rigetto dell'originaria domanda.
Deve, conseguentemente, statuirsi sulla richiesta dell'appellante di restituzione di tutte le somme corrisposte dalla in esecuzione della sentenza Parte_1 impugnata, così come quantificate nel cedolino paga e nella disposizione di bonifico
Pag. 6 di 7 prodotte in appello, condannando la a restituire detti importi emergenti dal CP_1 cedolino del maggio 2025 nonché da bonifico del 28 maggio 2025.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 5 agosto 2025 nei confronti con riferimento alla sentenza n.2459/2025 emessa Controparte_1 il giorno 26 febbraio 2025 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta l'originaria domanda condannando alla rifusione delle spese del primo grado che Controparte_1 liquida in euro 4500,00 oltre iva, cpa e spese generali con distrazione in favore dell'avv. Marco Tavernese.
2)Condanna l'appellata alla restituzione di tutte le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado.
3) Condanna l'appellata anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 3.473,00 oltre iva, cpa e spese generali che distrae in favore dell'Avv. Marco
Tavernese.
Roma, 14 ottobre 2025
Il Presidente rel est.
(dott. Eliana Romeo)
Pag. 7 di 7