Ordinanza cautelare 20 marzo 2022
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 26/05/2025, n. 10008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10008 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 10008/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01969/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1969 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Sanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno del -OMISSIS-.2021, di diniego della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con il presente ricorso -OMISSIS- ha esposto:
-) in data 1.6.2017 essa, ormai residente in Italia da molti anni, presentava domanda di concessione della cittadinanza italiana;
-) ad oltre quattro anni di distanza, il Ministro dell’Interno ha rigettato detta istanza basandola sulla situazione reddituale della ricorrente, ritenuta incapiente, nonché sulla sua situazione penale.
1.1- Avverso detto provvedimento di diniego viene proposta impugnazione per i seguenti motivi:
1) Mancata notificazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/90
La ricorrente contesta la mancata notificazione del preavviso di rigetto, non surrogabile dall’avvenuto suo deposito “ nel sistema informatico denominato CIVES” , non risultando tale comunicazione di cui non vi è traccia alcuna idonea a garantire l’effettiva conoscenza dell’atto amministrativo.
Detto vizio, ad avviso della ricorrente, andrebbe coordinato con la violazione dell’art. 9ter di cui alla legge n. 91/92 in relazione all’art. 2 della legge 241/90, dal momento che, non essendo stato completato nel termine di 48 mesi il procedimento amministrativo, la violazione dell’art. 2 della legge 241/90 ha comportato il legittimo affidamento della ricorrente sul buon esito della propria domanda di concessione della cittadinanza italiana.
2) Violazione dell’art. 9 lettera f) della Legge n. 91/92 – Difetto di istruttoria e difetto di motivazione
Rileva la ricorrente, riservandosi di produrre la relativa documentazione in giudizio, di godere del reddito di cittadinanza nonché dell’assegno di mantenimento divorzile per il quale è stata costretta all’esercizio di azioni esecutive.
Ancora, pur essendo vero che la stessa non svolge attualmente attività lavorativa. Rileva che ciò deriva da temporanee difficoltà occupazionali inidonee ad incidere sulle precedenti esperienze lavorative della suddetta e ritenerla intenzionata ad inserirsi nel tessuto produttivo del Paese
2- Con atto depositato il 17.3.2022 si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
3- Alla camera di consiglio del 18.3.2022, con ordinanza n. 1895/2022 depositata il 20.3.2022 è stata rigettata l’istanza cautelare.
4- Il 4.4.2025 la ricorrente ha depositato memoria.
5- All’udienza pubblica di smaltimento del 16.5.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
6- Il ricorso è infondato.
7- Il primo motivo è infondato.
7.1- A tal proposito, il Collegio si riporta alla giurisprudenza di questo Tribunale (da ultimo sentenza n. 7006 del 9.4.2025) a mente della quale la modalità semplificata di comunicazione con l’utente che richiede la cittadinanza attraverso piattaforma informatica, cd. sistema S.I.CITT. (il portale informatico adibito alla presentazione e gestione delle istanze di concessione della cittadinanza, successivamente sostituito dal Cives) è stata introdotta in linea con le previsioni dell’art. 3 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dell’art. 33, comma 2 bis, decreto-legge n. 69/2013, conv. in legge 98/2013.
Detto in altri termini, la piattaforma informatica, sebbene istituita ai sensi del richiamato art. 33 per consentire agli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza, l'acquisizione e la trasmissione di dati e documenti in via esclusivamente informatica, viene utilizzata anche per interagire con gli istanti ai sensi delle norme generali dettate dal d. lgs. n. 82/2005, Codice dell’amministrazione digitale (giova evidenziare, in proposito, come l’impianto normativo descritto fosse in vigore da molto prima della circolare ministeriale n. 3250 del 12 maggio 2021, richiamata dal ricorrente, che avrebbe introdotto l’obbligo delle comunicazioni tra l’Ufficio e l’utente riguardanti il procedimento di concessione della cittadinanza italiana tramite la piattaforma informatica).
A tal proposito, si consideri che per esigenze di tipo organizzativo - che hanno imposto l’adozione di soluzioni che, a fronte dell’esponenziale aumento delle istanze di cittadinanza, garantissero progressivamente una maggiore efficienza, implementando l’informatizzazione del procedimento –, dal 18 giugno 2015 l’unica modalità di presentazione delle istanze ammessa è costituita dalla compilazione e dall’invio della domanda in modalità telematica attraverso l’apposito sito internet dal quale le domande, così acquisite, confluiscono in un applicativo informatico che ne consente la trattazione in formato esclusivamente digitale.
La descritta modalità di gestione del procedimento permette di coniugare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge n. 91/1992 e dai relativi regolamenti esecutivi con i principi in materia di “amministrazione digitale” dettati dal Codice dell’amministrazione digitale, il quale all’art. 41 ( Procedimento e fascicolo informatico ) prevede che le “[l] e pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ” e che “[l] a pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati ” nonché che detto fascicolo informatico sia “ costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l'immediata conoscibilità .. , sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento ”.
Tale modalità di interlocuzione, finalizzata ad accelerare ed efficientare la trattazione delle istanze, prescelta dall’Amministrazione come modalità esclusiva per la gestione dei procedimenti, deve ritenersi legittima perché coniuga le superiori statuizioni legislative (art. 33, comma 2 bis, del decreto legge n. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013, secondo cui “ entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici ”), con l’interesse del destinatario alla più rapida definizione del procedimento.
Né può sostenersi che tale prassi applicativa menomi le esigenze partecipative dell’istante, il quale, edotto delle modalità operative della procedura, è gravato da un ben preciso onere collaborativo, in ossequio al superiore principio di autoresponsabilità e di leale collaborazione tra p.a. ed amministrati (Tar Lazio, sez. I ter, n. 8580/2022).
E, invero, proprio a tutela delle esigenze partecipative dell’istante è previsto altresì che all’utenza sul portale on line sia associato un indirizzo di posta elettronica del richiedente, cui vengono inviate le notifiche di recapito di corrispondenza, consentendone un monitoraggio e una lettura in tempo reale.
Peraltro circa la rilevanza dell’invio contestuale della mail al fine del perfezionamento della notifica del caricamento di comunicazioni sul portale informatico, deve osservarsi - come è stato precisato nelle circolari del Ministero dell’interno sul procedimento di concessione della cittadinanza che si sono avvicendate - che l’indirizzo di posta elettronica associato all’utenza del richiedente lo status dichiarato al momento di presentazione della domanda costituisce domicilio eletto, ai sensi dell’art. 47 del codice civile.
Quindi, a fronte dell’esistenza del domicilio digitale e del riconoscimento normativo delle comunicazioni in via telematica ai sensi, rispettivamente, dell’artt. 3- bis e 41 del d.lgs. n. 82/2005, sussiste l’onere, nonché l’interesse, del soggetto richiedente di consultazione ed accesso costante al portale per la verifica dello stato di avanzamento della pratica e di monitoraggio e lettura in tempo reale delle notifiche di recapito di corrispondenza sulla mail associata al portale on line (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2914/2022), ciò da cui è possibile dedurre che nel caso di specie non solo la notifica, ma anche la piena conoscenza della comunicazione erano da ritenere integrate sin dal momento dell’inserimento sul portale.
La procedura digitale, vigente ratione temporis con caricamento sull’apposito portale informatico dei documenti cartacei, scansionandoli in formato digitale, prevedeva in ogni caso, al fine dell’accertamento dell’identità del richiedente e della conformità della documentazione, l’avviso allo straniero di recarsi presso gli sportelli munito degli originali cartacei della documentazione caricata digitalmente, in modo da consentire all’operatore di effettuare un esame “materiale” dei documenti.
In tal senso si esprimono la citata circolare del Ministero dell’Interno n. 11782 del 19 novembre 2015 e le istruzioni presenti sul sito web istituzionale della Prefettura di Roma e del Ministero dell’Interno, anche mediante apposite “Faq” ( Frequently asked questions ).
7.2- Alla luce di quanto esposto la doglianza della ricorrente con la quale, si puntualizza, non si contesta la mancata adozione del preavviso di rigetto bensì l’inidoneità delle modalità individuate dall’amministrazione per parteciparlo al destinatario, ossia il caricamento sul portale telematico a ciò dedicato, è priva di fondamento.
8- Parimenti è infondata la seconda doglianza.
8.1- Il provvedimento impugnato si basa sui seguenti pregiudizi riferibili alla ricorrente:
-) decreto penale di condanna del -OMISSIS-2003 per il reato di rissa;
-) procedimento penale n. -OMISSIS-21 per lesioni personali;
-) procedimento penale n.-OMISSIS-21 per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali:
-) svariate segnalazioni per liti in famiglia da cui sono originate querele proposte dall’istante o dai propri familiari contro la stessa per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali;
-) notizie di reato per ingiuria e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.
Alcuni di detti pregiudizi non sarebbero stati neanche autocertificati nell’istanza.
Viene inoltre dedotta insufficienza reddituale per i periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019.
8.2- Tanto chiarito, in via generale il Collegio ritiene utile evidenziare che nei procedimenti di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, come condivisibilmente rilevato da questo Tribunale (cfr. Sez. I-ter n. 13300 del 10.012.2020; Sez. II quater n. 1840 del 2.2.2015), la natura altamente discrezionale del potere pubblico esercitato, infatti, fa sì che possano essere presi in considerazione dall’amministrazione per le proprie determinazioni tutti gli aspetti riguardanti l’istante, ritenuti indicativi della sua effettiva e piena integrazione.
Peraltro, all’autorità procedente, chiamata a condurre una valutazione circa l’avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale, si richiede di porre attenzione ai molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare e di irreprensibilità della condotta, estendendo peraltro detta valutazione anche al nucleo familiare del richiedente lo status (cfr. Cons. Stato, sez. I, n. 2674/2018; Id., sez. I, n. 2660/2017, secondo cui la concessione della particolare capacità connessa allo status di cittadino impone che “ si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante, sotto il profilo dell’apporto lavorativo e del rispetto delle regole del paese stesso. E in tale ottica, non può ritenersi censurabile l’estensione della valutazione anzidetta al nucleo familiare ”).
8.3- Quanto al requisito reddituale, la giurisprudenza costante di questo Tribunale è nel senso che: “ L’acquisizione dello status di cittadino italiano rientra nei provvedimenti di concessione, che presuppongono l’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità, in capo all’Amministrazione.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, nel cui ambito valutativo rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito dell’aspirante cittadino a garantirne il sostentamento.
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che la verifica dell’Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento non è soltanto funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale all’accertamento del presupposto necessario a che il soggetto sia poi in grado di assolvere i doveri di solidarietà sociale in modo da “concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974).
Tra i diritti e i doveri che lo straniero viene ad acquisire quando viene inserito a pieno titolo nella comunità nazionale, non assume infatti un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, sez I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., n. 1902/2018; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La verifica del requisito reddituale deve, in particolare, riguardare, non solo il triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza – ex d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all’art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (cfr., T.A.R. Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – ma anche il periodo successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito fino al giuramento (cfr. art. 4, comma 7, D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, secondo cui “Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge”).
Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito - in ragione di una valutazione a monte circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente - facendo riferimento a quelli che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 25.11.89 n. 382, consentono di ritenere esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico; soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia proprio in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958).
Il parametro appena riportato costituisce un requisito minimo indefettibile, per cui l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire - ex se - causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (la persistenza di tale situazione è comunque assicurata dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE).
La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questa Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 1590/22; 1698/22; 1724/22; sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726), che ne ha da ultimo ricostruito le ragioni giuridiche sulla base dell’analisi della normativa che disciplina la posizione dello straniero nel nostro ordinamento giuridico (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 14163/2023 e 14172/2023). ” ( ex multis : Tar Lazio, Roma, Sezione V Bis, sentenza del 28 aprile 2025, n. 8237).
8.3.1- Nella fattispecie, la ricorrente ammette di non percepire alcun reddito, sia pure adducendolo a situazioni contingenti e familiari, con il che non mette in discussione una delle ragioni a base dell’avversato rigetto dell’istanza, costituita dall’insufficienza del requisito reddituale, peraltro –si soggiunge- riscontrata non per periodi limitati o contingenti, bensì per i periodi di imposta 2017, 2018 e 2019.
8.3.2- Tale carenza –all’evidenza non surrogabile dall’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge, il quale costituisce una provvidenza inidonea ad essere equiparata al reddito e la cui entità, si soggiunge opportunamente, non è né allegata né tantomeno comprovata- fa sì che, non avendo la stessa dimostrato il possesso di altre fonti di reddito idonee ad integrare quanto attualmente previsto, il relativo profilo di doglianza è da considerarsi infondato.
8.3.3- Con riferimento alla mancata autocertificazione di taluni pregiudizi –come omissione in sé considerata a prescindere dalla rilevanza di quanto non dichiarato – si rileva che “ La condotta omissiva in sede di autocertificazione incide ragionevolmente, in maniera negativa, sul giudizio di meritevolezza dell'aspirante cittadino, in quanto sintomatica di una mancata conoscenza ovvero di uno scarso rispetto delle regole del contesto giuridico in cui si è inseriti ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 4.4.2023, n.5686).
8.4- La conclusione ora rassegnata, in presenza di un atto plurimotivato quale è quello impugnato, rende di per sé lo stesso immune da illegittimità comportando di per sé il rigetto del ricorso.
8.5- Non di meno, anche quanto alla posizione giudiziaria della ricorrente il provvedimento è immune da mende.
8.5.1- Si premette che “ La valutazione dei pregiudizi penali a carico dei parenti rileva nella valutazione del procedimento concessorio, in quanto l'Amministrazione deve verificare la sussistenza della coincidenza dell'interesse pubblico con quello del richiedente, tenendo conto delle conseguenze che discendono dal conferimento della cittadinanza. Se si considera il particolare atteggiarsi dell'interesse pubblico, avente natura composita, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell'identità nazionale, non è difficile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne può derivare sul piano dell'agire del soggetto pubblico alla cui cura lo stesso è affidato. In questo quadro, pertanto, l'Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l'assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 26.4.2023, n.7144).
8.5.2- Sul punto vi è da considerare che, in disparte il riferimento al precedente risalente all’anno 2003 (che però non costituisce l’unica controindicazione a carico della ricorrente), le difese contenute nel ricorso risultano sostanzialmente carenti, nel senso che quest’ultima non fornisce alcuna specifica deduzione, anche solo in termini di principio di prova, in ordine ai numerosi pregiudizi a suo carico, risultando peraltro del tutto generico ed apodittico il riferimento alla situazione familiare e a dissidi con l’ex coniuge ritenuto dalla ricorrente reale origine dei pregiudizi ad essa attribuiti.
8.5.3- Tale carenza, si soggiunge, non è surrogabile dalla memoria depositata il 4.4.2025, parimenti generica, nella quale la ricorrente continua a non prendere specifica posizione sui numerosi procedimenti richiamati dalla Prefettura a sostegno dell’avversato diniego, senza fornire elementi indiziari idonei ad inficiare la loro valorizzabilità nel caso concreto.
8.6- In conclusione, il ricorso va rigettato.
9- Le circostanze della controversia e le difese pressoché di forma dell’amministrazione resistente giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.