Articolo 8 della Legge 21 dicembre 1950, n. 1018
Articolo 7Articolo 9
Versione
14 gennaio 1951
Art. 8.
Agli effetti dell' art. 81 della Costituzione , alle maggiori spese necessarie per l'attuazione della presente legge si provvede con le entrate derivanti dall'applicazione del precedente art. 7.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1951
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