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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/11/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 556/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA RB ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 556/2025 promossa da:
(p.i/c.f. ), ora Parte_1 P.IVA_1 [...]
(p.i. – c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
PP IL
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ) con il patrocinio degli avv. JACOPO Controparte_1 C.F._1
OR e AD OR
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Accertare e dichiarare che la ha correttamente effettuato, in favore Parte_1 della beneficiaria la sig.ra l'integrale liquidazione della polizza nr. 05148004231 Controparte_1 pari ad euro 93.370,53 e che l'odierna opposta non ha diritto a ricevere alcuna altra somma, e che nel richiedere il provvedimento monitorio ha agito in mala fede, e per l'effetto annullare e revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 53/2025 del 13.01.2025 relativo al procedimento di cui al n.r.g. 4413/2024, a mezzo del quale il Tribunale di Pavia, in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Claris Appiani, ha intimato alla di effettuare il pagamento, in favore della sig.ra Parte_1 [...]
della somma di euro 91.384,45, maggiorata degli interessi come richiesti, oltre ad euro CP_1
pagina 1 di 8 2.530,00 per compensi, oltre euro 406,50 per esborsi ed accessori, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Date le contestazioni riportate nella presente domanda, tutte sorrette da prova scritta, ci si oppone sin
d'ora alla eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n.
53/2025.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, condannare nonché Controparte_2
, dichiaratosi suo successore, anche in solido tra loro, al pagamento della somma di Controparte_3
€ 91.384,45= oltre interessi moratori, ex art. 11 condizioni di polizza, dal dovuto al saldo, o di quell'altra maggiore o minore che risulti di giustizia.
Spese rifuse, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore anticipatario
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in via monitoria, , nella sua qualità di erede beneficiaria del padre Controparte_1
, premesso di essere creditrice nei confronti di Parte_3 Parte_1 della somma di euro 91.384,45, oltre interessi come da domanda, a titolo di residuo importo della liquidazione del premio morte della polizza vita nr. 05148004231 in essere con , già CP_4 polizza nr. 00001001872 sottoscritta da in data 18.09.1997 con;
Parte_3 CP_5 che la compagnia non ha provveduto al pagamento integrale della liquidazione del premio dovuto;
insta per l'ottenimento di decreto ingiuntivo di pagamento.
Avverso detto decreto, emanato in data 13.1.2025 con n. 53/2025, propone opposizione la ingiunta deducendo: che in data 18.9.1997 sottoscriveva con la polizza vita n. Parte_3 CP_5
0001001872 che prevedeva un premio unico di allora Lire 65.000.000 a cui ha fatto seguito un ulteriore versamento di Lire 5.000.000 in data 11.12.1997; che il capitale complessivamente versato di Lire 70.000.00, al netto delle imposte e costi, corrispondeva a Lire 64.499,48 ossia par ad euro 33.690,75 e che lo stesso era soggetto a rivalutazione annuale indicizzato secondo il rendimento di una gestione separata individuata nella allora CP_6 che negli anni le rivalutazioni, a seguito di operazioni di acquisizione e fusione, sono avvenute in base ad altre gestioni separate ma sono state sempre rispettate le condizioni contrattuali di polizza che prevedevano che, a prescindere dall'andamento del fondo, all'assicurato fosse comunque garantito un rendimento minimo annuo del 4%; che a seguito del decesso del avvenuto in data 28.1.2024, dietro richiesta di liquidazione del Parte_3 premio avanzata dalla erede nonché beneficiaria, la compagnia ha corrisposto la Controparte_1 pagina 2 di 8 liquidazione della garanzia caso morte corrispondendo la somma di euro 93.370,53;
che in forza di una comunicazione di nella quale veniva indicata la Controparte_1 Pt_1 valorizzazione della polizza alla data del 10.2.24 corrispondente ad un capitale lordo in caso di decesso pari ad euro 200.469,40, ritiene di avere diritto alla liquidazione di un ulteriore importo corrispondente alla differenza tra tale valore indicato e quello effettivamente già corrisposto e per il quale ha agito in via monitoria;
che la valorizzazione al 10.2.2024 riportata nella comunicazione della compagnia è frutto di un errore di sistema e che tale anomalia è stata più volte rappresentata alla in sede stragiudiziale anche Parte_3 in occasione di un reclamo dalla stessa presentato all'IVASS;
che in data 15.7.24 la compagnia ha dato riscontro alla in qualità di reclamante, e all'Istituto Parte_3 di Vigilanza trasmettendo una specifica nota, redatta dalla responsabile della funzione attuarile, con la dettagliata ricostruzione storica dell'andamento della rivalutazione del capitale sin dalla sua origine e ha determinato la prestazione lorda spettante alla beneficiaria;
che nella nota del 15.7.2024 veniva inoltre nuovamente chiarito che a causa di una anomalia del sistema, nell'Area riservata del cliente, il capitale di riscatto ed il capitale liquidabile erano stati erroneamente valorizzati nella misura pari al doppio rispetto all'effettiva prestazione maturata;
che in forza della suddetta polizza vita sottoscritta da , in conseguenza della quale Parte_3 la compagnia si è obbligata a corrispondere al beneficiario in caso del verificarsi dell'evento morte la somma rivalutata in base alle condizioni contrattualmente pattuite, la compagnia ha dovuto corrispondere alla beneficiaria, , il capitale di euro 33.690,75 annualmente rivalutato, Controparte_1 dal 1997 al 2024, per l'importo complessivo di euro 93.370,53;
che pertanto, a seguito della liquidazione operata, la compagnia ha correttamente ed integralmente adempiuto ai propri obblighi contrattuali e ha dato regolarmente esecuzione al contratto, nel rispetto delle clausole contrattuali;
che dunque le somme richieste dalla ricorrente in via monitoria non sono dovute.
Nel giudizio così incardinato si costituiva la convenuta contestando la opposizione avversaria e chiedendone la reiezione e la conferma del provvedimento monitorio, previa concessione della sua provvisoria esecuzione.
Deduce che: in data 18.9.1997 sottoscriveva la nota polizza vita con versando il Parte_3 CP_5 premio unico di Lire 65.000.000 e successivamente un ulteriore di importo di Lire 5.000.000 in data
11.12.1997 e che, in forza delle condizioni contrattualmente pattuite, in caso morte la compagnia si obbligava al pagamento del capitale rivalutato, rivalutazione effettuata secondo le modalità anch'esse previste in contratto ossia in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione separata CP_6 pagina 3 di 8 la polizza in parola veniva trasferita a (con nuovo n. 05148004231) e che negli anni 2020 CP_4
e 2021 veniva comunicato all'assicurato l'estratto conto annuale ove veniva indicato l'ammontare delle prestazioni maturate come da importi ivi precisati;
successivamente il portafoglio clienti di veniva trasferito a e che anch'essa CP_4 Parte_1 nel 2024 comunicava il valore polizza in caso morte, conformemente a quanto riferito in precedenza, pari ad euro 200.000,00; che a seguito del decesso dell'assicurato, la beneficiaria faceva richiesta di liquidazione dell'indennizzo morte e, a seguito di tale richiesta, la compagnia inviava il conteggio secondo cui l'importo liquidabile lordo ammontava a euro 200.208,02 (netti pari ad euro 184.754,98) ma la compagnia procedeva a corrispondere solo il minor importo di euro 93.370,53; considerato il conteggio comunicato dalla compagnia, ritiene dovuto il versamento anche del residuo importo pari alla differenza tra quanto indicato e quanto già corrisposto.
Contesta poi la rivalutazione per come indicata ed operata dalla compagnia, in base alle gestioni dei diversi fondi specificati che si sono susseguiti nel tempo e comunque secondo il rendimento minimo garantito del 4%, sostenendo che tale rivalutazione non troverebbe riscontro nelle condizioni contrattuali di polizza e che non sarebbero state accettate dal contraente, e per l'effetto contesta il conteggio così operato dalla compagnia medesima pari ad euro 100.112,66 in luogo dei 200.000,00 in precedenza indicati.
Espletati gli incombenti di rito con lo scambio delle memorie, acquisita la documentazione prodotta, non concessa la provvisoria esecutorietà al decreto, all'udienza cartolare del 18.11.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'opposizione proposta da , ora , è fondata e Parte_1 Parte_2 merita accoglimento.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa, ne discendono i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per pagina 4 di 8 l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, il credito di €. 91.384,45, oltre interessi, oggetto del decreto ingiuntivo opposto è relativo all'asserito mancato pagamento del residuo importo a titolo di indennizzo morte relativo alla polizza vita n. 05148004231 (già n. 00001001872), sottoscritta in data 18.9.1997 da Parte_3
, a seguito del decesso dell'assicurato.
[...]
La convenuta opposta, nella sua qualità di erede e beneficiaria della prestazione, fonda il suo diritto alla corresponsione di tale ulteriore importo sulla base del conteggio fornitole dalla compagnia assicurativa in data 28.3.24 (doc. 9 del fascicolo monitorio) dal quale risulterebbe che l'importo lordo liquidabile ammontava a complessivi €. 200.208,02 (corrispondente ad un valore netto di €. 184.754,98) e che tale importo da ultimo comunicato trova corrispondenza in quelli precedentemente indicati negli estratti conto annuali inviati dalla compagnia assicurativa (docc. 4 e 7 fascicolo monitorio).
Parte opponente contesta la debenza di tale ulteriore importo, precisando che il conteggio comunicato dalla compagnia in data 28.3.24 e la valorizzazione al 10.2.2024 indicata dalla compagnia, negli estratti conto del 2024 di cui al documento avversario n. 7, sono frutto di un errore di sistema, anomalia più volte rappresentata alla beneficiaria.
Da un esame della documentazione versata in atti si rileva la sussistenza di una discordanza tra gli importi ivi indicati risalente nel tempo.
Difatti, dalla lettura del documento 4 allegato al fascicolo monitorio, che attiene agli estratti conto degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 della compagnia , si evidenzia una non corrispondenza CP_4 degli importi medesimi.
Questo è l'estratto conto al 31.12.2018
Analogamente, nel 2019 vengono riportati i seguenti importi.
pagina 5 di 8 Sempre nel medesimo documento, alla pagina successiva gli importi alla data del 31.12.2019, sono differenti.
Nel riepilogo di cui a pagina 6 del documento 4, si riporta poi quanto segue.
Appare evidente che in detto documento gli importi variano in misura pari al doppio, laddove, fermo rimanendo per il “cumulo premi versati a tutto il 30.12.20” l'importo di €. 36.151,98, la variazione pagina 6 di 8 della voce “prestazione minima garantita a tutto il 31.12.20” e la voce “capitale caso morte a tutto il
31.12.20” in alcuni passi riporta il valore di €. 88.721,04 e in avanti alla voce “valore di riscatto totale lordo al 31.12.20” riporta sia l'importo di €. 88.721,04, sia l'importo di €. 177.442,08.
Analogamente, nel documento 7 fascicolo monitorio nel riepilogo ivi indicato alla voce “sommatoria dei premi lordi versati“ si indica l'importo di €. 36.151,980, più sotto alla voce “capitale in caso di decesso” l'importo di €. 200.469,940, ma alla voce sottostante “valore della polizza” si indica l'importo di €. 100.234,970 e poi nella griglia denominata “elenco valorizzazione al 10.2.24” si riporta sempre l'importo di euro 100.234,970.
Anche in questo caso l'importo indicato alla voce Capitale in caso di decesso è pari al doppio di quello indicato alla voce valore della polizza.
Dalla nota esplicativa emessa dalla compagnia, documento n. 1 di parte opponente, si ricava il conteggio specifico, sin dall'origine dal rapporto, della rivalutazione applicata e che tale importo corrisponde all'importo lordo di €. 100.112,66, pari all'importo netto di €. 93.370,53, poi in concreto liquidato.
Attesa la palese divergenza dei dati forniti dalla e consegnati alla signora Controparte_7
al fine di verificare se trattasi di importi effettivamente dovuti ovvero se trattasi di errore di Parte_3 sistema, non rimane che prendere atto delle condizioni contrattuali a suo tempo stipulate dal padre della odierna ricorrente.
Pacifico infatti che il sig. come già evidenziato, abbia sottoscritto la polizza vita Parte_3 in data 18.9.1997 con versamento di premio unico di Lire 65.000.000; che vi è stato un versamento di Lire 5.000.000 in data 11.12.1997, per un totale versato di Lire
70.000.00, corrispondenti, al netto delle imposte e costi, a Lire 64.499,48 ossia euro 33.690,75.
La polizza prevedeva che detto importo era soggetto a rivalutazione annuale indicizzato secondo il rendimento di una gestione separata individuata nella allora CP_6
Non vi sono altre indicazioni in contratto.
Con riferimento a detto tasso di rivalutazione applicato, la compagnia conferma che la rivalutazione era operata secondo il rendimento di una determinata gestione separata specificatamente indicata in contratto e che sussisteva un rendimento minimo garantito pari al 4%, qualora il rendimento della gestione fosse stato inferiore a tale minimo garantito.
Sulla base di tale affermazione, produce, doc. 1 di parte opponente, un conteggio fondato su dette condizione dal quale emerge che, a fronte del capitale versato, si procede a rivalutazione ad un tasso superiore fino al 2003 e al tasso del 4% annuale, a partire dall'anno 2004, affermandosi che il rendimento della gestione nel periodo post 2004 era inferiore.
Sulla base di detto conteggio l'importo del capitale versato rivalutato ammonta € 100.112,66 come pagina 7 di 8 dedotto dalla compagnia.
La opposta fonda le sue richieste esclusivamente sulla documentazione in avanti riportata, le cui conclusioni, come rilevato appaiono palesemente contradditorie.
Non ha dedotto alcunché in ordine alle condizioni di polizza e alla debenza, sulla base di queste ultime, di ulteriori somme vantate.
In conclusione, deve ritenersi che la Compagnia opponente abbia dimostrato la corretta ed integrale esecuzione del contratto, con la integrale corresponsione dell'indennizzo effettivamente dovuto.
Non vi è dunque titolo per la richiesta di pagamento di alcun ulteriore importo come azionato in via monitoria.
Ne consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da ora Controparte_8
, deve essere accolta, con annullamento e conseguente revoca del decreto Parte_2 ingiuntivo n. 53/2025 emesso dal Tribunale di Pavia in data 13.01.2025.
Quanto alle spese, ritiene il giudicante che il decreto ingiuntivo sia stato richiesto ed ottenuto sulla base della errata documentazione proveniente dalla parte;
ciò giustifica la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
ora , avverso il decreto ingiuntivo n. 53/2025 emesso dal Tribunale di
[...] Parte_2
Pavia in data 13.01.2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione proposta da , ora e, per Parte_1 Pt_2 Parte_1
l'effetto, revoca il decreto predetto e lo dichiara privo di efficacia;
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Pavia, 26 novembre 2025
Il Giudice
NA RB
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA RB ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 556/2025 promossa da:
(p.i/c.f. ), ora Parte_1 P.IVA_1 [...]
(p.i. – c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
PP IL
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ) con il patrocinio degli avv. JACOPO Controparte_1 C.F._1
OR e AD OR
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Accertare e dichiarare che la ha correttamente effettuato, in favore Parte_1 della beneficiaria la sig.ra l'integrale liquidazione della polizza nr. 05148004231 Controparte_1 pari ad euro 93.370,53 e che l'odierna opposta non ha diritto a ricevere alcuna altra somma, e che nel richiedere il provvedimento monitorio ha agito in mala fede, e per l'effetto annullare e revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 53/2025 del 13.01.2025 relativo al procedimento di cui al n.r.g. 4413/2024, a mezzo del quale il Tribunale di Pavia, in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Claris Appiani, ha intimato alla di effettuare il pagamento, in favore della sig.ra Parte_1 [...]
della somma di euro 91.384,45, maggiorata degli interessi come richiesti, oltre ad euro CP_1
pagina 1 di 8 2.530,00 per compensi, oltre euro 406,50 per esborsi ed accessori, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Date le contestazioni riportate nella presente domanda, tutte sorrette da prova scritta, ci si oppone sin
d'ora alla eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n.
53/2025.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, condannare nonché Controparte_2
, dichiaratosi suo successore, anche in solido tra loro, al pagamento della somma di Controparte_3
€ 91.384,45= oltre interessi moratori, ex art. 11 condizioni di polizza, dal dovuto al saldo, o di quell'altra maggiore o minore che risulti di giustizia.
Spese rifuse, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore anticipatario
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in via monitoria, , nella sua qualità di erede beneficiaria del padre Controparte_1
, premesso di essere creditrice nei confronti di Parte_3 Parte_1 della somma di euro 91.384,45, oltre interessi come da domanda, a titolo di residuo importo della liquidazione del premio morte della polizza vita nr. 05148004231 in essere con , già CP_4 polizza nr. 00001001872 sottoscritta da in data 18.09.1997 con;
Parte_3 CP_5 che la compagnia non ha provveduto al pagamento integrale della liquidazione del premio dovuto;
insta per l'ottenimento di decreto ingiuntivo di pagamento.
Avverso detto decreto, emanato in data 13.1.2025 con n. 53/2025, propone opposizione la ingiunta deducendo: che in data 18.9.1997 sottoscriveva con la polizza vita n. Parte_3 CP_5
0001001872 che prevedeva un premio unico di allora Lire 65.000.000 a cui ha fatto seguito un ulteriore versamento di Lire 5.000.000 in data 11.12.1997; che il capitale complessivamente versato di Lire 70.000.00, al netto delle imposte e costi, corrispondeva a Lire 64.499,48 ossia par ad euro 33.690,75 e che lo stesso era soggetto a rivalutazione annuale indicizzato secondo il rendimento di una gestione separata individuata nella allora CP_6 che negli anni le rivalutazioni, a seguito di operazioni di acquisizione e fusione, sono avvenute in base ad altre gestioni separate ma sono state sempre rispettate le condizioni contrattuali di polizza che prevedevano che, a prescindere dall'andamento del fondo, all'assicurato fosse comunque garantito un rendimento minimo annuo del 4%; che a seguito del decesso del avvenuto in data 28.1.2024, dietro richiesta di liquidazione del Parte_3 premio avanzata dalla erede nonché beneficiaria, la compagnia ha corrisposto la Controparte_1 pagina 2 di 8 liquidazione della garanzia caso morte corrispondendo la somma di euro 93.370,53;
che in forza di una comunicazione di nella quale veniva indicata la Controparte_1 Pt_1 valorizzazione della polizza alla data del 10.2.24 corrispondente ad un capitale lordo in caso di decesso pari ad euro 200.469,40, ritiene di avere diritto alla liquidazione di un ulteriore importo corrispondente alla differenza tra tale valore indicato e quello effettivamente già corrisposto e per il quale ha agito in via monitoria;
che la valorizzazione al 10.2.2024 riportata nella comunicazione della compagnia è frutto di un errore di sistema e che tale anomalia è stata più volte rappresentata alla in sede stragiudiziale anche Parte_3 in occasione di un reclamo dalla stessa presentato all'IVASS;
che in data 15.7.24 la compagnia ha dato riscontro alla in qualità di reclamante, e all'Istituto Parte_3 di Vigilanza trasmettendo una specifica nota, redatta dalla responsabile della funzione attuarile, con la dettagliata ricostruzione storica dell'andamento della rivalutazione del capitale sin dalla sua origine e ha determinato la prestazione lorda spettante alla beneficiaria;
che nella nota del 15.7.2024 veniva inoltre nuovamente chiarito che a causa di una anomalia del sistema, nell'Area riservata del cliente, il capitale di riscatto ed il capitale liquidabile erano stati erroneamente valorizzati nella misura pari al doppio rispetto all'effettiva prestazione maturata;
che in forza della suddetta polizza vita sottoscritta da , in conseguenza della quale Parte_3 la compagnia si è obbligata a corrispondere al beneficiario in caso del verificarsi dell'evento morte la somma rivalutata in base alle condizioni contrattualmente pattuite, la compagnia ha dovuto corrispondere alla beneficiaria, , il capitale di euro 33.690,75 annualmente rivalutato, Controparte_1 dal 1997 al 2024, per l'importo complessivo di euro 93.370,53;
che pertanto, a seguito della liquidazione operata, la compagnia ha correttamente ed integralmente adempiuto ai propri obblighi contrattuali e ha dato regolarmente esecuzione al contratto, nel rispetto delle clausole contrattuali;
che dunque le somme richieste dalla ricorrente in via monitoria non sono dovute.
Nel giudizio così incardinato si costituiva la convenuta contestando la opposizione avversaria e chiedendone la reiezione e la conferma del provvedimento monitorio, previa concessione della sua provvisoria esecuzione.
Deduce che: in data 18.9.1997 sottoscriveva la nota polizza vita con versando il Parte_3 CP_5 premio unico di Lire 65.000.000 e successivamente un ulteriore di importo di Lire 5.000.000 in data
11.12.1997 e che, in forza delle condizioni contrattualmente pattuite, in caso morte la compagnia si obbligava al pagamento del capitale rivalutato, rivalutazione effettuata secondo le modalità anch'esse previste in contratto ossia in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione separata CP_6 pagina 3 di 8 la polizza in parola veniva trasferita a (con nuovo n. 05148004231) e che negli anni 2020 CP_4
e 2021 veniva comunicato all'assicurato l'estratto conto annuale ove veniva indicato l'ammontare delle prestazioni maturate come da importi ivi precisati;
successivamente il portafoglio clienti di veniva trasferito a e che anch'essa CP_4 Parte_1 nel 2024 comunicava il valore polizza in caso morte, conformemente a quanto riferito in precedenza, pari ad euro 200.000,00; che a seguito del decesso dell'assicurato, la beneficiaria faceva richiesta di liquidazione dell'indennizzo morte e, a seguito di tale richiesta, la compagnia inviava il conteggio secondo cui l'importo liquidabile lordo ammontava a euro 200.208,02 (netti pari ad euro 184.754,98) ma la compagnia procedeva a corrispondere solo il minor importo di euro 93.370,53; considerato il conteggio comunicato dalla compagnia, ritiene dovuto il versamento anche del residuo importo pari alla differenza tra quanto indicato e quanto già corrisposto.
Contesta poi la rivalutazione per come indicata ed operata dalla compagnia, in base alle gestioni dei diversi fondi specificati che si sono susseguiti nel tempo e comunque secondo il rendimento minimo garantito del 4%, sostenendo che tale rivalutazione non troverebbe riscontro nelle condizioni contrattuali di polizza e che non sarebbero state accettate dal contraente, e per l'effetto contesta il conteggio così operato dalla compagnia medesima pari ad euro 100.112,66 in luogo dei 200.000,00 in precedenza indicati.
Espletati gli incombenti di rito con lo scambio delle memorie, acquisita la documentazione prodotta, non concessa la provvisoria esecutorietà al decreto, all'udienza cartolare del 18.11.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'opposizione proposta da , ora , è fondata e Parte_1 Parte_2 merita accoglimento.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa, ne discendono i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per pagina 4 di 8 l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, il credito di €. 91.384,45, oltre interessi, oggetto del decreto ingiuntivo opposto è relativo all'asserito mancato pagamento del residuo importo a titolo di indennizzo morte relativo alla polizza vita n. 05148004231 (già n. 00001001872), sottoscritta in data 18.9.1997 da Parte_3
, a seguito del decesso dell'assicurato.
[...]
La convenuta opposta, nella sua qualità di erede e beneficiaria della prestazione, fonda il suo diritto alla corresponsione di tale ulteriore importo sulla base del conteggio fornitole dalla compagnia assicurativa in data 28.3.24 (doc. 9 del fascicolo monitorio) dal quale risulterebbe che l'importo lordo liquidabile ammontava a complessivi €. 200.208,02 (corrispondente ad un valore netto di €. 184.754,98) e che tale importo da ultimo comunicato trova corrispondenza in quelli precedentemente indicati negli estratti conto annuali inviati dalla compagnia assicurativa (docc. 4 e 7 fascicolo monitorio).
Parte opponente contesta la debenza di tale ulteriore importo, precisando che il conteggio comunicato dalla compagnia in data 28.3.24 e la valorizzazione al 10.2.2024 indicata dalla compagnia, negli estratti conto del 2024 di cui al documento avversario n. 7, sono frutto di un errore di sistema, anomalia più volte rappresentata alla beneficiaria.
Da un esame della documentazione versata in atti si rileva la sussistenza di una discordanza tra gli importi ivi indicati risalente nel tempo.
Difatti, dalla lettura del documento 4 allegato al fascicolo monitorio, che attiene agli estratti conto degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 della compagnia , si evidenzia una non corrispondenza CP_4 degli importi medesimi.
Questo è l'estratto conto al 31.12.2018
Analogamente, nel 2019 vengono riportati i seguenti importi.
pagina 5 di 8 Sempre nel medesimo documento, alla pagina successiva gli importi alla data del 31.12.2019, sono differenti.
Nel riepilogo di cui a pagina 6 del documento 4, si riporta poi quanto segue.
Appare evidente che in detto documento gli importi variano in misura pari al doppio, laddove, fermo rimanendo per il “cumulo premi versati a tutto il 30.12.20” l'importo di €. 36.151,98, la variazione pagina 6 di 8 della voce “prestazione minima garantita a tutto il 31.12.20” e la voce “capitale caso morte a tutto il
31.12.20” in alcuni passi riporta il valore di €. 88.721,04 e in avanti alla voce “valore di riscatto totale lordo al 31.12.20” riporta sia l'importo di €. 88.721,04, sia l'importo di €. 177.442,08.
Analogamente, nel documento 7 fascicolo monitorio nel riepilogo ivi indicato alla voce “sommatoria dei premi lordi versati“ si indica l'importo di €. 36.151,980, più sotto alla voce “capitale in caso di decesso” l'importo di €. 200.469,940, ma alla voce sottostante “valore della polizza” si indica l'importo di €. 100.234,970 e poi nella griglia denominata “elenco valorizzazione al 10.2.24” si riporta sempre l'importo di euro 100.234,970.
Anche in questo caso l'importo indicato alla voce Capitale in caso di decesso è pari al doppio di quello indicato alla voce valore della polizza.
Dalla nota esplicativa emessa dalla compagnia, documento n. 1 di parte opponente, si ricava il conteggio specifico, sin dall'origine dal rapporto, della rivalutazione applicata e che tale importo corrisponde all'importo lordo di €. 100.112,66, pari all'importo netto di €. 93.370,53, poi in concreto liquidato.
Attesa la palese divergenza dei dati forniti dalla e consegnati alla signora Controparte_7
al fine di verificare se trattasi di importi effettivamente dovuti ovvero se trattasi di errore di Parte_3 sistema, non rimane che prendere atto delle condizioni contrattuali a suo tempo stipulate dal padre della odierna ricorrente.
Pacifico infatti che il sig. come già evidenziato, abbia sottoscritto la polizza vita Parte_3 in data 18.9.1997 con versamento di premio unico di Lire 65.000.000; che vi è stato un versamento di Lire 5.000.000 in data 11.12.1997, per un totale versato di Lire
70.000.00, corrispondenti, al netto delle imposte e costi, a Lire 64.499,48 ossia euro 33.690,75.
La polizza prevedeva che detto importo era soggetto a rivalutazione annuale indicizzato secondo il rendimento di una gestione separata individuata nella allora CP_6
Non vi sono altre indicazioni in contratto.
Con riferimento a detto tasso di rivalutazione applicato, la compagnia conferma che la rivalutazione era operata secondo il rendimento di una determinata gestione separata specificatamente indicata in contratto e che sussisteva un rendimento minimo garantito pari al 4%, qualora il rendimento della gestione fosse stato inferiore a tale minimo garantito.
Sulla base di tale affermazione, produce, doc. 1 di parte opponente, un conteggio fondato su dette condizione dal quale emerge che, a fronte del capitale versato, si procede a rivalutazione ad un tasso superiore fino al 2003 e al tasso del 4% annuale, a partire dall'anno 2004, affermandosi che il rendimento della gestione nel periodo post 2004 era inferiore.
Sulla base di detto conteggio l'importo del capitale versato rivalutato ammonta € 100.112,66 come pagina 7 di 8 dedotto dalla compagnia.
La opposta fonda le sue richieste esclusivamente sulla documentazione in avanti riportata, le cui conclusioni, come rilevato appaiono palesemente contradditorie.
Non ha dedotto alcunché in ordine alle condizioni di polizza e alla debenza, sulla base di queste ultime, di ulteriori somme vantate.
In conclusione, deve ritenersi che la Compagnia opponente abbia dimostrato la corretta ed integrale esecuzione del contratto, con la integrale corresponsione dell'indennizzo effettivamente dovuto.
Non vi è dunque titolo per la richiesta di pagamento di alcun ulteriore importo come azionato in via monitoria.
Ne consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da ora Controparte_8
, deve essere accolta, con annullamento e conseguente revoca del decreto Parte_2 ingiuntivo n. 53/2025 emesso dal Tribunale di Pavia in data 13.01.2025.
Quanto alle spese, ritiene il giudicante che il decreto ingiuntivo sia stato richiesto ed ottenuto sulla base della errata documentazione proveniente dalla parte;
ciò giustifica la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
ora , avverso il decreto ingiuntivo n. 53/2025 emesso dal Tribunale di
[...] Parte_2
Pavia in data 13.01.2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione proposta da , ora e, per Parte_1 Pt_2 Parte_1
l'effetto, revoca il decreto predetto e lo dichiara privo di efficacia;
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Pavia, 26 novembre 2025
Il Giudice
NA RB
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