Ordinanza cautelare 13 agosto 2024
Ordinanza collegiale 12 maggio 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 31/12/2025, n. 24130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24130 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24130/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07773/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7773 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da AR BE, OB ZI, LE LI, NI AL, SE LA, NI D'AL, NI MB, NI AN, SE EL, SC NN, NO AT, LE NO, DA SA, UI NO, SC SG, VI ON, LV VI, NI AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale MBa, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
A) in parte qua, del D.M. 16.05.2024 n. 88 (pubblicato sul portale InPa in data 20.05.2024), recante la disciplina delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze (GPS), valide per il biennio 2024 / 2026, nella parte in cui individua i criteri di attribuzione del punteggio per titoli di servizio e di formazione statuendo che «Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina» (art. 15, co. 6), nonché delle allegate tabelle; B) dei pareri del CSPI nelle sedute plenarie n. 121 del 23.02.2024 e n. 123 del 12.04.2024; C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NZ RO il 4\11\2024:
A) Decreto di Pubblicazione con relative Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) prot. 14315 del 30 agosto 2024 pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; B) Decreto di Pubblicazione con relative Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) prot. 407 del 21 agosto 2024 pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito Territoriale di Latina; C) Decreto di Pubblicazione con relative Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) prot. 11689 del 31 luglio 2024 pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Cosenza; D) Decreto di Pubblicazione con relative Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) prot. 3431 del 2 settembre 2024 pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ambito Territoriale di Vicenza; E) Decreto di Pubblicazione con relative Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) prot. 20723 del 30 agosto 2024 pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo - Ambito Territoriale di Chieti e Pescara; F) Decreto di Pubblicazione con relative Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) prot. 1871 del 22 agosto 2024 pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per la MBa - Ambito Territoriale di Milano;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale MBa e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. IO TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti ivi enucleati e se ne domanda l’annullamento.
In particolare, il gravame riguarda le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, per ciò che concerne la valutazione del servizio militare di leva, del servizio sostitutivo e del servizio civile svolto non in costanza di nomina.
I motivi di ricorso, con i quali si lamenta l’illegittimità della esclusione dalla attribuzione di punteggio dei candidati che abbiano svolto il servizio non in costanza di nomina, possono essere sintetizzati come segue: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51, 52 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 485, co. 7 del d.lgs. 16.04.1994 n. 297, violazione e falsa applicazione dell’art. 2050 del d.lgs. 15.03.2010 n. 66, violazione e falsa applicazione dell’art. 62 della l. 11.07.1980 n. 312, violazione e falsa applicazione del d.m. 25.05.2000 n. 201, violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e imparzialità, violazione e falsa applicazione dei principi consolidati espressi in subiecta materia dagli orientamenti costanti delle autorità giudiziarie ordinarie e amministrative, eccesso di potere, illogicità, manifesta ingiustizia.
L’Amministrazione si è costituita, impugnando e contestando le postulazioni ricorsuali e domandando il respingimento del gravame.
In sede cautelare è stata accolta la domanda di tutela interinale.
In corso di causa è stato integrato il contraddittorio con notifica per pubblici proclami.
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Preliminarmente la difesa erariale eccepisce il difetto di legittimazione passiva degli Uffici Scolastici resistenti, in quanto il ricorso tende all’annullamento di determinazioni proprie del MIM nella parte in cui ha disposto che “ il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina ”, determinazioni rispetto alle quali gli Uffici Scolastici Regionali non hanno alcuna competenza.
L’eccezione va disattesa, in quanto gli USR sono destinatari dell’ordinanza impugnata e sono tenuti ad applicarla in conseguenza della relativa legittimità o meno. A tale stregua i menzionati USR hanno elaborato alcuni degli atti impugnati nella presente sede, ossia le graduatorie attuative dell’atto generale, per cui anche detti Uffici vanno considerati alla stregua di Amministrazioni resistenti.
Nel merito, la questione oggetto di causa è stata definita da diverse pronunzie del Consiglio di Stato in senso favorevole ai ricorrenti.
Al riguardo, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., può ricordarsi che, secondo la accennata giurisprudenza, occorre valorizzare il principio di non discriminazione nei confronti di chi ha prestato il servizio militare.
Il punto è stato già sottolineato in relazione alla disciplina previgente dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6936/2023, che evidenzia il rischio di penalizzazione per coloro che, a causa della leva obbligatoria, non hanno potuto acquisire punteggi per le supplenze.
Ed il principio è stato confermato anche in precedenti giudizi aventi ad oggetto la medesima disciplina generale impugnata in questa sede: “Il Collegio ritiene pertanto di non potersi discostare dalla predetta nuova linea giurisprudenziale, che a propria volta risponde alla esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata della vigente normativa, consentita dal tenore letterale delle soprarichiamate disposizioni, volta a riconoscere la doverosa tutela di chi ha risposto al “sacro dovere del cittadino” di provvedere alla “difesa della Patria” (articolo 52 della Costituzione) di modo che il suo adempimento, prosegue il medesimo articolo, “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”. Deve quindi essere data continuità all’orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti di primo grado espressa da questa Sezione con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423; del 9 gennaio 2023, n. 266 e, da ultimo del 9 dicembre 2024 n. 9864, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell’amministrazione scolastico. Per quest’ultimo, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il “periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti”. La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici “è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della menzionata regola costituzionale di cui all’art. 52 della Costituzione ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 3 aprile 2025, n. 2854)
Nel caso di specie, conformemente a quanto già rilevato da questo Tribunale ( i.a. ) con sentenze nn. 17630/2024 e 5760/2025, la clausola impugnata contrasta con i rilevati principi costituzionali e normativi, producendo un effetto discriminatorio che penalizza, nell’acquisizione degli incarichi temporanei, i docenti che non hanno avuto la possibilità di fare supplenze e acquisire punteggio a causa dello svolgimento del servizio militare (e dei servizi assimilati), in contrasto con le previsioni normative sopra richiamate e in particolare con l’art. 485, co. 7, d. lgs. n. 297/1994.
Il predetto vizio ed il conseguente già avvenuto annullamento dell’O.M. per il profilo in esame si ripercuote sulle GPS impugnate, che devono pertanto essere rielaborate in conformità al giudicato intervenuto.
Vale chiarire che per le GPS non impugnate vale comunque l’effetto conformativo inscindibile derivante dall’annullamento, invero già intervenuto, degli atti generali.
Conseguentemente, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere accolti e deve quindi disporsi l’annullamento degli atti impugnati, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti e nella parte in cui non riconoscono agli stessi il punteggio previsto per il servizio militare (ed i servizi assimilati), anche se svolto non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento.
Alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e della complessità delle questioni controverse, come evidenziato anche nella giurisprudenza richiamata in motivazione, sussistono giustificati motivi per procedere alla integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DR ET, Presidente
IO TI, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO TI | DR ET |
IL SEGRETARIO