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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/09/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6309/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6309/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Gregianin Zuleica Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Unia Paola Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile presso il Comune di Padova di annotare tale cessazione
[...] degli effetti civili nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova dell'anno 1976 al N. 40, parte
II, serie C, vol. 01), nonché del correlato regime di COMUNIONE;
2. nessun mantenimento verrà corrisposto dal marito alla moglie. Con vittoria di compensi e spese in caso di opposizione del resistente da destinarsi allo Stato essendo il ricorrente ammesso al Patrocinio a Spese dello
Stato”.
Per parte resistente:
pagina 1 di 5 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso :
- dichiarare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei signori
[...]
e contratto in Ungheria il 7-2-1976 disponendo che l'Ufficiale Parte_1 Parte_2 dell'Anagrafe del comune competente ne annoti la sentenza sul relativo registro;
- disporre l'obbligo, a carico del signor , di versare alla signora entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1
mese, un assegno mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di 150,00 euro a titolo di mantenimento, o comunque del diverso minore importo che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudicante;
- disporre che i coniugi possano procedere al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio senza consenso dell'altro;
-con vittoria di spese in caso di opposizione da distrarsi in favore dello Stato stante l'ammissione al
Patrocinio gratuito di entrambe le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.12.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in Pecs (Ungheria) il 7.2.1976 con , trascritto nel registro degli atti di Controparte_2
matrimonio del Comune di Padova al n.40, parte II serie C anno 1976, che dalla loro unione era nata la figlia
PE
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente e che, con sentenza n.1204/2023, il Tribunale di
Padova aveva pronunciato la separazione dei coniugi, chiedeva pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso
Si costituiva , la quale si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_2
matrimonio e concludeva, quanto al resto, come da relativa memoria difensiva.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. il Giudice delegato sentiva le parti comparse personalmente e i procuratori delle stesse si riportavano agli atti;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rimessa al Collegio.
1.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Dagli atti di entrambe le parti emerge che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostituita e che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'udienze presidenziale tenutasi il 6.5.2021.
Pertanto, sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) L. Div. ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.
pagina 2 di 5 ha chiesto che nulla venga riconosciuto a a titolo di assegno Parte_1 Controparte_2
divorzile.
A fondamento della domanda ha allegato che, successivamente alla separazione, le proprie condizioni economiche sono mutate in quanto attualmente percepisce esclusivamente una pensione minima di € 684,85 mensili;
che l'incarico di “nonno vigile” assunto presso il Comune di Padova nel 2019, che gli procurava una entrata variabile da € 292,50 a € 75,00, è cessata dal 2023; che esso ricorrente è proprietario dell'immobile presso cui risiede, che comporta un notevole esborso economico annuale;
che, pertanto, il ricorrente non è più in grado di versare alla resistente la somma mensile di € 100,00, che il marito versa dal luglio 2021 per effetto del decreto pronunciato in sede di reclamo dalla Corte dell'appello di Venezia, poi confermato con la sentenza di separazione;
che svolge dal 2014, come dalla stessa ammesso in sede di Parte_3
separazione personale, attività lavorativa come collaboratrice domestica (percependo uno stipendio netto mensile di € 381,16), nonché quale colf e baby sitter “in nero” presso cinque diverse famiglie;
che nel corso del giudizio di separazione giudiziale è emerso, altresì, che la stessa ha percepito un sovvenzionamento di €
600,00 dal Centro Donna della Provincia di Padova, oltre ad aver beneficiato del reddito di cittadinanza di importo pari ad € 250,00 mensili.
ha chiesto, invece, che il ricorrente venga condannato a corrisponderle, a titolo di Controparte_2 assegno divorzile, la somma di € 150,00 mensili.
A fondamento della domanda ha allegato di vivere in un casa condotta in locazione con altra persona, con cui divide il canone al 50% ciascuna, sostenendo quindi un esborso mensile di € 290,00 oltre alle utenze;
che nel
2024 ha percepito redditi per € 9.395,97, mentre nell'anno corrente (2025) non sta lavorando e non può più lavorare a causa dell'aggravarsi del suo stato di salute, già compromesso;
che, pertanto, in data 25.2.2025, ha presentato domanda di pensione sociale ma non ha ancora ricevuto riscontro.
In punto di diritto, si osserva che “l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (cfr. Cass. Civ. n.
26520 dell'11.10.2024).
Nel caso di specie, tra le parti sussiste una sperequazione patrimoniale in quanto solo il ricorrente, secondo le concordi allegazioni delle parti, è proprietario di un immobile.
pagina 3 di 5 Quanto alla situazione reddituale, secondo la documentazione prodotta ha percepito, a Parte_1
titolo di pensione, negli anni 2021, 2022 e 2023 rispettivamente € 11.069,00, € 11.655,00 ed € 11.262,00
(doc.13, 14 e 15 di parte ricorrente).
pur non avendo depositato in maniera completa la documentazione economica Controparte_2
richiesta dagli artt. 473bis. 12 e 473bis. 16 c.p.c., ha allegato una dichiarazione sostitutiva di certificazione datata 5.9.2024, che attesta una retribuzione lorda di € 9.395,97, producendo documentazione medica circa la sussistenza di patologie cardiache (pur risalenti nel tempo) e di un recente intervento chirurgico del 2023; è pacifico, inoltre, che la convenuta abbia sempre svolto lavori saltuari e non regolari come collaboratrice domestica.
La situazione sin qui descritta è del tutto analoga a quella già rilevata nella sentenza di separazione, secondo cui “il ricorrente risulta percettore di pensione sin dal 2014 ed è proprietario della casa familiare, mentre la resistente è in situazione di precarietà reddituale (svolgendo lavori occasionali, privi di stabilità e redditività adeguata), priva di patrimonio e affetta da patologie invalidanti che ne limitano la capacità lavorativa”, cfr. doc. 6 ricorso).
Ora, benché non sia possibile accertare se lo squilibrio economico tra le parti derivi dalla conduzione della vita matrimoniale, non essendo stato allegato alcunché sul punto, va comunque considerato che la ricorrente, per quanto abbia svolto attività lavorativa, non ha maturato esperienze spendibili per collocarsi in maniera stabile nel mondo del lavoro, soprattutto ora che ha 68 anni e le patologie che ha documentato.
Si ritiene, pertanto, che la convenuta abbia diritto ad un assegno divorzile nella sua componente strettamente assistenziale, anche tenendo conto della durata del matrimonio.
In punto di quantificazione, va rilevato che anche il ricorrente ha a disposizione esigui redditi e che il contegno processuale della convenuta, la quale, nonostante la domanda di assegno divorzile, non ha prodotto in maniera esaustiva la documentazione sulla propria situazione economica, può essere valorizzato quale argomento di prova (cfr. artt. 116 e 473bis. 18 c.p.c.).
Per l'effetto, il Collegio stima congruo porre a carico del ricorrente un assegno divorzile di € 100,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da versarsi a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1
mese.
3.
Tenendo conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione (la convenuta è vittoriosa sulla domanda di assegno divorzile, ma è stato valorizzato il suo contegno processuale ex art. 473bis. 18 c.p.c., che rinvia anche all'art. 92 comma 1 c.p.c.), si ritiene vi siano i presupposti per compensare le spese del giudizio.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 7.2.1976 a Pecs (Ungheria) tra
[...]
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova al Parte_1 Controparte_2
n.40, parte II, serie C anno 1976;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) pone a carico di un assegno divorzile a favore di di € 100,00 Parte_1 Controparte_1
mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Coì decisione in Padova nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6309/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Gregianin Zuleica Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Unia Paola Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile presso il Comune di Padova di annotare tale cessazione
[...] degli effetti civili nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova dell'anno 1976 al N. 40, parte
II, serie C, vol. 01), nonché del correlato regime di COMUNIONE;
2. nessun mantenimento verrà corrisposto dal marito alla moglie. Con vittoria di compensi e spese in caso di opposizione del resistente da destinarsi allo Stato essendo il ricorrente ammesso al Patrocinio a Spese dello
Stato”.
Per parte resistente:
pagina 1 di 5 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso :
- dichiarare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei signori
[...]
e contratto in Ungheria il 7-2-1976 disponendo che l'Ufficiale Parte_1 Parte_2 dell'Anagrafe del comune competente ne annoti la sentenza sul relativo registro;
- disporre l'obbligo, a carico del signor , di versare alla signora entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1
mese, un assegno mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di 150,00 euro a titolo di mantenimento, o comunque del diverso minore importo che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudicante;
- disporre che i coniugi possano procedere al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio senza consenso dell'altro;
-con vittoria di spese in caso di opposizione da distrarsi in favore dello Stato stante l'ammissione al
Patrocinio gratuito di entrambe le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.12.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in Pecs (Ungheria) il 7.2.1976 con , trascritto nel registro degli atti di Controparte_2
matrimonio del Comune di Padova al n.40, parte II serie C anno 1976, che dalla loro unione era nata la figlia
PE
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente e che, con sentenza n.1204/2023, il Tribunale di
Padova aveva pronunciato la separazione dei coniugi, chiedeva pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso
Si costituiva , la quale si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_2
matrimonio e concludeva, quanto al resto, come da relativa memoria difensiva.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. il Giudice delegato sentiva le parti comparse personalmente e i procuratori delle stesse si riportavano agli atti;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rimessa al Collegio.
1.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Dagli atti di entrambe le parti emerge che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostituita e che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'udienze presidenziale tenutasi il 6.5.2021.
Pertanto, sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) L. Div. ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.
pagina 2 di 5 ha chiesto che nulla venga riconosciuto a a titolo di assegno Parte_1 Controparte_2
divorzile.
A fondamento della domanda ha allegato che, successivamente alla separazione, le proprie condizioni economiche sono mutate in quanto attualmente percepisce esclusivamente una pensione minima di € 684,85 mensili;
che l'incarico di “nonno vigile” assunto presso il Comune di Padova nel 2019, che gli procurava una entrata variabile da € 292,50 a € 75,00, è cessata dal 2023; che esso ricorrente è proprietario dell'immobile presso cui risiede, che comporta un notevole esborso economico annuale;
che, pertanto, il ricorrente non è più in grado di versare alla resistente la somma mensile di € 100,00, che il marito versa dal luglio 2021 per effetto del decreto pronunciato in sede di reclamo dalla Corte dell'appello di Venezia, poi confermato con la sentenza di separazione;
che svolge dal 2014, come dalla stessa ammesso in sede di Parte_3
separazione personale, attività lavorativa come collaboratrice domestica (percependo uno stipendio netto mensile di € 381,16), nonché quale colf e baby sitter “in nero” presso cinque diverse famiglie;
che nel corso del giudizio di separazione giudiziale è emerso, altresì, che la stessa ha percepito un sovvenzionamento di €
600,00 dal Centro Donna della Provincia di Padova, oltre ad aver beneficiato del reddito di cittadinanza di importo pari ad € 250,00 mensili.
ha chiesto, invece, che il ricorrente venga condannato a corrisponderle, a titolo di Controparte_2 assegno divorzile, la somma di € 150,00 mensili.
A fondamento della domanda ha allegato di vivere in un casa condotta in locazione con altra persona, con cui divide il canone al 50% ciascuna, sostenendo quindi un esborso mensile di € 290,00 oltre alle utenze;
che nel
2024 ha percepito redditi per € 9.395,97, mentre nell'anno corrente (2025) non sta lavorando e non può più lavorare a causa dell'aggravarsi del suo stato di salute, già compromesso;
che, pertanto, in data 25.2.2025, ha presentato domanda di pensione sociale ma non ha ancora ricevuto riscontro.
In punto di diritto, si osserva che “l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (cfr. Cass. Civ. n.
26520 dell'11.10.2024).
Nel caso di specie, tra le parti sussiste una sperequazione patrimoniale in quanto solo il ricorrente, secondo le concordi allegazioni delle parti, è proprietario di un immobile.
pagina 3 di 5 Quanto alla situazione reddituale, secondo la documentazione prodotta ha percepito, a Parte_1
titolo di pensione, negli anni 2021, 2022 e 2023 rispettivamente € 11.069,00, € 11.655,00 ed € 11.262,00
(doc.13, 14 e 15 di parte ricorrente).
pur non avendo depositato in maniera completa la documentazione economica Controparte_2
richiesta dagli artt. 473bis. 12 e 473bis. 16 c.p.c., ha allegato una dichiarazione sostitutiva di certificazione datata 5.9.2024, che attesta una retribuzione lorda di € 9.395,97, producendo documentazione medica circa la sussistenza di patologie cardiache (pur risalenti nel tempo) e di un recente intervento chirurgico del 2023; è pacifico, inoltre, che la convenuta abbia sempre svolto lavori saltuari e non regolari come collaboratrice domestica.
La situazione sin qui descritta è del tutto analoga a quella già rilevata nella sentenza di separazione, secondo cui “il ricorrente risulta percettore di pensione sin dal 2014 ed è proprietario della casa familiare, mentre la resistente è in situazione di precarietà reddituale (svolgendo lavori occasionali, privi di stabilità e redditività adeguata), priva di patrimonio e affetta da patologie invalidanti che ne limitano la capacità lavorativa”, cfr. doc. 6 ricorso).
Ora, benché non sia possibile accertare se lo squilibrio economico tra le parti derivi dalla conduzione della vita matrimoniale, non essendo stato allegato alcunché sul punto, va comunque considerato che la ricorrente, per quanto abbia svolto attività lavorativa, non ha maturato esperienze spendibili per collocarsi in maniera stabile nel mondo del lavoro, soprattutto ora che ha 68 anni e le patologie che ha documentato.
Si ritiene, pertanto, che la convenuta abbia diritto ad un assegno divorzile nella sua componente strettamente assistenziale, anche tenendo conto della durata del matrimonio.
In punto di quantificazione, va rilevato che anche il ricorrente ha a disposizione esigui redditi e che il contegno processuale della convenuta, la quale, nonostante la domanda di assegno divorzile, non ha prodotto in maniera esaustiva la documentazione sulla propria situazione economica, può essere valorizzato quale argomento di prova (cfr. artt. 116 e 473bis. 18 c.p.c.).
Per l'effetto, il Collegio stima congruo porre a carico del ricorrente un assegno divorzile di € 100,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da versarsi a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1
mese.
3.
Tenendo conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione (la convenuta è vittoriosa sulla domanda di assegno divorzile, ma è stato valorizzato il suo contegno processuale ex art. 473bis. 18 c.p.c., che rinvia anche all'art. 92 comma 1 c.p.c.), si ritiene vi siano i presupposti per compensare le spese del giudizio.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 7.2.1976 a Pecs (Ungheria) tra
[...]
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova al Parte_1 Controparte_2
n.40, parte II, serie C anno 1976;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) pone a carico di un assegno divorzile a favore di di € 100,00 Parte_1 Controparte_1
mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Coì decisione in Padova nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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