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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2734/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. FILIPPO TESTA
-attrice-
CONTRO
(n. unico di matricola portoghese Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. SANDRA RUTE P.IVA_2
PASSINHAS LOBO
-convenuta-
§§§
Conclusioni: Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2024, in conformità all'art. 127 ter
c.p.c..
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(sin d'ora anche solo ), chiedendo, accertato e dichiarato Controparte_1 CP_1
il grave inadempimento della Convenuta in relazione al contratto di fornitura inter partes, di dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e condannare la Parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dall'Attrice, da quantificarsi in complessivi € 140.000,00, sottratto l'importo di € 52.113,60 già trattenuta da a titolo di acconto sul maggior Parte_1
danno, oltre interessi dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo, con vittoria spese ed onorari di causa.
A sostegno delle proprie conclusioni, Parte attrice deduceva che: - è una società Parte_1
operante nel settore dell'ideazione, produzione e commercializzazione all'ingrosso di articoli promozionali, pubblicitari e di prodotti per l'editoria; - nel corso del mese di febbraio 2021, la società iniziava a lavorare ad un progetto legato all'uscita del film Disney , che Per_1
consisteva nella realizzazione di alcuni gadget legati al brand , da distribuirsi per Per_1
promozione presso la Coop;
- tale distribuzione promozionale aveva una durata limitata, dal 19
luglio 2021 al 5 settembre 2021, coincidente con l'uscita del film avvenuta in Italia a fine giugno 2021; - per realizzare due pezzi della collezione, ossia le tazze in ceramica denominate e ”, si rivolgeva alla con cui stipulava un contratto per il tramite Per_1 Per_2 CP_1
della società intermediaria RR CA, con sede in Barcellona;
- con ordine del 19 aprile
2021, commissionava a un primo ordine d'acquisto di n. 277.224 pezzi Parte_1 CP_1
(di cui 141.624 per la tazza e 135.600 per la tazza ”) che la Fornitrice riscontrava Per_1 Per_2
con conferma sottoscritta in data 28 aprile 2021, impegnandosi alla produzione di complessivi
278.000 pezzi, con consegna suddivisa in più tranches presso i magazzini del cliente in Nord
Italia (prima tranche da 42.240 pezzi entro il 01.06.2021, seconda tranche da 42.240 pezzi entro il 14.06.2021, terza tranche da 42.240 pezzi entro il 23.06.2021, quarta tranche da 42.240 pezzi entro il 05.07.2021, quinta tranche da 42.240 pezzi entro il 15.07.2021, sesta tranche da 42.240 pezzi entro il 19.07.2021, settima tranche da 24.000 pezzi entro il 05.08.2021, con ulteriori
18.240 pezzi da consegnarsi entro il 10.08.2021); - in data 17 maggio 2021, Parte_1
commissionava a un ulteriore ordine d'acquisto di 29.928 pezzi (di cui 15.288 per CP_1 la tazza e 14.640 per la tazza ”), da aggiungersi ai 278.000 pezzi già confermati, Per_1 Per_2
raggiungendo così la quota di totali 307.928 pezzi;
- si rendeva tuttavia CP_1
inadempiente, non rispettando le scadenze indicate nel contratto di fornitura ed in ragione di difficoltà organizzative di dovute anche ad una notevole percentuale di tazze rotte, CP_1
il primo carico veniva spedito solo in data 26 giugno 2021 invece che entro il 1 giugno 2021 e con un numero di pezzi inferiore a quello indicato nella conferma d'ordine mentre un ulteriore carico partiva solo in data 9 luglio 2021, anche questo in ritardo e con un numero inferiore di pezzi rispetto a quanto originariamente programmato;
- in data 19 luglio 2021 iniziava la distribuzione al pubblico delle tazze ed al tempo aveva ricevuto pezzi in numero Parte_1
inferiore rispetto ai 253.440 pezzi pattuiti (suddivisi in sei tranche da 42.240 pezzi cadauna); - una terza spedizione veniva effettuata da solo in data 26 luglio 2021, mentre CP_1
ulteriori consegne pervenivano in data 16 agosto 2021 e in data 30 agosto 2021, dal momento che continuava a riprogrammare unilateralmente le consegne, in violazione della CP_1
conferma d'ordine del 28 aprile 2021; - infine, in data 28 agosto 2021, comunicava CP_1
un nuovo cronoprogramma, con consegne posticipate nei mesi di settembre e ottobre, ma tale proposta non poteva essere accettata, dato che la tempistica della distribuzione presso i supermercati Coop, era programmata per il periodo dal 19 luglio 2021 al 5 settembre 2021; - il mancato rispetto delle tempistiche da parte di aveva causato la mancata consegna a CP_1
di complessivi 141.392 pezzi, non giunti in tempo per la distribuzione. Parte_1
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in CP_1
via preliminare, di disporre la rimessione in termini della società convenuta, al fine della proposizione di domanda riconvenzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, co. 2, c.p.c.,
disponendo a tal fine il differimento dell'udienza di prima comparizione;
in via principale, nel merito, rigettare integralmente le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e/o in diritto e/o non provate;
in via subordinata, di ridurre l'importo dell'eventuale riconosciuto risarcimento in favore della Controparte all'ammontare del danno effettivamente subito dall'Attrice.
In particolare, la Società convenuta eccepiva che: - era una importante società per CP_1
azioni con sede in Portogallo, attiva nel settore dei prodotti ceramici;
- alla metà del mese di febbraio 2021, veniva contattata da RR CA S.I., intermediario di fiducia di Parte_1
per la realizzazione di un progetto che prevedeva la produzione di una quantità di tazze bianche da colazione;
- all'inizio di marzo, l'Attrice richiedeva che sulle tazze venissero apposte due diverse stampe con immagini del film Disney “ relative ai due personaggi e Per_1 Per_1 Per_2
che venivano inviate da RR CA a in data 19 marzo 2021; - per la prima CP_1
volta, alla metà del mese di aprile, RR CA rappresentava alla convenuta che il cliente della fornitura e parte contrattuale era la società italiana e che questa aveva Parte_1
confermato l'interesse a procedere con l'ordine e ad iniziare la produzione delle ciotole;
- in data 19 aprile 2021, Eqsg inoltrava l'ordine che veniva confermato da il 28 aprile CP_1
2021 e che prevedeva un piano di consegne ripartite nel tempo in diverse tranches, per un totale di 278.000 pezzi complessivi, con una tolleranza del 2% rispetto alla quantità totale;
-
[...]
non aveva mai indicato che le ciotole ordinate fossero destinate ad una operazione Pt_1
promozionale di durata limitata nel tempo;
- in data 5 maggio 2021, provvedeva CP_1
ad inviare all'attrice i campioni delle due tazze da produrre, rispetto ai quali venivano richieste dalla committenza alcune piccole modifiche nel colore, per poi dare avvio alla produzione;
- in seguito, attraverso RR CA, chiedeva la disponibilità alla fornitura di circa 30.000 Pt_1 pezzi ulteriori ed a seguito della conferma, in data 17 maggio 2021 provvedeva ad inoltrare il relativo ordine;
- le date di consegna indicate nelle conferme d'ordine erano quelle ragionevolmente attese, essendo indicato che si trattava di expected time of departure (“ETD”)
ed expected time od arrival (“ETA”); - in data 24 maggio 2021, perveniva a la CP_1
richiesta di di utilizzare per la produzione delle tazze immagini diverse da quelle Pt_1
precedentemente trasmesse;
- la richiesta causava il ricominciare nuovamente la produzione e il conseguente slittamento delle date di consegna confermate;
- la convenuta accettava di modificare la produzione delle tazze e veniva stabilito un nuovo cronoprogramma, che prevedeva che l'ultima consegna avvenisse il 13 settembre 2021; - a metà giugno, CP_1
riceveva un'ispezione da parte di , società multinazionale attiva nel settore del controllo CP_2
qualità, condotta su richiesta di e sebbene le parti avessero concordato determinati Pt_1
standard qualitativi da utilizzare nella fabbricazione delle ciotole, nell'ambito dei controlli,
applicava criteri di valutazione diversi e restrittivi, con la conseguenza che numerosi CP_2
pezzi già prodotti e pronti per la spedizione risultavano “non conformi”; - tale circostanza determinava un arresto delle lavorazioni per vari giorni;
nei giorni 24 e 25 giugno 2021, il sig.
di RR CA si recava, su richiesta di presso la fabbrica di per Pt_2 Pt_1 CP_1
verificare gli esiti dell'ispezione, concludendo che i criteri adottati dalla società ispettrice erano stati troppo rigidi e che circa il 90% dei pezzi che aveva considerato “da scartare” erano CP_2
da ritenersi idonei;
- in data 7 luglio 2021, il legale rappresentante della comunicava che Pt_1
quest'ultima era disposta a ricevere soltanto l'80% della commessa ma alla metà del mese di luglio, si verificava in Portogallo un nuovo notevole incremento dei casi di contagio da Covid-
19, tanto che il Paese rientrava in “zona rossa” ed anche numerosi lavoratori di Proceramica risultavano positivi al virus, con conseguente imposizione del periodo di quarantena e necessità
di fermare completamente la produzione per alcuni giorni;
- tale problematica veniva comunicata in data 14 luglio 2021 a tutti i clienti di inclusa - CP_1 Pt_1 CP_1
trasmetteva a un nuovo piano di spedizioni, che prevedeva la consegna di tre tranches di Pt_1
prodotti nel mese di settembre, con l'ultima differita al 24 settembre;
- solo a fine luglio, Eqsg riferiva a che i prodotti ordinati sarebbero stati destinati ad una promozione in CP_1
essere sino al 5 settembre 2021 ma nel corso dell'incontro del 29 luglio 2021, l'Attrice si dimostrava pronta ad accettare la consegne delle ciotole anche successivamente al termine della promozione e le parti concordavano un nuovo programma di consegne, che prevedeva l'arrivo stimato (“ETA”) delle ultime sei tranches nelle seguenti date: 9/08, 19/08, 27/08, 6/09, 17/09,
24/09; - in data 27 agosto 2021, riceveva una email in cui dichiarava che non CP_1 Pt_1 avrebbe acquistato altra merce, rifiutando di accettare la consegna prevista per il 6 settembre
2021, che l'odierna convenuta aveva già in parte prodotto.
Rigettata l'istanza di rimessione in termini formulata dalla Parte convenuta, concessi i termini
ex art. 183, co. 6 c.p.c. ed esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo,
l'istruttoria si svolgeva mediante prova orale per testi.
Terminata l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale fissava udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale concedeva alle parti i termini ex art. 190
c.p.c..
Depositate le memorie scritte di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della sussistenza del grave inadempimento lamentato dalla parte attrice a carico della convenuta rispetto al contratto di CP_1
fornitura intercorso tra le Parti, con conseguente eventuale accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e condanna della Convenuta al risarcimento del danno lamentato dall'Attrice e dalla stessa quantificato in € 140.000,00, da cui detrarre l'importo dalla stessa trattenuto a titolo di acconto sul maggior danno, pari ad € 52.113,60.
Parte Attrice allega che, per il tramite dell'intermediario nel marzo 2021, Controparte_3
commissionava a la produzione di due gadget da destinare alla distribuzione presso CP_1
i punti vendita Coop, ovvero due tazze da cereali (cereal bowls modello “Luca” e modello
“IA”), inizialmente, per complessivi 277.244 pezzi (ordine n. LC-104-2021 del 19 aprile
2021), cui si aggiungeva poi un ulteriore ordine in data 17 maggio 2021 per 29.928 pezzi.
Deduce ancora che, a seguito delle conferme d'ordine sottoscritte da Parte_1 CP_1
rispettivamente in data 28 aprile 2021 ed in data 17 maggio 2021, la stessa si sia resa inadempiente per non aver rispettato né i tempi di consegna pattuiti, pur nella consapevolezza che tale fornitura fosse finalizzata ad una promozione pubblicitaria limitata nel tempo, né la qualità nella produzione, risultando alcuni dei pezzi prodotti non idonei all'utilizzo a seguito di rottura.
dal canto suo, eccepisce che alcun inadempimento è ad essa attribuibile, posto CP_1
che, in primo luogo, non era stata messa al corrente della circostanza che la fornitura commissionata fosse destinata ad una promozione pubblicitaria limitata nel tempo ed inoltre, che i ritardi nelle consegne venivano causati, dapprima, dalle modifiche all'ordine apportate dalla stessa Committenza, la quale commissionava, altresì, alla di sottoporre la CP_2 Fornitrice ad un'ispezione sulla qualità dei prodotti, che causava il fermo produttivo per circa una settimana;
infine, che la necessità di modificare nuovamente il cronoprogramma era sorta a seguito di una nuova ondata di Covid 19 che nel mese di luglio aveva colpito ferocemente il
Portogallo e soprattutto, dal focolaio di virus che si manifestava all'interno della medesima azienda, comportando anche in tal caso il fermo della produzione per diversi giorni.
Ciò posto, in termini generali, giova premettere che in materia di obbligazioni contrattuali, il
Legislatore prevede la possibilità per ciascuno dei contraenti di sciogliere il vincolo mediante rimedi codicisticamente previsti quali la risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità della prestazione.
Con riferimento alla prima ipotesi, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente può, in caso di inadempimento dell'altro, chiedere la risoluzione del contratto in essere, ossia lo scioglimento del vincolo contrattuale e la cessazione degli effetti da esso derivanti.
In tal caso, il Giudice per dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto deve accertare che l'inadempimento imputabile al contraente inadempiente abbia non “scarsa importanza” (art. 1455 c.c.), in quanto la gravità delle conseguenze di una sentenza costitutiva di risoluzione può
trovare giustificazione solo a fronte di una violazione giuridica altrettanto grave.
Al fine di valutarne la gravità, si deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto
(in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti, che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22346 del 22 ottobre 2014).
A livello probatorio, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che “il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la
risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si
limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (Corte Cass. Sez.
Unite, sent. n. 13533/2001).
Occorre, altresì, ricordare che il Legislatore prevede che il contraente inadempiente (debitore) è
responsabile quando non esegue la prestazione dovuta ed esigibile, che non sia soggetta a condizione o termine, ovvero quando la esegue in modo inesatto o in ritardo, salvo che essa divenga impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) e che l'onere della prova dell'impossibilità totale o temporanea è ad esclusivo carico del debitore.
Diversamente, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1457 c.c., il termine per l'adempimento di una prestazione si dice essenziale quando la prestazione diventa inutile per il creditore se non venga eseguita entro il termine stabilito: il tempo dell'adempimento penetra nell'essenza stessa della prestazione, che, fornita in un momento diverso, risulta priva di utilità per il creditore. In tal caso l'inadempimento, se riguarda un'obbligazione derivante da un contratto a prestazioni corrispettive, determina la risoluzione ipso iure del contratto, senza necessità di dichiarazione della parte non inadempiente.
Sul punto, la giurisprudenza prevalente ritiene che il termine per l'adempimento può ritenersi essenziale solo quando risulti inequivocabile la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con il decorso del termine medesimo e prescinde dallo specifico interesse individuale del creditore all'osservanza, da parte del debitore, del termine contrattuale previsto a favore di quest'ultimo; il relativo accertamento giudiziale dovrà essere condotto alla luce delle espressioni usate dai contraenti, della natura e dell'oggetto del contratto ed altresì, ex art. 1362, c.c., dal comportamento delle parti, da valutare complessivamente e non in riferimento alla sola parte che sostenga l'essenzialità del termine entro cui la prestazione le era dovuta.
A tale proposito, si è precisato che l'utilizzo dell'espressione “entro e non oltre” o di altre locuzioni simili riferite al tempo di esecuzione del contratto non sono sufficienti da sole per considerare il termine indicato come essenziale: è, infatti, necessario che emerga dall'oggetto del negozio e da specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità economico-giuridica dell'accordo presente al tempo della stipula, in modo che la prestazione eseguita, dopo la scadenza del termine, non sarebbe semplicemente da considerare eseguita tardivamente, bensì intrinsecamente diversa da quella pattuita (Cass. civ. 26 marzo 2018, n. 7450). Nell'opposto caso in cui il termine non possa ritenersi essenziale, è tuttavia possibile richiedere una declaratoria di risoluzione, laddove una parte deduca l'inadempimento dell'altra, ai sensi dell'art. 1453 c.c.: in tal caso, dovrà invece accertarsi se il creditore abbia ancora interesse ad ottenere la prestazione, nonché la gravità dell'inadempimento, avuto riguardo sia all'entità oggettiva di esso, sia al protrarsi dei suoi effetti, sia alla natura e alla finalità del rapporto, sia all'economia complessiva della convenzione, sia all'interesse che l'altra parte intende realizzare
(Cass. 5 giugno 2018, n. 14409).
Ebbene, chiarito che nel caso di specie non viene in rilievo alcun termine essenziale, essendo pacifico tra le Parti che le date indicate nel cronoprogramma erano quelle ragionevolmente attese e vennero ad ogni modo successivamente modificate più volte su richiesta della Società
fornitrice, occorre, al contempo, accertare se l'inadempimento allegato da , consistito Pt_1
nella mancata consegna di tutte le tazze ordinate (“cereal bowls”) da parte di entro CP_1
i termini di volta in volta concordati dalle Parti, sia o meno imputabile alla Parte convenuta e se, dunque, legittimamente ha rifiutato la consegna degli ordini successivamente alla data Pt_1
del 5 settembre 2021, prevista per la conclusione della vendita pubblicitaria presso la Coop e per l'effetto, se siano dunque fondate le domande di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno proposte dall'Attrice nei confronti della Fornitrice.
Tanto premesso, la domanda attorea non risulta fondata, per le ragioni di seguito precisate e pertanto, dovrà essere rigettata.
Ed invero, come si evince dalla documentazione versata in atti, i primi contatti tra le Parti risalgono al marzo 2021, allorquando il legale rappresentante dell'odierna attrice, sig. Pt_3
, per il tramite dell'intermediario di , sig. , si rivolgeva alla
[...] CP_3 Persona_3
Società convenuta, al fine di avviare la produzione delle tazze (“cereal bowls”) da distribuirsi nei punti vendita Coop per la campagna promozionale organizzata in occasione dell'uscita del film Disney “Luca”, limitata al periodo tra il 19 luglio 2021 ed il 5 settembre 2021.
In particolare, con ordine n. LC-104-2021 del 19 aprile 2021, l'Attrice, per il tramite dell'intermediario richiedeva a la disponibilità alla produzione di CP_3 CP_1 due tazze gadget, modello “Luca” e modello “IA” per complessivi 277.224 pezzi, di cui
14124 pezzi “ e 135.600 pezzi “ , al prezzo di 1,41 € cad., con pagamento Per_1 Per_2 dell'acconto del 20 % del prezzo e saldo entro 30 giorni dall'emissione della fattura, da consegnarsi in colli di cartone da 8 pezzi ciascuno e da destinarsi presso i magazzini della committente in Nord Italia, secondo le seguenti modalità: il primo lotto di 120-140.000 pezzi entro il 15 giugno 2021, il secondo lotto di 120-140.000 pezzi entro il 30 luglio 2021 ed il saldo entro il 17 agosto 2021 (al massimo il 20 agosto 2021) (doc. 2 Parte Attrice).
In data 28 aprile 2021 confermava l'ordine così ricevuto, definendo la produzione CP_1 di totali 278.000 pezzi al costo di 1,41 € cad. e stabilendo una consegna in più tranches: prima tranche da 42.240 pezzi entro il 01.06.2021, seconda tranche da 42.240 pezzi entro il
14.06.2021, terza tranche da 42.240 pezzi entro il 23.06.2021, quarta tranche da 42.240 pezzi entro il 05.07.2021, quinta tranche da 42.240 pezzi entro il 15.07.2021, sesta tranche da 42.240 pezzi entro il 19.07.2021, settima tranche da 24.000 pezzi entro il 05.08.2021, con ulteriori
18.240 pezzi da consegnarsi entro il 10.08.2021.
Successivamente alla conferma dell'originario ordine, all'inizio del mese di maggio 2021, Parte
Attrice richiedeva a di incrementare la produzione delle tazze (ordine n. LC-106- CP_1
2021) di ulteriori 29.928 pezzi, di cui 15.288 pezzi modello “Luca” e 14.640 pezzi modello
“IA”, da aggiungersi ai già confermati 278.0000 del precedente ordine (“this quantity will be added to the running order LC-104-2021”), per complessivi 307.928 pezzi, da consegnare entro e non oltre il 17 agosto 2021 (“within and not later then 17/8) (doc. 4 di Parte Attrice) e confermava l'ulteriore ordine ricevuto, stilando a quel punto un nuovo CP_1
cronoprogramma di consegne (il secondo): la prima tranche da 36.960 pezzi con consegna entro il 31.05.2021, la seconda tranche da 36.960 pezzi entro il 14.06.2021, la terza tranche da 36.960
pezzi entro il 23.06.2021, la quarta tranche da 36.960 pezzi entro il 05.07.2021, la quinta tranche da 36.960 pezzi entro il 15.07.2021, la sesta tranche da 36.960 pezzi entro il
19.07.2021, la settima tranche da 12.350 pezzi entro il 05.08.2021 e l'ottava tranche da 36.960 pezzi entro il 9.08.2021 (doc. 7 di Parte Convenuta).
Ebbene, la Società attrice lamenta che non abbia consegnato in tempo utile CP_1
141.392 pezzi su 307.928, in violazione del cronoprogramma sottoscritto in data 28.4.2021
mentre, eccepisce, in primo luogo, di non essere stata resa edotta, al momento CP_1
della conferma degli ordini, della circostanza che i beni da produrre fossero destinati ad una campagna promozionale limitata nel tempo, riguardando solo il periodo dal 19 luglio 2021 al 5
settembre 2021.
Tale eccezione è fondata in quanto non vi è prova in atti della circostanza che al momento in cui la Società attrice incaricava la Convenuta della produzione delle tazze oggetto di causa le avesse altresì comunicato che le stesse erano finalizzate alla vendita durante la campagna promozionale Coop, che si sarebbe svolta tra il 19 luglio 2021 ed il 5 settembre 2021.
Invero, tale informazione risulta solo dalle email inviate da al sig. , che lavorava Pt_1 Pt_2
alle dipendenze della società di intermediazione senza che sia stata fornita la CP_3 prova che la rilevanza della consegna dell'intera fornitura in tempo utile per la vendita promozionale Coop era stata segnalata anche alla Società fornitrice. Al contrario, dalla documentazione versata in atti risulta che per la prima volta tale informazione veniva condivisa da con solo in data 20 luglio 2021 (doc. 10 e doc. 5 pag. 12 di Parte Attrice) Pt_1 CP_1
e tale circostanza documentale trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dal teste Tes_1
(“Solo dopo la ricezione del depliant rammostratomi avvenuta via email il 20 luglio 2021, quindi a campagna già iniziata, ha appreso che la promozione per la vendita CP_1
delle tazze aveva una durata limitata nel tempo e precisamente dal 19 luglio 2021 al 5 settembre 2021. Preciso che all'atto dell'ordine non ha mai specificato che la Pt_1
produzione delle tazze era destinata a una vendita promozionale per il periodo dal 19 luglio
2021 al 5 settembre 2021).
Inoltre, non vi è prova che il ritardo nella consegna della merce rispetto alle date inizialmente indicate nel cronoprogramma allegato alle due conferme d'ordine oggetto di causa sia imputabile alla convenuta. CP_4
Al contrario, è documentale che nel corso del rapporto contrattuale, il cronoprogramma relativo alla consegna della merce veniva più volte modificato e non unilateralmente da CP_1
come erroneamente sostenuto dalla Parte Attrice, bensì a causa di eventi sopravvenuti, in parte riconducibili anche ad quali l'implemento della produzione a seguito della richiesta Parte_1
di ulteriori 30000 pezzi nel mese di maggio 2021 e la richiesta di modifica dell'ordine da parte della Committente, pervenuta a in data 24 maggio 2021, dunque dopo quasi un CP_1
mese dall'inizio della produzione, con la quale le si chiedeva di utilizzare una immagine diversa rispetto a quella trasmessa da il 19 marzo 2021, come può agevolmente rilevarsi dal Pt_1
confronto dei due ordini, circostanza questa sopravvenuta che costrinse ad eseguire CP_1
nuove decalcomanie e nuovi campioni da sottoporre alla Committente per l'approvazione finale.
La circostanza trova conferma sia nella corrispondenza intercorsa tra le Parti (doc. 9 di Parte
Attrice) sia nelle dichiarazione rese dal teste , la quale, escussa sui Testimone_2
capitoli di prova formulati da Parte Convenuta ed ammessi dal Giudice con ordinanza del 24 novembre 2023, sul punto dichiarava: “ aveva già iniziato la produzione delle CP_1 tazze ma mancava la parola “dal film” e pertanto ci ha chiesto di interrompere la Parte_1
produzione al fine di produrre nuove tazze con indicata la parola “dal film”; ci è stato detto che quelle già prodotte non andavano bene perché mancava tale precisazione. Le prime tazze
sono state prodotte sulla base delle indicazioni trasmesse da Ricordo che erano Parte_1 stati prodotti dei campioni, inviati a che erano stati approvati. Solo dopo l'invio Parte_1
della prima tranche di tazze si avvide che mancava la dicitura dal film. Pertanto Pt_1
ci chiese, a produzione già avviata, di interrompere e modificare le stampe. Pt_1
aveva già prodotto circa 9000 tazze quando venne richiesto da di CP_1 Pt_1 interrompere e modificare la produzione”.
Infine, non può non rilevarsi che anche la sollecitata ispezione presso i locali di CP_1
eseguita dalla , società attiva nel settore del controllo qualità, su richiesta della odierna CP_2
Attrice ha inevitabilmente determinato un blocco della produzione per alcuni giorni.
Ed invero, dalla documentazione prodotta in atti risulta che, sebbene le Parti avessero concordato determinati standard qualitativi che avrebbe dovuto utilizzare nella CP_1 fabbricazione delle ciotole, nell'ambito dei propri controlli, applicò criteri di CP_2
valutazione diversi e molto più stringenti rispetto a quelli indicati da , con la conseguenza Pt_1
che numerosi pezzi già prodotti e pronti per la spedizione risultarono non conformi. Ciò determinò un arresto delle lavorazioni per vari giorni, essendo a quel punto indispensabile fare chiarezza sugli standard qualitativi che avrebbe dovuto seguire nella produzione. CP_1
A tal fine - come confermato dalle risultanze della prova orale espletata - nei giorni 24 e 25
giugno 2021, il sig. di RR CA si recò, su richiesta di , presso la fabbrica Pt_2 Pt_1 di per verificare gli esiti dell'ispezione di , effettuando un ricontrollo di CP_1 CP_2
tutti i pezzi già esaminati e giunse alla conclusione che, effettivamente, i criteri adottati dalla società ispettrice erano stati troppo rigidi e che circa il 90% dei pezzi che la stessa aveva considerato “da scartare” in realtà erano da ritenersi idonei secondo i criteri di qualità concordati fra le parti, ma tutto ciò aveva ormai determinato un significativo ritardo nella produzione non imputabile alla La circostanza ha trovato conferma nelle CP_1 dichiarazioni rese dalla teste la quale dichiarava che “Non ricordo il numero esatto di Tes_1
giorni in cui le lavorazioni sono state fermate, mi sembra di ricordare circa una settimana, dieci giorni” e “Tale operazione ha in ogni caso comportato una grande perdita di tempo, pari
a circa una settimana lavorativa”.
Proprio per tale ragione, il sig. , legale rappresentante della , scriveva Parte_3 Pt_1 all'intermediario “[…] con questo messaggio ti confermo che puoi informarlo di non Pt_2 considerare questa differenza come difformità” ed, in data 7 luglio 2021, gli comunicava, altresì, che comunicava che la Società committente era disposta a ricevere soltanto l'80% della commessa (doc. n. 11 Parte convenuta).
Nonostante il ritardo accumulato, prima a causa delle modifiche richieste dalla Committente e poi per l'ispezione ricevuta, il primo carico (truck 1) riusciva a partire in data 25 giugno 2021 ed arrivare in data 2 luglio 2021 in Italia. Si trattava di un carico “non full” ossia un carico numericamente inferiore a livello quantitativo, ma tale decisione di far provenire un carico non completo era stata suggerita proprio da allorchè il legale rappresentante con mail Pt_1 Pt_3
del 25 giugno 2021 suggeriva di far partire il camion con 22.000-23.0000 per velocizzare il resto della produzione (doc. 5 pag. 13 Parte Attrice) mentre il secondo carico partiva dal
Portogallo in data 8 luglio 2021 e giungeva in Italia in data 13 luglio 2021 e come il primo,
giungeva non carico su spinta dello stesso , consegnando 52 pallets su 66 per 29120 Pt_3
pezzi, di cui 15680 pezzi modello e 13440 pezzi modello IA (mail del 5.7.2021 – doc. Per_1
5 Parte Attrice).
Infine, la nuova ondata di Covid 19 in Portogallo, causava un ulteriore rallentamento della produzione, a causa di un focolaio di propagazione del virus presente proprio nella sede della
Società, la quale si trovò costretta, in data 14 luglio 2021, a comunicare ai propri clienti, compresa , la necessità di un fermo della produzione con conseguente ricalendarizzazione Pt_1
delle consegne (doc. 12 Parte Convenuta: “Dear Client, as you know Portugal is unfortunately being highly affect with the Covid Pandemic (again in the RED ZONE). We have been directly
affected with this situation. We have people at home infected and also in quarantine, and daily
numbers are rising. This situatione is completely beyond our control and unfortunately is causing a major setback to all our production. Tris situation has already affected 25 % of our
production capacity. We had to stop production and do a complete disinfestation to our facilities. We are rescheduling our production, and as soon as can we will restarte and let you
know the impact this will have on our production plans and deliveries. Our apologies for any inconvenience this situation migh have caused you.”).
Inoltre, a riprova della situazione emergenziale, produceva alla cliente un CP_1 Pt_1 documento dell'Autorità Portoghese (“Autoritade de Saude”), la quale, stante la manifestazione di un focolaio di propagazione del virus Covid 19, determinava per l'azienda ai CP_1 sensi della lettera b) comma 3 dell'art. 5 del Decreto Legge portoghese n. 135/2013,
l'isolamento di due casi positivi per il periodo minimo di dieci giorni e l'isolamento di 5 lavoratori considerati contatti ad alto rischio per un periodo minimo di dieci giorni, potendo questo periodo raggiungere i 14 giorni in base all'evoluzione della situazione epidemiologica
(doc. 13 di Parte Convenuta).
Si veniva, pertanto a determinare, in questo caso, un'ipotesi di impossibilità temporanea della prestazione, nello specifico della produzione e della consegna dei beni, che causava conseguentemente un ulteriore mancato rispetto del cronoprogramma di consegne allora vigente.
Giova sul punto chiarire che l'ordinamento, in caso di impossibilità temporanea della prestazione, prevede che il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento (art. 1256 c.c. comma II). L'impossibilità temporanea determina quindi la sospensione dell'adempimento, ovvero che l'obbligazione si estingue se poi l'impossibilità perdura fino a compromettere l'interesse creditorio.
Nel caso particolare dell'emergenza sanitaria da Covid 19, l'incidenza del virus ai fini civilistici può essere considerata dal Giudice, con valutazione caso per caso, “un factum principis”, per tale intendendosi un atto della pubblica autorità che renda impossibile (anche temporaneamente) l'adempimento della prestazione da parte del debitore nei confronti del creditore. Esso può consistere, come noto, in un provvedimento amministrativo oppure in una sopravvenienza normativa e l'intervento di un simile provvedimento non comporta di per sé la liberazione del debitore dall'onere dell'esatto adempimento, come nell'ipotesi di impossibilità
sopravvenuta totale, contemplata dall'art. 1256 c.c., qualora il factum principis sia ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto dell'assunzione dell'obbligazione.
Pertanto, affinché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la dimostrazione della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis (Cass. civ., sez. III, 20/04/2023, n.10683). Ne discende che il debitore non può far valere un ordine o divieto dell'autorità amministrativa sopravvenuto, che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità (Cass. 04/06/2018 n. 14915).
Nel caso di specie, può ritenersi che il focolaio Covid 19, pur non avendo causato un blocco totale della produzione, abbia verosimilmente rallentato la stessa e comportato conseguentemente una impossibilità temporanea della prestazione delle consegne programmate, tanto da indurre l'azienda a stilare un nuovo cronoprogramma e provvedere all'assunzione di personale esterno all'azienda per implementare e velocizzare la produzione nonostante le difficoltà date dalla crisi pandemica.
Come accennato, a causa della pandemia, in data 13 luglio 2021 comunicava ad CP_1 un nuovo cronoprogramma, il quale prevedeva n. 7 carichi (full trucks), con arrivi Parte_1
stimati in data 23.07.2021, 05.08.2021,17.08.2021, 26.08.2021, 03.09.2021 e 24.09.2021 (doc.
5 di Parte Attrice pag. 39 e doc. 14 Parte Convenuta).
Tale cronoprogramma non veniva inizialmente condiviso da tuttavia, a seguito del Pt_1
successivo incontro tenutosi in Portogallo in data 27 luglio 2021, anche alla presenza del sig.
di , dalla documentazione in atti emerge che la Società attrice finì per Parte_3 Pt_1
accettare il nuovo cronoprogramma, così come ricalendarizzato da dopo la CP_1
gestione dell'emergenza COVID.
Difatti, pochi giorni dopo la riunione in Portogallo, con mail del 30 luglio 2021, , Parte_3 sintetizzando l'oggetto del loro incontro, scriveva a e a che il CP_1 CP_3
nuovo cronoprogramma proposto (con scadenza 24 settembre 2021) non poteva essere cambiato
(“You gave me a new schedule time and as we have pointed out several times, it cannot be changed in any way as I shared in this morning with the customer”).
La medesima conferma proviene dalle dichiarazioni rese dal teste il quale escusso sul Tes_3
capitolo di prova ammesso di Parte convenuta (“Vero che per discutere della situazione delle consegne delle ciotole destinate a si tenne in data 27 luglio 2021 un incontro in Pt_1
Portogallo, presso , con la partecipazione del legale rappresentante di sig. CP_1 Pt_1
, ad esito del quale il sig. confermò di accettare un programma di consegne che Pt_3 Pt_3 prevedeva l'arrivo stimato presso di sei tranches di prodotti nelle seguenti date dell'anno Pt_1
2021: 9 agosto, 19 agosto, 27 agosto, 6 settembre”) dichiarava “E' vero. Confermo la circostanza. Lo so perché ero presente all'incontro. Si è trattato di un accordo raggiunto verbalmente e poi formalizzato per iscritto.”
Pertanto, risulta provato che all'esito di tale incontro il nuovo cronoprogramma, il quale prevedeva sei tranches, con consegna finale entro il 24 settembre 2021 (già oltre la chiusura della campagna promozionale), veniva accettato dalla Società committente che quindi, incomprensibilmente, dopo circa un mese decideva di interrompere il rapporto contrattuale con sospendendo il pagamento della merce già consegnata per complessivi 165760 CP_1
pezzi.
Ne consegue che, se è pur vero che, in generale, il contraente ha il potere di rifiutare la prestazione che gli venga tardivamente offerta anche se non abbia ancora introdotto un procedimento giudiziario per la risoluzione del contratto, essendo sufficiente che l'inadempimento abbia assunto carattere di gravità tale da giustificare potenzialmente la risoluzione del contratto (Cass., sez. un., 6 giugno 1997, n. 5086; Cass. 14 maggio 2018, n. 11653), nel caso di specie, il ritardo nell'adempimento della prestazione non risulta imputabile a di talché, la domanda di risoluzione del contratto e quella risarcitoria non CP_1
possono trovare accoglimento.
La domanda riconvenzionale proposta in comparsa dalla Parte convenuta e non riproposta in sede di pc non sarebbe stata in ogni caso ammissibile in ragione della costituzione tardiva di
CP_1
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM
55/14 tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali (valori minimi sullo
[...]
scaglione di riferimento), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso in Piacenza in data 11 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Ventriglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. FILIPPO TESTA
-attrice-
CONTRO
(n. unico di matricola portoghese Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. SANDRA RUTE P.IVA_2
PASSINHAS LOBO
-convenuta-
§§§
Conclusioni: Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2024, in conformità all'art. 127 ter
c.p.c..
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(sin d'ora anche solo ), chiedendo, accertato e dichiarato Controparte_1 CP_1
il grave inadempimento della Convenuta in relazione al contratto di fornitura inter partes, di dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e condannare la Parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dall'Attrice, da quantificarsi in complessivi € 140.000,00, sottratto l'importo di € 52.113,60 già trattenuta da a titolo di acconto sul maggior Parte_1
danno, oltre interessi dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo, con vittoria spese ed onorari di causa.
A sostegno delle proprie conclusioni, Parte attrice deduceva che: - è una società Parte_1
operante nel settore dell'ideazione, produzione e commercializzazione all'ingrosso di articoli promozionali, pubblicitari e di prodotti per l'editoria; - nel corso del mese di febbraio 2021, la società iniziava a lavorare ad un progetto legato all'uscita del film Disney , che Per_1
consisteva nella realizzazione di alcuni gadget legati al brand , da distribuirsi per Per_1
promozione presso la Coop;
- tale distribuzione promozionale aveva una durata limitata, dal 19
luglio 2021 al 5 settembre 2021, coincidente con l'uscita del film avvenuta in Italia a fine giugno 2021; - per realizzare due pezzi della collezione, ossia le tazze in ceramica denominate e ”, si rivolgeva alla con cui stipulava un contratto per il tramite Per_1 Per_2 CP_1
della società intermediaria RR CA, con sede in Barcellona;
- con ordine del 19 aprile
2021, commissionava a un primo ordine d'acquisto di n. 277.224 pezzi Parte_1 CP_1
(di cui 141.624 per la tazza e 135.600 per la tazza ”) che la Fornitrice riscontrava Per_1 Per_2
con conferma sottoscritta in data 28 aprile 2021, impegnandosi alla produzione di complessivi
278.000 pezzi, con consegna suddivisa in più tranches presso i magazzini del cliente in Nord
Italia (prima tranche da 42.240 pezzi entro il 01.06.2021, seconda tranche da 42.240 pezzi entro il 14.06.2021, terza tranche da 42.240 pezzi entro il 23.06.2021, quarta tranche da 42.240 pezzi entro il 05.07.2021, quinta tranche da 42.240 pezzi entro il 15.07.2021, sesta tranche da 42.240 pezzi entro il 19.07.2021, settima tranche da 24.000 pezzi entro il 05.08.2021, con ulteriori
18.240 pezzi da consegnarsi entro il 10.08.2021); - in data 17 maggio 2021, Parte_1
commissionava a un ulteriore ordine d'acquisto di 29.928 pezzi (di cui 15.288 per CP_1 la tazza e 14.640 per la tazza ”), da aggiungersi ai 278.000 pezzi già confermati, Per_1 Per_2
raggiungendo così la quota di totali 307.928 pezzi;
- si rendeva tuttavia CP_1
inadempiente, non rispettando le scadenze indicate nel contratto di fornitura ed in ragione di difficoltà organizzative di dovute anche ad una notevole percentuale di tazze rotte, CP_1
il primo carico veniva spedito solo in data 26 giugno 2021 invece che entro il 1 giugno 2021 e con un numero di pezzi inferiore a quello indicato nella conferma d'ordine mentre un ulteriore carico partiva solo in data 9 luglio 2021, anche questo in ritardo e con un numero inferiore di pezzi rispetto a quanto originariamente programmato;
- in data 19 luglio 2021 iniziava la distribuzione al pubblico delle tazze ed al tempo aveva ricevuto pezzi in numero Parte_1
inferiore rispetto ai 253.440 pezzi pattuiti (suddivisi in sei tranche da 42.240 pezzi cadauna); - una terza spedizione veniva effettuata da solo in data 26 luglio 2021, mentre CP_1
ulteriori consegne pervenivano in data 16 agosto 2021 e in data 30 agosto 2021, dal momento che continuava a riprogrammare unilateralmente le consegne, in violazione della CP_1
conferma d'ordine del 28 aprile 2021; - infine, in data 28 agosto 2021, comunicava CP_1
un nuovo cronoprogramma, con consegne posticipate nei mesi di settembre e ottobre, ma tale proposta non poteva essere accettata, dato che la tempistica della distribuzione presso i supermercati Coop, era programmata per il periodo dal 19 luglio 2021 al 5 settembre 2021; - il mancato rispetto delle tempistiche da parte di aveva causato la mancata consegna a CP_1
di complessivi 141.392 pezzi, non giunti in tempo per la distribuzione. Parte_1
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in CP_1
via preliminare, di disporre la rimessione in termini della società convenuta, al fine della proposizione di domanda riconvenzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, co. 2, c.p.c.,
disponendo a tal fine il differimento dell'udienza di prima comparizione;
in via principale, nel merito, rigettare integralmente le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e/o in diritto e/o non provate;
in via subordinata, di ridurre l'importo dell'eventuale riconosciuto risarcimento in favore della Controparte all'ammontare del danno effettivamente subito dall'Attrice.
In particolare, la Società convenuta eccepiva che: - era una importante società per CP_1
azioni con sede in Portogallo, attiva nel settore dei prodotti ceramici;
- alla metà del mese di febbraio 2021, veniva contattata da RR CA S.I., intermediario di fiducia di Parte_1
per la realizzazione di un progetto che prevedeva la produzione di una quantità di tazze bianche da colazione;
- all'inizio di marzo, l'Attrice richiedeva che sulle tazze venissero apposte due diverse stampe con immagini del film Disney “ relative ai due personaggi e Per_1 Per_1 Per_2
che venivano inviate da RR CA a in data 19 marzo 2021; - per la prima CP_1
volta, alla metà del mese di aprile, RR CA rappresentava alla convenuta che il cliente della fornitura e parte contrattuale era la società italiana e che questa aveva Parte_1
confermato l'interesse a procedere con l'ordine e ad iniziare la produzione delle ciotole;
- in data 19 aprile 2021, Eqsg inoltrava l'ordine che veniva confermato da il 28 aprile CP_1
2021 e che prevedeva un piano di consegne ripartite nel tempo in diverse tranches, per un totale di 278.000 pezzi complessivi, con una tolleranza del 2% rispetto alla quantità totale;
-
[...]
non aveva mai indicato che le ciotole ordinate fossero destinate ad una operazione Pt_1
promozionale di durata limitata nel tempo;
- in data 5 maggio 2021, provvedeva CP_1
ad inviare all'attrice i campioni delle due tazze da produrre, rispetto ai quali venivano richieste dalla committenza alcune piccole modifiche nel colore, per poi dare avvio alla produzione;
- in seguito, attraverso RR CA, chiedeva la disponibilità alla fornitura di circa 30.000 Pt_1 pezzi ulteriori ed a seguito della conferma, in data 17 maggio 2021 provvedeva ad inoltrare il relativo ordine;
- le date di consegna indicate nelle conferme d'ordine erano quelle ragionevolmente attese, essendo indicato che si trattava di expected time of departure (“ETD”)
ed expected time od arrival (“ETA”); - in data 24 maggio 2021, perveniva a la CP_1
richiesta di di utilizzare per la produzione delle tazze immagini diverse da quelle Pt_1
precedentemente trasmesse;
- la richiesta causava il ricominciare nuovamente la produzione e il conseguente slittamento delle date di consegna confermate;
- la convenuta accettava di modificare la produzione delle tazze e veniva stabilito un nuovo cronoprogramma, che prevedeva che l'ultima consegna avvenisse il 13 settembre 2021; - a metà giugno, CP_1
riceveva un'ispezione da parte di , società multinazionale attiva nel settore del controllo CP_2
qualità, condotta su richiesta di e sebbene le parti avessero concordato determinati Pt_1
standard qualitativi da utilizzare nella fabbricazione delle ciotole, nell'ambito dei controlli,
applicava criteri di valutazione diversi e restrittivi, con la conseguenza che numerosi CP_2
pezzi già prodotti e pronti per la spedizione risultavano “non conformi”; - tale circostanza determinava un arresto delle lavorazioni per vari giorni;
nei giorni 24 e 25 giugno 2021, il sig.
di RR CA si recava, su richiesta di presso la fabbrica di per Pt_2 Pt_1 CP_1
verificare gli esiti dell'ispezione, concludendo che i criteri adottati dalla società ispettrice erano stati troppo rigidi e che circa il 90% dei pezzi che aveva considerato “da scartare” erano CP_2
da ritenersi idonei;
- in data 7 luglio 2021, il legale rappresentante della comunicava che Pt_1
quest'ultima era disposta a ricevere soltanto l'80% della commessa ma alla metà del mese di luglio, si verificava in Portogallo un nuovo notevole incremento dei casi di contagio da Covid-
19, tanto che il Paese rientrava in “zona rossa” ed anche numerosi lavoratori di Proceramica risultavano positivi al virus, con conseguente imposizione del periodo di quarantena e necessità
di fermare completamente la produzione per alcuni giorni;
- tale problematica veniva comunicata in data 14 luglio 2021 a tutti i clienti di inclusa - CP_1 Pt_1 CP_1
trasmetteva a un nuovo piano di spedizioni, che prevedeva la consegna di tre tranches di Pt_1
prodotti nel mese di settembre, con l'ultima differita al 24 settembre;
- solo a fine luglio, Eqsg riferiva a che i prodotti ordinati sarebbero stati destinati ad una promozione in CP_1
essere sino al 5 settembre 2021 ma nel corso dell'incontro del 29 luglio 2021, l'Attrice si dimostrava pronta ad accettare la consegne delle ciotole anche successivamente al termine della promozione e le parti concordavano un nuovo programma di consegne, che prevedeva l'arrivo stimato (“ETA”) delle ultime sei tranches nelle seguenti date: 9/08, 19/08, 27/08, 6/09, 17/09,
24/09; - in data 27 agosto 2021, riceveva una email in cui dichiarava che non CP_1 Pt_1 avrebbe acquistato altra merce, rifiutando di accettare la consegna prevista per il 6 settembre
2021, che l'odierna convenuta aveva già in parte prodotto.
Rigettata l'istanza di rimessione in termini formulata dalla Parte convenuta, concessi i termini
ex art. 183, co. 6 c.p.c. ed esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo,
l'istruttoria si svolgeva mediante prova orale per testi.
Terminata l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale fissava udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale concedeva alle parti i termini ex art. 190
c.p.c..
Depositate le memorie scritte di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della sussistenza del grave inadempimento lamentato dalla parte attrice a carico della convenuta rispetto al contratto di CP_1
fornitura intercorso tra le Parti, con conseguente eventuale accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e condanna della Convenuta al risarcimento del danno lamentato dall'Attrice e dalla stessa quantificato in € 140.000,00, da cui detrarre l'importo dalla stessa trattenuto a titolo di acconto sul maggior danno, pari ad € 52.113,60.
Parte Attrice allega che, per il tramite dell'intermediario nel marzo 2021, Controparte_3
commissionava a la produzione di due gadget da destinare alla distribuzione presso CP_1
i punti vendita Coop, ovvero due tazze da cereali (cereal bowls modello “Luca” e modello
“IA”), inizialmente, per complessivi 277.244 pezzi (ordine n. LC-104-2021 del 19 aprile
2021), cui si aggiungeva poi un ulteriore ordine in data 17 maggio 2021 per 29.928 pezzi.
Deduce ancora che, a seguito delle conferme d'ordine sottoscritte da Parte_1 CP_1
rispettivamente in data 28 aprile 2021 ed in data 17 maggio 2021, la stessa si sia resa inadempiente per non aver rispettato né i tempi di consegna pattuiti, pur nella consapevolezza che tale fornitura fosse finalizzata ad una promozione pubblicitaria limitata nel tempo, né la qualità nella produzione, risultando alcuni dei pezzi prodotti non idonei all'utilizzo a seguito di rottura.
dal canto suo, eccepisce che alcun inadempimento è ad essa attribuibile, posto CP_1
che, in primo luogo, non era stata messa al corrente della circostanza che la fornitura commissionata fosse destinata ad una promozione pubblicitaria limitata nel tempo ed inoltre, che i ritardi nelle consegne venivano causati, dapprima, dalle modifiche all'ordine apportate dalla stessa Committenza, la quale commissionava, altresì, alla di sottoporre la CP_2 Fornitrice ad un'ispezione sulla qualità dei prodotti, che causava il fermo produttivo per circa una settimana;
infine, che la necessità di modificare nuovamente il cronoprogramma era sorta a seguito di una nuova ondata di Covid 19 che nel mese di luglio aveva colpito ferocemente il
Portogallo e soprattutto, dal focolaio di virus che si manifestava all'interno della medesima azienda, comportando anche in tal caso il fermo della produzione per diversi giorni.
Ciò posto, in termini generali, giova premettere che in materia di obbligazioni contrattuali, il
Legislatore prevede la possibilità per ciascuno dei contraenti di sciogliere il vincolo mediante rimedi codicisticamente previsti quali la risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità della prestazione.
Con riferimento alla prima ipotesi, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente può, in caso di inadempimento dell'altro, chiedere la risoluzione del contratto in essere, ossia lo scioglimento del vincolo contrattuale e la cessazione degli effetti da esso derivanti.
In tal caso, il Giudice per dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto deve accertare che l'inadempimento imputabile al contraente inadempiente abbia non “scarsa importanza” (art. 1455 c.c.), in quanto la gravità delle conseguenze di una sentenza costitutiva di risoluzione può
trovare giustificazione solo a fronte di una violazione giuridica altrettanto grave.
Al fine di valutarne la gravità, si deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto
(in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti, che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22346 del 22 ottobre 2014).
A livello probatorio, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che “il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la
risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si
limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (Corte Cass. Sez.
Unite, sent. n. 13533/2001).
Occorre, altresì, ricordare che il Legislatore prevede che il contraente inadempiente (debitore) è
responsabile quando non esegue la prestazione dovuta ed esigibile, che non sia soggetta a condizione o termine, ovvero quando la esegue in modo inesatto o in ritardo, salvo che essa divenga impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) e che l'onere della prova dell'impossibilità totale o temporanea è ad esclusivo carico del debitore.
Diversamente, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1457 c.c., il termine per l'adempimento di una prestazione si dice essenziale quando la prestazione diventa inutile per il creditore se non venga eseguita entro il termine stabilito: il tempo dell'adempimento penetra nell'essenza stessa della prestazione, che, fornita in un momento diverso, risulta priva di utilità per il creditore. In tal caso l'inadempimento, se riguarda un'obbligazione derivante da un contratto a prestazioni corrispettive, determina la risoluzione ipso iure del contratto, senza necessità di dichiarazione della parte non inadempiente.
Sul punto, la giurisprudenza prevalente ritiene che il termine per l'adempimento può ritenersi essenziale solo quando risulti inequivocabile la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con il decorso del termine medesimo e prescinde dallo specifico interesse individuale del creditore all'osservanza, da parte del debitore, del termine contrattuale previsto a favore di quest'ultimo; il relativo accertamento giudiziale dovrà essere condotto alla luce delle espressioni usate dai contraenti, della natura e dell'oggetto del contratto ed altresì, ex art. 1362, c.c., dal comportamento delle parti, da valutare complessivamente e non in riferimento alla sola parte che sostenga l'essenzialità del termine entro cui la prestazione le era dovuta.
A tale proposito, si è precisato che l'utilizzo dell'espressione “entro e non oltre” o di altre locuzioni simili riferite al tempo di esecuzione del contratto non sono sufficienti da sole per considerare il termine indicato come essenziale: è, infatti, necessario che emerga dall'oggetto del negozio e da specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità economico-giuridica dell'accordo presente al tempo della stipula, in modo che la prestazione eseguita, dopo la scadenza del termine, non sarebbe semplicemente da considerare eseguita tardivamente, bensì intrinsecamente diversa da quella pattuita (Cass. civ. 26 marzo 2018, n. 7450). Nell'opposto caso in cui il termine non possa ritenersi essenziale, è tuttavia possibile richiedere una declaratoria di risoluzione, laddove una parte deduca l'inadempimento dell'altra, ai sensi dell'art. 1453 c.c.: in tal caso, dovrà invece accertarsi se il creditore abbia ancora interesse ad ottenere la prestazione, nonché la gravità dell'inadempimento, avuto riguardo sia all'entità oggettiva di esso, sia al protrarsi dei suoi effetti, sia alla natura e alla finalità del rapporto, sia all'economia complessiva della convenzione, sia all'interesse che l'altra parte intende realizzare
(Cass. 5 giugno 2018, n. 14409).
Ebbene, chiarito che nel caso di specie non viene in rilievo alcun termine essenziale, essendo pacifico tra le Parti che le date indicate nel cronoprogramma erano quelle ragionevolmente attese e vennero ad ogni modo successivamente modificate più volte su richiesta della Società
fornitrice, occorre, al contempo, accertare se l'inadempimento allegato da , consistito Pt_1
nella mancata consegna di tutte le tazze ordinate (“cereal bowls”) da parte di entro CP_1
i termini di volta in volta concordati dalle Parti, sia o meno imputabile alla Parte convenuta e se, dunque, legittimamente ha rifiutato la consegna degli ordini successivamente alla data Pt_1
del 5 settembre 2021, prevista per la conclusione della vendita pubblicitaria presso la Coop e per l'effetto, se siano dunque fondate le domande di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno proposte dall'Attrice nei confronti della Fornitrice.
Tanto premesso, la domanda attorea non risulta fondata, per le ragioni di seguito precisate e pertanto, dovrà essere rigettata.
Ed invero, come si evince dalla documentazione versata in atti, i primi contatti tra le Parti risalgono al marzo 2021, allorquando il legale rappresentante dell'odierna attrice, sig. Pt_3
, per il tramite dell'intermediario di , sig. , si rivolgeva alla
[...] CP_3 Persona_3
Società convenuta, al fine di avviare la produzione delle tazze (“cereal bowls”) da distribuirsi nei punti vendita Coop per la campagna promozionale organizzata in occasione dell'uscita del film Disney “Luca”, limitata al periodo tra il 19 luglio 2021 ed il 5 settembre 2021.
In particolare, con ordine n. LC-104-2021 del 19 aprile 2021, l'Attrice, per il tramite dell'intermediario richiedeva a la disponibilità alla produzione di CP_3 CP_1 due tazze gadget, modello “Luca” e modello “IA” per complessivi 277.224 pezzi, di cui
14124 pezzi “ e 135.600 pezzi “ , al prezzo di 1,41 € cad., con pagamento Per_1 Per_2 dell'acconto del 20 % del prezzo e saldo entro 30 giorni dall'emissione della fattura, da consegnarsi in colli di cartone da 8 pezzi ciascuno e da destinarsi presso i magazzini della committente in Nord Italia, secondo le seguenti modalità: il primo lotto di 120-140.000 pezzi entro il 15 giugno 2021, il secondo lotto di 120-140.000 pezzi entro il 30 luglio 2021 ed il saldo entro il 17 agosto 2021 (al massimo il 20 agosto 2021) (doc. 2 Parte Attrice).
In data 28 aprile 2021 confermava l'ordine così ricevuto, definendo la produzione CP_1 di totali 278.000 pezzi al costo di 1,41 € cad. e stabilendo una consegna in più tranches: prima tranche da 42.240 pezzi entro il 01.06.2021, seconda tranche da 42.240 pezzi entro il
14.06.2021, terza tranche da 42.240 pezzi entro il 23.06.2021, quarta tranche da 42.240 pezzi entro il 05.07.2021, quinta tranche da 42.240 pezzi entro il 15.07.2021, sesta tranche da 42.240 pezzi entro il 19.07.2021, settima tranche da 24.000 pezzi entro il 05.08.2021, con ulteriori
18.240 pezzi da consegnarsi entro il 10.08.2021.
Successivamente alla conferma dell'originario ordine, all'inizio del mese di maggio 2021, Parte
Attrice richiedeva a di incrementare la produzione delle tazze (ordine n. LC-106- CP_1
2021) di ulteriori 29.928 pezzi, di cui 15.288 pezzi modello “Luca” e 14.640 pezzi modello
“IA”, da aggiungersi ai già confermati 278.0000 del precedente ordine (“this quantity will be added to the running order LC-104-2021”), per complessivi 307.928 pezzi, da consegnare entro e non oltre il 17 agosto 2021 (“within and not later then 17/8) (doc. 4 di Parte Attrice) e confermava l'ulteriore ordine ricevuto, stilando a quel punto un nuovo CP_1
cronoprogramma di consegne (il secondo): la prima tranche da 36.960 pezzi con consegna entro il 31.05.2021, la seconda tranche da 36.960 pezzi entro il 14.06.2021, la terza tranche da 36.960
pezzi entro il 23.06.2021, la quarta tranche da 36.960 pezzi entro il 05.07.2021, la quinta tranche da 36.960 pezzi entro il 15.07.2021, la sesta tranche da 36.960 pezzi entro il
19.07.2021, la settima tranche da 12.350 pezzi entro il 05.08.2021 e l'ottava tranche da 36.960 pezzi entro il 9.08.2021 (doc. 7 di Parte Convenuta).
Ebbene, la Società attrice lamenta che non abbia consegnato in tempo utile CP_1
141.392 pezzi su 307.928, in violazione del cronoprogramma sottoscritto in data 28.4.2021
mentre, eccepisce, in primo luogo, di non essere stata resa edotta, al momento CP_1
della conferma degli ordini, della circostanza che i beni da produrre fossero destinati ad una campagna promozionale limitata nel tempo, riguardando solo il periodo dal 19 luglio 2021 al 5
settembre 2021.
Tale eccezione è fondata in quanto non vi è prova in atti della circostanza che al momento in cui la Società attrice incaricava la Convenuta della produzione delle tazze oggetto di causa le avesse altresì comunicato che le stesse erano finalizzate alla vendita durante la campagna promozionale Coop, che si sarebbe svolta tra il 19 luglio 2021 ed il 5 settembre 2021.
Invero, tale informazione risulta solo dalle email inviate da al sig. , che lavorava Pt_1 Pt_2
alle dipendenze della società di intermediazione senza che sia stata fornita la CP_3 prova che la rilevanza della consegna dell'intera fornitura in tempo utile per la vendita promozionale Coop era stata segnalata anche alla Società fornitrice. Al contrario, dalla documentazione versata in atti risulta che per la prima volta tale informazione veniva condivisa da con solo in data 20 luglio 2021 (doc. 10 e doc. 5 pag. 12 di Parte Attrice) Pt_1 CP_1
e tale circostanza documentale trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dal teste Tes_1
(“Solo dopo la ricezione del depliant rammostratomi avvenuta via email il 20 luglio 2021, quindi a campagna già iniziata, ha appreso che la promozione per la vendita CP_1
delle tazze aveva una durata limitata nel tempo e precisamente dal 19 luglio 2021 al 5 settembre 2021. Preciso che all'atto dell'ordine non ha mai specificato che la Pt_1
produzione delle tazze era destinata a una vendita promozionale per il periodo dal 19 luglio
2021 al 5 settembre 2021).
Inoltre, non vi è prova che il ritardo nella consegna della merce rispetto alle date inizialmente indicate nel cronoprogramma allegato alle due conferme d'ordine oggetto di causa sia imputabile alla convenuta. CP_4
Al contrario, è documentale che nel corso del rapporto contrattuale, il cronoprogramma relativo alla consegna della merce veniva più volte modificato e non unilateralmente da CP_1
come erroneamente sostenuto dalla Parte Attrice, bensì a causa di eventi sopravvenuti, in parte riconducibili anche ad quali l'implemento della produzione a seguito della richiesta Parte_1
di ulteriori 30000 pezzi nel mese di maggio 2021 e la richiesta di modifica dell'ordine da parte della Committente, pervenuta a in data 24 maggio 2021, dunque dopo quasi un CP_1
mese dall'inizio della produzione, con la quale le si chiedeva di utilizzare una immagine diversa rispetto a quella trasmessa da il 19 marzo 2021, come può agevolmente rilevarsi dal Pt_1
confronto dei due ordini, circostanza questa sopravvenuta che costrinse ad eseguire CP_1
nuove decalcomanie e nuovi campioni da sottoporre alla Committente per l'approvazione finale.
La circostanza trova conferma sia nella corrispondenza intercorsa tra le Parti (doc. 9 di Parte
Attrice) sia nelle dichiarazione rese dal teste , la quale, escussa sui Testimone_2
capitoli di prova formulati da Parte Convenuta ed ammessi dal Giudice con ordinanza del 24 novembre 2023, sul punto dichiarava: “ aveva già iniziato la produzione delle CP_1 tazze ma mancava la parola “dal film” e pertanto ci ha chiesto di interrompere la Parte_1
produzione al fine di produrre nuove tazze con indicata la parola “dal film”; ci è stato detto che quelle già prodotte non andavano bene perché mancava tale precisazione. Le prime tazze
sono state prodotte sulla base delle indicazioni trasmesse da Ricordo che erano Parte_1 stati prodotti dei campioni, inviati a che erano stati approvati. Solo dopo l'invio Parte_1
della prima tranche di tazze si avvide che mancava la dicitura dal film. Pertanto Pt_1
ci chiese, a produzione già avviata, di interrompere e modificare le stampe. Pt_1
aveva già prodotto circa 9000 tazze quando venne richiesto da di CP_1 Pt_1 interrompere e modificare la produzione”.
Infine, non può non rilevarsi che anche la sollecitata ispezione presso i locali di CP_1
eseguita dalla , società attiva nel settore del controllo qualità, su richiesta della odierna CP_2
Attrice ha inevitabilmente determinato un blocco della produzione per alcuni giorni.
Ed invero, dalla documentazione prodotta in atti risulta che, sebbene le Parti avessero concordato determinati standard qualitativi che avrebbe dovuto utilizzare nella CP_1 fabbricazione delle ciotole, nell'ambito dei propri controlli, applicò criteri di CP_2
valutazione diversi e molto più stringenti rispetto a quelli indicati da , con la conseguenza Pt_1
che numerosi pezzi già prodotti e pronti per la spedizione risultarono non conformi. Ciò determinò un arresto delle lavorazioni per vari giorni, essendo a quel punto indispensabile fare chiarezza sugli standard qualitativi che avrebbe dovuto seguire nella produzione. CP_1
A tal fine - come confermato dalle risultanze della prova orale espletata - nei giorni 24 e 25
giugno 2021, il sig. di RR CA si recò, su richiesta di , presso la fabbrica Pt_2 Pt_1 di per verificare gli esiti dell'ispezione di , effettuando un ricontrollo di CP_1 CP_2
tutti i pezzi già esaminati e giunse alla conclusione che, effettivamente, i criteri adottati dalla società ispettrice erano stati troppo rigidi e che circa il 90% dei pezzi che la stessa aveva considerato “da scartare” in realtà erano da ritenersi idonei secondo i criteri di qualità concordati fra le parti, ma tutto ciò aveva ormai determinato un significativo ritardo nella produzione non imputabile alla La circostanza ha trovato conferma nelle CP_1 dichiarazioni rese dalla teste la quale dichiarava che “Non ricordo il numero esatto di Tes_1
giorni in cui le lavorazioni sono state fermate, mi sembra di ricordare circa una settimana, dieci giorni” e “Tale operazione ha in ogni caso comportato una grande perdita di tempo, pari
a circa una settimana lavorativa”.
Proprio per tale ragione, il sig. , legale rappresentante della , scriveva Parte_3 Pt_1 all'intermediario “[…] con questo messaggio ti confermo che puoi informarlo di non Pt_2 considerare questa differenza come difformità” ed, in data 7 luglio 2021, gli comunicava, altresì, che comunicava che la Società committente era disposta a ricevere soltanto l'80% della commessa (doc. n. 11 Parte convenuta).
Nonostante il ritardo accumulato, prima a causa delle modifiche richieste dalla Committente e poi per l'ispezione ricevuta, il primo carico (truck 1) riusciva a partire in data 25 giugno 2021 ed arrivare in data 2 luglio 2021 in Italia. Si trattava di un carico “non full” ossia un carico numericamente inferiore a livello quantitativo, ma tale decisione di far provenire un carico non completo era stata suggerita proprio da allorchè il legale rappresentante con mail Pt_1 Pt_3
del 25 giugno 2021 suggeriva di far partire il camion con 22.000-23.0000 per velocizzare il resto della produzione (doc. 5 pag. 13 Parte Attrice) mentre il secondo carico partiva dal
Portogallo in data 8 luglio 2021 e giungeva in Italia in data 13 luglio 2021 e come il primo,
giungeva non carico su spinta dello stesso , consegnando 52 pallets su 66 per 29120 Pt_3
pezzi, di cui 15680 pezzi modello e 13440 pezzi modello IA (mail del 5.7.2021 – doc. Per_1
5 Parte Attrice).
Infine, la nuova ondata di Covid 19 in Portogallo, causava un ulteriore rallentamento della produzione, a causa di un focolaio di propagazione del virus presente proprio nella sede della
Società, la quale si trovò costretta, in data 14 luglio 2021, a comunicare ai propri clienti, compresa , la necessità di un fermo della produzione con conseguente ricalendarizzazione Pt_1
delle consegne (doc. 12 Parte Convenuta: “Dear Client, as you know Portugal is unfortunately being highly affect with the Covid Pandemic (again in the RED ZONE). We have been directly
affected with this situation. We have people at home infected and also in quarantine, and daily
numbers are rising. This situatione is completely beyond our control and unfortunately is causing a major setback to all our production. Tris situation has already affected 25 % of our
production capacity. We had to stop production and do a complete disinfestation to our facilities. We are rescheduling our production, and as soon as can we will restarte and let you
know the impact this will have on our production plans and deliveries. Our apologies for any inconvenience this situation migh have caused you.”).
Inoltre, a riprova della situazione emergenziale, produceva alla cliente un CP_1 Pt_1 documento dell'Autorità Portoghese (“Autoritade de Saude”), la quale, stante la manifestazione di un focolaio di propagazione del virus Covid 19, determinava per l'azienda ai CP_1 sensi della lettera b) comma 3 dell'art. 5 del Decreto Legge portoghese n. 135/2013,
l'isolamento di due casi positivi per il periodo minimo di dieci giorni e l'isolamento di 5 lavoratori considerati contatti ad alto rischio per un periodo minimo di dieci giorni, potendo questo periodo raggiungere i 14 giorni in base all'evoluzione della situazione epidemiologica
(doc. 13 di Parte Convenuta).
Si veniva, pertanto a determinare, in questo caso, un'ipotesi di impossibilità temporanea della prestazione, nello specifico della produzione e della consegna dei beni, che causava conseguentemente un ulteriore mancato rispetto del cronoprogramma di consegne allora vigente.
Giova sul punto chiarire che l'ordinamento, in caso di impossibilità temporanea della prestazione, prevede che il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento (art. 1256 c.c. comma II). L'impossibilità temporanea determina quindi la sospensione dell'adempimento, ovvero che l'obbligazione si estingue se poi l'impossibilità perdura fino a compromettere l'interesse creditorio.
Nel caso particolare dell'emergenza sanitaria da Covid 19, l'incidenza del virus ai fini civilistici può essere considerata dal Giudice, con valutazione caso per caso, “un factum principis”, per tale intendendosi un atto della pubblica autorità che renda impossibile (anche temporaneamente) l'adempimento della prestazione da parte del debitore nei confronti del creditore. Esso può consistere, come noto, in un provvedimento amministrativo oppure in una sopravvenienza normativa e l'intervento di un simile provvedimento non comporta di per sé la liberazione del debitore dall'onere dell'esatto adempimento, come nell'ipotesi di impossibilità
sopravvenuta totale, contemplata dall'art. 1256 c.c., qualora il factum principis sia ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto dell'assunzione dell'obbligazione.
Pertanto, affinché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la dimostrazione della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis (Cass. civ., sez. III, 20/04/2023, n.10683). Ne discende che il debitore non può far valere un ordine o divieto dell'autorità amministrativa sopravvenuto, che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità (Cass. 04/06/2018 n. 14915).
Nel caso di specie, può ritenersi che il focolaio Covid 19, pur non avendo causato un blocco totale della produzione, abbia verosimilmente rallentato la stessa e comportato conseguentemente una impossibilità temporanea della prestazione delle consegne programmate, tanto da indurre l'azienda a stilare un nuovo cronoprogramma e provvedere all'assunzione di personale esterno all'azienda per implementare e velocizzare la produzione nonostante le difficoltà date dalla crisi pandemica.
Come accennato, a causa della pandemia, in data 13 luglio 2021 comunicava ad CP_1 un nuovo cronoprogramma, il quale prevedeva n. 7 carichi (full trucks), con arrivi Parte_1
stimati in data 23.07.2021, 05.08.2021,17.08.2021, 26.08.2021, 03.09.2021 e 24.09.2021 (doc.
5 di Parte Attrice pag. 39 e doc. 14 Parte Convenuta).
Tale cronoprogramma non veniva inizialmente condiviso da tuttavia, a seguito del Pt_1
successivo incontro tenutosi in Portogallo in data 27 luglio 2021, anche alla presenza del sig.
di , dalla documentazione in atti emerge che la Società attrice finì per Parte_3 Pt_1
accettare il nuovo cronoprogramma, così come ricalendarizzato da dopo la CP_1
gestione dell'emergenza COVID.
Difatti, pochi giorni dopo la riunione in Portogallo, con mail del 30 luglio 2021, , Parte_3 sintetizzando l'oggetto del loro incontro, scriveva a e a che il CP_1 CP_3
nuovo cronoprogramma proposto (con scadenza 24 settembre 2021) non poteva essere cambiato
(“You gave me a new schedule time and as we have pointed out several times, it cannot be changed in any way as I shared in this morning with the customer”).
La medesima conferma proviene dalle dichiarazioni rese dal teste il quale escusso sul Tes_3
capitolo di prova ammesso di Parte convenuta (“Vero che per discutere della situazione delle consegne delle ciotole destinate a si tenne in data 27 luglio 2021 un incontro in Pt_1
Portogallo, presso , con la partecipazione del legale rappresentante di sig. CP_1 Pt_1
, ad esito del quale il sig. confermò di accettare un programma di consegne che Pt_3 Pt_3 prevedeva l'arrivo stimato presso di sei tranches di prodotti nelle seguenti date dell'anno Pt_1
2021: 9 agosto, 19 agosto, 27 agosto, 6 settembre”) dichiarava “E' vero. Confermo la circostanza. Lo so perché ero presente all'incontro. Si è trattato di un accordo raggiunto verbalmente e poi formalizzato per iscritto.”
Pertanto, risulta provato che all'esito di tale incontro il nuovo cronoprogramma, il quale prevedeva sei tranches, con consegna finale entro il 24 settembre 2021 (già oltre la chiusura della campagna promozionale), veniva accettato dalla Società committente che quindi, incomprensibilmente, dopo circa un mese decideva di interrompere il rapporto contrattuale con sospendendo il pagamento della merce già consegnata per complessivi 165760 CP_1
pezzi.
Ne consegue che, se è pur vero che, in generale, il contraente ha il potere di rifiutare la prestazione che gli venga tardivamente offerta anche se non abbia ancora introdotto un procedimento giudiziario per la risoluzione del contratto, essendo sufficiente che l'inadempimento abbia assunto carattere di gravità tale da giustificare potenzialmente la risoluzione del contratto (Cass., sez. un., 6 giugno 1997, n. 5086; Cass. 14 maggio 2018, n. 11653), nel caso di specie, il ritardo nell'adempimento della prestazione non risulta imputabile a di talché, la domanda di risoluzione del contratto e quella risarcitoria non CP_1
possono trovare accoglimento.
La domanda riconvenzionale proposta in comparsa dalla Parte convenuta e non riproposta in sede di pc non sarebbe stata in ogni caso ammissibile in ragione della costituzione tardiva di
CP_1
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM
55/14 tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali (valori minimi sullo
[...]
scaglione di riferimento), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso in Piacenza in data 11 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Ventriglia