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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. nr. 1833/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter con note da depositare entro il giorno 30/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Michele Amari n. 19, (cf: ), quale Amministratore Unico della C.F._1 società Auxilia srl (p.iva ) con sede legale a Caltanissetta, in via della P.IVA_1
Regione n. 232 rappresentato e difeso dall'avv. Filippina Bellomo (cf
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC: C.F._2
Email_1
- ricorrente -
CONTRO
[...]
Controparte_2
, in persona dell'Assessore pro tempore (C.F. ,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), con domicilio digitale sito presso l'indirizzo PEC P.IVA_3
Email_2
- convenuto -
E
(cf: ) nata a [...] il [...] e CP_3 C.F._3 residente a [...];
- convenuto contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 01/12/2019, il sig. nella qualità di amministratore CP_1 unico della società Auxilia srl, ha agito in giudizio per contestare, attraverso un'azione di accertamento negativo, il credito retributivo portato dalla diffida accertativa n. 19/112 Con prot. 11023 emessa dall' in data 30/09/2019. Con tale provvedimento, l'organo ispettivo aveva intimato alla soc. Auxilia srl il pagamento dell'importo lordo di € 22.352,39 in favore della lavoratrice per CP_3 differenze retributive scaturite dall'accertamento di ore di lavoro prestate ma non remunerate nell'arco temporale dal 26/03/2017 al 31/03/2019.
Parte ricorrente ha negato l'esistenza dell'insoluto retributivo, evidenziando:
1 - che gli ispettori non hanno racconto alcun elemento di conferma rispetto alla dichiarazione resa della lavoratrice attività che sarebbe stata necessaria poiché Tes_1 gli altri dipendenti, diversamente, avevano <tutti riferito di svolgere un orario medio settimanale che oscilla tra le 20 e le 24 ore alla settimana, situazione generalizzata e di fatto attendibile…>> e la circolare INPS 76/2016 prevede che le informazioni ottenute nel corso dell'ispezione risultano dotate di attendibilità e credibilità purché coprano un bacino significativo di maestranze;
- che gli atti aziendali e contrattuali comprovano una realtà lavorativa differente rispetto a quanto dichiarato;
- che l'unico riscontro esterno posto a sostegno della ricostruzione ispettiva è dato dalla dichiarazione della sig.ra la quale, tuttavia, racchiude al suo interno Pt_1 diverse contraddizioni [cfr. pag. 3 ric.];
- che soltanto nel periodo compreso tra il 01/03/2019 e il 30/04/2019, la lavoratrice
è stata autorizzata allo svolgimento di orario supplementare. CP_3
Con 2. L' si è costituito in giudizio in data 04/01/2021, rappresentando:
- che i verbali ispettivi godono di piena credibilità rispetto alle dichiarazioni provenienti dalle parti e dai terzi, specialmente quando segnalano le fonti di conoscenza poiché, in tali ipotesi, il giudice ha la possibilità di controllare e valutare il contenuto delle dichiarazioni;
spetta pertanto alla parte opponente – datore di lavoro - fornire elementi di segno contrario;
in ogni caso, anche quando la dichiarazioni sono accompagnate dalla indicazione generica della fonte di provenienza, comunque, possono essere valutate dal giudice in concorso con altri elementi probatori;
- che, nella giurisprudenza di merito, è consolidato l'orientamento secondo cui <le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai lavoratori presentano un apprezzabile grado di attendibilità, dal momento che sono assunte nella verosimile assenza di condizionamenti del datore di lavoro (Trib. Milano, 1625/2009, Trib. Agrigento, 13/2004, Trib. Savona 102/2006)>>;
- che la diffida accertativa, avendo natura di accertamento tecnico, può essere emessa sia per crediti precostituiti sia per spettanze emerse a seguito delle indagini ispettive.
3. La sig.ra nonostante il regolare perfezionamento della notifica [il plico CP_3
è stato notificato a sue mani, come attesta la relata di notifica prodotta il 16/05/2021], non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.
4. La diffida accertativa – non opposta ovvero confermata dal Comitato regionale - è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. Invero, l'art. 12 d.lgs. n. 124/2004 <prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell' attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato
2 ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato>> [Cass. 23744/2022].
5. Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30/01/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per comporre in via conciliativa la lite. Il testo dell'accordo è stato materialmente depositato nel fascicolo telematico. Entrambi i procuratori hanno quindi chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
6. Effettivamente, come indicato dalle parti, il 05/08/2020 è stato sottoscritto un verbale di avvenuta conciliazione sindacale tra la lavoratrice e la soc. CP_3
Auxilia s.r.l.; siffatta pattuizione ha bonariamente definito le questioni di natura economica, legate all'intercorso rapporto di lavoro, oggetto della diffida accertativa per cui è causa [cfr. produzione di parte ricorrente del 29/05/2021].
L'accordo in esame rientra nel perimetro tracciato dal combinato disposto degli artt.
411 c.p.c. e 2113 ult. co. c.c. (Cass., n 13910/1999) e, in quanto tale, concreta una transazione sottratta alla disciplina delle invalidità negoziali.
Va ricordato che, in presenza di una diffida accertativa, la titolarità del credito diffidato rientra nella sfera giuridica del lavoratore.
Ne deriva che l'accordo concluso in sede “protetta” preclude al giudice l'accertamento della situazione giuridica preesistente (Cass., n. 4205/1998; n. 1804/1988; n.5379/1986), sicché ogni pretesa del lavoratore in ordine all'oggetto della transazione potrebbe avere titolo esclusivamente nella stessa.
7. Alla luce di ciò, deve ritenersi venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere
Come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che ricorre allorquando non sia possibile procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla conclusione del giudizio stesso. Essa incide sul diritto sostanziale e rende superflua la decisione del giudice per cui deve essere rilevata anche d'ufficio, indipendentemente dall'esistenza o meno di una formale rinuncia acquisita in causa. La ratio dell'istituto si ricava da un'esigenza di armonizzazione e di ragionevolezza del processo incentrata sul principio di economicità processuale.
8. Stante la concorde richiesta, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
i) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
ii) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta, 03/02/2025 IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La sig.ra nel corso della visita ispettiva, ha dichiarato < …. Di essere alle dipendenze della CP_3 ditta AUXILIA SRL con socio unico dal 26/03/2017 e di avere svolto sempre un orario di lavoro giornaliero pari a 8 ore per 6 giornate alla settimana>>.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter con note da depositare entro il giorno 30/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Michele Amari n. 19, (cf: ), quale Amministratore Unico della C.F._1 società Auxilia srl (p.iva ) con sede legale a Caltanissetta, in via della P.IVA_1
Regione n. 232 rappresentato e difeso dall'avv. Filippina Bellomo (cf
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC: C.F._2
Email_1
- ricorrente -
CONTRO
[...]
Controparte_2
, in persona dell'Assessore pro tempore (C.F. ,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), con domicilio digitale sito presso l'indirizzo PEC P.IVA_3
Email_2
- convenuto -
E
(cf: ) nata a [...] il [...] e CP_3 C.F._3 residente a [...];
- convenuto contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 01/12/2019, il sig. nella qualità di amministratore CP_1 unico della società Auxilia srl, ha agito in giudizio per contestare, attraverso un'azione di accertamento negativo, il credito retributivo portato dalla diffida accertativa n. 19/112 Con prot. 11023 emessa dall' in data 30/09/2019. Con tale provvedimento, l'organo ispettivo aveva intimato alla soc. Auxilia srl il pagamento dell'importo lordo di € 22.352,39 in favore della lavoratrice per CP_3 differenze retributive scaturite dall'accertamento di ore di lavoro prestate ma non remunerate nell'arco temporale dal 26/03/2017 al 31/03/2019.
Parte ricorrente ha negato l'esistenza dell'insoluto retributivo, evidenziando:
1 - che gli ispettori non hanno racconto alcun elemento di conferma rispetto alla dichiarazione resa della lavoratrice attività che sarebbe stata necessaria poiché Tes_1 gli altri dipendenti, diversamente, avevano <tutti riferito di svolgere un orario medio settimanale che oscilla tra le 20 e le 24 ore alla settimana, situazione generalizzata e di fatto attendibile…>> e la circolare INPS 76/2016 prevede che le informazioni ottenute nel corso dell'ispezione risultano dotate di attendibilità e credibilità purché coprano un bacino significativo di maestranze;
- che gli atti aziendali e contrattuali comprovano una realtà lavorativa differente rispetto a quanto dichiarato;
- che l'unico riscontro esterno posto a sostegno della ricostruzione ispettiva è dato dalla dichiarazione della sig.ra la quale, tuttavia, racchiude al suo interno Pt_1 diverse contraddizioni [cfr. pag. 3 ric.];
- che soltanto nel periodo compreso tra il 01/03/2019 e il 30/04/2019, la lavoratrice
è stata autorizzata allo svolgimento di orario supplementare. CP_3
Con 2. L' si è costituito in giudizio in data 04/01/2021, rappresentando:
- che i verbali ispettivi godono di piena credibilità rispetto alle dichiarazioni provenienti dalle parti e dai terzi, specialmente quando segnalano le fonti di conoscenza poiché, in tali ipotesi, il giudice ha la possibilità di controllare e valutare il contenuto delle dichiarazioni;
spetta pertanto alla parte opponente – datore di lavoro - fornire elementi di segno contrario;
in ogni caso, anche quando la dichiarazioni sono accompagnate dalla indicazione generica della fonte di provenienza, comunque, possono essere valutate dal giudice in concorso con altri elementi probatori;
- che, nella giurisprudenza di merito, è consolidato l'orientamento secondo cui <le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai lavoratori presentano un apprezzabile grado di attendibilità, dal momento che sono assunte nella verosimile assenza di condizionamenti del datore di lavoro (Trib. Milano, 1625/2009, Trib. Agrigento, 13/2004, Trib. Savona 102/2006)>>;
- che la diffida accertativa, avendo natura di accertamento tecnico, può essere emessa sia per crediti precostituiti sia per spettanze emerse a seguito delle indagini ispettive.
3. La sig.ra nonostante il regolare perfezionamento della notifica [il plico CP_3
è stato notificato a sue mani, come attesta la relata di notifica prodotta il 16/05/2021], non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.
4. La diffida accertativa – non opposta ovvero confermata dal Comitato regionale - è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. Invero, l'art. 12 d.lgs. n. 124/2004 <prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell' attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato
2 ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato>> [Cass. 23744/2022].
5. Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30/01/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per comporre in via conciliativa la lite. Il testo dell'accordo è stato materialmente depositato nel fascicolo telematico. Entrambi i procuratori hanno quindi chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
6. Effettivamente, come indicato dalle parti, il 05/08/2020 è stato sottoscritto un verbale di avvenuta conciliazione sindacale tra la lavoratrice e la soc. CP_3
Auxilia s.r.l.; siffatta pattuizione ha bonariamente definito le questioni di natura economica, legate all'intercorso rapporto di lavoro, oggetto della diffida accertativa per cui è causa [cfr. produzione di parte ricorrente del 29/05/2021].
L'accordo in esame rientra nel perimetro tracciato dal combinato disposto degli artt.
411 c.p.c. e 2113 ult. co. c.c. (Cass., n 13910/1999) e, in quanto tale, concreta una transazione sottratta alla disciplina delle invalidità negoziali.
Va ricordato che, in presenza di una diffida accertativa, la titolarità del credito diffidato rientra nella sfera giuridica del lavoratore.
Ne deriva che l'accordo concluso in sede “protetta” preclude al giudice l'accertamento della situazione giuridica preesistente (Cass., n. 4205/1998; n. 1804/1988; n.5379/1986), sicché ogni pretesa del lavoratore in ordine all'oggetto della transazione potrebbe avere titolo esclusivamente nella stessa.
7. Alla luce di ciò, deve ritenersi venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere
Come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che ricorre allorquando non sia possibile procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla conclusione del giudizio stesso. Essa incide sul diritto sostanziale e rende superflua la decisione del giudice per cui deve essere rilevata anche d'ufficio, indipendentemente dall'esistenza o meno di una formale rinuncia acquisita in causa. La ratio dell'istituto si ricava da un'esigenza di armonizzazione e di ragionevolezza del processo incentrata sul principio di economicità processuale.
8. Stante la concorde richiesta, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
i) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
ii) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta, 03/02/2025 IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La sig.ra nel corso della visita ispettiva, ha dichiarato < …. Di essere alle dipendenze della CP_3 ditta AUXILIA SRL con socio unico dal 26/03/2017 e di avere svolto sempre un orario di lavoro giornaliero pari a 8 ore per 6 giornate alla settimana>>.