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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 7353/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
(da sposata , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
(da sposata , e
[...] Persona_1 Parte_9 Parte_10
con gli avvocati Ana Carolina Nogueira e Antonella Castellone
[...] ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso Persona_2 della vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “In data 20 Marzo 1843, nel Comune di
Schinevoglia (Mantova), nasceva il sig. , figlio Persona_2 Per_2 Per_2 Per_2 di e di , come comprovato dal Certificato di Battesimo rilasciato Persona_3 Persona_4 dalla Diocesi di Mantova (MN) che si produce (v. all. 002). 2) Il sig. in atti Persona_2 denominato anche come o non ha mai rinunciato alla Persona_2 Persona_5 cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento
Stranieri, che si produce completo di traduzione (v. all. 003). 3) Il sig. in data Persona_2
8 Gennaio 1866, contraeva matrimonio religioso a Schinevoglia (MN), con la sig.ra Per_6
, cittadina italiana nata a [...], come risulta da Attestato di Matrimonio
[...]
Religioso che si produce (v. all. 004). 4) Dalla loro unione nasceva, nel Municipio di Sao NA do MP (SP-Brasile), il giorno 10 Dicembre 1883, il sig. come risulta Persona_7 da Certificato di Nascita che si produce completo di traduzione (v. all. 005). 5) il giorno 23
Maggio 1903, il sig. , in atti denominato anche come Parte_11 Parte_11 contraeva matrimonio religioso con la sig.ra come comprovato da Certificato di Persona_8
Matrimonio che si produce completo di traduzione (v. all. 006); dalla loro unione coniugale nascevano: 6) in data 5 Luglio 1918, nel Municipio di Ribeirão Pires (SP-Brasile), il sig. CP_2
, come risulta da Certificato di Nascita che si produce completo di traduzione (v. all. 007).
[...]
7) in data 4 Agosto 1927, nel Municipio di Sao NA do MP (SP-Brasile), il sig. CP_3
come risulta da Certificato di Nascita che si produce completo di traduzione (v. all. 008).
[...]
8) il giorno 27 Dicembre 1947, il sig. (v. punto 6 sopra) contraeva matrimonio con CP_2 la sig.ra che adottò il nome come comprovato Persona_9 Persona_10 dal Certificato di Matrimonio che si produce completo di traduzione (v. all. 009); dalla loro unione coniugale nascevano: 9) in data 11 Gennaio 1949, nel Municipio di Sao NA do MP (SP-
Brasile), la sig.ra come risulta da Certificato di Nascita che si produce completo Parte_12 di traduzione (v. all. 010). 10) in data 3 Febbraio 1952, nel Municipio di Sao NA do MP
(SP-Brasile), la sig.ra come risulta da Certificato di Nascita che si produce Parte_13 completo di traduzione (v. all. 011). 11) in data 9 Novembre 1956, nel Municipio di Sao NA do MP (SP-Brasile), la sig.ra come risulta da Certificato di Parte_14
Nascita che si produce completo di traduzione (v. all. 012). 12) il giorno 17 Novembre 1973, la sig.ra (v. punto 9 sopra) contraeva matrimonio con il sig. Parte_12 Persona_11
adottando, fino al divorzio della coppia, il nome come
[...] Persona_12 comprovato da Certificato di Matrimonio che si produce completo di traduzione (v. all. 013); 13) dalla loro unione coniugale nasceva, in data 7 Aprile 1976, nel Municipio di Sao NA do
MP (SP-Brasile), la sig.ra , come risulta da Certificato di Nascita che si Parte_1 produce completo di traduzione (v. all. 014). 14) Il giorno 25 Aprile 1997, la sig.ra Parte_1
contraeva matrimonio con il sig. adottando il nome
[...] Controparte_4
, come comprovato da Certificato di Matrimonio che si produce Parte_2 completo di traduzione (v. all. 015). 15) In data 24 Dicembre 1970, la sig.ra Parte_13
(v. punto 11 sopra) contraeva matrimonio con il sig. in atti denominato anche Controparte_5
adottando il nome come comprovato da Controparte_6 Controparte_7
Certificato di Matrimonio che si produce completo di traduzione (v. all. 016); 16) dalla loro unione coniugale nasceva, in data 25 Febbraio 1973, nel Municipio di San Paolo (SP-Brasile), la sig.ra come risulta da Certificato di Nascita che si produce Parte_3 completo di traduzione (v. all. 017). 17) Il giorno 17 Maggio 1975, nel Municipio di Sao NA do MP (SP-Brasile), la sig.ra (v. punto 12 sopra), contraeva Parte_14 matrimonio con il sig. adottando il nome Persona_13 Persona_14 , come comprovato da Certificato di Matrimonio che si produce completo di traduzione
[...]
(v. all. 018); 18) dalla loro unione coniugale nasceva, in data 3 Maggio 1991, nel Municipio di
Santo André (SP-Brasile), la sig.ra come risulta da Certificato di Nascita che Parte_7 si produce completo di traduzione (v. all. 019). 19) il giorno 23 Settembre 1950, nel Municipio di
Sao NA do MP (SP-Brasile), il sig. (v. punto 7 sopra) contraeva CP_3 matrimonio con la sig.ra , che adottò il nome , come Persona_15 Persona_16 comprovato dal Certificato di Matrimonio che si produce completo di traduzione (v. all. 020); 20) dalla loro unione coniugale nasceva, in data 25 Maggio 1954, nel Municipio di Sao NA do
MP (SP-Brasile), il sig. come risulta da Certificato di Nascita che si Parte_15 produce completo di traduzione (v. all. 021). 21) in data 28 Gennaio 1978, nel Municipio di Sao
NA do MP (SP-Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_15
, che adottò il nome , come comprovato Persona_17 Persona_18 da Certificato di Matrimonio che si produce completo di traduzione (v. all. 022); dalla loro unione coniugale nascevano: 22) in data 18 Ottobre 1982, nel Municipio di Santo André (SP-Brasile), il sig. come risulta da Certificato di Nascita che si produce completo di Parte_4 traduzione (v. all. 023). 23) in data 22 Febbraio 1988, nel Municipio di Sao NA do MP
(SP-Brasile), la sig.ra come risulta da Certificato di Nascita che si Parte_8 produce completo di traduzione (v. all. 024). 24) il giorno 7 Dicembre 2006, nel Municipio di
Santo André (SP-Brasile), il sig. (v. punto 22 sopra) contraeva matrimonio con Parte_4 la sig.ra che adottò il nome Persona_19 Persona_20 come comprovato dal Certificato di Matrimonio che si produce completo di traduzione (v. all.
025); dalla loro unione coniugale nascevano: 25) in data 30 Marzo 2008, nel Municipio di Santo
André (SP-Brasile), la sig.ra come risulta da Certificato di Nascita Parte_5 che si produce completo di traduzione (v. all. 026); 26) in data 28 Settembre 2010, nel Municipio di Santo André (SP-Brasile), il sig. come risulta da Certificato di Parte_6
Nascita che si produce completo di traduzione (v. all. 027). 27) Dall'unione naturale della sig.ra
(v. punto 23 sopra) con il sig. Parte_8 Parte_16 nascevano: I. nel Municipio di Santo André (SP-Brasile), in data 4 Luglio 2005, la sig.ra
[...]
come risulta da Certificato di Nascita che si produce completo di Parte_10 traduzione (v. all. 028). II. nel Municipio di Sao NA do MP (SP-Brasile), in data 2
Settembre 2009, il sig. come risulta da Certificato di Nascita che si Parte_9 produce completo di traduzione (v. all. 029)”.
Il non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notificazione degli atti. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che: − lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...]_2 (Mantova) il 20.3.1843 (doc. 2 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 3 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
La compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del resistente. CP_1
Per questi motivi
1. Dichiara che (da sposata , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
(da sposata , e Parte_8 Persona_1 Parte_9 Parte_10 sono cittadini italiani.
[...]
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 5.7.2025
Il giudice
Christian Colombo