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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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- 1. CONTO CORRENTE: il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate ha natura di diritto sostanzialeAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 marzo 2025
ISSN 2385-1376 Provvedimento segnalato dall'avv. Aldo Corvino, del foro di Napoli In materia di conto corrente bancario, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede “in executivis”. Esso, dunque, è sussumibile entro il perimetro dell'art. 119, comma 4 TUB, ed è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit., riguardando tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/03/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2355/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...]
Leopardi, 1, elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania alla Via G. Carducci, 20 presso e nello studio degli avv.ti Raffaele Pacilio (codice fiscale e Concetta Poziello (codice fiscale ) C.F._2 C.F._3 che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di appello , depositata, in ogni caso, telematicamente in uno al ricorso. I difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni, gli elaborati peritali, gli atti ed i provvedimenti emessi nel corso della presente procedura, oltre che nelle consuete forme di Legge, anche al seguente numero di fax 081.3302595 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata Email_1
Email_2
Appellante
CONTRO
c.f. Controparte_1
con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. in Firenze, viale Belfiore 28/a, presso l'Avv. Silvano Imbriaci (c.f. - Fax C.F._4
055/4975531) e l'Avv. Erminio Capasso (C.F. ), che lo C.F._5 rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti del 22.3.2024, Repertorio n. 37875 - Raccolta n.7113, notaio Per_1 in Fiumicino. I difensori dell'Istituto indicano di seguito il proprio
[...] E indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
t Email_5
- appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1524/2023, emessa il 03.04.2023 dal Tribunale di Napoli Nord, sezione Previdenza e Lavoro, depositata in cancelleria in pari data
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 9.1.2020 presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva che Parte_1 venisse riconosciuto il proprio diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare in relazione al mantenimento dei nipoti, per gli anni 2014-2015 e 2016. Esponeva di avere dato corso al procedimento amministrativo senza ottenere il riconoscimento della prestazione nei termini richiesti. Si costituiva l' che chiedeva rigettarsi la domanda per intervenuta CP_1 prescrizione del diritto e per l'insussistenza dei requisiti della vivenza a carico e dello stato di bisogno dei minori. In ogni caso deduceva la insussistenza dei presupposti del diritto. Con la sentenza in epigrafe indicata , il Tribunale adito rigettava la domanda e dichiarava parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c
A fondamento del decisum il primo giudice riteneva insussistente il diritto al conseguimento del beneficio richiesto, per non avere il ricorrente provato lo stato di convivenza con i propri nipoti per gli anni di riferimento (2014, 2015, 2016) ovvero , in assenza della convivenza , l'impossibilità da parte dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli, in quanto sprovvisti di reddito . Avverso la suddetta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 2.10.2023, deducendo la mancata e/o erronea valutazione dei documenti prodotti a sostegno della domanda dal momento che essa parte ricorrente aveva compiutamente documentato lo “stato di indigenza” della IG.ra , madre dei minori, Parte_2 producendo in uno al ricorso i certificati reddituali( attestanti l'assenza di redditi dal 2012 alla data del rilascio)ed il certificato di disoccupazione storica della medesima, mentre il padre dei minori non aveva mai versato Persona_2
l'assegno di mantenimento posto a suo carico nel provvedimento di separazione personale , tanto da rendere necessario “l'intervento economico” del nonno materno, Parte_1
Sussistendo tutti i requisiti previsti dalla Legge per accedere alla prestazione assistenziale richiesta chiedeva, in totale riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere la domanda formulata in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione. Instaurato il contraddittorio si costituiva parte appellata che ,sulla base di plurime argomentazioni , resisteva all'impugnazione , chiedendone il rigetto , con vittoria di spese e competenze del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Com'è noto la Corte Costituzionale con sent. n.180 del 12-20 maggio 1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.38 del D.P.R.26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non include fra i soggetti elencati quali destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti minori, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.
A seguito della suddetta sentenza i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati. Tale sentenza n. 180/99 è stata oggetto di molteplici circolari esplicative dell' (circolari n. 195/1999, n. 213/2000 e n. 132/2007). CP_1
In particolare, con la circolare 4 novembre 1999, n.195 l' ha chiarito che, CP_1 pur essendo la anzidetta pronuncia della Corte Costituzionale intervenuta relativamente ad un giudizio proposto per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, tuttavia "essa interessa anche la materia dei trattamenti di famiglia, stante il riferimento che al D.P.R. 26 aprile 1957, n.818, art.38, fanno sia il D.P.R. 30 maggio 1955, n.797, art. 3, u.c., in materia di assegni familiari, sia, ancor più esplicitamente, il D.L. 13 marzo 1988, n.69, art. 2, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153, in materia di assegno per il nucleo familiare". Pertanto, l' ha precisato che, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di CP_1 famiglia, i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente, sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati, aggiungendo che la vivenza a carico si considera dimostrata quando l'ascendente assicurato provveda abitualmente al mantenimento del minore. Tale mantenimento è presunto in caso di convivenza;
in caso di non convivenza può essere provato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ( valevole ovviamente nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, mentre nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova) . In entrambi i casi, comunque, è necessario verificare la condizione di non autosufficienza economica del nipote. In altri termini è stato sottolineato che la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 1999 ha subordinato la disposta estensione dei beneficiari alla sussistenza, anche nel caso del nipote di età inferiore ai diciotto anni, del requisito della vivenza a carico dell'assicurato, desumibile da:
a) lo stato di bisogno del beneficiario determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari;
b) il mantenimento del beneficiario da parte del dante causa, quale può desumersi dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto. Ne consegue che, nella presente fattispecie, l'accoglimento della domanda presuppone la prova del requisito della vivenza a carico dell'assicurato dei nipoti conviventi ovvero la prova che l'ascendente assicurato abbia provveduto abitualmente al mantenimento dei nipoti . Tale mantenimento, come si è visto, è presunto in caso di convivenza ma anche in questa ipotesi va pur sempre accertata la condizione di non autosufficienza economica dei nipoti.
Ebbene, nella fattispecie all'odierno vaglio , parte ricorrente ha provato documentalmente che i minori e hanno vissuto, per Persona_3 Persona_4 il periodo interessato dal giudizio, a carico del nonno, odierno appellante, il quale ha provveduto abitualmente al loro mantenimento, atteso che i genitori non avevano reddito sufficiente per garantire mezzi di sostentamento ai figli, o, comunque è mancato agli stessi ogni mezzo di sostentamento, pur se il padre,
, risultava obbligato in forza di provvedimento di separazione Persona_2 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 07.05.2014. In particolare dai certificati anagrafici prodotti in atti ( v. doc. n. 2 in prod 1° grado parte ric.) è emerso che il nucleo familiare dell'odierno appellante era composto , tra gli altri , dalla figlia , (madre dei minori Parte_2 Per_3
e ) residente a [...]in Campania sin dal 15.12.2009 e
[...] Persona_4 dai nipoti predetti;
inoltre risultano prodotti in atti i modd 730 a partire dall'anno 2014( v. doc. n. 9) dell'odierno appellante , in cui venivano dichiarati quali familiari a carico anche i predetti nipoti.
Parte appellante ha altresì compiutamente documentato lo “stato di indigenza” della , madre dei minori, essendo stati prodotti sin dal ricorso di Parte_2 primo grado i certificati reddituali attestanti l'assenza di redditi dal 2012 alla data del rilascio degli stessi .( v. doc. n 3 in prod. ric.) nonché il certificato di disoccupazione storica della medesima. A ciò deve aggiungersi il totale disinteresse del padre dei minori , , Persona_2 il quale, pur essendovi tenuto in forza della sentenza di separazione, non aveva mai contribuito al mantenimento dei comuni figli, come documentato dalle ripetute denunce- querele in atti ( v. doc. n. 5 prod. 1° grado parte ricorr.)
Peraltro lo stesso Giudice di primo grado ha ritenuto compiutamente provata l'assenza di ogni forma di sostegno economico e di mantenimento da parte del padre in favore dei figli, salvo poi respingere la domanda per la ritenuta carenza di prova dello stato di indigenza della madre . Mette, inoltre , conto osservare che lo stesso Ente previdenziale, non contestando neanche la convivenza dei minori nel nucleo familiare del ricorrente richiedente la prestazione, si è limitato ad eccepire la mancanza del requisito della vivenza a carico, sulla base di due elementi ritenuti–a suo dire -“rivelatori”:
- la rinuncia, da parte della , al mantenimento in suo favore nella Parte_2 sentenza di separazione personale, accompagnato dalla percezione di una “carta acquisti”;
- il pagamento, da parte del padre dei minori, dell'Imu su immobili di sua proprietà.
Orbene, già si è detto che il padre dei minori , , non ha mai Persona_2 versato l'assegno di mantenimento posto a suo carico nel richiamato provvedimento, tanto da costringere a denunciare più volte tale Parte_2 illecito comportamento Ne consegue che , il pagamento, da parte del predetto , degli acconti e saldi Imu, non rileva ai fini della decisione del presente giudizio, né ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, atteso che risulta concretamente e documentalmente dimostrato che il predetto genitore non ha mai provveduto al mantenimento dei figli;
tale evenienza relativa alla mancanza di ogni forma di sostentamento da parte del padre, rende anche del tutto priva di pregio giuridico l'eccezione sollevata riguardo alla rinuncia, da parte della Parte_2 dell'assegno di mantenimento. Parimenti del tutto irrilevante ai fini della prestazione oggetto di causa è la percezione, da parte della madre , della “Carta Acquisti” stante il Parte_2 modico valore della stessa (di € 80,00) . Ed infatti deve ritenersi che l'esiguità dell'importo della predetta carta acquisti, percepita, tra l'altro per due soli mesi, non costituisce reddito e, sicuramente, non soddisfa le esigenze di “mantenimento abituale”, necessari per provare la vivenza di un minore a carico di un genitore piuttosto che a carico di un ascendente. Per tutto quanto sin qui esposto , in accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza , va dichiarato il diritto dell'odierno appellante a percepire l' assegno per il nucleo familiare per gli anni 2014,2015 e 2016, di cui alla domanda amministrativa in atti , e per l'effetto , l' va condannato al CP_1 pagamento della complessiva somma di euro 2.602,80 –somma non contestata -
- a titolo di ratei dei trattamenti di famiglia / ANF maturati in favore dello stesso
, oltre interessi legali come per legge. Le spese del doppio grado di giudizio, devono essere regolate sulla base del principio di soccombenza, e sono quindi poste in capo all' e liquidate come CP_1 da successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e , in riforma dell'impugnata sentenza ,accerta e dichiara il diritto di all'assegno per il nucleo familiare per gli anni Parte_1
2014,2015 e 2016;
- per l'effetto condanna l' al pagamento della complessiva somma di euro CP_1
2.602,80 ,a titolo di ratei dei trattamenti di famiglia / ANF maturati in favore dell'appellante , oltre interessi legali come per legge;
-condanna , altresì' , l' alla refusione , in favore Controparte_2 dell'appellante , delle spese del doppio grado di giudizio che liquida , quanto al primo grado, in complessivi euro 900,00 e, quanto al secondo grado in euro 980,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione
.
Così deciso in Napoli lì 10 marzo 2025
Il Presidente est.rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2355/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...]
Leopardi, 1, elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania alla Via G. Carducci, 20 presso e nello studio degli avv.ti Raffaele Pacilio (codice fiscale e Concetta Poziello (codice fiscale ) C.F._2 C.F._3 che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di appello , depositata, in ogni caso, telematicamente in uno al ricorso. I difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni, gli elaborati peritali, gli atti ed i provvedimenti emessi nel corso della presente procedura, oltre che nelle consuete forme di Legge, anche al seguente numero di fax 081.3302595 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata Email_1
Email_2
Appellante
CONTRO
c.f. Controparte_1
con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. in Firenze, viale Belfiore 28/a, presso l'Avv. Silvano Imbriaci (c.f. - Fax C.F._4
055/4975531) e l'Avv. Erminio Capasso (C.F. ), che lo C.F._5 rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti del 22.3.2024, Repertorio n. 37875 - Raccolta n.7113, notaio Per_1 in Fiumicino. I difensori dell'Istituto indicano di seguito il proprio
[...] E indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
t Email_5
- appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1524/2023, emessa il 03.04.2023 dal Tribunale di Napoli Nord, sezione Previdenza e Lavoro, depositata in cancelleria in pari data
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 9.1.2020 presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva che Parte_1 venisse riconosciuto il proprio diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare in relazione al mantenimento dei nipoti, per gli anni 2014-2015 e 2016. Esponeva di avere dato corso al procedimento amministrativo senza ottenere il riconoscimento della prestazione nei termini richiesti. Si costituiva l' che chiedeva rigettarsi la domanda per intervenuta CP_1 prescrizione del diritto e per l'insussistenza dei requisiti della vivenza a carico e dello stato di bisogno dei minori. In ogni caso deduceva la insussistenza dei presupposti del diritto. Con la sentenza in epigrafe indicata , il Tribunale adito rigettava la domanda e dichiarava parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c
A fondamento del decisum il primo giudice riteneva insussistente il diritto al conseguimento del beneficio richiesto, per non avere il ricorrente provato lo stato di convivenza con i propri nipoti per gli anni di riferimento (2014, 2015, 2016) ovvero , in assenza della convivenza , l'impossibilità da parte dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli, in quanto sprovvisti di reddito . Avverso la suddetta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 2.10.2023, deducendo la mancata e/o erronea valutazione dei documenti prodotti a sostegno della domanda dal momento che essa parte ricorrente aveva compiutamente documentato lo “stato di indigenza” della IG.ra , madre dei minori, Parte_2 producendo in uno al ricorso i certificati reddituali( attestanti l'assenza di redditi dal 2012 alla data del rilascio)ed il certificato di disoccupazione storica della medesima, mentre il padre dei minori non aveva mai versato Persona_2
l'assegno di mantenimento posto a suo carico nel provvedimento di separazione personale , tanto da rendere necessario “l'intervento economico” del nonno materno, Parte_1
Sussistendo tutti i requisiti previsti dalla Legge per accedere alla prestazione assistenziale richiesta chiedeva, in totale riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere la domanda formulata in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione. Instaurato il contraddittorio si costituiva parte appellata che ,sulla base di plurime argomentazioni , resisteva all'impugnazione , chiedendone il rigetto , con vittoria di spese e competenze del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Com'è noto la Corte Costituzionale con sent. n.180 del 12-20 maggio 1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.38 del D.P.R.26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non include fra i soggetti elencati quali destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti minori, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.
A seguito della suddetta sentenza i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati. Tale sentenza n. 180/99 è stata oggetto di molteplici circolari esplicative dell' (circolari n. 195/1999, n. 213/2000 e n. 132/2007). CP_1
In particolare, con la circolare 4 novembre 1999, n.195 l' ha chiarito che, CP_1 pur essendo la anzidetta pronuncia della Corte Costituzionale intervenuta relativamente ad un giudizio proposto per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, tuttavia "essa interessa anche la materia dei trattamenti di famiglia, stante il riferimento che al D.P.R. 26 aprile 1957, n.818, art.38, fanno sia il D.P.R. 30 maggio 1955, n.797, art. 3, u.c., in materia di assegni familiari, sia, ancor più esplicitamente, il D.L. 13 marzo 1988, n.69, art. 2, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153, in materia di assegno per il nucleo familiare". Pertanto, l' ha precisato che, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di CP_1 famiglia, i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente, sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati, aggiungendo che la vivenza a carico si considera dimostrata quando l'ascendente assicurato provveda abitualmente al mantenimento del minore. Tale mantenimento è presunto in caso di convivenza;
in caso di non convivenza può essere provato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ( valevole ovviamente nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, mentre nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova) . In entrambi i casi, comunque, è necessario verificare la condizione di non autosufficienza economica del nipote. In altri termini è stato sottolineato che la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 1999 ha subordinato la disposta estensione dei beneficiari alla sussistenza, anche nel caso del nipote di età inferiore ai diciotto anni, del requisito della vivenza a carico dell'assicurato, desumibile da:
a) lo stato di bisogno del beneficiario determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari;
b) il mantenimento del beneficiario da parte del dante causa, quale può desumersi dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto. Ne consegue che, nella presente fattispecie, l'accoglimento della domanda presuppone la prova del requisito della vivenza a carico dell'assicurato dei nipoti conviventi ovvero la prova che l'ascendente assicurato abbia provveduto abitualmente al mantenimento dei nipoti . Tale mantenimento, come si è visto, è presunto in caso di convivenza ma anche in questa ipotesi va pur sempre accertata la condizione di non autosufficienza economica dei nipoti.
Ebbene, nella fattispecie all'odierno vaglio , parte ricorrente ha provato documentalmente che i minori e hanno vissuto, per Persona_3 Persona_4 il periodo interessato dal giudizio, a carico del nonno, odierno appellante, il quale ha provveduto abitualmente al loro mantenimento, atteso che i genitori non avevano reddito sufficiente per garantire mezzi di sostentamento ai figli, o, comunque è mancato agli stessi ogni mezzo di sostentamento, pur se il padre,
, risultava obbligato in forza di provvedimento di separazione Persona_2 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 07.05.2014. In particolare dai certificati anagrafici prodotti in atti ( v. doc. n. 2 in prod 1° grado parte ric.) è emerso che il nucleo familiare dell'odierno appellante era composto , tra gli altri , dalla figlia , (madre dei minori Parte_2 Per_3
e ) residente a [...]in Campania sin dal 15.12.2009 e
[...] Persona_4 dai nipoti predetti;
inoltre risultano prodotti in atti i modd 730 a partire dall'anno 2014( v. doc. n. 9) dell'odierno appellante , in cui venivano dichiarati quali familiari a carico anche i predetti nipoti.
Parte appellante ha altresì compiutamente documentato lo “stato di indigenza” della , madre dei minori, essendo stati prodotti sin dal ricorso di Parte_2 primo grado i certificati reddituali attestanti l'assenza di redditi dal 2012 alla data del rilascio degli stessi .( v. doc. n 3 in prod. ric.) nonché il certificato di disoccupazione storica della medesima. A ciò deve aggiungersi il totale disinteresse del padre dei minori , , Persona_2 il quale, pur essendovi tenuto in forza della sentenza di separazione, non aveva mai contribuito al mantenimento dei comuni figli, come documentato dalle ripetute denunce- querele in atti ( v. doc. n. 5 prod. 1° grado parte ricorr.)
Peraltro lo stesso Giudice di primo grado ha ritenuto compiutamente provata l'assenza di ogni forma di sostegno economico e di mantenimento da parte del padre in favore dei figli, salvo poi respingere la domanda per la ritenuta carenza di prova dello stato di indigenza della madre . Mette, inoltre , conto osservare che lo stesso Ente previdenziale, non contestando neanche la convivenza dei minori nel nucleo familiare del ricorrente richiedente la prestazione, si è limitato ad eccepire la mancanza del requisito della vivenza a carico, sulla base di due elementi ritenuti–a suo dire -“rivelatori”:
- la rinuncia, da parte della , al mantenimento in suo favore nella Parte_2 sentenza di separazione personale, accompagnato dalla percezione di una “carta acquisti”;
- il pagamento, da parte del padre dei minori, dell'Imu su immobili di sua proprietà.
Orbene, già si è detto che il padre dei minori , , non ha mai Persona_2 versato l'assegno di mantenimento posto a suo carico nel richiamato provvedimento, tanto da costringere a denunciare più volte tale Parte_2 illecito comportamento Ne consegue che , il pagamento, da parte del predetto , degli acconti e saldi Imu, non rileva ai fini della decisione del presente giudizio, né ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, atteso che risulta concretamente e documentalmente dimostrato che il predetto genitore non ha mai provveduto al mantenimento dei figli;
tale evenienza relativa alla mancanza di ogni forma di sostentamento da parte del padre, rende anche del tutto priva di pregio giuridico l'eccezione sollevata riguardo alla rinuncia, da parte della Parte_2 dell'assegno di mantenimento. Parimenti del tutto irrilevante ai fini della prestazione oggetto di causa è la percezione, da parte della madre , della “Carta Acquisti” stante il Parte_2 modico valore della stessa (di € 80,00) . Ed infatti deve ritenersi che l'esiguità dell'importo della predetta carta acquisti, percepita, tra l'altro per due soli mesi, non costituisce reddito e, sicuramente, non soddisfa le esigenze di “mantenimento abituale”, necessari per provare la vivenza di un minore a carico di un genitore piuttosto che a carico di un ascendente. Per tutto quanto sin qui esposto , in accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza , va dichiarato il diritto dell'odierno appellante a percepire l' assegno per il nucleo familiare per gli anni 2014,2015 e 2016, di cui alla domanda amministrativa in atti , e per l'effetto , l' va condannato al CP_1 pagamento della complessiva somma di euro 2.602,80 –somma non contestata -
- a titolo di ratei dei trattamenti di famiglia / ANF maturati in favore dello stesso
, oltre interessi legali come per legge. Le spese del doppio grado di giudizio, devono essere regolate sulla base del principio di soccombenza, e sono quindi poste in capo all' e liquidate come CP_1 da successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e , in riforma dell'impugnata sentenza ,accerta e dichiara il diritto di all'assegno per il nucleo familiare per gli anni Parte_1
2014,2015 e 2016;
- per l'effetto condanna l' al pagamento della complessiva somma di euro CP_1
2.602,80 ,a titolo di ratei dei trattamenti di famiglia / ANF maturati in favore dell'appellante , oltre interessi legali come per legge;
-condanna , altresì' , l' alla refusione , in favore Controparte_2 dell'appellante , delle spese del doppio grado di giudizio che liquida , quanto al primo grado, in complessivi euro 900,00 e, quanto al secondo grado in euro 980,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione
.
Così deciso in Napoli lì 10 marzo 2025
Il Presidente est.rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche