Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/05/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. 1132/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice rel./est-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1132 del Ruolo contenzioso civile dell'anno 2024 riservata in decisione con provvedimento e x art 127 ter c.p.c. del 27.12.2024, avente ad oggetto: ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento della prole, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
MA (Na) alla Via Trento n. 50 presso lo studio dell'avv. De Rosa Maria che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
( c.f. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
MA (NA) alla Via Riscatto n. 5 presso lo studio degli Avvocati Pasquale
D'Andrea e Luigi Donetto che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ 1) disporre che il Sig.
[...]
provveda al mantenimento del figlio jr. nella misura di euro CP_1 CP_1
800,00, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla ricorrente i cui estremi saranno comunicati a mezzo raccomandata r/r, con rivalutazione annuale automatica, secondo il coefficiente
ISTAT , oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo siglato tra il
[...]
e Tribunale di Napoli Nord il 25.10.2019 che qui abbiansi per riportato Parte_2
e trascritto;
2) disporre che alla corresponsione dell'assegno unico erogato dall' per il figlio venga autorizzata nella misura del 100% la ricorrente;
3) che CP_2
la casa familiare sita in MA (Na) alla Via Silvio Pellico n. 18 condotta in locazione venga assegnata alla ricorrente cosicchè possa continuare ad abitarla unitamente al figlio 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da CP_1
attribuirsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. Chiede introitarsi la causa in decisione”.
Parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ Affinchè il Giudice adito voglia: “ a) rigettare la richiesta di affido esclusivo di sia per Persona_1
la sopraggiunta maggiore età sia in quanto non è stata fornita prova della inidoneità del resistente;
b) stabilire il mantenimento del minore quantificandolo nella misura di € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie così come disposto nel provvedimento provvisorio;
c) rigettare la richiesta di mantenimento a favore di
; d) assegnare la casa familiare alla ricorrente con esclusione di Parte_3
qualsiasi obbligo del esistente a contribuirvi alle spese di locazione anche in considerazione del fatto che con la ricorrente convive anche il figlio maggiore
[...]
il quale è economicamente autosufficiente. e) in virtù della palese Per_2
infondatezza e pretestuosità della domanda (anche in considerazione del fatto che aveva preventivamente proposto accordo che ricalca le CP_1
determinazioni assunte dal Giudice nel provvedimento provvisorio e che se accettato dalla ricorrente avrebbe evitato il ricorso all'adita A.G. ) condannare la ricorrente alle spese di lite ”.
In data 22.02.2024 il PM h apposto il suo visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.02.2024 la ricorrente ha rappresentato di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il Sig. dalla quale sono CP_1
nati due figli, (nata a Giugliano in [...] il [...]) e Parte_3 CP_1
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junior (nato a [...] il [...]), regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori;
che entrambi i figli vivono con la madre presso la residenza di quest'ultima; che il resistente ha sempre avuto un atteggiamento possessivo e geloso nei suoi confronti, peggiorato con il passar degli anni, sino al punto da iniziare con una vera e propria escalation di insulti e minacce anche di morte, percosse e violenze fisiche poste in essere anche dinanzi ai figli minori, sfociate anche in un aborto, ed oggetto di denuncia che ha portato all'applicazione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere poi modificato in allontanamento dalla casa coniugale;
di essersi, a causa del comportamento assunto dal resistente, ritrovata assolutamente sola nel gestire il menage familiare facendosi carico di tutte le spese necessarie per il bisogno della prole.
Alla luce di quanto esposto la ricorrente ha chiesto al Tribunale: “1) che il minore jr. venga affidato in via esclusiva alla madre e il padre possa vedere il CP_1
figlio solo attraverso incontri protetti presso i SS competenti per territorio, ricorrendo le circostanze gravi, appena illustrate, che dimostrano la sua contrarietà agli interessi del minore (art. 337 quater cod. civ.), consistenti nella totale latitanza ed inadeguatezza da parte del predetto coniuge nell'esercizio dei propri doveri genitoriali, nonché agli atti minacciosi e violenti posti in essere in varie circostanze dallo stesso, stante, inoltre la fragilità di jr. per la patologia di cui il CP_1
minore è affetto, come si evince dalla documentazione medica versata in atti;
2) che in merito al mantenimento di maggiorenne, ma non economicamente Parte_3
autosufficiente con una bimba appena nata e jr Voglia disporre che il Sig. CP_1
provvederà nella misura di euro 800,00, per ciascun figlio oltre al 50% delle CP_1
spese straordinarie come da protocollo siglato tra il Nord e Tribunale di Parte_2
Napoli Nord il 25.10.2019 che qui abbiasi per riportato e trascritto;
3) che alla corresponsione dell'assegno unico erogato dall' per i figli venga autorizzata CP_2
nella misura del 100% la ricorrente;
4) che la casa familiare sita in MA
(Na) alla Via Silvio Pellico n. 18 condotta in locazione venga assegnata alla ricorrente cosicchè possa continuare ad abitarla unitamente alla figlia , Parte_3 la nipotina ed il minore ” Persona_3 CP_1
Con comparsa di costituzione e rispostata, depositata in data 05.04.2024, il resistente si è costituito in giudizio ed ha contestato in fatto e in diritto le avverse pretese, asserendo di aver riconosciuto quale suo figlio legittimo anche il primogenito della ricorrente, , di non aver mai tenuto i comportamenti violenti dedotti dalla Per_2
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ricorrente, tranne qualche sporadica manifestazione di gelosia cagionata dalla condotta poco specchiata della ricorrente;
in merito al rapporto con i figli, ha dichiarato di essere sempre stato un padre amorevole e attento ai bisogni dei figli e dal punto di vista economico ha rappresentato la propria disponibilità a versare l'assegno per il mantenimento dei figlio minore ma non anche per Persona_4
che ha formato una nuova famiglia unitamente al compagno ed è Parte_3
pienamente formata per inserirsi nel mondo del lavoro, avendo conseguito il diploma alberghiero.
Per tutto quanto esposto dunque il resistente ha chiesto: “ rigettare la richiesta di affido esclusivo a favore dell'affido condiviso con collocamento del minore presso la madre con esercizio di visita del padre tenuto conto dell'attività lavorativa del padre
(il quale è assente per motivi di lavoro dal lunedì al venerdì sera e, pertanto, potrà esercitare il proprio diritto nei giorni festivi ed il sabato e la domenica) oltre alle difficoltà oggettive determinate dalla misura cautelare alla quale è ancora sottoposto il sig. disporre, sempre secondo prudente apprezzamento, CP_1 sull'assegnazione della casa coniugale tenuto conto che il resistente ha lasciato la predetta casa il giorno 11 marzo, per i motivi più volte richiamati, e che di fatto la ricorrente ha sempre continuato ad abitare, unitamente ai figli ed Persona_2
senza, tuttavia, provvedere agli oneri previsti seppur in Persona_1
presenza di una situazione pienamente compatibile con la possibilità di provvedervi essendo il figlio stabilmente impiegato, avendo la stessa ricorrente Per_2
dichiarato in sede penale di lavorare da cinque anni, ricevendo il mantenimento per il figlio minore per l'importo di euro 300,00 fino a marzo c.a. ed euro 357,00 da aprile, avendo la possibilità, oltretutto, di ricorrere a varie forme di assistenza sociali integrative inspiegabilmente mai attivate;
determinare un assegno di mantenimento a favore del solo figlio minore considerato che il Persona_1
resistente, sin dal momento in cui è stato costretto a lasciare casa, tranne il periodo di detenzione, ha sempre provveduto a versare euro 300,00 fino a marzo ed euro
357,00 da aprile e che lo stesso aveva proposto, al riguardo, un accordo che prevedeva un assegno di mantenimento mensile di euro 400,00 oltre alle spese straordinarie pari al 50%, oltre alla piena disponibilità ad autorizzare la corresponsione totale dell'assegno unico alla;
rigettare la richiesta Parte_1
di mantenimento per la figlia tenuto conto che la stessa è prossima Parte_3
al compimento dei ventiquattro anni, ha conseguito una idonea capacità lavorativa,
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avendo conseguito da diversi anni il diploma alberghiero e maturato diverse esperienze lavorative anche all'estero, ha creato una nuova famiglia con l'attuale compagno dal quale ha avuto una figlia, ha trasferito la propria residenza in
Mugnano di Napoli dove convive con il compagno e la figlia;
condannare la ricorrente alle spese del presente giudizio.”
All'esito dell'audizione di entrambe le parti all'udienza del 07.05.2024, nel corso della quale la ricorrente ha rinunciato alla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento della figlia in data 11.05.2024 il Giudice, sciolta la Parte_3
riserva assunta in udienza, ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori: “1)
Dispone che versi mensilmente a favore di , entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Persona_5
la somma di euro 400,00 (quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo indici
Istat; 2) Dispone che i genitori contribuiscano, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate;
3) Assegna la casa familiare a
”; inoltre non ha ammesso i mezzi di prova richiesti dalle parti per Parte_1
quanto ivi espressamente indicato ed ha fissato udienza ex art. 473bis n. 28 c.p.c. con concessione dei termini conclusionali a ritroso. Pertanto, con provvedimento del
27.12.2024 la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata rimessa in decisione al Collegio.
Questioni preliminari
In via preliminare il Collegio rileva che ( nato a [...] il Persona_1
13.04.2006) è divenuto maggiorenne nel corso del giudizio e pertanto nulla va disposto in merito al suo affido ed alla regolamentazione degli incontri con il padre, rimessa alla sua autodeterminazione.
Inoltre, il Tribunale rileva che nulla deve decidere in merito al mantenimento della figlia poiché la ricorrente ha rinunciato a tale domanda in prima udienza. Parte_3
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento di
[...]
(nato a [...] il [...]) avanzata dalla ricorrente. Persona_1
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza con la madre del figlio maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente, e dunque, della partecipazione diretta della ricorrente al mantenimento del figlio, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a
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determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il suo mantenimento.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti del figlio, il
Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore, non può esonerare lo stesso dall'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento del padre nei confronti del figlio, in ordine al quantum soccorrono i criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età del figlio (nel caso di specie di anni 19), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il suo mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n.
21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n.
17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza del figlio presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n.
17089).
Va, inoltre, valutata la disponibilità economica delle parti, come emersa dall'istruttoria.
Tanto premesso, per quanto concerne i redditi delle parti va tenuto in conto che la ricorrente ha dichiarato di svolgere lavori stagionali o di assistenza agli anziani
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riuscendo a guadagnare al massimo 300/400 euro al mese, mentre il resistente ha documentato per l'anno 2021 reddito imponibile pari ad euro 20.297,00, per l'anno
2022 reddito imponibile pari a € 23.201,00 e per l'anno 2023 reddito imponibile pari a € 24.101,00, come si evince dalle dichiarazione dei redditi allegate alla comparsa di costituzione e risposta.
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene sia equo confermare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio la somma mensile di Euro 400,00 da corrispondere alla Persona_1
ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie relative a purché debitamente documentate, come da Protocollo di Persona_1
Intesa del 25-10-2019.
Nulla va disposto in questa sede sull'assegno unico per il figlio Persona_1
CP_ atteso che, in assenza di diverso accordo delle parti, viene erogato dall' a ciascun genitore nella misura indicata dalla legge.
Sulla domanda di assegnazione della casa familiare.
Tale domanda va accolta tenendo conto della convivenza del figlio Persona_1
maggiorenne ma non economicamente non autosufficiente, con la madre nella casa familiare sita MA (Na) alla Via Silvio Pellico n. 18 e dunque della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 337 sexies cc per disporre dell'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della controversia si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il CP_1 Parte_1
giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 400,00, per il mantenimento del figlio ( nato a [...] il [...]), oltre il 50% delle spese Persona_1
mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per Persona_1
purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-.2019;
[...]
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la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
b) Dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in MA (Na) alla Via Silvio
Pellico n. 18, in favore di per ivi poter vivere con il figlio Parte_1 Persona_1
[...]
c) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite;
d) Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso in Aversa alla Camera di Consiglio del 9.05.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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