Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 30/01/2023, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/01/2023
N. 01657/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03561/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3561 del 2011, proposto da
LE CI, RI ET, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Pandiscia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Prefetti, 17;
contro
Comune di Anguillara Sabazia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 13 prot. 2455 del 1.2.2011 notificata in data 14.2.2011 con cui il comune di Anguillara Sabazia ordinava la demolizione di opere edilizie abusive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 gennaio 2023 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’ordinanza suindicata il Comune di Anguillara Sabazia ingiungeva ai ricorrenti la demolizione di opere abusive - in quanto prive del previsto titolo edilizio - realizzate sull’area di proprietà (posta in via Didomenico n. 22/C), costituite principalmente dall’ampliamento di un balcone e dal rifacimento della copertura con innalzamento del tetto.
Avverso l’ingiunzione parte ricorrente ha proposto l’impugnativa in epigrafe deducendo violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., violazione degli artt. 7, 8, 10 L. 241/1990, illogicità e ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 20 gennaio 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Con l’unica censura contenuta nel ricorso si deduce la mancata comunicazione di avvio del procedimento che avrebbe pregiudicato il contraddittorio degli interessati con l’amministrazione.
Il motivo non ha pregio.
Non inficia la validità del provvedimento impugnato la doglianza relativa alla asserita violazione delle garanzie partecipative di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in ragione del costante approdo giurisprudenziale secondo cui i provvedimenti repressivi in campo edilizio non necessitano della comunicazione di avvio del procedimento (peraltro richiamata nel provvedimento - nota prot. n. 20175 del 6.8.2010) trattandosi di atti rigidamente vincolati imposti dal carattere abusivo delle opere realizzate, carattere peraltro non oggetto di contestazione giudiziale (ex multis, T.A.R. Lazio, sez. II-bis, 5 luglio 2022, n. 9202); non potendo dunque l’esito del procedimento avere diversa conclusione, anche in applicazione della previsione di cui all’art. 21-octies L. 241/1990, la censura risulta infondata.
Tanto premesso, il ricorso va rigettato.
Nulla va disposto sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca De Gennaro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO