Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/05/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4998 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, C.F. nato a [...], in data [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina Via Trapani is 466 n 6/A, presso lo studio dell'Avv. Natalia Di Bella, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-Ricorrente-
E
, C.F. nata a [...] il [...], ivi residente CP_1 C.F._2
in Contrada Santa Maria Rodia;
-Resistente contumace-
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi, depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 04.12.2024, , nato in [...] il Parte_1
30.01.1965, premesso:
Milazzo (ME), con , nata a [...] il [...], trascritto nei registri CP_1
degli atti di matrimonio dello stato civile al n. 46 p. II serie A anno 2008;
- che dall'unione era nata la figlia in data 07.02.2012 a Taormina (ME); Persona_1
- che nel corso degli anni il rapporto coniugale si era andato deteriorando a causa di incomprensioni sorte tra i coniugi che ne avevano determinato l'allontanamento.
Tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni meglio specificate in ricorso.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 30.12.2024.
Instaurato il contraddittorio, , seppur ritualmente evocata in CP_1
giudizio, non si costituiva, restando contumace.
All'udienza del 05.05.2025, veniva dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione, dopodiché il procuratore di parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza parziale sullo status e il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo status coniugale.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione meriti accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ. 10.06.1992
n. 7148).
I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, è certa la volontà del ricorrente di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dal ricorrente.
Questo Tribunale non può, viceversa, pronunciarsi sulle altre domande avanzate, dovendo il processo proseguire per la loro definizione.
Occorre di conseguenza pronunciare sentenza non definitiva, rimettendo le parti davanti al Giudice relatore per l'ulteriore corso della causa, come da separata ordinanza, e riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle ulteriori domande e sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data
04.12.2024, provvede come segue:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in Parte_1
Messina il 30.01.1965, e , nata in [...] il [...], uniti in CP_1
matrimonio con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile del
Comune di Milazzo (ME) al n. 46 p. II serie A anno 2008;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Milazzo di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria;
3) rimette le parti davanti al Giudice relatore per il proseguo come da separata ordinanza;
4) riserva di pronunciare sulle spese all'emissione della sentenza definitiva. Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Paola Bonaccorso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.