Decreto decisorio 4 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto decisorio 04/08/2022, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/08/2022
N. 00124/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 124 del 2017, proposto da Le Cinque Vele S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Gaetano Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa n. 5;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento in parte qua
- della nota dirigenziale regionale prot. n. AOO_145/00948 del 21 ottobre 2016, conosciuta dalla ricorrente in data 28 ottobre successivo, con la quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha trasmesso la relazione istruttoria alla stessa allegata recante la proposta di accoglimento solo parziale dell'istanza di rettifica ex art. 104 NTA del PPTR presentata dalla ricorrente, dandovi espressamente atto che, decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione degli atti da parte del MiBACT senza successiva comunicazione di motivi ostativi, il procedimento si sarebbe ritenuto concluso;
- della stessa relazione istruttoria di cui sopra in parte qua;
- di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali del medesimo procedimento, ivi compresa, ove occorra, la nota AOO_145/Prot. n. 0003730 del 20.04.2016, recante il preavviso di rigetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 31 gennaio 2017;
Considerato che in data 08 febbraio 2022 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art. 82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese irripetibili.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 4 agosto 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO