Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1771/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Giudice Dott. Augusto SALUSTRI
VERBALE DELL'UDIENZA
Oggi 5 marzo 2025, alle ore 9.45, innanzi al dott. Augusto Salustri sono comparsi: per parte appellante il Procuratore dello Stato la quale richiama l'atto di Parte_1 appello e le note scritte;
insiste nella dichiarazione di estinzione a spese compensate. per l'appellata presente personalmente l'avv. Valerio Donato il quale richiama la comparsa, insiste per la dichiarazione di improcedibilità del gravame atteso che alla prima udienza fissata al 06.11.2024 nessuno è comparso e non vi era prova dell'avvenuta notificazione dell'appello da parte del impugnante;
richiama Parte_2 al riguardo Cass. 14839/2018; 17368/2018; quanto al motivo di accoglimento di primo grado rileva come l'appellante non abbia contestato in parte qua la decisione, con conseguente passaggio in giudicato. Il Procuratore dello Stato richiama tutte le difese ed insiste per le Parte_1 pronuncia di estinzione.
Il Giudice, essendo impegnato nella trattazione di altri procedimenti rinvia la camera di consiglio al termine dell'udienza, esonerando le parti dall'essere presenti.
Il giudice successivamente alle ore 11.35, in assenza delle parti – le quali sono state autorizzate ad allontanarsi, concordando sulla pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa in cancelleria all'esito della camera di consiglio – decide la causa e pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c. da considerarsi parte integrante del verbale di udienza.
Il Giudice
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1771 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
, cod. fisc. in persona del Parte_3 P.IVA_1
Ministro p.t., , cod. fisc. Parte_4
in persona del legale rappresentante p.t., entrambe P.IVA_2 rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino;
Appellanti contro
(CF ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Vincenzo Valerio DONATO
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza Giudice di Pace di Ivrea n. 787/2023 pubblicata in data 19.12.2023;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69
e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
2 ha proposto ricorso nei confronti del e Controparte_1 Parte_3
dell' opponendosi all'avviso di addebito n. Controparte_2
11020226000990888000 del 10/11/2022 notificato il 02/12/2022, con cui ha comminato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 per CP_3
violazione dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 quater, d.l. 44/2021, poiché alla data del 15.06.2022 non ha iniziato il ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2
(art. 4sexies, comma 1, lett. a, d.l. 44/2021).
L'opponente in primo grado ha dedotto l'esistenza di vizi del provvedimento impugnato sia di carattere formale che sostanziale, ed in particolare, la violazione delle regole applicabili del procedimento amministrativo.
Si è costituita in giudizio l chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_3
Il Giudice di Pace di Ivrea con sentenza n. 787/2023 pubblicata in data
19.12.2023 ha accolto l'opposizione, con la seguente motivazione:
“…Tra le innumerevoli argomentazioni esposte, buona parte di carattere generale e non attinenti alla questione specifica, deve essere accolta la doglianza di parte opponente circa la illegittima emissione dell'avviso di addebito di (qui opposto) poiché non preceduto (o CP_3
almeno non provato che lo sia) dalla notifica dell'avviso di avvio del procedimento ex art. 4 sexies c. 4 e 5 DL 44/2021.
Si richiama la previsione normativa di cui all'art. Art. 4 sexies:
L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, e' effettuata dal per ii tramite dell' che vi provvede, Parte_3 Controparte_2
sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti
e trasmessi dal medesimo anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Parte_2
Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per
COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal
[...]
al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla Parte_3
vaccinazione. Per la finalita' di cui al presente comma, ii Sistema Tessera Sanitaria e' autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuate inerenti a/le somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell'articolo 3, comma
3
5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonche' al trattamento dei dati relativi agli esenti, acquisiti secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
I1 avvalendosi dell' comunica ai Parte_3 Pt_4 Parte_4
soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari ii termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilita'. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all' dell'avvenuta Parte_4
presentazione di tale comunicazione.
L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all Controparte_2
nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione de/la comunicazione dei
[...]
destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa a/la insussistenza dell'obbligo vaccinate o all'impossibilita' di adempiervi.
L' nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non Parte_4
confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n.
689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 de! decreto de/ Presidente de/la
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro duecentosettanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in quanta compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 de/ decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Pertanto, l'assenza di prova della notifica dell'avvio del procedimento, non consente (sempre ammesso che vi sia una volontà del destinatario) di percorrere i vari passaggi ed esercitare le previste facoltà determinando la annullabilità dell'atto finale consistente nell'avviso di addebito
4 qui impugnato. Inoltre si osserva che la legge di conversione del D.L. 162/22 è stata pubblicata il 30/12/22 ed è entrata in vigore il 31/12/22 .
Il predetto decreto è stato approvato il 31/10/22 .
Con quest'ultimo si anticipava la sospensione entro 60 giorni di tutte le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni previste a decorrere dal 15/06/22 per i soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale.
Il provvedimento impugnato in questa sede è stato quindi emesso nella consapevolezza che sarebbe stato soggetto a sospensione!
In ogni caso al di là di quest'ultima considerazione, parte resistente non ha contestato la descrizione dei fatti come esposta in ricorso (che deve pertanto ritenersi accertata ex art. 115
c.p.c. in base al principio di non contestazione) limitandosi sostanzialmente a ribadire
l'accertata legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale nonché la correttezza del suo operato poiché conforme alle prescrizioni normative in merito che, in relazione al procedimento sanzionatorio, impongono all'ente di riscossione di inoltrare l'avviso di addebito ai soggetti indicati nell'elenco ricevuto dal e contenente i nominativi degli Parte_3
inadempienti all'obbligo vaccinale…”.
Avverso la sentenza di primo grado, l' ha Controparte_2
proposto tempestivo ricorso in appello formulando il seguente motivo di gravame: “Sull'omessa notifica della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.
Erronea ricostruzione dei fatti e valutazione del compendio probatorio. Violazione dell'art.
112 c.p.c.”.
si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per tardività del deposito e chiedendo nel merito il rigetto.
All'esito della discussione orale, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
* * * *
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che dalla lettura della copia autentica della sentenza depositata
5 dall'amministrazione appellante si evince come la medesima stata pubblicata in data 19.12.2023, di talchè il ricorso è stato depositato nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. (19.06.2024), non assumendo diverso rilievo la diversa data indicata nel sistema SICID.
Sempre in via preliminare deve essere respinta l'ulteriore eccezione di improcedibilità dell'appello per omessa notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.
Prescindendo in questa sede dalla valutazione come l'eventuale pronuncia di improcedibilità risulterebbe preclusa in ogni caso dalla normativa di seguito richiamata, che deve condurre alla pronuncia di estinzione, giova osservare come la parte appellante abbia fornito la prova di aver notificato l'atto di appello antecedentemente alla prima udienza di comparizione (15.10.2024; udienza
06.11.2024), operando la diversa fattispecie di improcebilità esclusivamente nella ipotesi di omessa notificazione e non di omessa produzione dell'atto.
Invero, la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione, regolate dal rito del lavoro (artt. 6 e 2 del d.lgs. n. 150 del 2011), l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto;
né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado cfr. Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 2408 del 25/01/2024; cfr. in senso conforme Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 3145 del 02/02/2024).
Venendo al merito, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto con compensazione delle spese di lite per espressa previsione normativa.
Nelle more del giudizio è stato introdotto il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (GU n.302 del 27-
12-2024) il quale, per quel che rileva in questa sede, ha previsto all'art 21 comma
6 4 quanto segue: “4. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, e' abrogato.
5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l
[...] trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei Parte_4 provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme gia' versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Ciò posto, la sanzione amministrativa oggetto dell'impugnazione è “annullata” per espressa previsione di legge ed il presente giudizio deve essere dichiarato estinto con integrale compensazione delle spese di lite.
A diverse conclusioni non può condurre l'ulteriore prospettazione offerta dalla difesa di parte appellata, secondo cui l'amministrazione appellante non avrebbe contrastato tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata, tenuto conto che tale valutazione investe il merito del giudizio ed è preclusa dalla pronuncia di estinzione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa integralmente le spese di giudizio
Così deciso in Ivrea il 5 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
7