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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/05/2024, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 543/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Simona Delle Site PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott. Francesca Iaquinta GIUDICE
Dott. Elena Scotti GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 543/2024 promossa da
, nato a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Borgomanero, via De Amicis
n. 3, presso lo studio dell'avv. CALLONE SILVIA ENRICA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Novara, via M. Greppi n. 1/a, presso lo studio dell'avv. BERGAMASCHI ALESSIA GIORDANA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“Voglia la S.V. Ill.ma – previ gli incombenti e le formalità di cui all'art. 711 c.p.c. – dichiarare separati consensualmente i ricorrenti ed omologare la separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1. i coniugi vivranno separati;
2. la casa coniugale sita in AS (NO), via Alighieri, 19 già di esclusiva proprietà della sig.ra
, verrà assegnata alla stessa, mentre il sig. ha già reperito una nuova Controparte_1 Parte_1 abitazione sempre in AS (NO) ove si trasferirà entro la data del 30.04.2024; Per_ 3. la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ormai Per_2 maggiorenne si trasferirà col padre presso la nuova abitazione e regolamenterà in modo autonomo
1 Per_ i rapporti con la madre, mentre manterrà la collocazione anagrafica presso l'abitazione materna, trascorrendo ugual periodo presso la madre e presso il padre a settimane alterne conformemente a quanto meglio indicato nel piano genitoriale (doc. 3), i coniugi potranno, Per_ comunque, accordarsi nel rispetto dei propri turni di lavoro. Durante le vacanze estive potrà trascorrere consecutivamente quindici giorni con il padre e con la madre nel periodo da concordarsi entro il 31.05., mentre le festività verranno trascorse alternativamente con l'uno o con l'altro genitore e comunque, secondo gli accordi fra gli stessi e come da piano genitoriale allegato;
4. in considerazione della collocazione pressoché paritetica delle figlie nulla verrà corrisposto dai coniugi a titolo di mantenimento ordinario, le spese straordinarie, intese come mediche non coperte dal servizio sanitario, scolastiche (ivi compresa la mensa scolastica) e sportive-ricreative previamente concordate tra i genitori saranno suddivise al 50% fra i genitori, in difetto di accordo le parti faranno riferimento a quanto stabilito nel Protocollo di Torino del 15.03.2016. L'assegno unico verrà suddiviso al 50% come per legge;
5. per quanto concerne la suddivisione dei beni mobili, le parti si sono già accordate in proposito;
6. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e con un reddito proprio e, quindi, nulla disporre a titolo di mantenimento reciproco;
7. i coniugi si concedono, il nulla osta per il passaporto per se stessi e per la figlia minore”.
Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
GN in data 12 settembre 2004 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2004.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (il 04/12/2005), maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, e (il 15/03/2016). Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 17/04/2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 2 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] in Parte_1 data 21/03/1971 e , nata a BORGOMANERO (NO) in [...] Controparte_1
13/03/1981;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del
2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
30.04.2024
IL PRESIDENTE REL. ED EST. dott.ssa Simona Delle Site
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Simona Delle Site PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott. Francesca Iaquinta GIUDICE
Dott. Elena Scotti GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 543/2024 promossa da
, nato a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Borgomanero, via De Amicis
n. 3, presso lo studio dell'avv. CALLONE SILVIA ENRICA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Novara, via M. Greppi n. 1/a, presso lo studio dell'avv. BERGAMASCHI ALESSIA GIORDANA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“Voglia la S.V. Ill.ma – previ gli incombenti e le formalità di cui all'art. 711 c.p.c. – dichiarare separati consensualmente i ricorrenti ed omologare la separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1. i coniugi vivranno separati;
2. la casa coniugale sita in AS (NO), via Alighieri, 19 già di esclusiva proprietà della sig.ra
, verrà assegnata alla stessa, mentre il sig. ha già reperito una nuova Controparte_1 Parte_1 abitazione sempre in AS (NO) ove si trasferirà entro la data del 30.04.2024; Per_ 3. la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ormai Per_2 maggiorenne si trasferirà col padre presso la nuova abitazione e regolamenterà in modo autonomo
1 Per_ i rapporti con la madre, mentre manterrà la collocazione anagrafica presso l'abitazione materna, trascorrendo ugual periodo presso la madre e presso il padre a settimane alterne conformemente a quanto meglio indicato nel piano genitoriale (doc. 3), i coniugi potranno, Per_ comunque, accordarsi nel rispetto dei propri turni di lavoro. Durante le vacanze estive potrà trascorrere consecutivamente quindici giorni con il padre e con la madre nel periodo da concordarsi entro il 31.05., mentre le festività verranno trascorse alternativamente con l'uno o con l'altro genitore e comunque, secondo gli accordi fra gli stessi e come da piano genitoriale allegato;
4. in considerazione della collocazione pressoché paritetica delle figlie nulla verrà corrisposto dai coniugi a titolo di mantenimento ordinario, le spese straordinarie, intese come mediche non coperte dal servizio sanitario, scolastiche (ivi compresa la mensa scolastica) e sportive-ricreative previamente concordate tra i genitori saranno suddivise al 50% fra i genitori, in difetto di accordo le parti faranno riferimento a quanto stabilito nel Protocollo di Torino del 15.03.2016. L'assegno unico verrà suddiviso al 50% come per legge;
5. per quanto concerne la suddivisione dei beni mobili, le parti si sono già accordate in proposito;
6. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e con un reddito proprio e, quindi, nulla disporre a titolo di mantenimento reciproco;
7. i coniugi si concedono, il nulla osta per il passaporto per se stessi e per la figlia minore”.
Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
GN in data 12 settembre 2004 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2004.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (il 04/12/2005), maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, e (il 15/03/2016). Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 17/04/2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 2 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] in Parte_1 data 21/03/1971 e , nata a BORGOMANERO (NO) in [...] Controparte_1
13/03/1981;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del
2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
30.04.2024
IL PRESIDENTE REL. ED EST. dott.ssa Simona Delle Site
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