Ordinanza cautelare 8 novembre 2024
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 20/06/2025, n. 12164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12164 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12164/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10701/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10701 del 2024, proposto da
Kingdom Solar 3 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Germana Lucia Riccarda Cassar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Acquapendente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi, Michele Greco, con domicilio eletto presso lo studio Michele Rosario Luca Lioi in Roma, viale Bruno Buozzi n. 32;
nei confronti
Regione Lazio, Regione Umbria, Provincia di Viterbo, Provincia di Terni, Comune di Castel Giorgio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto VIA n. 219 del 10 luglio 2024 del MASE, trasmesso a mezzo pec in data 11 luglio 2024 e avente ad oggetto “Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaico, denominato ‘Solar Cashmere Goat’, della potenza di 43 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, localizzato nel Comune di Acquapendente (VT)”, limitatamente agli artt. 2 e 3, che recepiscono le prescrizioni di cui al n. 1, lett. d) e n. 2, lett. a) contenute nel parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 192 del 3 agosto 2023 e le prescrizioni di cui al punto B.1, lett. a) e b) contenute nel parere del Ministero della Cultura, prot. 11739 del 19 aprile 2024;
nonché dei pareri endoprocedimentali ivi richiamati e segnatamente
- del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 192 del 3 agosto 2023, avente ad oggetto “Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaico, denominato ‘Solar Cashmere Goat’, della potenza di 43 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, localizzato nel Comune di Acquapendente (VT)”, limitatamente alle prescrizioni di cui al n. 1, lett. d) e n. 2, lett. a);
- del parere tecnico istruttorio del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rilasciato con nota prot. n. 11739 del 19 aprile 2024 e avente ad oggetto “Progetto di un impianto agrovoltaico, denominato ‘Solar Cashmere Goat’, della potenza di 43 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, localizzato nel Comune di Acquapendente (VT). Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell''art. 23 del D.Lgs.n. 152/2006. Proponente: Kingdom Solar 3 s.r.l. Parere tecnico istruttorio del ministero della cultura”, limitatamente alle prescrizioni di cui al punto B.1, lett. a) e b);
nonché di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto e con riserva di motivi aggiunti, ivi incluso, il parere negativo rilasciato dal Comune di Acquapendente prot. n. 9039 del 14 luglio 2022 (acquisito al prot. MIE 88036 del 14 luglio 2024).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Comune di Acquapendente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 12 maggio 2025, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in esame, stante l’intenzione di adeguarsi alle prescrizioni contenute nel gravato decreto, chiedendo la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
Considerato che la rinuncia è stata notificata alle controparti e risulta essere, quindi, ritualmente proposta;
Considerato che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede inoltre la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. L'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429), nonché all’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente mediante opposizione;
Ravvisato che, a fronte della notifica della rinuncia, mentre il Comune di Acquapendente – con nota depositata in data 16 maggio 2025 - ha preso atto della stessa rimettendosi al Collegio per ogni altra valutazione, le altre le controparti non hanno manifestato opposizione alla stessa;
Ritenuto, conseguentemente, di dover prendere atto della rinuncia al ricorso e di dover, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite di cui parte ricorrente chiede la compensazione, che le stesse possono essere equamente compensate tra le parti in deroga alla regola tendenziale stabilita dall’art. 84, comma 2, c.p.a., tenuto conto della posizione espressa dal Comune di Acquapendente e della costituzione solo formale delle altre parti, che non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- Dichiara l’estinzione del ricorso per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a.
- Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO