Ordinanza cautelare 20 novembre 2020
Sentenza 22 marzo 2022
Ordinanza cautelare 22 aprile 2022
Accoglimento
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14/04/2025, n. 3170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3170 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03170/2025REG.PROV.COLL.
N. 02749/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2749 del 2022, proposto dalla ditta VE US, in persona del suo titolare, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio eletto presso lo studio Maria Antonia Gioffrè in Roma, via Enrico Tazzoli 2;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce, sezione prima, n. 465/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellante l'avvocato Quinto Luigi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ditta VE US ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento della nota del 1° ottobre 2020 del Comune di Taranto che ha comunicato l'improcedibilità della richiesta di attivazione della procedura di V.I.A. inerente all’ampliamento della cava di calcarenite in località Palombara.
2. La ditta appellante svolge attività di coltivazione di cava nel Comune di Taranto in un’area inserita nel vigente piano regionale delle attività estrattive (PRAE), in adiacenza ad un’area denominata Vasca C autorizzata a discarica per rifiuti speciali non pericolosi; nel dicembre 2012 richiedeva la valutazione di impatto ambientale per il progetto di ampliamento della suddetta attività di estrazione, ma nel corso dell’istruttoria veniva accertata l’esistenza di particelle di fatto già abusivamente cavate in mancanza di titolo autorizzativo. Il Comune di Taranto prescriveva alla ditta istante il ripristino entro 30 giorni dello stato dei luoghi e di tutti gli interventi realizzati sine titulo , ivi compresa la ricostituzione del setto di separazione con l’adiacente area in cui è ubicata la discarica.
Una successiva istanza veniva dichiarata improcedibile per la mancata ottemperanza alla precedente delibera e per quanto era risultato dall’analisi ambientale per la mancata gestione del percolato.
L’impugnazione di tale provvedimento si concludeva con esito negativo presso il T.a.r.
Nel corso di tale giudizio la ditta chiedeva alla regione di autorizzare un progetto di messa in sicurezza della cava, recupero ed eliminazione delle interferenze con l’adiacente discarica; il Comune chiedeva se l’autorizzazione rilasciata dalla regione comportasse anche l’ottemperanza alla precedente ordinanza comunale e quest’ultima precisava che il progetto di ripristino era stato vagliato ai soli fini minerari e relativamente alle aree interessate dallo scavo abusivo, rimanendo viceversa vincolato ai pareri dell’ARPA Puglia e della Provincia di Taranto con riguardo ai setti di separazione con l’area occupata dalla discarica.
Veniva presentata una nuova istanza di ripresa del procedimento amministrativo ma il Comune di Taranto nel settembre 2019 esplicitava come oggetto della richiesta fossero le medesime particelle già interessate da specifica valutazione ambientale esitata in senso negativo nel maggio 2015 con conseguente improcedibilità ella domanda.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché ha preso atto che il provvedimento aveva constatato un recupero parziale e non totale delle aree cavate abusivamente, senza la mancata acquisizione preventiva dei prescritti pareri di Arpa Puglia e della Provincia di Taranto; si tratta, pertanto, di un atto plurimotivato ed ognuna delle ragioni poste a fondamento dell’improcedibilità era sufficiente a giustificare il diniego.
Il T.a.r. ha rilevato che il Comune ha contestato la mancata esecuzione di tutte le opere di ripristino prescritte dalla prima determina, la quale non può dirsi integralmente ottemperata, cui non può porsi rimedio con la V.I.A. in sanatoria in quanto norma sopravvenuta.
4. L’appello si fonda su un unico articolato motivo.
Ritiene a ditta che sia stato violato l’art. 29, comma 3, d.lgs. 152/2006, norma da applicarsi non solo nei casi di assenza di V.I.A. ma anche in quelli di mancanza di autorizzazione, che prevede che laddove sia rilevata un’attività esercitata abusivamente dovrebbe essere assegnato un termine per avviare il nuovo procedimento e solo successivamente potrebbe essere ordinato il ripristino.
Il primo giudice non ha tenuto conto di come la situazione esaminata e decisa nel 2020 sarebbe radicalmente diversa da quella esaminata e decisa nel 2015 non solo dal punto di vista normativa ma altresì dal punto di vista fattuale. Infatti, nel frattempo è stato prima approvato e poi eseguito un progetto di recupero, con la conseguenza che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato all’esito di una rinnovata istruttoria, configurandosi quale atto confermativo, ma non meramente confermativo,
Inoltre viene ripresentata la censura di difetto di motivazione e di istruttoria per non aver il Comune di Taranto valutato la possibilità di concedere alla ditta VE una V.I.A. dal momento che l’area risulterebbe inserita nel vigente piano regionale delle attività estrattive tra quelle idonee all’esercizio e/o ampliamento dell’attività estrattiva e sarebbe quindi totalmente libera da vincoli statali e regionali.
5. Il comune di Taranto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello eccependo l’improcedibilità per litispendenza con il ricorso pendente presso il T.a.r. per la Puglia sezione staccata di Lecce 833/2016.
6. Alla camera di consiglio del 21 aprile 2022 veniva respinta l’istanza cautelare di sospensione degli effetti della sentenza impugnata.
7. L’eccezione preliminare di litispendenza è infondata in quanto il ricorso presentato la nota del Comune di Taranto del 2016 di improcedibilità dell’istanza di ampliamento della cava è stata decisa con sentenza 932/2021 che non è stata appellata.
8. L’appello à fondato.
Il Comune di Taranto ha dichiarato improcedibile la nuova richiesta di attivazione di una procedura di valutazione di impatto ambientale poiché non sarebbero state superate le condizioni che avevano condotto al precedente diniego di V.I.A. di cui alla determinazione dirigenziale del 30 gennaio 2015 in particolare quanto al riempimento delle aree abusivamente scavate.
Veniva anche sottolineato come i lavori di messa in sicurezza ed eliminazione delle interferenze tra la cava di tufo e l’adiacente discarica dovevano essere sottoposte ad uno studio con prove geotecniche per dimostrare che non vi sarebbe stata discontinuità idraulica sull’argine.
Tuttavia, la società contesta fondatamente che il Comune non abbia fatto riferimento alla possibilità di valutare una V.I.A. in sanatoria, ormai possibile per le modifiche medio tempore intervenute sulla disciplina dell’art. 29 d.lgs. 152/2006.
Se avesse tenuto presente questa possibilità, la valutazione non si sarebbe limitata ad una valutazione pura e semplice dell’adeguamento alle prescrizioni imposte con l’atto del 2015.
Il Comune non ha tenuto conto che l’ufficio minerario regionale aveva approvato sotto il profilo minerario il progetto di ampliamento dell’escavazione che in parte era stata eseguita in modo abusivo. Pertanto non era più necessario effettuare un riempimento delle parti scavate senza autorizzazione poiché l’approvazione del progetto aveva sanato lo scavo precedente tanto che sarebbe paradossale dover realizzare un riempimento di un’area sulla quale successivamente era stato autorizzato l’escavo.
Pertanto la mancata ottemperanza alla prescrizione comunale a suo tempo legittimamente imposta era giustificata dal mutato quadro amministrativo per effetto dell’autorizzazione regionale.
Peraltro l’autorizzazione era stata possibile dal momento che l’area interessata era libera da vincoli statali e regionali.
Essendo superato il problema dello scavo abusivo, il Comune avrebbe dovuto procedere ad un esame nel merito della richiesta di V.I.A. nell’ambito della quale fare ogni valutazione sull’idoneità dei lavori di messa in sicurezza ad evitare ogni commistione tra l’attività di carica e la limitrofa discarica, acquisire i pareri di altre autorità, verificare che non vi fossero controindicazioni sul piano ambientale al progetto di scavo approvato.
Pertanto la dichiarazione di improcedibilità va annullata affinché il Comune eserciti i suoi poteri senza limitarsi a ritenere tuttora inottemperato un provvedimento assunto all’epoca di un diverso quadro normativo e amministrativo.
9. La complessità della vicenda impone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO