Articolo 24 della Legge 23 febbraio 2001, n. 38
Articolo 23Articolo 25
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23 marzo 2001
Art. 24. (Norma transitoria) 1. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 13, comma 3, le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di cui all' articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932 , opportunamente integrata dal provveditore agli studi di Udine, o da un suo delegato, e da due cittadini di lingua slovena designati dal consiglio provinciale di Udine, con voto limitato.
Nota all'art. 24:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 932 del 1973 e' il seguente:
"Art. 9. - Per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia e' assistito da una commissione da lui nominata e composta:
a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati;
b) da due presidi, di cui uno della scuola secondaria di primo grado, un ispettore scolastico, un direttore didattico e tre insegnanti, di cui uno della scuola elementare, uno della scuola media e uno della scuola media superiore, di lingua slovena, proposti dal personale insegnante e direttivo delle rispettive scuole;
c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal consiglio provinciale di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato".
Entrata in vigore il 23 marzo 2001
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