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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/03/2024, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione del giudice unico dott.ssa Rosa Maria Verrastro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero di R.G. 3386/2017 avente ad oggetto “ titoli di credito”, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Testa, con studio in Frigento (AV) ed Parte_1
ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Emiliano Potenza, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12-10-2017, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 573/2017, notificato il 31.8.2017, con il quale era allo stesso ingiunto il pagamento della somma di € 15.490,00 oltre spese di protesto, addebito di commissioni bancarie e spese della fase monitoria, a titolo di saldo dell'importo di cui alla fattura n. 238/5, di € 21.600,00, domandando, in via preliminare, di accertare l'incompetenza per territorio del giudice adito, con annullamento del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, la parte eccepiva l'adempimento dell'obbligazione, a mezzo di assegni bancari e ricevuta di pagamento del 20.1.2012, depositati in uno con l'atto introduttivo, domandando, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
1 Si costituiva in giudizio la parte opposta, contestando le allegazioni attoree, sia quanto alla eccepita incompetenza territoriale del Tribunale adito, sia quanto al dedotto adempimento, depositando a sua volta diversa fattura, riferibile all'acquisto di altro mezzo, e tutti i titoli cambiari, in larga parte rimasti insoluti, emessi dall'opponente a fronte della emissione delle due fatture di vendita, delle quali solo una posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e prova testimoniale e, dopo alcuni rinvii, all'udienza del 29.11.2023 era riservata a sentenza.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento, ed il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo.
Va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, sia in quanto l'obbligazione relativa al rapporto causale, consistente nel contratto di compravendita di semirimorchio usato del tipo era una obbligazione pecuniaria, da adempiere, pertanto, al domicilio che il creditore aveva CP_2
alla scadenza, giusta il combinato disposto degli art. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., sia in quanto, a fronte dell'acquisto, sono stati emessi titoli cambiari. (cfr. sul tema Cass. 4235/1994)
Nel merito, la parte opposta ha depositato in giudizio la fattura relativa alla vendita del mezzo e le cambiali rimaste insolute e protestate, emesse dall'acquirente a fronte della consegna.
La parte opponente sostiene che ella avrebbe già integralmente versato il prezzo mediante assegni, ed in contanti per € 500,00, documenti che ha anche depositato in giudizio, in copia.
La parte opposta, a sua volta, ha dedotto e documentato come tra le parti fosse intervenuta altra compravendita, avente ad oggetto un diverso semirimorchio, come riportato nella fattura n. 237/5 del
28.2.2008 e che, anche in questo caso, erano state emesse cambiali, insolute, di tal che i pagamenti effettuati a mezzo assegno erano riferiti all'altra compravendita;
la parte specificava che il decreto ingiuntivo era stato emesso per il saldo della fattura n.238/5, questa dell'importo di € 21.600.00.
In via preliminare, appare opportuno delineare le regole del riparto dell'onere probatorio, laddove, come nel caso di specie, si tratti di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il debitore eccepisca l'estinzione del credito mediante pagamento ed ulteriori fatti estintivi della dedotta obbligazione, mentre la controparte alleghi, invece, l'assenza dell'effetto estintivo ed una diversa imputazione dei pagamenti.
Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta è l'attore in senso sostanziale, al quale compete di fornire prova convincente della sussistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, mentre alla parte opponente, convenuto in senso sostanziale, mette capo di provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi della obbligazione dedotta in giudizio.
Nel giudizio, non è sufficiente, quale prova del credito, il deposito delle mere fatture di pagamento, sufficienti, invece, ad ottenere il decreto ingiuntivo.
2 La parte opponente ha allegato che avrebbe pagato la fattura 238/5 a mezzo assegni e di una ricevuta, per un importo complessivo di € 11.515,00.
In diritto, si è sostenuto che allorchè il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di avere corrisposto una somma di danaro idonea, per importo, all'estinzione dello stesso ( e nel caso di specie così non è), spetta al creditore, il quale sostenga che i pagamenti siano da imputare a debiti diversi, allegare e provare la sussistenza di questi ultimi, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la diversa imputazione, alla stregua dei criteri tutti, principali e residuali di cui all'art. 1193 c.c. (ex plurimis Cass. n. 26945/2008 ma anche 31837/2022)
La regola descritta subisce, tuttavia una modificazione, allorchè la prova del pagamento venga fornita mediante assegni bancari, per il connotato di astrattezza che li contraddistingue;
in tale caso si è sostenuto che: “… In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore…”.
(cfr Cass. 26897/2022)
La parte opposta, oltre a depositare la diversa fattura e le cambiali insolute emesse con riferimento anche al diverso acquisto, ha domandato, sul punto della imputazione, prova testimoniale, espletata a mezzo di , socio della opposta. Testimone_1
Il teste ha confermato che : l'opponente aveva acquistato due semirimorchi di marca CP_2 regolarmente consegnati;
che per ciascuno di essi era concordato il pagamento di € 21.600,00; che per ognuno erano emesse cambiali a firma dell'acquirente, come da dettaglio depositato in atti;
che gli assegni datati 12.1.2010, 30.12.2012, 20.7.2010, 20.9.2010 e 10.9.2011 ( gli assegni depositati in atti dall'opponente) e la consegna in contanti della somma di € 500,00, come concordato, avrebbero dovuto andare a deconto della fattura 237/5 del 29.2.2008 in ragione della maggiore risalenza delle cambiali emesse per tale acquisto, e rimaste insolute;
che a fronte della fornitura del semirimorchio di cui alla fattura 238/5, questa oggetto di decreto ingiuntivo, erano state emesse cambiali diverse;
che egli aveva sollecitato il pagamento della fattura 238/5, senza ottenere alcun riscontro.
La deposizione del teste e senza dubbio ammissibile;
la stessa, inoltre, si ritiene particolarmente attendibile, in quanto coerente con la documentazione prodotta dalla opposta a sostegno della pretesa, ed in quanto proprio il teste aveva apposto la sua sottoscrizione in calce alle copie depositate degli
3 assegni, previa apposizione della dicitura che le somme erano ricevute dalla venditrice in acconto per effetti insoluti. ( sul tema nei principi Cass. 9188/2013, ma anche Cass. n. 2393/1963)
D'altro canto, la prova dedotta dall'opponente non verte sul contratto, né sul pagamento, ma sulla imputazione dei pagamenti eseguiti (atti unilaterali non sovrapponibili al pagamento cui si accompagnano), dei quali vi è prova documentale.
Il testimone ha confermato il collegamento tra gli assegni e la diversa fattura, avente ad oggetto un diverso semirimorchio.
Va rimarcato come era ammessa la sola prova testimoniale articolata dalla parte opposta, mentre la parte opponente come correttamente eccepito dalla controparte, depositava la seconda memoria 183
c.p.c. in ritardo rispetto alla tempistica di legge, da calcolarsi in base alla ordinanza emessa dal giudice all'udienza del 4.7.2018, nella quale si stabiliva che il calcolo dei termini per le memorie dovessero calcolarsi dall'1.10.2018, tale giorno incluso nel calcolo.
La prova dedotta dalla parte opponente è pertanto inammissibile.
Si rimarca, peraltro, come la prova capitolata appaia scarsamente influente ai fini del decidere, atteso che essa inerisce: all'incasso degli assegni ovvero a circostanza non contestata, alla firma del contratto innanzi al , alla dichiarazione fatta dal che il debito era stato onorato. Tes_1 Tes_1
Infine, quanto alla prova che, a dire dell'opponente tutti gli assegni erano riferibili al pagamento della fattura n. 238/5, l'assunto è in contrasto con il dato documentale, dal quale risulta che anche le cambiali emesse a fronte dell'altro acquisto erano rimaste parimenti insolute.
La parte avrebbe cioè dovuto provare che non solo aveva adempiuto alla obbligazione derivante dalla prima fattura , la 237, ma che le ulteriori somme, essendo stata pagata la fattura 237, erano da imputare alla seconda fattura, circostanza che risulta smentita, a monte dal medesimo dato documentale.
Conclusivamente, la sola parte opposta ha fornito prova adeguata del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo.
Va pertanto rigettata la spiegata opposizione e, di conseguenza, il decreto 573/2017 va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte opponente ed in favore della parte opposta.
Esse, in base alla natura, al valore della causa, alle attività processuali svolte, sono liquidate in €
3.500,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, facendo applicazione dei valori tariffari sostanzialmente intermedi tra minimi e medi, giusta DM 147/2022, in ragione della non elevata complessità delle questioni tutte affrontate.
P.Q.M.
4 Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 573/2017 proposta da ogni altra domanda, eccezione e deduzione Parte_1
disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in € 3.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge
Potenza, 8.3.2024
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione del giudice unico dott.ssa Rosa Maria Verrastro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero di R.G. 3386/2017 avente ad oggetto “ titoli di credito”, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Testa, con studio in Frigento (AV) ed Parte_1
ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Emiliano Potenza, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12-10-2017, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 573/2017, notificato il 31.8.2017, con il quale era allo stesso ingiunto il pagamento della somma di € 15.490,00 oltre spese di protesto, addebito di commissioni bancarie e spese della fase monitoria, a titolo di saldo dell'importo di cui alla fattura n. 238/5, di € 21.600,00, domandando, in via preliminare, di accertare l'incompetenza per territorio del giudice adito, con annullamento del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, la parte eccepiva l'adempimento dell'obbligazione, a mezzo di assegni bancari e ricevuta di pagamento del 20.1.2012, depositati in uno con l'atto introduttivo, domandando, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
1 Si costituiva in giudizio la parte opposta, contestando le allegazioni attoree, sia quanto alla eccepita incompetenza territoriale del Tribunale adito, sia quanto al dedotto adempimento, depositando a sua volta diversa fattura, riferibile all'acquisto di altro mezzo, e tutti i titoli cambiari, in larga parte rimasti insoluti, emessi dall'opponente a fronte della emissione delle due fatture di vendita, delle quali solo una posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e prova testimoniale e, dopo alcuni rinvii, all'udienza del 29.11.2023 era riservata a sentenza.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento, ed il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo.
Va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, sia in quanto l'obbligazione relativa al rapporto causale, consistente nel contratto di compravendita di semirimorchio usato del tipo era una obbligazione pecuniaria, da adempiere, pertanto, al domicilio che il creditore aveva CP_2
alla scadenza, giusta il combinato disposto degli art. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., sia in quanto, a fronte dell'acquisto, sono stati emessi titoli cambiari. (cfr. sul tema Cass. 4235/1994)
Nel merito, la parte opposta ha depositato in giudizio la fattura relativa alla vendita del mezzo e le cambiali rimaste insolute e protestate, emesse dall'acquirente a fronte della consegna.
La parte opponente sostiene che ella avrebbe già integralmente versato il prezzo mediante assegni, ed in contanti per € 500,00, documenti che ha anche depositato in giudizio, in copia.
La parte opposta, a sua volta, ha dedotto e documentato come tra le parti fosse intervenuta altra compravendita, avente ad oggetto un diverso semirimorchio, come riportato nella fattura n. 237/5 del
28.2.2008 e che, anche in questo caso, erano state emesse cambiali, insolute, di tal che i pagamenti effettuati a mezzo assegno erano riferiti all'altra compravendita;
la parte specificava che il decreto ingiuntivo era stato emesso per il saldo della fattura n.238/5, questa dell'importo di € 21.600.00.
In via preliminare, appare opportuno delineare le regole del riparto dell'onere probatorio, laddove, come nel caso di specie, si tratti di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il debitore eccepisca l'estinzione del credito mediante pagamento ed ulteriori fatti estintivi della dedotta obbligazione, mentre la controparte alleghi, invece, l'assenza dell'effetto estintivo ed una diversa imputazione dei pagamenti.
Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta è l'attore in senso sostanziale, al quale compete di fornire prova convincente della sussistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, mentre alla parte opponente, convenuto in senso sostanziale, mette capo di provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi della obbligazione dedotta in giudizio.
Nel giudizio, non è sufficiente, quale prova del credito, il deposito delle mere fatture di pagamento, sufficienti, invece, ad ottenere il decreto ingiuntivo.
2 La parte opponente ha allegato che avrebbe pagato la fattura 238/5 a mezzo assegni e di una ricevuta, per un importo complessivo di € 11.515,00.
In diritto, si è sostenuto che allorchè il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di avere corrisposto una somma di danaro idonea, per importo, all'estinzione dello stesso ( e nel caso di specie così non è), spetta al creditore, il quale sostenga che i pagamenti siano da imputare a debiti diversi, allegare e provare la sussistenza di questi ultimi, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la diversa imputazione, alla stregua dei criteri tutti, principali e residuali di cui all'art. 1193 c.c. (ex plurimis Cass. n. 26945/2008 ma anche 31837/2022)
La regola descritta subisce, tuttavia una modificazione, allorchè la prova del pagamento venga fornita mediante assegni bancari, per il connotato di astrattezza che li contraddistingue;
in tale caso si è sostenuto che: “… In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore…”.
(cfr Cass. 26897/2022)
La parte opposta, oltre a depositare la diversa fattura e le cambiali insolute emesse con riferimento anche al diverso acquisto, ha domandato, sul punto della imputazione, prova testimoniale, espletata a mezzo di , socio della opposta. Testimone_1
Il teste ha confermato che : l'opponente aveva acquistato due semirimorchi di marca CP_2 regolarmente consegnati;
che per ciascuno di essi era concordato il pagamento di € 21.600,00; che per ognuno erano emesse cambiali a firma dell'acquirente, come da dettaglio depositato in atti;
che gli assegni datati 12.1.2010, 30.12.2012, 20.7.2010, 20.9.2010 e 10.9.2011 ( gli assegni depositati in atti dall'opponente) e la consegna in contanti della somma di € 500,00, come concordato, avrebbero dovuto andare a deconto della fattura 237/5 del 29.2.2008 in ragione della maggiore risalenza delle cambiali emesse per tale acquisto, e rimaste insolute;
che a fronte della fornitura del semirimorchio di cui alla fattura 238/5, questa oggetto di decreto ingiuntivo, erano state emesse cambiali diverse;
che egli aveva sollecitato il pagamento della fattura 238/5, senza ottenere alcun riscontro.
La deposizione del teste e senza dubbio ammissibile;
la stessa, inoltre, si ritiene particolarmente attendibile, in quanto coerente con la documentazione prodotta dalla opposta a sostegno della pretesa, ed in quanto proprio il teste aveva apposto la sua sottoscrizione in calce alle copie depositate degli
3 assegni, previa apposizione della dicitura che le somme erano ricevute dalla venditrice in acconto per effetti insoluti. ( sul tema nei principi Cass. 9188/2013, ma anche Cass. n. 2393/1963)
D'altro canto, la prova dedotta dall'opponente non verte sul contratto, né sul pagamento, ma sulla imputazione dei pagamenti eseguiti (atti unilaterali non sovrapponibili al pagamento cui si accompagnano), dei quali vi è prova documentale.
Il testimone ha confermato il collegamento tra gli assegni e la diversa fattura, avente ad oggetto un diverso semirimorchio.
Va rimarcato come era ammessa la sola prova testimoniale articolata dalla parte opposta, mentre la parte opponente come correttamente eccepito dalla controparte, depositava la seconda memoria 183
c.p.c. in ritardo rispetto alla tempistica di legge, da calcolarsi in base alla ordinanza emessa dal giudice all'udienza del 4.7.2018, nella quale si stabiliva che il calcolo dei termini per le memorie dovessero calcolarsi dall'1.10.2018, tale giorno incluso nel calcolo.
La prova dedotta dalla parte opponente è pertanto inammissibile.
Si rimarca, peraltro, come la prova capitolata appaia scarsamente influente ai fini del decidere, atteso che essa inerisce: all'incasso degli assegni ovvero a circostanza non contestata, alla firma del contratto innanzi al , alla dichiarazione fatta dal che il debito era stato onorato. Tes_1 Tes_1
Infine, quanto alla prova che, a dire dell'opponente tutti gli assegni erano riferibili al pagamento della fattura n. 238/5, l'assunto è in contrasto con il dato documentale, dal quale risulta che anche le cambiali emesse a fronte dell'altro acquisto erano rimaste parimenti insolute.
La parte avrebbe cioè dovuto provare che non solo aveva adempiuto alla obbligazione derivante dalla prima fattura , la 237, ma che le ulteriori somme, essendo stata pagata la fattura 237, erano da imputare alla seconda fattura, circostanza che risulta smentita, a monte dal medesimo dato documentale.
Conclusivamente, la sola parte opposta ha fornito prova adeguata del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo.
Va pertanto rigettata la spiegata opposizione e, di conseguenza, il decreto 573/2017 va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte opponente ed in favore della parte opposta.
Esse, in base alla natura, al valore della causa, alle attività processuali svolte, sono liquidate in €
3.500,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, facendo applicazione dei valori tariffari sostanzialmente intermedi tra minimi e medi, giusta DM 147/2022, in ragione della non elevata complessità delle questioni tutte affrontate.
P.Q.M.
4 Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 573/2017 proposta da ogni altra domanda, eccezione e deduzione Parte_1
disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in € 3.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge
Potenza, 8.3.2024
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