Articolo 9 della Legge 30 luglio 1951, n. 948
Articolo 8Articolo 10
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6 ottobre 1951
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25 dicembre 1980
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20 settembre 1987
Art. 9.
Il presidente del tribunale od il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verita' dei fatti e sul diritto del ricorrente, ove anche in base alla copia del conto di cui all'art. 7 ed alle ulteriori riservate informazioni che secondo i casi puo' chiedere all'Istituto emittente, non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte con il ricorso, ha facolta' di chiamare il ricorrente per ottenere i chiarimenti del caso e raccogliere le prove che facciano difetto, nonche' di fargli confermare con giuramento la verita' delle circostanze esposte nel ricorso.
Il presidente del tribunale od il pretore, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove dedotte, emette nel piu' breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati ed i requisiti del libretto, ne pronuncia la inefficacia ed autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto o di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purche' non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.
Il presidente del tribunale od il pretore puo', con riguardo all'importo del libretto ed in rapporto ad altre circostanze, disporre la pubblicazione del decreto sui quotidiani o periodici del luogo dove il libretto e' pagabile, oltre che nella Gazzetta Ufficiale.(1)(2)(3)(4)(7)(8) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 31 maggio 1964, n. 357 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3 , 9 , 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore puo' presentare il titolo allo istituito emittente o notificargli l'opposizione, e' ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 9 ottobre 1963 nei Comuni di cui al precedente articolo 1." --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 ha disposto (con l'art. 58, comma 1) che "Il termine di novanta giorni, di cui agli articoli 3 , 9 , 10 , 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, e' ridotto a trenta giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni indicati all' art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all' art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45 ." --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 22 gennaio 1968, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 182 ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 1) che "Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3 , 9 , 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, e' ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni di cui al precedente articolo 1." --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 18 dicembre 1968, n. 1232 , convertito, con modificazioni, dalla L.12 febbraio 1969, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I termini di 90 giorni di cui agli articoli 3 , 9 , 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 7 novembre 1968 nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1."
Il medesimo D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 33) che "Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118 ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo." --------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "I termini di 90 giorni di cui agli articoli 5 , 9 , 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 6 maggio 1976 nei comuni indicati a norma del precedente art. 20." --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I termini di novanta giorni di cui agli articoli 5 , 9 , 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali il detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a trenta giorni qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 23 novembre 1980 nelle regioni Basilicata e Campania." --------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 1987, n. 470 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "I termini di novanta giorni di cui agli articoli 3 , 9 , 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione sono ridotti a trenta giorni qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data degli eventi di cui al presente decreto nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1."
Entrata in vigore il 20 settembre 1987
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