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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11655 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 10523/2025 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Veber, con cui elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via G. Poli n. 33/35;
- APPELLANTE –
CONTRO
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
V. Oronzo Costa n. 12, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonio Vinciguerra che lo rappresenta e difende;
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., domiciliato Parte_2 P.IVA_2 per la carica in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Giulia Di Fiore;
- APPELLATE -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6766/2025 del Giudice di Pace di Napoli, notificata in data 11 aprile 2025
Conclusioni: all'udienza del 15 ottobre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione a preavviso di fermo amministrativo n. 07180202300016196000 spiegata da Controparte_1 limitatamente alle cartelle n. 07120210004843641000 e n. 07120220079528381000, emesse a suo carico per contravvenzioni al codice della strada elevate dal Parte_2
La pronuncia, nella contumacia dell'Ente impositore, ha giudicato fondata
[...]
l'eccezione di invalidità della notifica delle cartelle. Conseguentemente ha annullato il preavviso di fermo amministrativo, ordinandone la cancellazione dai ruoli e condannando le parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite.
Secondo la prospettazione difensiva fornita dall'appellante, il giudice di prime cure ha errato nell'escludere la prova della regolare notifica delle due cartelle, debitamente fornita sin dal primo grado di giudizio. Ha sostenuto, inoltre, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., tenuto conto dell'erroneo riferimento operato dal primo giudice alla notifica dell'atto al portiere dello stabile, laddove invece le notifiche di entrambe le cartelle erano avvenute a mente dell'art. 140 c.p.c., attesa l'irreperibilità relativa del destinatario, con il compimento di tutte le formalità prescritte dalla legge ai fini del perfezionamento.
Sulla scorta di tali prospettazioni, l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la regolare notifica delle cartelle esattoriali n. 07120210004843641000 e n. 07120220079528381000, per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6766/2025 depositata in data 10/04/2025 e notificata in data 11/04/2025, dichiarare valida e/o legittima e/o efficace il preavviso di fermo amministrativo n. 07180202300016196000, con le conseguenze di legge. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio. In subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza dell'esponente: - compensarsi le spese del presente giudizio, nonché, in riforma della sentenza impugnata, compensarsi le spese del giudizio di primo grado, per i motivi sopra esposti”.
Si è costituito , attore in primo grado, chiedendo “Rigettare Controparte_1
l'appello in quanto infondato;
Confermare integralmente la sentenza impugnata;
Condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
- 2 -
A sostegno delle conclusioni rassegnate, la parte ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame. Quanto al primo aspetto, ha sostenuto la violazione dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la caducazione del preavviso di fermo impugnato alla luce dell'avvenuto annullamento, in altro autonomo e separato giudizio, di altra cartella di pagamento allo stesso sotteso. Ha, inoltre, rilevato la mancata impugnazione del capo della sentenza afferente al governo delle spese di lite. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'impugnazione in virtù della confusionaria ed incompleta produzione documentale relativa ai procedimenti di notificazione delle cartelle. In ogni caso, ha riproposto l'eccezione di prescrizione già formulata innanzi al primo giudice e ritenuta assorbita dall'esame dell'altro motivo di opposizione relativo alle notifiche degli atti presupposti. Infine, ha eccepito la violazione dello
Statuto del contribuente.
Del pari, si è costituito il aderendo all'appello proposto Parte_2 dall' ed eccependo in ogni caso il proprio difetto di Parte_3 legittimazione passiva.
Alla prima udienza del 15 ottobre 2025, considerata la natura documentale della controversia, la stessa è stata rimessa in decisione su conforme richiesta delle parti con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura massima tollerata dalla legge.
MOTIVAZIONE
L'appello va accolto per le ragioni che seguono.
Giova premettere che l'odierno giudizio origina da un'opposizione a preavviso di fermo amministrativo spiegata per omessa e/o irregolare notifica di due delle tre cartelle di pagamento presupposte, tenuto conto che per l'altra il contribuente ha addotto sin dal primo grado di averne fatto oggetto di autonoma impugnazione. La parte, inoltre, ha eccepito la prescrizione delle pretese incorporate nei titoli sottostanti.
Il primo giudice ha accolto la domanda, in via del tutto assorbente, sulla scorta del primo motivo di opposizione relativo alla invalidità della notifica degli atti presupposti al preavviso.
Ciò posto, vanno innanzitutto disattese le eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione prospettate dall'appellato per più profili. CP_1
In primis, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
- 3 -
Invero, i motivi di impugnazione sono conformi a quanto disposto dalla citata disposizione poiché consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
Del pari, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione fondata dal sull'impossibilità di statuire circa la validità CP_1 del preavviso di fermo, tenuto conto dell'avvenuto annullamento di una delle tre cartelle allo stesso sottese in virtù di sentenza emessa in autonomo giudizio.
Secondo la prospettazione fornita, l'accoglimento dell'appello non potrebbe determinare la legittimità dell'atto impugnato, attesa l'avvenuta caducazione di un atto presupposto in virtù di sentenza passata in giudicato.
L'argomentazione non coglie nel segno.
L'efficacia e validità di un atto dell'imposizione può essere minata anche solamente in parte dalla statuizione giudiziale, sicché nulla osta a seguito del giudizio a dichiarare la legittimità dell'atto limitatamente a parte delle pretese in esso incorporate.
Infine, è manifestamente infondata la prospettazione dell'appellato circa l'inammissibilità dell'impugnazione per non aver l'Agente autonomamente impugnato il capo delle spese del giudizio di primo grado.
A parte il rilievo che l'appellante ha spiegato specifica contestazione al governo delle spese, come statuito dal primo giudice, mette conto osservare come la revisione della sentenza impugnata in relazione al capo delle spese costituisca un effetto automatico dell'eventuale accoglimento dell'appello, senza che si imponga all'appellante un onere specifico di rassegnare specifica conclusione in tal senso nel petitum dell'atto di appello.
L'infondatezza delle questioni prospettate dall'appellato in punto di ammissibilità del gravame impone il vaglio del motivo di appello articolato.
A mezzo dello stesso, in sintesi, l' ha impugnato la sentenza Parte_3 nella parte in cui ha accolto la domanda assumendo l'invalidità delle notifiche delle due cartelle impugnate, perché avvenuta a mani del portiere senza il successivo invio della cad al contribuente.
L'appellante ha censurato la statuizione rilevando come entrambe le cartelle fossero state notificate a mente dell'art. 140 c.p.c. e come nel primo grado del giudizio fosse
- 4 -
stata fornita prova del rituale compimento delle formalità previste dalla disposizione citata ai fini del perfezionamento della fattispecie.
Il motivo è fondato e determina l'accoglimento dell'impugnazione.
Per entrambe le cartelle impugnate nn. 07120210004843641000 e 07120220079528381000, all'atto della costituzione nel primo grado di giudizio,
l' ha depositato l'avviso di ricevimento della notifica con il Parte_3 tentativo di consegna, la prova dell'avvenuto deposito del plico presso la Casa comunale, la prova dell'invio della racc. A/R della comunicazione di avvenuto deposito, perfezionatasi - a sua volta - per compiuta giacenza e restituzione al mittente.
La disamina complessiva del materiale istruttorio induce a ritenere perfezionato il procedimento di notificazione.
Segnatamente, dalla documentazione in atti emerge l'esatta corrispondenza tra i numeri identificativi delle cartelle indicati negli avvisi di ricevimento, gli estremi delle stesse indicati negli elenchi degli atti depositati presso la Casa comunale, la coincidenza tra l'identificativo della cartella ed il numero della raccomandata informativa inviata al contribuente circa l'avvenuto deposito.
A fronte dell'appello, l'appellato ha riproposto in questa sede il motivo di CP_1 opposizione relativo alla prescrizione della pretesa, non delibato dal primo giudice perché assorbito dall'accoglimento della domanda sotto altro profilo.
La causa estintiva della pretesa per prescrizione è stata sostenuta dal contribuente in ragione della omessa notifica delle cartelle e degli ulteriori atti interruttivi.
Tuttavia, a fronte della regolare notifica delle cartelle opposte nel 2022 e nel 2023, la notifica del preavviso di fermo avvenuta il 22 novembre 2023 esclude la fondatezza dell'eccezione.
Infine, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, l'appellato ha CP_1 sostenuto la violazione dei principi costituzionali e dello Statuto del contribuente.
Trattasi, però, di profilo di censura nuovo, non proposto in primo grado, come tale inammissibile.
Le ragioni che precedono determinano, in definitiva, l'accoglimento del gravame;
per l'effetto, la sentenza impugnata va riformata e la domanda del contribuente rigettata limitatamente alle cartelle nn. 07120210004843641000 e 07120220079528381000.
- 5 -
All'appellante, in riforma della sentenza impugnata, va dunque riconosciuto il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. alla luce del valore della controversia (€ 1.101 - € 5.200) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione dei valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
Nei rapporti con l'Ente impostore le spese vanno compensate, attesa la contumacia in primo grado e l'adesione al proposto appello nel presente grado.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1 Parte_2 iscritta al n. 10523/2025 R.G., così provvede:
1. accoglie l'appello; per l'effetto,
2. in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione limitatamente alle cartelle nn. 07120210004843641000 e 07120220079528381000;
3. condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 favore dell'appellante per compenso professionale per il primo grado in € 457,00, per il secondo grado in € 852,00; per entrambi i gradi, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge;
4. compensa le spese nei rapporti con il Parte_2
Così deciso in Napoli l'11 dicembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
- 6 -
- 7 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 10523/2025 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Veber, con cui elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via G. Poli n. 33/35;
- APPELLANTE –
CONTRO
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
V. Oronzo Costa n. 12, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonio Vinciguerra che lo rappresenta e difende;
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., domiciliato Parte_2 P.IVA_2 per la carica in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Giulia Di Fiore;
- APPELLATE -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6766/2025 del Giudice di Pace di Napoli, notificata in data 11 aprile 2025
Conclusioni: all'udienza del 15 ottobre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione a preavviso di fermo amministrativo n. 07180202300016196000 spiegata da Controparte_1 limitatamente alle cartelle n. 07120210004843641000 e n. 07120220079528381000, emesse a suo carico per contravvenzioni al codice della strada elevate dal Parte_2
La pronuncia, nella contumacia dell'Ente impositore, ha giudicato fondata
[...]
l'eccezione di invalidità della notifica delle cartelle. Conseguentemente ha annullato il preavviso di fermo amministrativo, ordinandone la cancellazione dai ruoli e condannando le parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite.
Secondo la prospettazione difensiva fornita dall'appellante, il giudice di prime cure ha errato nell'escludere la prova della regolare notifica delle due cartelle, debitamente fornita sin dal primo grado di giudizio. Ha sostenuto, inoltre, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., tenuto conto dell'erroneo riferimento operato dal primo giudice alla notifica dell'atto al portiere dello stabile, laddove invece le notifiche di entrambe le cartelle erano avvenute a mente dell'art. 140 c.p.c., attesa l'irreperibilità relativa del destinatario, con il compimento di tutte le formalità prescritte dalla legge ai fini del perfezionamento.
Sulla scorta di tali prospettazioni, l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la regolare notifica delle cartelle esattoriali n. 07120210004843641000 e n. 07120220079528381000, per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6766/2025 depositata in data 10/04/2025 e notificata in data 11/04/2025, dichiarare valida e/o legittima e/o efficace il preavviso di fermo amministrativo n. 07180202300016196000, con le conseguenze di legge. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio. In subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza dell'esponente: - compensarsi le spese del presente giudizio, nonché, in riforma della sentenza impugnata, compensarsi le spese del giudizio di primo grado, per i motivi sopra esposti”.
Si è costituito , attore in primo grado, chiedendo “Rigettare Controparte_1
l'appello in quanto infondato;
Confermare integralmente la sentenza impugnata;
Condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
- 2 -
A sostegno delle conclusioni rassegnate, la parte ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame. Quanto al primo aspetto, ha sostenuto la violazione dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la caducazione del preavviso di fermo impugnato alla luce dell'avvenuto annullamento, in altro autonomo e separato giudizio, di altra cartella di pagamento allo stesso sotteso. Ha, inoltre, rilevato la mancata impugnazione del capo della sentenza afferente al governo delle spese di lite. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'impugnazione in virtù della confusionaria ed incompleta produzione documentale relativa ai procedimenti di notificazione delle cartelle. In ogni caso, ha riproposto l'eccezione di prescrizione già formulata innanzi al primo giudice e ritenuta assorbita dall'esame dell'altro motivo di opposizione relativo alle notifiche degli atti presupposti. Infine, ha eccepito la violazione dello
Statuto del contribuente.
Del pari, si è costituito il aderendo all'appello proposto Parte_2 dall' ed eccependo in ogni caso il proprio difetto di Parte_3 legittimazione passiva.
Alla prima udienza del 15 ottobre 2025, considerata la natura documentale della controversia, la stessa è stata rimessa in decisione su conforme richiesta delle parti con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura massima tollerata dalla legge.
MOTIVAZIONE
L'appello va accolto per le ragioni che seguono.
Giova premettere che l'odierno giudizio origina da un'opposizione a preavviso di fermo amministrativo spiegata per omessa e/o irregolare notifica di due delle tre cartelle di pagamento presupposte, tenuto conto che per l'altra il contribuente ha addotto sin dal primo grado di averne fatto oggetto di autonoma impugnazione. La parte, inoltre, ha eccepito la prescrizione delle pretese incorporate nei titoli sottostanti.
Il primo giudice ha accolto la domanda, in via del tutto assorbente, sulla scorta del primo motivo di opposizione relativo alla invalidità della notifica degli atti presupposti al preavviso.
Ciò posto, vanno innanzitutto disattese le eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione prospettate dall'appellato per più profili. CP_1
In primis, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
- 3 -
Invero, i motivi di impugnazione sono conformi a quanto disposto dalla citata disposizione poiché consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
Del pari, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione fondata dal sull'impossibilità di statuire circa la validità CP_1 del preavviso di fermo, tenuto conto dell'avvenuto annullamento di una delle tre cartelle allo stesso sottese in virtù di sentenza emessa in autonomo giudizio.
Secondo la prospettazione fornita, l'accoglimento dell'appello non potrebbe determinare la legittimità dell'atto impugnato, attesa l'avvenuta caducazione di un atto presupposto in virtù di sentenza passata in giudicato.
L'argomentazione non coglie nel segno.
L'efficacia e validità di un atto dell'imposizione può essere minata anche solamente in parte dalla statuizione giudiziale, sicché nulla osta a seguito del giudizio a dichiarare la legittimità dell'atto limitatamente a parte delle pretese in esso incorporate.
Infine, è manifestamente infondata la prospettazione dell'appellato circa l'inammissibilità dell'impugnazione per non aver l'Agente autonomamente impugnato il capo delle spese del giudizio di primo grado.
A parte il rilievo che l'appellante ha spiegato specifica contestazione al governo delle spese, come statuito dal primo giudice, mette conto osservare come la revisione della sentenza impugnata in relazione al capo delle spese costituisca un effetto automatico dell'eventuale accoglimento dell'appello, senza che si imponga all'appellante un onere specifico di rassegnare specifica conclusione in tal senso nel petitum dell'atto di appello.
L'infondatezza delle questioni prospettate dall'appellato in punto di ammissibilità del gravame impone il vaglio del motivo di appello articolato.
A mezzo dello stesso, in sintesi, l' ha impugnato la sentenza Parte_3 nella parte in cui ha accolto la domanda assumendo l'invalidità delle notifiche delle due cartelle impugnate, perché avvenuta a mani del portiere senza il successivo invio della cad al contribuente.
L'appellante ha censurato la statuizione rilevando come entrambe le cartelle fossero state notificate a mente dell'art. 140 c.p.c. e come nel primo grado del giudizio fosse
- 4 -
stata fornita prova del rituale compimento delle formalità previste dalla disposizione citata ai fini del perfezionamento della fattispecie.
Il motivo è fondato e determina l'accoglimento dell'impugnazione.
Per entrambe le cartelle impugnate nn. 07120210004843641000 e 07120220079528381000, all'atto della costituzione nel primo grado di giudizio,
l' ha depositato l'avviso di ricevimento della notifica con il Parte_3 tentativo di consegna, la prova dell'avvenuto deposito del plico presso la Casa comunale, la prova dell'invio della racc. A/R della comunicazione di avvenuto deposito, perfezionatasi - a sua volta - per compiuta giacenza e restituzione al mittente.
La disamina complessiva del materiale istruttorio induce a ritenere perfezionato il procedimento di notificazione.
Segnatamente, dalla documentazione in atti emerge l'esatta corrispondenza tra i numeri identificativi delle cartelle indicati negli avvisi di ricevimento, gli estremi delle stesse indicati negli elenchi degli atti depositati presso la Casa comunale, la coincidenza tra l'identificativo della cartella ed il numero della raccomandata informativa inviata al contribuente circa l'avvenuto deposito.
A fronte dell'appello, l'appellato ha riproposto in questa sede il motivo di CP_1 opposizione relativo alla prescrizione della pretesa, non delibato dal primo giudice perché assorbito dall'accoglimento della domanda sotto altro profilo.
La causa estintiva della pretesa per prescrizione è stata sostenuta dal contribuente in ragione della omessa notifica delle cartelle e degli ulteriori atti interruttivi.
Tuttavia, a fronte della regolare notifica delle cartelle opposte nel 2022 e nel 2023, la notifica del preavviso di fermo avvenuta il 22 novembre 2023 esclude la fondatezza dell'eccezione.
Infine, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, l'appellato ha CP_1 sostenuto la violazione dei principi costituzionali e dello Statuto del contribuente.
Trattasi, però, di profilo di censura nuovo, non proposto in primo grado, come tale inammissibile.
Le ragioni che precedono determinano, in definitiva, l'accoglimento del gravame;
per l'effetto, la sentenza impugnata va riformata e la domanda del contribuente rigettata limitatamente alle cartelle nn. 07120210004843641000 e 07120220079528381000.
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All'appellante, in riforma della sentenza impugnata, va dunque riconosciuto il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. alla luce del valore della controversia (€ 1.101 - € 5.200) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione dei valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
Nei rapporti con l'Ente impostore le spese vanno compensate, attesa la contumacia in primo grado e l'adesione al proposto appello nel presente grado.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1 Parte_2 iscritta al n. 10523/2025 R.G., così provvede:
1. accoglie l'appello; per l'effetto,
2. in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione limitatamente alle cartelle nn. 07120210004843641000 e 07120220079528381000;
3. condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 favore dell'appellante per compenso professionale per il primo grado in € 457,00, per il secondo grado in € 852,00; per entrambi i gradi, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge;
4. compensa le spese nei rapporti con il Parte_2
Così deciso in Napoli l'11 dicembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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