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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/12/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1220/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NZ FO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.1220/2023 promossa da:
(C.F. in proprio e in qualità di titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale “ ” (P.IVA ), rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. PARRELLI MARIATERESA giusta procura in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. LUCCHETTI
[...]
ER, ELIP PI E NT IC giusta procura in atti;
resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'odierno ricorrente, nelle spiegate qualità, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 16287/MA del 07/06/2023, notificata il 04/07/2023, con la quale l' intimava al sig. , quale Controparte_2 Parte_1 trasgressore e in qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale , “di Parte_2 versare la somma di Euro 20.000,00 relativa alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 923, della legge 208/2015” a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa.
L'ordinanza ingiunzione veniva notificata in forza del Processo Verbale di Accertamento del 08.04.2019,
n. 13587, redatto dalla G.d.F. e da funzionari dell' on il quale, ai sensi dell'art.14 L. 689/1981, CP_3 era stato contestato al sig. la violazione dell'art. 7 comma 3 quater del D.L. 13/09/2012, n. Parte_1
158 (cd. Decreto Balduzzi), sanzionato dall'art. 1, comma 923 della L. 28/12/2015, n. 208, per aver messo a disposizione presso il proprio esercizio pubblico apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco di concessionari online, ovvero di soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
In particolare, durante l'accesso degli agenti accertatori presso l'attività del ricorrente, gli stessi constatavano che “all'interno dell'esercizio si raccolgono scommesse per conto del Bookmaker estero
SOGNO DI TOLOSA LTD, che agli atti dell'Ufficio non risulta abbia concluso la procedura di adesione di regolarizzazione prevista dall'art. 1, comma 643 della Legge n. 190/2014”.
Ritenendo la predetta ordinanza errata ed ingiustamente lesiva dei propri interessi, l'odierno ricorrente avanzava opposizione alla stessa eccependo 1) la violazione e /o falsa applicazione del principio del ne bis in idem - pendenza del ricorso per la medesima situazione – connessione oggettiva e soggettiva;
2) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 689/1981 – violazione e/o falsa applicazione degli artt.
10 e 11 L. n. 689/1981 – mancata determinazione del minimo e massimo della sanzione – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 L. n. 689/1981; 3) la violazione e/o falsa applicazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 1 l. 689/1981: mancanza di tipicità della fattispecie concreta – illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di competenza – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86, 88 tulps – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 110 tulps comma 6 – difetto di istruttoria – eccesso di potere per travisamento dei fatti – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3,
4 e 25 del codice delle comunicazioni ex d.lgs. n. 259/2003 con il combinato disposto dell'art. 7 d.l. n.
159/2012 convertito in L. n. 189/2012 – liberalizzazione dell'attività di internet point;
4) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 cost. - violazione e/o falsa applicazione del principio del giusto processo - nullità e/o illegittima del provvedimento impugnato per difetto di motivazione ed insussistenza di prova certa in merito alla presunta violazione posta a carico del ricorrente – annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, d. lgs. 150 del 2011; 5) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4, 10, 11, 13, 15, 41, 43 53 e 97 cost. e degli artt. 49, 52, 56, 258, 264 trattato f.u.e. in relazione alla legge di stabilità 2015 e 2016 ed anche in relazione all'art. 88 tulps e all'art. 1 e seg.
d.lgs. n. 496/1948 – travisamento dei fatti – disparità di trattamento – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 l.n. 241/1990; 6) la non applicazione della sanzione per diritto sopravvenuto per effetto dell'entrata in vigore della legge di stabilità n 190/2014 e n. 208/2015; 7) buona fede – mancanza di colpa e/o colpa lieve della parte ricorrente – violazione e/o falsa applicazione art. 3 legge
689/1981 – violazione e/o falsa applicazione art. 24 legge n 689/1981 – sussistenza di connessione obiettiva - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 prot. 7 e degli artt. 5 e 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu) – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 50 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea – violazione e/o falsa applicazione del principio del “ne bis in idem”
– divieto della duplicazione della sanzione (penale e amministrativa) - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25, 27, 111, 112 cost;
8) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 t.f.ue. – libertà di prestazione dei servizi - violazione e/o falsa applicazione dei principi comunitari di ragionevolezza e proporzionalità – violazione e/o falsa applicazione dei principi costituzionali ex artt. 3, 4. 41, 43 – abnormità e gravita del provvedimento adottato – irragionevolezza e sproporzionalità della sanzione irrogata.
Concludeva, dunque, chiedendo “ A) In via preliminare e/o pregiudiziale, A.1) in via preliminare: inaudita altera parte sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato;
A.2) disporre il rinvio alla
C.G.E. per i motivi indicati al punto VII) A.3) chiedere alla Corte di Giustizia europea di fornire una chiara ed univoca interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE in relazione alla disciplina nazionale in materia di giochi e scommesse che contiene norme emanate in violazione del principio di parità di trattamento, dell'obbligo di trasparenza, del principio di certezza del diritto, nonché della libertà di iniziativa economica, della libertà di concorrenza, della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, laddove prevede:
a) il pagamento di una elevata sanzione amministrativa a carico di un soggetto che svolge attività di raccolta e trasmissione di scommesse per conto di un operatore comunitario che è impossibilitato ad acquisire il titolo concessorio a causa:
(i) della mancanza di concessioni, in quanto ad oggi scadute e prorogate illegittimamente;
(ii) della mancata partecipazione alle gare d'appalto del 2006 perché costituitosi in epoca successiva alla pubblicazione del bando;
(iii) della mancata partecipazione alla gara di appalto del 2012 a causa della non conformità del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del TCE.;
b) l'espletamento di gare d'appalto al fine “allineare” le concessioni “storiche” in scadenza al 2012
a quelle ex Bando Bersani aventi termine finale al 2016, proteggendo in tal modo le posizioni commerciali consolidate nel mercato dai concessionari c.d. “storici” ed omettendo qualsiasi finalità pubblicistica;
c) la prescrizione contenuta nel bando di gara di un esorbitante e irragionevole corrispettivo del c.d.
“diritto di gestione” e di esosi e non proporzionati costi per l'esercizio della raccolta sono , tali da non consentire agli operatori comunitari la possibilità di conseguire un risultato economico positivo nella gestione delle scommesse del tutto carente di libertà di autonomia organizzativa e imprenditoriale;
d) la prescrizione contenuta nell'ultimo bando del 2012 di un numero delle concessioni limitato a 2000, incluse i n. 671 c.d. “concessionari storici”, che pertanto godono una posizione commerciale privilegiata, essendo sul mercato da oltre 17 anni (ovvero dal 1999 ad oggi);
e) la clausola inserita nello Schema di Convenzione all'art. 23 comma 2 che subordina l'ipotesi pattizia Cont della decadenza ad una valutazione discrezionale di (anziché di un'Autorità giudiziaria) laddove Cont dispone che “ , ai fini della tutela degli interessi erariali e dei consumatori, procede alla Cont decadenza dalla concessione, ... per ogni ipotesi di reato ... che , in ragione della sua natura, della gravità, delle modalità di esecuzione e della connessione con l'oggetto dell'attività affidata in concessione, valuti tale da far escludere l'affidabilità, la professionalità e l'idoneità morale del concessionario..”; f) la limitazione in relazione al numero e alle modalità di rilascio del titolo concessorio per l'esercizio dell'attività di esercizio e raccolta di scommesse c.d. “terrestre” e, in particolare, l'esistenza di un regime concessorio che prevede un numero limitato di titoli concessori per l'esercizio e la raccolta del gioco c.d. “terrestre” (rilasciati attraverso la partecipazione a procedure di evidenza pubblica indette
a distanza di 6 o 9 anni) e, al contempo però, introduce la liberalizzazione dell'esercizio della raccolta di scommesse c.d. “a distanza”;
g) la previsione dell'istituto del titolo autorizzatorio il cui rilascio ex art. 88 TU (così come interpretato dall'art. 2 comma 2 ter L. n. 73/2010) è subordinato al previo ottenimento della concessione;
h) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori e ai quali è stata altresì automaticamente rilasciata l'autorizzazione per la raccolta “a distanza” (prorogata di diritto dalla Legge comunitaria n. 88/2009);
i) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite al termine di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori;
l) la presenza di condizioni, clausole e modalità di rilascio di concessione formulate in modo poco chiaro, preciso e univoco e soggette ad arbitraria interpretazione dell'Amministrazione pubblica”;
m) la previsione di un obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso di beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione.
A. 4) accogliere e sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma 3 quater della Legge
Balduzzi n. 189/2012 in relazione all' art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 41 e 42 Cost., nonché con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. Addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17
CDFUE, laddove prevede un importo fisso della sanzione determinato nella misura di Euro 20.000,00 indipendentemente dal numero di apparecchi installati.
A.5) chiedere alla Corte di Giustizia europea di fornire una chiara ed univoca interpretazione degli articoli 49, 56, 107 e 109 TFUE in relazione alla Sanatoria Fiscale ex legge di stabilità n. 190/2014 che contiene norme emanate in violazione del principio di parità di trattamento, dell'obbligo di trasparenza, del principio di certezza del diritto, nonché della libertà di iniziativa economica, della libertà di concorrenza, della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, laddove, con l'adozione dell'istituto del condono, ha previsto la possibilità agli evasori di conseguire una “regolarizzazione fiscale” ottenendo la riduzione di un terzo dell'imposta”;
B) Nel merito, in via principale: dichiarare nulla e/o annullabile e comunque priva di qualsivoglia efficacia giuridica l'ordinanza ingiunzione prot. n. 16287/MA del 07/06/2023 emessa dall
[...]
, Sede di Ancona Controparte_4
a firma del Dirigente, Dott. ; - in subordine: confermare che nel caso di specie esiste Persona_1 un'ipotesi di connessione obiettiva ex art. 24 l. n. 689/1981, ovvero una vera e propria “questione pregiudiziale amministrativa” che causa un'efficacia “attrattiva” del Giudice penale: l'illecito amministrativo costituisce il presupposto logico per accertare anche la fattispecie penale.
C) In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre IVA e CPA”.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente, contestando in fatto ed in diritto ciascuno dei motivi di opposizione, affermando la loro infondatezza e pretestuosità. Concludeva, dunque, chiedendo “in via cautelare, rigettare la richiesta cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato;
- in via pregiudiziale, rigettare la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE in quanto manifestamente infondata, inammissibile in quanto inconferente all'oggetto del giudizio e, in ogni caso, volta ad ottenere delle pronunce su questioni su cui la Corte si è già pronunciata ed aventi finalità meramente dilatorie;
- in via pregiudiziale, respingere la richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale per mancanza di un interesse diretto, concreto ed attuale e – in ogni caso – perché manifestamente infondata nel merito, per
i motivi esposti in memoria;
- nel merito, rigettare il ricorso, per le motivazioni indicate in memoria, e, per l'effetto, confermare l'ordinanza-ingiunzione opposta”.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato in assenza di concrete allegazioni in ordine alla sussistenza del periculum, il procedimento era chiamato all'udienza del 5.12.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art, 127 ter c.p.c. – e definito con la presente pronuncia mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Nelle more del presente giudizio la Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 20485 del
24.07.2024 emessa nel procedimento n. 38642/2019, rimetteva alla Corte costituzionale il giudizio di costituzionalità in ordine alla legittimità della previsione dell'art. 7 comma 3 quater del D.L. 13/09/2012,
n. 158 – convertito con modificazioni dalla L. 189/2012 - e dell'art. 1 comma 923 della L. 28/12/2015, n.
208 per violazione dell'art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 25, 41, 42 e 117, primo comma
Cost. in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE).
La Corte costituzionale, con sentenza n.104 del 10.07.2025, dichiarava l'illegittimità costituzionale delle norme richiamate, ritenendo fondate le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di cassazione.
Conseguentemente parte resistente, con atto prot. 21591 del 3.09.2025, provvedeva all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione prot. 16287/MA del 07.06.2023 emessa nei confronti di Parte_1
– in proprio e quale titolare dell'impresa individuale - in quanto
[...] Parte_2
“alla luce della suddetta pronuncia, è venuto meno il presupposto sanzionatorio posto alla base dell'ordinanza ingiunzione”.
È noto che la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. sez. II, n. 13217/2013). Si è detto, inoltre, che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice (Cass. Sez. 3, n. 16150/2010 e Cass., sez. II, n. 19845/2019).
Nel caso che ci occupa, tenuto conto dell'annullamento, dopo l'istaurazione del giudizio, del provvedimento impugnato – così come provato da parte resistente che ha prodotto in atti, in data
26.11.2025, il provvedimento prot. N. 21591 del 3.09.2025 con il quale ha annullato l'ordinanza gravata
- ed il conseguente pieno soddisfacimento dell'interesse del ricorrente, andrà dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite andranno compensate, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione del mutamento giurisprudenziale sulle questioni dirimenti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 15 dicembre 2025
Il Giudice
NZ FO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NZ FO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.1220/2023 promossa da:
(C.F. in proprio e in qualità di titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale “ ” (P.IVA ), rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. PARRELLI MARIATERESA giusta procura in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. LUCCHETTI
[...]
ER, ELIP PI E NT IC giusta procura in atti;
resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'odierno ricorrente, nelle spiegate qualità, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 16287/MA del 07/06/2023, notificata il 04/07/2023, con la quale l' intimava al sig. , quale Controparte_2 Parte_1 trasgressore e in qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale , “di Parte_2 versare la somma di Euro 20.000,00 relativa alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 923, della legge 208/2015” a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa.
L'ordinanza ingiunzione veniva notificata in forza del Processo Verbale di Accertamento del 08.04.2019,
n. 13587, redatto dalla G.d.F. e da funzionari dell' on il quale, ai sensi dell'art.14 L. 689/1981, CP_3 era stato contestato al sig. la violazione dell'art. 7 comma 3 quater del D.L. 13/09/2012, n. Parte_1
158 (cd. Decreto Balduzzi), sanzionato dall'art. 1, comma 923 della L. 28/12/2015, n. 208, per aver messo a disposizione presso il proprio esercizio pubblico apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco di concessionari online, ovvero di soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
In particolare, durante l'accesso degli agenti accertatori presso l'attività del ricorrente, gli stessi constatavano che “all'interno dell'esercizio si raccolgono scommesse per conto del Bookmaker estero
SOGNO DI TOLOSA LTD, che agli atti dell'Ufficio non risulta abbia concluso la procedura di adesione di regolarizzazione prevista dall'art. 1, comma 643 della Legge n. 190/2014”.
Ritenendo la predetta ordinanza errata ed ingiustamente lesiva dei propri interessi, l'odierno ricorrente avanzava opposizione alla stessa eccependo 1) la violazione e /o falsa applicazione del principio del ne bis in idem - pendenza del ricorso per la medesima situazione – connessione oggettiva e soggettiva;
2) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 689/1981 – violazione e/o falsa applicazione degli artt.
10 e 11 L. n. 689/1981 – mancata determinazione del minimo e massimo della sanzione – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 L. n. 689/1981; 3) la violazione e/o falsa applicazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 1 l. 689/1981: mancanza di tipicità della fattispecie concreta – illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di competenza – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86, 88 tulps – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 110 tulps comma 6 – difetto di istruttoria – eccesso di potere per travisamento dei fatti – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3,
4 e 25 del codice delle comunicazioni ex d.lgs. n. 259/2003 con il combinato disposto dell'art. 7 d.l. n.
159/2012 convertito in L. n. 189/2012 – liberalizzazione dell'attività di internet point;
4) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 cost. - violazione e/o falsa applicazione del principio del giusto processo - nullità e/o illegittima del provvedimento impugnato per difetto di motivazione ed insussistenza di prova certa in merito alla presunta violazione posta a carico del ricorrente – annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, d. lgs. 150 del 2011; 5) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4, 10, 11, 13, 15, 41, 43 53 e 97 cost. e degli artt. 49, 52, 56, 258, 264 trattato f.u.e. in relazione alla legge di stabilità 2015 e 2016 ed anche in relazione all'art. 88 tulps e all'art. 1 e seg.
d.lgs. n. 496/1948 – travisamento dei fatti – disparità di trattamento – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 l.n. 241/1990; 6) la non applicazione della sanzione per diritto sopravvenuto per effetto dell'entrata in vigore della legge di stabilità n 190/2014 e n. 208/2015; 7) buona fede – mancanza di colpa e/o colpa lieve della parte ricorrente – violazione e/o falsa applicazione art. 3 legge
689/1981 – violazione e/o falsa applicazione art. 24 legge n 689/1981 – sussistenza di connessione obiettiva - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 prot. 7 e degli artt. 5 e 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu) – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 50 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea – violazione e/o falsa applicazione del principio del “ne bis in idem”
– divieto della duplicazione della sanzione (penale e amministrativa) - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25, 27, 111, 112 cost;
8) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 t.f.ue. – libertà di prestazione dei servizi - violazione e/o falsa applicazione dei principi comunitari di ragionevolezza e proporzionalità – violazione e/o falsa applicazione dei principi costituzionali ex artt. 3, 4. 41, 43 – abnormità e gravita del provvedimento adottato – irragionevolezza e sproporzionalità della sanzione irrogata.
Concludeva, dunque, chiedendo “ A) In via preliminare e/o pregiudiziale, A.1) in via preliminare: inaudita altera parte sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato;
A.2) disporre il rinvio alla
C.G.E. per i motivi indicati al punto VII) A.3) chiedere alla Corte di Giustizia europea di fornire una chiara ed univoca interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE in relazione alla disciplina nazionale in materia di giochi e scommesse che contiene norme emanate in violazione del principio di parità di trattamento, dell'obbligo di trasparenza, del principio di certezza del diritto, nonché della libertà di iniziativa economica, della libertà di concorrenza, della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, laddove prevede:
a) il pagamento di una elevata sanzione amministrativa a carico di un soggetto che svolge attività di raccolta e trasmissione di scommesse per conto di un operatore comunitario che è impossibilitato ad acquisire il titolo concessorio a causa:
(i) della mancanza di concessioni, in quanto ad oggi scadute e prorogate illegittimamente;
(ii) della mancata partecipazione alle gare d'appalto del 2006 perché costituitosi in epoca successiva alla pubblicazione del bando;
(iii) della mancata partecipazione alla gara di appalto del 2012 a causa della non conformità del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del TCE.;
b) l'espletamento di gare d'appalto al fine “allineare” le concessioni “storiche” in scadenza al 2012
a quelle ex Bando Bersani aventi termine finale al 2016, proteggendo in tal modo le posizioni commerciali consolidate nel mercato dai concessionari c.d. “storici” ed omettendo qualsiasi finalità pubblicistica;
c) la prescrizione contenuta nel bando di gara di un esorbitante e irragionevole corrispettivo del c.d.
“diritto di gestione” e di esosi e non proporzionati costi per l'esercizio della raccolta sono , tali da non consentire agli operatori comunitari la possibilità di conseguire un risultato economico positivo nella gestione delle scommesse del tutto carente di libertà di autonomia organizzativa e imprenditoriale;
d) la prescrizione contenuta nell'ultimo bando del 2012 di un numero delle concessioni limitato a 2000, incluse i n. 671 c.d. “concessionari storici”, che pertanto godono una posizione commerciale privilegiata, essendo sul mercato da oltre 17 anni (ovvero dal 1999 ad oggi);
e) la clausola inserita nello Schema di Convenzione all'art. 23 comma 2 che subordina l'ipotesi pattizia Cont della decadenza ad una valutazione discrezionale di (anziché di un'Autorità giudiziaria) laddove Cont dispone che “ , ai fini della tutela degli interessi erariali e dei consumatori, procede alla Cont decadenza dalla concessione, ... per ogni ipotesi di reato ... che , in ragione della sua natura, della gravità, delle modalità di esecuzione e della connessione con l'oggetto dell'attività affidata in concessione, valuti tale da far escludere l'affidabilità, la professionalità e l'idoneità morale del concessionario..”; f) la limitazione in relazione al numero e alle modalità di rilascio del titolo concessorio per l'esercizio dell'attività di esercizio e raccolta di scommesse c.d. “terrestre” e, in particolare, l'esistenza di un regime concessorio che prevede un numero limitato di titoli concessori per l'esercizio e la raccolta del gioco c.d. “terrestre” (rilasciati attraverso la partecipazione a procedure di evidenza pubblica indette
a distanza di 6 o 9 anni) e, al contempo però, introduce la liberalizzazione dell'esercizio della raccolta di scommesse c.d. “a distanza”;
g) la previsione dell'istituto del titolo autorizzatorio il cui rilascio ex art. 88 TU (così come interpretato dall'art. 2 comma 2 ter L. n. 73/2010) è subordinato al previo ottenimento della concessione;
h) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori e ai quali è stata altresì automaticamente rilasciata l'autorizzazione per la raccolta “a distanza” (prorogata di diritto dalla Legge comunitaria n. 88/2009);
i) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite al termine di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori;
l) la presenza di condizioni, clausole e modalità di rilascio di concessione formulate in modo poco chiaro, preciso e univoco e soggette ad arbitraria interpretazione dell'Amministrazione pubblica”;
m) la previsione di un obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso di beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione.
A. 4) accogliere e sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma 3 quater della Legge
Balduzzi n. 189/2012 in relazione all' art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 41 e 42 Cost., nonché con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. Addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17
CDFUE, laddove prevede un importo fisso della sanzione determinato nella misura di Euro 20.000,00 indipendentemente dal numero di apparecchi installati.
A.5) chiedere alla Corte di Giustizia europea di fornire una chiara ed univoca interpretazione degli articoli 49, 56, 107 e 109 TFUE in relazione alla Sanatoria Fiscale ex legge di stabilità n. 190/2014 che contiene norme emanate in violazione del principio di parità di trattamento, dell'obbligo di trasparenza, del principio di certezza del diritto, nonché della libertà di iniziativa economica, della libertà di concorrenza, della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, laddove, con l'adozione dell'istituto del condono, ha previsto la possibilità agli evasori di conseguire una “regolarizzazione fiscale” ottenendo la riduzione di un terzo dell'imposta”;
B) Nel merito, in via principale: dichiarare nulla e/o annullabile e comunque priva di qualsivoglia efficacia giuridica l'ordinanza ingiunzione prot. n. 16287/MA del 07/06/2023 emessa dall
[...]
, Sede di Ancona Controparte_4
a firma del Dirigente, Dott. ; - in subordine: confermare che nel caso di specie esiste Persona_1 un'ipotesi di connessione obiettiva ex art. 24 l. n. 689/1981, ovvero una vera e propria “questione pregiudiziale amministrativa” che causa un'efficacia “attrattiva” del Giudice penale: l'illecito amministrativo costituisce il presupposto logico per accertare anche la fattispecie penale.
C) In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre IVA e CPA”.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente, contestando in fatto ed in diritto ciascuno dei motivi di opposizione, affermando la loro infondatezza e pretestuosità. Concludeva, dunque, chiedendo “in via cautelare, rigettare la richiesta cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato;
- in via pregiudiziale, rigettare la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE in quanto manifestamente infondata, inammissibile in quanto inconferente all'oggetto del giudizio e, in ogni caso, volta ad ottenere delle pronunce su questioni su cui la Corte si è già pronunciata ed aventi finalità meramente dilatorie;
- in via pregiudiziale, respingere la richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale per mancanza di un interesse diretto, concreto ed attuale e – in ogni caso – perché manifestamente infondata nel merito, per
i motivi esposti in memoria;
- nel merito, rigettare il ricorso, per le motivazioni indicate in memoria, e, per l'effetto, confermare l'ordinanza-ingiunzione opposta”.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato in assenza di concrete allegazioni in ordine alla sussistenza del periculum, il procedimento era chiamato all'udienza del 5.12.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art, 127 ter c.p.c. – e definito con la presente pronuncia mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Nelle more del presente giudizio la Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 20485 del
24.07.2024 emessa nel procedimento n. 38642/2019, rimetteva alla Corte costituzionale il giudizio di costituzionalità in ordine alla legittimità della previsione dell'art. 7 comma 3 quater del D.L. 13/09/2012,
n. 158 – convertito con modificazioni dalla L. 189/2012 - e dell'art. 1 comma 923 della L. 28/12/2015, n.
208 per violazione dell'art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 25, 41, 42 e 117, primo comma
Cost. in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE).
La Corte costituzionale, con sentenza n.104 del 10.07.2025, dichiarava l'illegittimità costituzionale delle norme richiamate, ritenendo fondate le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di cassazione.
Conseguentemente parte resistente, con atto prot. 21591 del 3.09.2025, provvedeva all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione prot. 16287/MA del 07.06.2023 emessa nei confronti di Parte_1
– in proprio e quale titolare dell'impresa individuale - in quanto
[...] Parte_2
“alla luce della suddetta pronuncia, è venuto meno il presupposto sanzionatorio posto alla base dell'ordinanza ingiunzione”.
È noto che la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. sez. II, n. 13217/2013). Si è detto, inoltre, che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice (Cass. Sez. 3, n. 16150/2010 e Cass., sez. II, n. 19845/2019).
Nel caso che ci occupa, tenuto conto dell'annullamento, dopo l'istaurazione del giudizio, del provvedimento impugnato – così come provato da parte resistente che ha prodotto in atti, in data
26.11.2025, il provvedimento prot. N. 21591 del 3.09.2025 con il quale ha annullato l'ordinanza gravata
- ed il conseguente pieno soddisfacimento dell'interesse del ricorrente, andrà dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite andranno compensate, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione del mutamento giurisprudenziale sulle questioni dirimenti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 15 dicembre 2025
Il Giudice
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