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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1353/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LUCIFORA FRANCESCO, Presidente
RI NA, LA
CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5817/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822186502128104070 PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822186502128104070 PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22.9.2025 al comune di Catania e a Municipia spa, CH AF impugnava la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 202403822186502128104070, notificata il
25/06/2025 e relativa ai seguenti avvisi di accertamento ed atti di contestazione disposti dal Comune di Catania in relazione ad imposta sulla pubblicità :
1 avviso di accertamento n. 114 del 20/11/2019
2 atto di contestazione n. 69 del 20/11/2019 relativo alle imposte di cui all'avviso n. 114.
3 avviso di accertamento n. 115 del 20/11/2019.
4 atto di contestazione n. 70 del 20/11/2019 relativo all'avviso di accertamento n. 115.
5 avviso di accertamento n. 36 ed atto di contestazione n. 32 del 15.09.2020.
6 avviso di accertamento n. 38 ed atto di contestazione n. 34 del 18.9.2020.
7 avviso di accertamento n. 10 ed atto di contestazione n. 6 del 15.9.2020.
8 avviso di accertamento n. 70 e atto di contestazione n. 66 emessi il 30/09/2020 e relativi all'affissione di diversi cartelloni pubblicitari relativi a due eventi mondani organizzati per il 18 e 25 luglio 2015.
Rilevava il ricorrente che gli atti sottesi il preavviso di fermo erano stati impugnati con ricorsi iscritti ai numeri 2558/2020 e 596/2021 di questa Corte ed annullati con sentenze 6756/2021 e 4959/2023 che allegava in copia;
pertanto, detti atti non potevano costituire titolo per l'iscrizione di fermi amministrativi.
Evidenziava, altresì', che il fermo amministrativo era illegittimo in quanto non vi era proporzionalità tra i mezzi sottoposti alla misura ed il debito.
Chiedeva, conseguentemente, disporsi l'annullamento del preavviso di fermo impugnato in quanto privo dei titoli che lo giustificassero.
Il comune di Catania e Municipia spa non si costituivano in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo in parte fondato.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che non tutti gli atti richiamati nella comunicazione di preavviso di fermo sono stati impugnati ed annullati. Infatti, con sentenza n 6756/2021, emessa da questa
Corte di giustizia tributaria -sezione 15 - in data 28/06/2021, e depositata in data 13/08/2021, sono stati annullati i seguenti atti:
1) avviso di accertamento n. 114 del 20.11.2019, relativo a imposta per pubblicità relativa al mese di settembre 2014 dell'importo di € 413,54; 2) avviso di accertamento n. 115 del 20.11.2019, relativo a imposta per pubblicità relativa al mese di dicembre 2014 dell'importo di € 924,54;
3) atto di contestazione n. 69 del 20.11.2019 per sanzione relativa all'imposta evasa giusta accertamento n. 114 citato per € 413,54;
4) atto di contestazione n. 70 per sanzione per imposta evasa giusta accertamento n. 115 citato per € 924,54.
Con successiva sentenza nr. 4959/2023, emessa da questa Corte di giustizia tributaria -sezione 7- in data
23/06/2023, e depositata in data 12/07/2023, sono stati annullati l'avviso di accertamento n. 010 e l'atto di contestazione n. 006 del 15.9.2020; mentre il ricorso è stato rigettato con riguardo ai seguenti atti impugnati:
1) avviso di accertamento n. 36 di € 3.234,55 e atto di contestazione n. 32 del 15.09.2020;
2) avviso di accertamento n. 38 di € 422,76 e atto di contestazione n. 34 del 18.9.2020;
3) avviso di accertamento n. 70 di € 924,97e atto di contestazione n. 66 emessi il 30/09/2020.
Conseguentemente, con riguardo agli avvisi di accertamento e agli atti di contestazione annullati con le suindicate sentenze, non sussistendo il presupposto impositivo, il fermo amministrativo va annullato.
Con riguardo alla eccepita illegittimità del fermo per l'assenza di proporzionalità tra i mezzi sottoposti alla misura ed il debito, questo Collegio, aderendo alla recente ordinanza n. 32062 del 12 dicembre 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, rileva che, sebbene l'art. 86 del D.P.R. n. 602/73 non fissi soglie di valore rigide, deve sussistere un equilibrio tra lo strumento di tutela (il fermo) e l'interesse del debitore sacrificato, sulla base dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, immanenti nel diritto costituzionale e nel diritto comunitario, che devono soprassedere l'esercizio dell'azione amministrativa e dunque anche quella rivolta alla riscossione dei crediti tributari.
Tuttavia nel caso in esame non si versa in siffatta ipotesi posto che, a fronte di un credito residuo di
€ 11.334,41, risultano sottoposti a fermo due mezzi immatricolati nel 2010, onde non sussiste un'evidente sproporzione tra l'importo del credito non assolto e il valore dei beni minacciati dalla misura stessa.
Spese compensate stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione I, accogliendo parzialmente il ricorso, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, limitatamente all'avviso di accertamento n.
114 e all'atto di contestazione n. 69 del 20.11.2019, all'avviso di accertamento n. 115 e all'atto di contestazione n. 70 del 20.11.2019, all'avviso di accertamento n. 010 e all'atto di contestazione n. 006 del 15.9.2020.
Rigetta nel resto.
Spese compensate
Catania, 11 febbraio 2026 L'estensore Il presidente dr.ssa Ignazia Barbarino dr. Francesco Lucifora
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LUCIFORA FRANCESCO, Presidente
RI NA, LA
CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5817/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822186502128104070 PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822186502128104070 PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22.9.2025 al comune di Catania e a Municipia spa, CH AF impugnava la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 202403822186502128104070, notificata il
25/06/2025 e relativa ai seguenti avvisi di accertamento ed atti di contestazione disposti dal Comune di Catania in relazione ad imposta sulla pubblicità :
1 avviso di accertamento n. 114 del 20/11/2019
2 atto di contestazione n. 69 del 20/11/2019 relativo alle imposte di cui all'avviso n. 114.
3 avviso di accertamento n. 115 del 20/11/2019.
4 atto di contestazione n. 70 del 20/11/2019 relativo all'avviso di accertamento n. 115.
5 avviso di accertamento n. 36 ed atto di contestazione n. 32 del 15.09.2020.
6 avviso di accertamento n. 38 ed atto di contestazione n. 34 del 18.9.2020.
7 avviso di accertamento n. 10 ed atto di contestazione n. 6 del 15.9.2020.
8 avviso di accertamento n. 70 e atto di contestazione n. 66 emessi il 30/09/2020 e relativi all'affissione di diversi cartelloni pubblicitari relativi a due eventi mondani organizzati per il 18 e 25 luglio 2015.
Rilevava il ricorrente che gli atti sottesi il preavviso di fermo erano stati impugnati con ricorsi iscritti ai numeri 2558/2020 e 596/2021 di questa Corte ed annullati con sentenze 6756/2021 e 4959/2023 che allegava in copia;
pertanto, detti atti non potevano costituire titolo per l'iscrizione di fermi amministrativi.
Evidenziava, altresì', che il fermo amministrativo era illegittimo in quanto non vi era proporzionalità tra i mezzi sottoposti alla misura ed il debito.
Chiedeva, conseguentemente, disporsi l'annullamento del preavviso di fermo impugnato in quanto privo dei titoli che lo giustificassero.
Il comune di Catania e Municipia spa non si costituivano in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo in parte fondato.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che non tutti gli atti richiamati nella comunicazione di preavviso di fermo sono stati impugnati ed annullati. Infatti, con sentenza n 6756/2021, emessa da questa
Corte di giustizia tributaria -sezione 15 - in data 28/06/2021, e depositata in data 13/08/2021, sono stati annullati i seguenti atti:
1) avviso di accertamento n. 114 del 20.11.2019, relativo a imposta per pubblicità relativa al mese di settembre 2014 dell'importo di € 413,54; 2) avviso di accertamento n. 115 del 20.11.2019, relativo a imposta per pubblicità relativa al mese di dicembre 2014 dell'importo di € 924,54;
3) atto di contestazione n. 69 del 20.11.2019 per sanzione relativa all'imposta evasa giusta accertamento n. 114 citato per € 413,54;
4) atto di contestazione n. 70 per sanzione per imposta evasa giusta accertamento n. 115 citato per € 924,54.
Con successiva sentenza nr. 4959/2023, emessa da questa Corte di giustizia tributaria -sezione 7- in data
23/06/2023, e depositata in data 12/07/2023, sono stati annullati l'avviso di accertamento n. 010 e l'atto di contestazione n. 006 del 15.9.2020; mentre il ricorso è stato rigettato con riguardo ai seguenti atti impugnati:
1) avviso di accertamento n. 36 di € 3.234,55 e atto di contestazione n. 32 del 15.09.2020;
2) avviso di accertamento n. 38 di € 422,76 e atto di contestazione n. 34 del 18.9.2020;
3) avviso di accertamento n. 70 di € 924,97e atto di contestazione n. 66 emessi il 30/09/2020.
Conseguentemente, con riguardo agli avvisi di accertamento e agli atti di contestazione annullati con le suindicate sentenze, non sussistendo il presupposto impositivo, il fermo amministrativo va annullato.
Con riguardo alla eccepita illegittimità del fermo per l'assenza di proporzionalità tra i mezzi sottoposti alla misura ed il debito, questo Collegio, aderendo alla recente ordinanza n. 32062 del 12 dicembre 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, rileva che, sebbene l'art. 86 del D.P.R. n. 602/73 non fissi soglie di valore rigide, deve sussistere un equilibrio tra lo strumento di tutela (il fermo) e l'interesse del debitore sacrificato, sulla base dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, immanenti nel diritto costituzionale e nel diritto comunitario, che devono soprassedere l'esercizio dell'azione amministrativa e dunque anche quella rivolta alla riscossione dei crediti tributari.
Tuttavia nel caso in esame non si versa in siffatta ipotesi posto che, a fronte di un credito residuo di
€ 11.334,41, risultano sottoposti a fermo due mezzi immatricolati nel 2010, onde non sussiste un'evidente sproporzione tra l'importo del credito non assolto e il valore dei beni minacciati dalla misura stessa.
Spese compensate stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione I, accogliendo parzialmente il ricorso, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, limitatamente all'avviso di accertamento n.
114 e all'atto di contestazione n. 69 del 20.11.2019, all'avviso di accertamento n. 115 e all'atto di contestazione n. 70 del 20.11.2019, all'avviso di accertamento n. 010 e all'atto di contestazione n. 006 del 15.9.2020.
Rigetta nel resto.
Spese compensate
Catania, 11 febbraio 2026 L'estensore Il presidente dr.ssa Ignazia Barbarino dr. Francesco Lucifora