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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/12/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 3837/2025, promosso con ricorso depositato in data 24.7.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Dalla Valle giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Venezia Mestre, via Perugia n. 7;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 27.11.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e essendo Parte_1 Controparte_1
decorsi i termini di legge ex art. 3 l. 898/1978 ed essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, ordinandosi le annotazioni di rito.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.7.2025, la signora esponeva di aver contratto matrimonio con il Pt_1
signor in data 26.1.2019 a Villorba e che dalla loro unione era nata la figlia il CP_1 Per_1
24.3.2020.
Venuta meno l'affectio maritalis, la signora instaurava procedura di separazione giudiziale dal Pt_1
marito. All'esito di una lunga c.t.u., e previa pronuncia non definitiva sullo status dell'ottobre 2023, il
Tribunale di Treviso definiva la separazione tra le parti con la sentenza n. 47/2025 pubblicata
15.1.2025.
Decorsi i termini di legge, la signora instaurava quindi giudizio divorzile, chiedendo Pt_1
l'accoglimento delle condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 24.7.2025, il Giudice relatore fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per il signor , nonostante la regolare notifica del ricorso e CP_2
del decreto di fissazione dell'udienza.
La ricorrente depositava la propria memoria integrativa ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 26.11.2025, previa dichiarazione di contumacia del resistente, il Giudice relatore sentiva la ricorrente personalmente.
2 Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. e ammetteva le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente.
In ragione della richiesta della signora di pronuncia non definitiva sullo status, il procuratore Pt_1
veniva invitato a precisare le proprie conclusioni in merito a tale profilo e alla discussione orale.
All'esito, il Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
* * *
Con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, essa va accolta.
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Villorba in data 26.1.2019 che l'atto è stato iscritto al n. 1, parte I, anno 2019 del relativo registro.
Emerge dagli atti che a seguito della comparizione davanti al Presidente nel procedimento di separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villorba è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che, in ordine alle ulteriori questioni oggetto della controversia, la causa non
è ancora istruita sul punto, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
Spese in definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_3
3 - dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a Villorba in data 26.1.2019 tra e Parte_1
, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 1, Controparte_3
parte I, anno 2019;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villorba di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 3837/2025, promosso con ricorso depositato in data 24.7.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Dalla Valle giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Venezia Mestre, via Perugia n. 7;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 27.11.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e essendo Parte_1 Controparte_1
decorsi i termini di legge ex art. 3 l. 898/1978 ed essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, ordinandosi le annotazioni di rito.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.7.2025, la signora esponeva di aver contratto matrimonio con il Pt_1
signor in data 26.1.2019 a Villorba e che dalla loro unione era nata la figlia il CP_1 Per_1
24.3.2020.
Venuta meno l'affectio maritalis, la signora instaurava procedura di separazione giudiziale dal Pt_1
marito. All'esito di una lunga c.t.u., e previa pronuncia non definitiva sullo status dell'ottobre 2023, il
Tribunale di Treviso definiva la separazione tra le parti con la sentenza n. 47/2025 pubblicata
15.1.2025.
Decorsi i termini di legge, la signora instaurava quindi giudizio divorzile, chiedendo Pt_1
l'accoglimento delle condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 24.7.2025, il Giudice relatore fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per il signor , nonostante la regolare notifica del ricorso e CP_2
del decreto di fissazione dell'udienza.
La ricorrente depositava la propria memoria integrativa ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 26.11.2025, previa dichiarazione di contumacia del resistente, il Giudice relatore sentiva la ricorrente personalmente.
2 Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. e ammetteva le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente.
In ragione della richiesta della signora di pronuncia non definitiva sullo status, il procuratore Pt_1
veniva invitato a precisare le proprie conclusioni in merito a tale profilo e alla discussione orale.
All'esito, il Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
* * *
Con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, essa va accolta.
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Villorba in data 26.1.2019 che l'atto è stato iscritto al n. 1, parte I, anno 2019 del relativo registro.
Emerge dagli atti che a seguito della comparizione davanti al Presidente nel procedimento di separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villorba è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che, in ordine alle ulteriori questioni oggetto della controversia, la causa non
è ancora istruita sul punto, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
Spese in definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_3
3 - dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a Villorba in data 26.1.2019 tra e Parte_1
, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 1, Controparte_3
parte I, anno 2019;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villorba di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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