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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/12/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 891/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MO SS
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. SFORZI Controparte_1 C.F._2
SIMONETTA
RESISTENTE
E
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. PARLANTI CP_2 C.F._3
LAURA
ZO AM
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI
All'udienza del 03/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i procuratori delle parti hanno dato atto della consensualizzazione del giudizio ed hanno concluso come da conclusioni congiunte depositate, in cancellerie telematica, in data 01/12/2025, dal ricorrente e dal terzo chiamato, ed in data 02/12/2025 dalla resistente: in particolare riportandosi alle condizioni di cui alle conclusioni di cui al verbale del 22.4.2025, con la precisazione che e i obbligano, in solido, al pagamento Parte_1 Controparte_1
in favore dell'RA di quanto sarà liquidato dal Tribunale all'avv. Parlanti per il compenso relativo l'attività di assistenza prestata in favore di e che le spese di lite Controparte_2
sostenute dal ricorrente e dalla resistente saranno invece integralmente compensate tra loro.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 03/05/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CA (Serie B, Parte II, atto n. 3, anno 2003).
Dall'unione della coppia è nato il figlio il 16/03/2002). CP_2
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge, risultando, invero, rispondenti all'interesse della prole.
Visto il disposto dell'art. 133 d.p.r. 115 del 2002, tenuto conto del principio di causazione e del relativo accordo delle parti, deve disporsi che il ricorrente e la resistente siano tenuto in solido al pagamento in favore dell'RA di quanto liquidato dal Tribunale all'avv. Parlanti
a titolo di compenso per l'attività prestata in favore di , ammesso al beneficio CP_2
del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero: DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
CA (Serie B, Parte II, atto n. 3, anno 2003), contratto tra Parte_1
, in data 03/05/2003.
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come specificate all'udienza del 03/12/2025,
sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
PONE
a carico solidale di e e spese di lite di Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in euro 1.638,35 per compensi oltre 15% per le spese CP_2
generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge, disponendo che il relativo pagamento sia effettuato in favore dell'RA
CP_3
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 03/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MO SS
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. SFORZI Controparte_1 C.F._2
SIMONETTA
RESISTENTE
E
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. PARLANTI CP_2 C.F._3
LAURA
ZO AM
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI
All'udienza del 03/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i procuratori delle parti hanno dato atto della consensualizzazione del giudizio ed hanno concluso come da conclusioni congiunte depositate, in cancellerie telematica, in data 01/12/2025, dal ricorrente e dal terzo chiamato, ed in data 02/12/2025 dalla resistente: in particolare riportandosi alle condizioni di cui alle conclusioni di cui al verbale del 22.4.2025, con la precisazione che e i obbligano, in solido, al pagamento Parte_1 Controparte_1
in favore dell'RA di quanto sarà liquidato dal Tribunale all'avv. Parlanti per il compenso relativo l'attività di assistenza prestata in favore di e che le spese di lite Controparte_2
sostenute dal ricorrente e dalla resistente saranno invece integralmente compensate tra loro.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 03/05/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CA (Serie B, Parte II, atto n. 3, anno 2003).
Dall'unione della coppia è nato il figlio il 16/03/2002). CP_2
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge, risultando, invero, rispondenti all'interesse della prole.
Visto il disposto dell'art. 133 d.p.r. 115 del 2002, tenuto conto del principio di causazione e del relativo accordo delle parti, deve disporsi che il ricorrente e la resistente siano tenuto in solido al pagamento in favore dell'RA di quanto liquidato dal Tribunale all'avv. Parlanti
a titolo di compenso per l'attività prestata in favore di , ammesso al beneficio CP_2
del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero: DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
CA (Serie B, Parte II, atto n. 3, anno 2003), contratto tra Parte_1
, in data 03/05/2003.
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come specificate all'udienza del 03/12/2025,
sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
PONE
a carico solidale di e e spese di lite di Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in euro 1.638,35 per compensi oltre 15% per le spese CP_2
generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge, disponendo che il relativo pagamento sia effettuato in favore dell'RA
CP_3
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 03/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti