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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3417/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Nadia Candeloro Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Gustavo Iandolo CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7165/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 7165/2024, depositata il 18 giugno 2024, con la quale il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla sua domanda di condanna dell' all'erogazione in CP_1 proprio favore dell'indennità di accompagnamento e relativi interessi, il tutto con la condanna, inoltre, dello stesso istituto al pagamento delle spese processuali, liquidate nell'importo di € 854,00.
Pag. 1 di 3 La sentenza in questione è dunque censurata sulla base di più motivi, tutti riguardanti la regolazione delle spese del giudizio che, nella prospettazione della parte appellante, avrebbe disatteso il d.m. n. 147/2022, che ha introdotto i nuovi parametri per i compensi forensi, concludendosi con richiesta di una liquidazione non inferiore a € 1.865,00 oltre accessori di legge o comunque superiore a quella disposta in sentenza. Parte appellante ha inoltre richiesto l'applicazione della maggiorazione dovuta ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, del d.m. n. 55/2018, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito l'appellato istituto sostanzialmente rimettendosi al giudizio di questa Corte, non senza evidenziare la semplicità delle questioni oggetto del giudizio e l'insussistenza degli estremi per il riconoscimento della maggiorazione richiesta.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto in parte nei termini di cui alla seguente motivazione.
Come anticipato, le doglianze dell'appellante si appuntano sull'entità delle spese processuali, siccome liquidate in maniera difforme rispetto alle previsioni del d.m. n.
147/2022, applicabile al caso di specie, atteso che la sentenza impugnata è stata emessa dopo la sua entrata in vigore.
La doglianza è fondata in quanto il primo giudice risulta essersi effettivamente discostato dai parametri indicati nel d.m. n. 147/2022 citato, dei quali si deve fare applicazione secondo il seguente calcolo, in linea con i valori minimi previsti, attesa la natura della causa, la sua limitatissima complessità, la sua serialità e il suo esito, di natura strettamente processuale, ciò che peraltro non risulta nemmeno contestato dall'odierna parte appellante.
Pertanto, andranno applicati i seguenti valori, escludendo la fase istruttoria/di trattazione, in quanto nel caso di specie non svolta, ciò che è confermato dallo stesso appellante:
• fase di studio: € 465,00
• fase introduttiva: € 389,00
• fase decisoria: € 1.011,00
Pag. 2 di 3 al che consegue un compenso tabellare pari ad € 1.865,00. L' va dunque CP_1 condannato al pagamento della differenza rispetto a quanto liquidato dal primo giudice senza applicazione della maggiorazione alla luce della redazione dell'atto con tecniche telematiche, atteso che l'ausilio apportato alla consultazione dell'atto risulta irrilevante, trattandosi di documentazione limitatissima e neanche indispensabile per la decisione del giudizio.
Quanto alle spese del presente grado, esse, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in riferimento al valore della causa, da individuarsi nella differenza tra quanto liquidato dal primo giudice e quanto disposto con la presente sentenza, per un totale di € 500,00.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato l'11 dicembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
7165/2024, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata liquida le spese del giudizio di primo grado in € 1.865,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge e condanna l' al pagamento della CP_1 differenza tra l'importo così determinato e quello liquidato nell'impugnata sentenza, con distrazione;
- condanna l' al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che CP_1 si liquidano in € 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3417/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Nadia Candeloro Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Gustavo Iandolo CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7165/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 7165/2024, depositata il 18 giugno 2024, con la quale il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla sua domanda di condanna dell' all'erogazione in CP_1 proprio favore dell'indennità di accompagnamento e relativi interessi, il tutto con la condanna, inoltre, dello stesso istituto al pagamento delle spese processuali, liquidate nell'importo di € 854,00.
Pag. 1 di 3 La sentenza in questione è dunque censurata sulla base di più motivi, tutti riguardanti la regolazione delle spese del giudizio che, nella prospettazione della parte appellante, avrebbe disatteso il d.m. n. 147/2022, che ha introdotto i nuovi parametri per i compensi forensi, concludendosi con richiesta di una liquidazione non inferiore a € 1.865,00 oltre accessori di legge o comunque superiore a quella disposta in sentenza. Parte appellante ha inoltre richiesto l'applicazione della maggiorazione dovuta ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, del d.m. n. 55/2018, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito l'appellato istituto sostanzialmente rimettendosi al giudizio di questa Corte, non senza evidenziare la semplicità delle questioni oggetto del giudizio e l'insussistenza degli estremi per il riconoscimento della maggiorazione richiesta.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto in parte nei termini di cui alla seguente motivazione.
Come anticipato, le doglianze dell'appellante si appuntano sull'entità delle spese processuali, siccome liquidate in maniera difforme rispetto alle previsioni del d.m. n.
147/2022, applicabile al caso di specie, atteso che la sentenza impugnata è stata emessa dopo la sua entrata in vigore.
La doglianza è fondata in quanto il primo giudice risulta essersi effettivamente discostato dai parametri indicati nel d.m. n. 147/2022 citato, dei quali si deve fare applicazione secondo il seguente calcolo, in linea con i valori minimi previsti, attesa la natura della causa, la sua limitatissima complessità, la sua serialità e il suo esito, di natura strettamente processuale, ciò che peraltro non risulta nemmeno contestato dall'odierna parte appellante.
Pertanto, andranno applicati i seguenti valori, escludendo la fase istruttoria/di trattazione, in quanto nel caso di specie non svolta, ciò che è confermato dallo stesso appellante:
• fase di studio: € 465,00
• fase introduttiva: € 389,00
• fase decisoria: € 1.011,00
Pag. 2 di 3 al che consegue un compenso tabellare pari ad € 1.865,00. L' va dunque CP_1 condannato al pagamento della differenza rispetto a quanto liquidato dal primo giudice senza applicazione della maggiorazione alla luce della redazione dell'atto con tecniche telematiche, atteso che l'ausilio apportato alla consultazione dell'atto risulta irrilevante, trattandosi di documentazione limitatissima e neanche indispensabile per la decisione del giudizio.
Quanto alle spese del presente grado, esse, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in riferimento al valore della causa, da individuarsi nella differenza tra quanto liquidato dal primo giudice e quanto disposto con la presente sentenza, per un totale di € 500,00.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato l'11 dicembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
7165/2024, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata liquida le spese del giudizio di primo grado in € 1.865,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge e condanna l' al pagamento della CP_1 differenza tra l'importo così determinato e quello liquidato nell'impugnata sentenza, con distrazione;
- condanna l' al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che CP_1 si liquidano in € 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 3 di 3