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Sentenza 26 gennaio 2022
Sentenza 26 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2022, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D'GE IO RI AN, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 19/9/2016 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni trasmesse a mezzo p.e.c., in data 1 dicembre 2021, dal difensore del ricorrente, avv. Stefano Lavelli, che ha replicato alle conclusioni del P.g. insistendo per l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2895 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/12/2021 RITENUTO IN FATTO 1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la -sentenza indicata in epigrafe —che ha parzialmente confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per i reati di ricettazione (capo b, in esso assorbito il reato di cui al capo c) e detenzione di materiale pedopornografico (capo a), quest'ultimo estinto per intervenuta prescrizione- articolando a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 1.1. violazione della legge penale processuale (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), avendo la Corte di appello frettolosamente rigettato il motivo di gravame con cui si era eccepita la nullità del decreto di citazione a giudizio di primo grado e dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per omessa notifica all'imputato residente all'estero, essendo palesemente inidonea la notificazione di detti atti presso il difensore di ufficio domiciliatario, ex art. 161 comma 4, cod. proc. pen.; 1.2. il medesimo vizio è dedotto in relazione alla ritenuta inutilizzabilità, ex art. 63 e 191 cod. proc. pen. delle spontanee dichiarazioni rese, senza assistenza del difensore, a carico dell'imputato da soggetto che doveva rivestire sin dall'origine la qualità di indagato;
1.3. ancora, inosservanza della legge processuale è dedotta in relazione al mancato rilievo di ufficio (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.) della non punibilità delle condotte di acquisto diretto via web di farmaci in libero commercio in altri Paesi dell'Unione, il che porta ad escludere la sussistenza del delitto presupposto della ricettazione;
1.4. nella stessa misura e sulla base dei medesimi criteri, il ricorrente denunzia violazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per avere la Corte ravvisato la responsabilità penale per il delitto di ricettazione di farmaci in libero commercio, circostanza riferita dal ricorrente con i motivi di gravame spesi nel merito;
1.5. ancora violazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per non avere la Corte di merito ritenuto di escludere la ricorrenza nella fattispecie dell'art. 648 cod. pen., per essere il fatto qualificabile ai sensi dell'art. 55 d.lgs. 219, del 24/4/2006 (norma speciale rispetto alla ricettazione), sanzionato con la pena dell'arresto e dell'ammenda ai sensi dell'art. 147 dello stesso testo normativo;
1.6. vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per avere la Corte immotivatamente respinto la richiesta di concedere all'imputato la sospensione condizionale della pena. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO -1. I motivi di ricorso;
soprattutto quelli che denunciano vizi processuali sono ammissibili, in quanto ponendo in discussione la ritualità della citazione a giudizio di soggetto che trasferì ante processum la sua residenza all'estero dopo lungo intervallo cronologico dal sequestro, oltre alla utilizzabilità delle dichiarazioni auto indizianti rese senza assistenza del difensore, attingono comunque aspetti in diritto che non appaiono infondati in maniera manifesta. 1.1. In particolare, le censure attingono in guisa non manifestamente irragionevole sia l'aspetto della non volontaria "assenza" dell'imputato per difetto della vocazio in ius (Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Darwish, Rv. 279420 - 01), sia l'utilizzabilità della prova dichiarativa proveniente da soggetto non tutelato dal pericolo di autoincriminazione, sia il difetto di sussistenza del delitto presupposto della contestata ricettazione di farmaci ad effetto dopante, sostenendo che detti presidi erano in libera vendita sul web e come tali furono direttamente acquistati dall'imputato nella perfetta convinzione della liceità dell'acquisto. 2. Non ricorrendo ipotesi di inammissibilità del ricorso, la decisione di merito sull'accertamento del fatto e l'attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello (19 settembre 2016). Il decorso del tempo successivo a tale evento può essere quindi efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tomei, Rv. 271965, in motivazione). 2.1. Pur computando le cause che hanno determinato (per complessivi 40 giorni, in ragione del differimento della udienza richiesto dalla difesa dell'imputato) sospensione del corso della prescrizione (anni 8 dalla data del commesso reato, in ragione della pena prevista per il reato per cui si procede, oltre il quarto per effetto degli eventi interruttivi verificatisi nel corso del processo, art. 157, 161 cod. pen.), deve quindi dichiararsi la estinzione del reato di ricettazione commesso nell'ottobre 2009, per la prescrizione intervenuta il 19 novembre 2019 (successivamente alla pronuncia di secondo grado e ben prima della trasmissione degli atti a questa Corte, ove sono pervenuti solo il 6 agosto 2020). 2.3. Dagli atti non sgorga comunque, in relazione a tali delitti, quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che legittimano la decisione indicata al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. / 3 I(-) 4 erro I,Cieel Mas
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021. Il Consiglie estensore Il Presidente Geppino Ra
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni trasmesse a mezzo p.e.c., in data 1 dicembre 2021, dal difensore del ricorrente, avv. Stefano Lavelli, che ha replicato alle conclusioni del P.g. insistendo per l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2895 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/12/2021 RITENUTO IN FATTO 1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la -sentenza indicata in epigrafe —che ha parzialmente confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per i reati di ricettazione (capo b, in esso assorbito il reato di cui al capo c) e detenzione di materiale pedopornografico (capo a), quest'ultimo estinto per intervenuta prescrizione- articolando a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 1.1. violazione della legge penale processuale (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), avendo la Corte di appello frettolosamente rigettato il motivo di gravame con cui si era eccepita la nullità del decreto di citazione a giudizio di primo grado e dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per omessa notifica all'imputato residente all'estero, essendo palesemente inidonea la notificazione di detti atti presso il difensore di ufficio domiciliatario, ex art. 161 comma 4, cod. proc. pen.; 1.2. il medesimo vizio è dedotto in relazione alla ritenuta inutilizzabilità, ex art. 63 e 191 cod. proc. pen. delle spontanee dichiarazioni rese, senza assistenza del difensore, a carico dell'imputato da soggetto che doveva rivestire sin dall'origine la qualità di indagato;
1.3. ancora, inosservanza della legge processuale è dedotta in relazione al mancato rilievo di ufficio (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.) della non punibilità delle condotte di acquisto diretto via web di farmaci in libero commercio in altri Paesi dell'Unione, il che porta ad escludere la sussistenza del delitto presupposto della ricettazione;
1.4. nella stessa misura e sulla base dei medesimi criteri, il ricorrente denunzia violazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per avere la Corte ravvisato la responsabilità penale per il delitto di ricettazione di farmaci in libero commercio, circostanza riferita dal ricorrente con i motivi di gravame spesi nel merito;
1.5. ancora violazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per non avere la Corte di merito ritenuto di escludere la ricorrenza nella fattispecie dell'art. 648 cod. pen., per essere il fatto qualificabile ai sensi dell'art. 55 d.lgs. 219, del 24/4/2006 (norma speciale rispetto alla ricettazione), sanzionato con la pena dell'arresto e dell'ammenda ai sensi dell'art. 147 dello stesso testo normativo;
1.6. vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per avere la Corte immotivatamente respinto la richiesta di concedere all'imputato la sospensione condizionale della pena. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO -1. I motivi di ricorso;
soprattutto quelli che denunciano vizi processuali sono ammissibili, in quanto ponendo in discussione la ritualità della citazione a giudizio di soggetto che trasferì ante processum la sua residenza all'estero dopo lungo intervallo cronologico dal sequestro, oltre alla utilizzabilità delle dichiarazioni auto indizianti rese senza assistenza del difensore, attingono comunque aspetti in diritto che non appaiono infondati in maniera manifesta. 1.1. In particolare, le censure attingono in guisa non manifestamente irragionevole sia l'aspetto della non volontaria "assenza" dell'imputato per difetto della vocazio in ius (Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Darwish, Rv. 279420 - 01), sia l'utilizzabilità della prova dichiarativa proveniente da soggetto non tutelato dal pericolo di autoincriminazione, sia il difetto di sussistenza del delitto presupposto della contestata ricettazione di farmaci ad effetto dopante, sostenendo che detti presidi erano in libera vendita sul web e come tali furono direttamente acquistati dall'imputato nella perfetta convinzione della liceità dell'acquisto. 2. Non ricorrendo ipotesi di inammissibilità del ricorso, la decisione di merito sull'accertamento del fatto e l'attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello (19 settembre 2016). Il decorso del tempo successivo a tale evento può essere quindi efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tomei, Rv. 271965, in motivazione). 2.1. Pur computando le cause che hanno determinato (per complessivi 40 giorni, in ragione del differimento della udienza richiesto dalla difesa dell'imputato) sospensione del corso della prescrizione (anni 8 dalla data del commesso reato, in ragione della pena prevista per il reato per cui si procede, oltre il quarto per effetto degli eventi interruttivi verificatisi nel corso del processo, art. 157, 161 cod. pen.), deve quindi dichiararsi la estinzione del reato di ricettazione commesso nell'ottobre 2009, per la prescrizione intervenuta il 19 novembre 2019 (successivamente alla pronuncia di secondo grado e ben prima della trasmissione degli atti a questa Corte, ove sono pervenuti solo il 6 agosto 2020). 2.3. Dagli atti non sgorga comunque, in relazione a tali delitti, quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che legittimano la decisione indicata al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. / 3 I(-) 4 erro I,Cieel Mas
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021. Il Consiglie estensore Il Presidente Geppino Ra