Art. 5. 1. E' prorogato al 31 dicembre 1989 il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5- bis del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47 , relativo alle strutture ed ai materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.
Nota all'art. 5:
- Per il titolo del D.L. n. 534/1987 si veda la precedente nota all'art. 2, comma 1. Il comma 1 dell'art.
5- bis cosi' recita:
"1. E' altresi' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, relativo alle 'Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere', e successive modificazioni".
Si trascrive il testo dell'intero art. 5 del D.M. 28 agosto 1984:
"Art. 5 (Norme transitorie). - I materiali, la cui classe di reazione al fuoco risponde alle disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983 che siano gia' in opera alla data di entrata in vigore del presente decreto potranno continuare ad essere impiegati per un massimo di anni otto a decorrere dalla predetta data.
Negli altri casi essi dovranno essere sostituiti con materiali la cui classe di reazione al fuoco risponda alle norme contenute nel presente decreto. Tale adeguamento dovra' essere compiuto entro il termine massimo di anni due dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le stesse modalita' e condizioni previste dall'art. 6 del predetto decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983".
Nota all'art. 5:
- Per il titolo del D.L. n. 534/1987 si veda la precedente nota all'art. 2, comma 1. Il comma 1 dell'art.
5- bis cosi' recita:
"1. E' altresi' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, relativo alle 'Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere', e successive modificazioni".
Si trascrive il testo dell'intero art. 5 del D.M. 28 agosto 1984:
"Art. 5 (Norme transitorie). - I materiali, la cui classe di reazione al fuoco risponde alle disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983 che siano gia' in opera alla data di entrata in vigore del presente decreto potranno continuare ad essere impiegati per un massimo di anni otto a decorrere dalla predetta data.
Negli altri casi essi dovranno essere sostituiti con materiali la cui classe di reazione al fuoco risponda alle norme contenute nel presente decreto. Tale adeguamento dovra' essere compiuto entro il termine massimo di anni due dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le stesse modalita' e condizioni previste dall'art. 6 del predetto decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983".