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14 febbraio 1989
14 febbraio 1989
Art. 5. 1. E' prorogato al 31 dicembre 1989 il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5- bis del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47 , relativo alle strutture ed ai materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.
Nota all'art. 5:
- Per il titolo del D.L. n. 534/1987 si veda la precedente nota all'art. 2, comma 1. Il comma 1 dell'art.
5- bis cosi' recita:
"1. E' altresi' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, relativo alle 'Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere', e successive modificazioni".
Si trascrive il testo dell'intero art. 5 del D.M. 28 agosto 1984:
"Art. 5 (Norme transitorie). - I materiali, la cui classe di reazione al fuoco risponde alle disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983 che siano gia' in opera alla data di entrata in vigore del presente decreto potranno continuare ad essere impiegati per un massimo di anni otto a decorrere dalla predetta data.
Negli altri casi essi dovranno essere sostituiti con materiali la cui classe di reazione al fuoco risponda alle norme contenute nel presente decreto. Tale adeguamento dovra' essere compiuto entro il termine massimo di anni due dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le stesse modalita' e condizioni previste dall'art. 6 del predetto decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983".
Nota all'art. 5:
- Per il titolo del D.L. n. 534/1987 si veda la precedente nota all'art. 2, comma 1. Il comma 1 dell'art.
5- bis cosi' recita:
"1. E' altresi' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, relativo alle 'Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere', e successive modificazioni".
Si trascrive il testo dell'intero art. 5 del D.M. 28 agosto 1984:
"Art. 5 (Norme transitorie). - I materiali, la cui classe di reazione al fuoco risponde alle disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983 che siano gia' in opera alla data di entrata in vigore del presente decreto potranno continuare ad essere impiegati per un massimo di anni otto a decorrere dalla predetta data.
Negli altri casi essi dovranno essere sostituiti con materiali la cui classe di reazione al fuoco risponda alle norme contenute nel presente decreto. Tale adeguamento dovra' essere compiuto entro il termine massimo di anni due dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le stesse modalita' e condizioni previste dall'art. 6 del predetto decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983".
Giurisprudenza • 5
- 1. CGUE, n. C-274/15, Sentenza della Corte, Commissione europea contro Granducato di Lussemburgo, 04/05/2017Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 4 maggio 2017 ( *1 ) «Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) — Esenzione dall'IVA delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai propri membri — Articolo 168, lettera a), e articolo 178, lettera a) — Diritto alla detrazione per i membri dell'associazione — Articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e articolo 28 — Membro che agisce in nome proprio ma per conto dell'associazione» Nella causa C-274/15, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto l'8 giugno 2015, Commissione europea, …Leggi di più...
- art. 168 direttiva 2006/112/CE·
- diritto alla detrazione·
- soggetto passivo IVA·
- art. 14 direttiva 2006/112/CE·
- art. 28 direttiva 2006/112/CE·
- prassi amministrativa·
- art. 132 direttiva 2006/112/CE·
- principio di neutralità fiscale·
- esenzione IVA·
- art. 178 direttiva 2006/112/CE·
- IVA·
- associazioni autonome di persone·
- inadempimento Stato membro