Articolo 10 della Legge 30 aprile 1983, n. 137
Articolo 9Articolo 11
Versione
4 maggio 1983
Art. 10.
L' articolo 48 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Le imprese editrici di giornali quotidiani non in regola con le disposizioni di cui ai primi sei commi dell'articolo 1, devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi medesimi nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non avvenga la regolarizzazione, sono sospese tutte le provvidenze previste dalla presente legge, a favore dell'impresa.
Qualora la regolarizzazione intervenga nel termine, di cui sopra, l'impresa viene ammessa alle provvidenze a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
Trascorsi i due anni, su istanza del garante o del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della societa' e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall' articolo 2409 del codice civile , il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui ai primi sei commi dell'articolo 1 e al fine di nominare i nuovi organi sociali".
Entrata in vigore il 4 maggio 1983