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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 06 marzo 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2869/2024 R.G. e vertente
fra
(p. iva: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Coppola ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Lagonegro, alla piazza
Trento n. 1, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
e
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Fasano e dall'avv. Edmondo
[...]
Palmieri ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio, in Salerno, alla via
Rocco Cocchia n. 93, giusta mandato in atti;
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 04.10.2024 e ritualmente notificato, la società indicata in epigrafe, in persona del legale rappresentane p.t., proponeva opposizione avverso il decreto recante n. 269/2024, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Potenza in funzione di giudice del lavoro, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 82.702,50 a titolo di indennità sostituiva della reintegrazione.
A fondamento dell'opposizione deduceva la infondatezza della pretesa per inapplicabilità della tutela reintegratoria;
la carenza di prova in merito all'an e al quantum;
la carenza di legittimazione passiva.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni innanzi riportate;
di condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Si costituiva in giudizio l'opposto e domandava di rigettare la chiesta sospensiva oltre che per inammissibilità della stessa, anche per carenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora; di rigettare la vacua ed infondata opposizione al monitorio n. 269/2024 Tribunale di Potenza Sez. Lavoro e confermare il monitorio opposto;
condannare l'opponente alle spese e competenze di lite, tenuto conto anche della temerarietà della opposizione con attribuzione al difensore antistatario Avv. Filomena Fasano, anche con l'assenso che fornisce il codifensore Avv. Edmondo Palmieri con la sottoscrizione di queste memorie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 06 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
2 E' consolidato l'orientamento secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, pertanto, l'an e il quantum della pretesa del creditore, entrando nel merito della controversia. Ne consegue che, in tale giudizio, l'opposto riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto.
Tale distinzione assume rilevanza sul piano del riparto dell'onere della prova, poiché, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, è sul creditore opposto-convenuto che incombe la prova del fatto costitutivo del credito, mentre la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetta all'opponente attore (ex multis Cass. civ. SS.UU., n. 7448 del 7.7.93; Cass. civ., sez. II, n. 7476 del 11.08.1997; Cass. civ., sez. II, del 18.4.2000 n. 4974).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, può ritenersi che la pretesa del lavoratore appare priva di fondamento normativo.
In particolare, l'opposto ha rivendicato in sede monitoria - in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro disposta dall'intestato Tribunale con sentenza n. 315/2024 pubblicata il 19.04.2024 a definizione del giudizio di impugnativa di licenziamento iscritto al n. 555/2019 R.G. - l'indennità sostitutiva pari a quindici mensilità.
Orbene, atteso che il licenziamento intimato soggiace alla disciplina di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23 per essere l'opposto stato assunto il 18 giugno 2018; atteso che l'intestato Tribunale dichiarava illegittimo il licenziamento intimato per mancanza di giustificato motivo oggettivo, ne consegue che, in applicazione dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. cit., priva di fondamento appare la rivendicata indennità sostitutiva, non avendo il legislatore previsto nella ipotesi in esame la tutela reintegratoria.
3 Per le ragioni esposte, in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 269/2024.
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono la integrale compensazione delle spese di lite, anche della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosalba De Bonis, pronunciando definitivamente sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 269/2024, proposta dalla società Pt_1
in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il
[...]
04.10.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 269/2024;
2. compensa interamente le spese di lite, anche della fase monitoria.
Potenza, 06 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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