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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/05/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. 374/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 20 maggio 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 374/2022 R.G.
promossa da
con sede in V.le Diaz n. 7/9 (c.f. Parte_1 Pt_1
) in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Dott. , P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa, dall'Avv. Giuseppe Moceri (c.f. - fax 0935/516795 - C.F._1
pec ed elettivamente domiciliata in V.le A. Diaz Email_1 Pt_1
n. 7/9 presso l'U.O.C. Servizio Legale ASP Pt_1
contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Controparte_1 C.F._2
Saraceno ed elettivamente domiciliato in Capizzi (ME) Corso dei Vespri 87 (Studio Legale Scillia);
Avente ad oggetto: opposizione a precetto, osserva quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.03.2022 l' conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_3
di Enna, in funzione di Giudice del lavoro, il resistente per sentir accogliere l'opposizione al precetto notificatole e dichiarare la nullità del suddetto atto in ragione della insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtù della sentenza n° 505/2019 della Corte d'Appello Sezione
Lavoro di Caltanissetta (R.G. 301/2017), munita di formula esecutiva in data 26/02/2020 e notificata in data 06/03/2020.
Il resistente si costituiva e nel merito insisteva per il rigetto della domanda.
Indi la causa all'udienza odierna trattata ex art 127 tre cpc è stata decisa come da sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta.
*******
Con il primo articolato motivo di opposizione l' azienda ricorrente sostiene che la sentenza posta a base dell'intimazione di pagamento non costituisce valido titolo esecutivo in quanto manca del requisito della liquidità del credito.
Secondo l'opponente, infatti, la sentenza posta a base del precetto, nella parte in cui condanna l'azienda a procedere al pagamento della indennità in oggetto è solo una condanna generica,
abbisognevole, in quanto tale, di un ordinario giudizio di cognizione per la esatta quantificazione delle somme.
La censura è fondata.
In giurisprudenza è consolidato l'orientamento – espresso in tema di condanna al pagamento delle retribuzioni in conseguenza della illegittimità del licenziamento, ma chiaramente applicabile anche alla fattispecie per cui è causa - secondo cui “La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18, legge n. 300 del 1970, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza;
se invece - come sovente accade, non essendo sempre possibile individuare sulla base degli atti le componenti della retribuzione globale di fatto - la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, con la conseguenza che per la determinazione dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, il creditore può legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell'esistenza del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti…” (in tal senso, Cass. sez.
lav., 6.6.2003 n. 9132; conf. id., 11.6.1999 n. 5784; Trib.Salerno, 8.3.2002; Pret. Milano,
27.11.1996).
L'orientamento sopra citato è stato sostanzialmente ribadito dalla Suprema Corte nei suoi arresti più
recenti.
Infatti la Cassazione ha avuto modo di affermare che: Deve quindi nel merito ribadirsi che la
sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito
dell'accertamento della illegittimita' della risoluzione datoriale del rapporto di lavoro costituisce
valido titolo esecutivo se non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta
quantificazione del credito, in quanto alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di
un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere,
dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e
liquidita' del diritto di credito che ne costituisce l'oggetto, i quali sono da identificare nei dati che,
pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dai giudice come certi e oggettivamente gia'
determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perche' cosi' presupposti dalle parti e pertanto
acquisiti al processo e non desumibili da elementi esterni (Cass. n. 22427/04; Cass. n. 9693/09; Cass. 10164/10; Cass. ord. n. 2816/11 Corte di Cassazione, Sezione L civile Sentenza 2 settembre 2014,
n. 18519 ).
Orbene, nella fattispecie in esame, non v'è dubbio che il precetto è stato intimato sulla base di una sentenza di condanna generica, non costituente, pertanto, alla luce del sopra richiamato consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, valido titolo esecutivo.
Ed invero con sentenza sopra citata la Corte d'Appello di Caltanissetta in riforma della sentenza appellata dichiarava in parziale accoglimento del ricorso introduttivo della lite il diritto di … Pt_4
ad ottenere per i periodi analiticamente dedotti in ricorso il pagamento dell'indennità di
[...]
rimborso chilometrico in ragione degli accessi effettuati per il servizio di emergenza territoriale
SEUS118 svolto presso le postazioni allocate nei comuni di …e per l'effetto condanna l'
[...]
in persona del Direttore Generale pro tempre a corrisponderla con gli Parte_1
interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito e sino al soddisfo …
Trattasi di sentenza di condanna che non consente di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo, ma richiede ulteriori interventi diretti del giudice all'esatta quantificazione del credito;
e tale determinazione non risulta da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza, non essendo possibile individuare neppure sulla base degli atti.
E' pur vero che il credito si considera liquido anche laddove risulti determinabile nel suo ammontare sulla base degli atti di causa.
Ebbene nel caso di specie l'unico elemento da cui trarre la liquidità del credito emerge dal ricorso ove si legge che il sarebbe stato creditore della somma di euro 2809,95 ( sorte capitale). Di CP_1
qui il pagamento del relativo importo da parte dell' ASP in adempimento della prefata sentenza oltre agli interessi legali.
Con l'odierno atto di precetto il ricorrente odierno opposto assume che la somma indicata in ricorso sarebbe in realtà frutto di errore e che l'importo dovuto sarebbe in realtà un altro. Segnatamente afferma poi l'opposto Ne consegue che l'atto di opposizione a precetto risulta
palesemente infondato avendo la stessa pagato al convenuto gli interessi legali, dalla Parte_3
data di maturazione di ciascun credito e fino al soddisfo, incontestabilmente in forza di elementi certi
e positivi (mai contestati) - facendo buon uso delle somme riportate negli allegati presenti in atti e
depositati dagli stessi ricorrenti (cfr. doc. n. 2, ricorso). Sostiene ancora che la somma effettivamente allo stesso dovuta è di di € 6.236,75* e che pertanto chiedeva all' il pagamento Parte_1
dell'ulteriore importo di € 3.426,80*. Di qui la notifica del precetto.
Cita infatti la giurisprudenza che afferma che Il titolo risulta quindi idoneo a fondare l'esecuzione
forzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c. atteso che per costante e consolidata
giurisprudenza della S.C. di Cassazione “la sentenza di condanna costituisce valido titolo esecutivo
se non richiede interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito, in quanto alla
determinazione possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi
e positivi (come nel caso di specie) …i quali sono da identificare nei dati che, seppur non menzionati
in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi ed oggettivamente determinati, anche nel loro
assetto quantitativo… “ (Cass. Civ., Sez. Lav., n 18519/2014).
In sostanza l'opposto sostiene che la somma spettantegli sulla base della sentenza azionata sarebbe agevolmente determinabile sulla scorta del doc 2 allegato al ricorso.
Trattasi ( come si evince dall'elenco in calce al ricorso versato in atti peraltro dalla sola parte opponente) dei prospetti dei turni dei ricorrenti per servizio di 118. D'altra parte, tale assunto costituisce un'affermazione assolutamente priva di rilievo ove si tenga conto che l'azienda opponente contesta la debenza di somme ulteriori rispetto a quelle richieste con il ricorso e liquidate.
Ne discende che, tenuto conto di quanto emerge dalla sentenza sottesa al precetto e dagli atti di causa
( segnatamente dal ricorso introduttivo del giudizio per l'ottenimento della indennità in oggetto e dai relativi allegati peraltro non prodotti) il credito del oggetto del precetto opposto non risulta CP_1
in realtà quantificato e nemmeno quantificabile. Dal primo punto di vita infatti, non si scorge quantificazione diversa da quella indicata nel ricorso e già liquidata dall'ASP. Sotto il secondo profilo ( quantificabilità) valga quanto appena osservato circa la mancata puntuale allegazione e prova della documentazione che sarebbe stata versata agli atti della precedente causa idonea a consentire agevolmente il calcolo degli importi dovuti in misura diversa da quella indicata in ricorso e liquidata.
Solo dalla produzione di parte opponente emerge che, tra gli allegati al ricorso figuravano anche i turni dei ricorrenti per il servizio di 118 (alleg 2, appunto) ma tale documento, in assenza di altre indicazioni non può certo ritenersi sufficiente a far ritenere il credito liquido, tanto più nel caso di specie in cui si prospetta l'esistenza di un errore nella parte descrittiva del ricorso e tale errore viene recisamente contestato dall'ASP.
E' cioè in contestazione la esistenza di elementi e di criteri (emergenti dalla sentenza o dagli atti di causa) idonei e sufficienti a determinare il quantum debeatur, tali da rendere il credito ( non contestato e certo nell'an) determinato e/o determinabile nel quantum e dunque liquido.
In sostanza deve ritenersi che né dalla sentenza della Corte d'Appello né dagli atti di causa (almeno sulla scorta di quanto emerge agli atti del presente giudizio) risulti un credito liquido in misura distinta rispetto a quella risultante dalle indicazioni del ricorso ( e già liquidata al non essendovi CP_1
prova dell'errore in cui sarebbe incorso per primo il ricorrente e in via consequenziale sarebbe stata indotta l'Amministrazione opponente e comunque non potendosi certo risalire all'errore di calcolo sulla base delle semplici deduzioni dell'opposto.
Si ritiene pertanto di condividere quanto affermato con il primo motivo di opposizione, con il quale l'ASP contesta l'ammontare del credito portato in precetto allegando che In assenza di CTU espletata
in giudizio, che abbia eventualmente quantificato gli importi, l'unico parametro di riferimento è
rappresentato da quanto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio.
Sotto altro profilo e per quanto riguarda la richiesta di ctu avanzata dall'opposto in via subordinata si osserva che l'opposizione all'esecuzione si configura come procedimento di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata. (Cass n.16610/2011). Ed ancora che l'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva e deve, indipendentemente dall'atteggiamento delle parti, essere sempre verificata d'ufficio dal giudice. ( Cass. Sez. 3, Sentenza 7/2/2000, n. 1337).
Ciò posto e considerato deve ritenersi l'inammissibilità della richiesta di ctu giacchè il giudizio di opposizione a precetto, species del più ampio genus delle opposizioni all'esecuzione ha ad oggetto la verifica delle condizioni dell'azione esecutiva (esistenza del titolo esecutivo sua idoneità soggettiva e oggettiva a fondare l'esecuzione) la mancata sussistenza anche di una sola delle quali comporta ex se l'accoglimento del ricorso in opposizione non potendosi invocare l'esperimento di una ctu per la formazione di un requisito che avrebbe dovuto sussistere già al momento in cui si è notificato l'atto di precetto. Sul punto è utile richiamare quanto chiarito dalla Suprema Corte con l' ord. n. 2816/11
nella parte in cui si afferma che laddove il credito azionato non sia evincibile, nel senso precedentemente chiarito, dal titolo esecutivo, essendo necessari elementi estranei al giudizio conclusosi e non predeterminati per legge, il creditore puo' legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza e' utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell'esistenza del credito fatto valere, il cui ammontare puo' essere provato con altri e diversi documenti, ma non puo', invece, attivare l'esecuzione, non essendo peraltro possibile in sede di opposizione determinare autonomamente l'entita' del credito, avendo il giudice dell'esecuzione il potere-dovere - con accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo in quanto funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione - di verificare l'idoneita' del titolo e di controllare la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto (Cass. n. 16610/11), posto che le attivita' che si compiono nel processo esecutivo non sono dirette all'accertamento in senso proprio di diritti, ma alla loro realizzazione pratica sulla base di un preesistente titolo esecutivo (Cass. n.
22279/10). L'opposizione va quindi accolta, con conseguente dichiarazione della nullità dell'atto di precetto, per violazione dell'art. 474 c.p.c., poiché nella specie difetta il requisito della liquidità del credito (cfr
.Pretura Roma, 7 maggio 1983).
Le spese relative al presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
Dichiara insussistente il diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata in virtù della sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro n. 505/2019 (R.G. 301/2017),
munita di formula esecutiva in data 26/02/2020 e notificata in data 06/03/2020.
Dichiara, per l'effetto, la nullità dell'atto di precetto notificato dall' opposto all' Parte_3
Condanna l'opposto al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in complessive € 981,00, oltre a spese generali IVA e CPA come per legge.
Enna, 20.05.2025.