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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/06/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 744/2018 promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pisa, via Parte_1 C.F._1
Antonio Ceci, 22 presso e nello studio dell'avv. Rosanna Magro che lo rappresenta e lo difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore
(P. IVA elettivamente domiciliata in Lucca Controparte_1 P.IVA_1 piazza S. Salvatore n.10, presso e nello studio dell'avv. Monica Santini che la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
(C.F. ) residente a [...]a Mozzano, Controparte_2 C.F._2
(LU), Via Ponte Umberto, 3 e (C.F. ) Controparte_3 C.F._3 residente a [...]
Convenuti Contumaci
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 05.03.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio il sig. chiedendo di accertare e dichiarare che il sinistro di Parte_1 cui è causa è da attribuire ad esclusiva responsabilità del sig. e dichiarare Controparte_2 che e la sig.ra sono tenuti in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_3
1 risarcire i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali di ogni tipo subiti dall'attore in conseguenza della collisione per cui è causa;
nel merito della controversia ha dedotto che:
1. In data 25/09/2015 alle ore 13:20 circa , alla guida del suo ciclomotore, Parte_1
mentre percorreva Via delle Sorgenti località AN direzione Calci veniva urtato dall'autovettura Opel Mokka (tg. EY012PE), condotta dal sig. e di Controparte_2 proprietà di;
Controparte_3
2. Prima dell'impatto l'autovettura condotta dal sig. , che procedeva nella stessa CP_3
direzione di marcia del ciclomotore, all'altezza della Pizzeria Route 66 si spostava in centro strada con indicatore a sinistra, per poi cambiare improvvisamente direzione di marcia portandosi sulla destra dove si trovava il sig. alla guida del suo Pt_1 ciclomotore;
3. A causa di tale impatto con l'autovettura, l'attore è stato sbalzato in aria finendo sull'asfalto a distanza di molti metri dal punto di impatto, e ha battuto la schiena riportando danni gravissimi;
4. L'attore è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Pisa ove è stato ricoverato presso il reparto di neurochirurgia per essere sottoposto a intervento chirurgico alla colonna vertebrale;
5. La responsabilità del sinistro è da attribuirsi esclusivamente alla condotta negligente ed imprudente del sig. il quale, in violazione della norma di cui all'art 154 Controparte_2
c.d.s., ha causato gravissimi danni patrimoniali e non all'attore.
6. L'art. 154 del codice della strada - in relazione al cambiamento di direzione o di corsia
- dispone che tale manovra debba eseguirsi assicurando di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada e segnalando con sufficiente anticipo la loro intenzione;
7. In violazione delle norme di comportamento di cui alla citata norma, il conducente dell'autovettura dapprima si spostava correttamente dalla corsia di destra al centro della carreggiata con acceso l'indicatore di direzione a sinistra, e subito dopo si riportava sulla careggiata destra andando ad urtare il motociclo su cui viaggiava l'attore il quale veniva sbalzato in aria cadendo sull'asfalto,
2 8. Il medico legale di parte attrice, il dr. , in data 17/10/2016 ha attestato che il Per_1
sinistro ha comportato per l'attore una malattia della durata di 172 giorni di cui 60 giorni di inabilità totale e 112 di inabilità temporanea parziale e valutava il danno biologico nella misura del 25%;
9. Il danno alla persona subito dall'attore ha comportato un danno patrimoniale rappresentato dalla perdita economica delle indennità spettanti al medesimo in ragione della qualifica di ufficiale dei paracadutisti, quali l'indennità di paracadutismo (cd. aeronavigazione), i viveri di conforto, il cd. trascinamento, l'indennità di comando;
10. L'attore ha presentato denuncia di sinistro alla tuttavia, Controparte_1
quest'ultima società in data 20/02/2017 ha rigettato la richiesta risarcitoria di parte attrice sul presupposto che la responsabilità del sinistro fosse da attribuire unicamente al sig. ; Pt_1
Si è regolarmente costituita la società chiedendo, in via principale, Controparte_1 di rigettare tutte le domande proposte dall'attore in quanto infondate e, in via subordinata, accertata l'esistenza e l'ammontare dei danni richiesti a mezzo di consulenza medico legale, liquidare gli stessi nella misura corrispondente al grado di responsabilità imputabile ai convenuti, tenuto conto del concorso di colpa dello stesso danneggiato ex art. 1227 c.c.
Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
11. È da contestare la versione dei fatti riportata in atto di citazione che, oltre ad essere indimostrata, non corrisponde al loro reale svolgimento: la versione, infatti, è priva di riscontri oggettivi e nettamente divergente da quanto dichiarato ai verbalizzanti sia dal conducente della Opel Mokka che dalla terza trasportata sig.ra ; Persona_2
12. I fatti che emergono dalla Relazione dei Carabinieri sono i seguenti:
- l'incidente si è verificato all'incrocio di via delle Sorgenti con via dei Condotti, ancorché il punto esatto non sia stato individuato;
- la moto del ha tentato di superare da destra l'auto del che intendeva Pt_1 CP_3
immettersi in via dei Condotti, urtandola sulla fiancata anteriore destra;
13. Il sig. conosceva bene la strada che stava percorrendo, trattandosi del CP_3
percorso abituale che faceva per recarsi alla Metro, e, provenendo da San Giuliano
3 Terme, il percorso più breve e diretto per raggiungere Ospedaletto era proprio quello di prendere via dei Condotti;
14. Alla luce di queste circostanze non appare credibile che la condotta di guida del fosse incerta;
CP_3
15. Alla luce di ciò ha rigettato la richiesta risarcitoria avanzata dal Controparte_1
legale del sig. , ritenendo non verosimile la diversa dinamica da questi ipotizzata;
Pt_1
16. Risultando la domanda attorea infondata sotto il profilo dell'an, in via di mero subordine si contesta ad ogni modo l'esistenza e l'ammontare dei danni richiesti che sono indimostrati.
All'udienza del 03.07.2018 il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo ha dichiarato la contumacia dei convenuti e e ha concesso i Controparte_2 Controparte_3 termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. rinviando all'udienza del 12.2.2019.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di due consulenze tecniche.
All'udienza del 05.03.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Sulla dinamica del sinistro
Parte attrice ha agito in giudizio chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro in cui è rimasta coinvolta in data 25.09.2015; in CP_3 merito alla dinamica del sinistro ha dedotto che è stato urtato dalla Opel Mokka – TG EY
012 PE – giunto nelle vicinanze dell'incrocio con Via Condotti, mentre percorreva Via delle Sorgenti. Loc. AN direzione Calci, e che la Opel Mokka, che procedeva nella stessa direzione si spostava in centro strada con indicatore a sinistra e improvvisamente cambiava direzione di marcia riportandosi sulla destra dove si trovava l'attore.
I Carabiniere intervenuti, nell'immediatezza dei fatti, hanno ricostruito la dinamica sulla base dei rilievi effettuati e delle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli, in quanto l'unica testimone presente nulla ha saputo riferire in merito;
in particolare gli agenti
4 accertatori hanno così ricostruito la dinamica “(…) entrambi i veicoli percorrevano via delle
Sorgenti in località AN con medesima direzione, San Giuliano Terme – Calci, precisamente il veicolo A (opel Mokka n.d.r.) precedeva il motociclo B. Giunti all'altezza dell'incrocio con via dei
Condotti il veicolo B andava a collidere nella parte frontale destra del veicolo A che lo precedeva e che era intenzionato a svoltare a destra per la via sopra indicata.”
Si evidenzia inoltre che l'attore ha integrato la sua dichiarazione dopo 10 giorni (in data
05.10.2015) aggiungendo di aver ricordato che la Opel Mokka si era spostata verso il centro della carreggiata utilizzando l'indicatore di sinistra.
Il CTU nominato Ing. ha ricostruito la dinamica del sinistro nei seguenti termini Per_3
“dalle dichiarazioni in atti risulta che l'auto si sposta al centro della carreggiata prima della svolta a destra. Indipendentemente dal motivo di questa manovra, la stessa risulta congruente con il fatto che lo specchietto retrovisore non sia stato divelto. Infatti, dopo l'urto contro la ruota anteriore destra dell'auto, la moto si appoggia contro lo specchietto con una forza ortogonale all'asse provocandone la chiusura. Se le traiettorie fossero state parallele la moto avrebbe strusciato sulla fiancata portandosi via lo specchietto.
Infine, il rientro verso destra della macchina è congruente con una manovra di svolta a destra sull'incrocio con via dei Condotti. Dopo l'impatto la moto prosegue la sua evoluzione fino a fermarsi sulla terza isola dell'incrocio.”; in replica alle osservazioni del consulente di parte attrice ha aggiunto che “al momento in cui la moto decideva di superare l'autoveicolo lo stesso aveva superato la corsia prevista di svolta a sinistra trovandosi sulla parte di carreggiata individuata dalle strisce che non fanno parte di alcuna corsia. Se avesse segnalato o meno lo spostamento non è possibile trovare dati oggettivi che avvallino questa affermazione. Sulle motivazioni di una simile manovra non si può escludere che l'automobilista avesse cambiato idea per una iniziale svolta a sinistra oppure semplicemente per allargarsi, forse in maniera eccessiva, ed affrontare meglio la svolta a destra.”
Pertanto, sulla base della ricostruzione dei Carabinieri intervenuti e delle conclusioni a cui
è giunto il consulente, è accertato che il veicolo Opel Mokka, il quale viaggiava ad una velocità contenuta di 30Km/h, si sia allargato/spostato a sinistra, prima di svoltare a destra, e che l'attore, a velocità di 44 Km/h, ha sorpassato l'auto sulla destra oltre la parte di carreggiata individuata per svoltare a sinistra.
5 Nell'immediatezza dei fatti nessuna delle parti coinvolte né il testimone presente hanno riferito in merito all'accensione dell'indicatore a sinistra da parte del conducente della
Opel Mokka.
Tale circostanza è stata riferita per la prima volta da tale , il quale secondo la Persona_4 ricostruzione attorea avrebbe risposto ad un annuncio pubblicato sui social in data
09.10.2015 – giorno precedente alla dichiarazione integrativa resa dall'attore – dichiarando quanto riportato nel doc. 14 all.to all'atto di citazione. In tale documento, privo di data e irrituale, avrebbe dichiarato che il giorno 25.09.15 intorno alle ore 13.20 mentre si Per_4 dirigeva a San Giuliano Terme percorreva la via delle Sorgenti, avvicinandosi all'incrocio di AN (intersezione con via dei Condotti) ha notato dalla parte opposta alla sua corsa di marcia una Opel Mokka nera procedere a bassa velocità al centro della carreggiata pronta a svoltare alla sua sinistra con l'indicatore di direzione acceso;
ha aggiunto che avendo lui la precedenza si è sincerato che il conducente della Opel lo avesse visto e una volta che ha superato l'incrocio ha continuato sulla Via delle Sorgenti in direzione San
Giuliano Terme, quando – arrivato nelle vicinanza del distributore di benzina – nello specchietto retrovisore ha visto l'auto nera ferma nella carreggiata di destra dopo aver impattato con una moto.
Dalla dichiarazione di cui sopra non si comprende se dallo specchietto retrovisore Per_4 abbia visto o meno il verificarsi del sinistro.
Sentito in sede di udienza del 15.11.2019 il teste ha riferito “Stavo percorrendo la via delle
Sorgenti con direzione S. Giuliano e stavo percorrendo la via con direzione di marcia opposta alla
Mokka, e posso riferire di aver visto azionare alla predetta auto l'indicatore di marcia con direzione sinistra, andando ad occupare il centro strada. Posso riferire che l'auto si era spostata a destra sempre nel suo senso di marcia e dopo ho visto la moto a terra, tutto questo è stato visto da me dallo specchietto.
Faccio presente che io non visto l'urto.”
La testimonianza resa, confrontata con la dichiarazione resa come da documento 24 sopra richiamato, non appare credibile e attendibile per le seguenti ragioni:
1. Non è chiaro se abbia visto l'accensione dell'indicatore luminoso per la svolta a sinistra dinnanzi a sé o nello specchietto retrovisore, in quanto in sede di udienza ha riferito di aver visto tutto quanto dallo specchietto retrovisore,
6 2. Non sono stati forniti chiarimenti circa le ragioni per cui non si sia fermato ad attendere l'intervento dei soccorsi e di come abbia trovato l'annuncio inserito dall'attore per la ricerca di testimoni,
3. Non si comprende come abbia potuto vedere dallo specchietto retrovisore la Opel
Mokka spostarsi verso desta e poi la moto a terra e non aver visto l'urto, trattandosi di fatti avvenuti a distanza di pochissimi secondi.
Per le ragioni di cui sopra, ritenuta la testimonianza di inattendibile, Persona_4 considerato che nessun altro testimone ha confermato tale circostanza, parte attrice non ha raggiunto la prova che il conducente della Opel Mokka avesse azionato l'indicatore di svolta a sinistra.
Priva di rilievo è la testimonianza rese da la quale nulla ha saputo riferire in Tes_1 merito alla dinamica del sinistro.
Circa la testimonianza resa da , e in merito alle Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 dichiarazioni rese dal conducente dell'auto in ospedale, relativamente alla sua intenzione di svoltare a sinistra, se ne evidenzia l'inattendibilità.
In particolare, il teste – sentito all'udienza del 02.07.2019 – ha riferito che “ Confermo Tes_4 quanto contenuto nel capitolo. Preciso che più che girare a sinistra lui stava cercando un posto dove fare inversione di marcia;
ho sentito il loro accento ed, essendo pugliesi come me, mi fermai a parlare. Loro stavano tornando a casa, in Garfagnana, ed erano nella direzione palesemente sbagliata;
giunti all'altezza di un ristorante, sul lato destro della carreggiata, hanno visto via dei Condotti, che porta verso Pisa, ed hanno deciso di girare a destra all'ultimo momento, peraltro mi hanno detto che erano stati distratti da qualcosa che si trovava nel cortile del ristorante;
ADR. Ero all'ospedale perché si era Parte_1 infortunato nell'incidente”; i testi ed – escussi all'udienza del 15.09.2019 hanno Tes_2 Tes_3 rilasciato dichiarazioni perfettamente sovrapponibili – “Posso riferire che ci disse che la CP_3 mattina era andato all'Ospedale per una visita e che stava tornando a casa, quando si era accorto di aver sbagliato strada, quindi aveva pensato di girare a sinistra e dopo si era buttato a destra. Non aveva visto
l'arrivo della moto aveva sentito solo l'impatto” (teste , “Posso riferire che ci disse che la Tes_2 CP_3 mattina era andato all'Ospedale per una visita e che stava tornando a casa, quando si era accorto di aver sbagliato strada, quindi aveva pensato di girare a sinistra e dopo si era buttato a destra. Non aveva visto
l'arrivo della moto aveva sentito solo l'impatto.” (teste ). Tes_3
7 Appare inverosimile che:
1. Due testimoni a distanza di anni possano rendere dichiarazioni perfettamente sovrapponibili,
2. si sia espresso in tali termini - di essersi buttato a destra - con amici e CP_3
parenti del , non avendo riferito tale circostanza agli agenti accertatori Pt_1 intervenuti nell'immediatezza dei fatti,
3. Secondo la dichiarazione di avrebbe riferito di essere stato Persona_5
intenzionato a fare inversione – svoltando a sinistra - per tornare verso casa, per poi decidere di svoltare a destra, tutto questo mentre era anche distratto da qualcosa che si trovava nel giardino del ristorante, circostanza questa mai dedotta e priva di alcun riscontro.
Si evidenzia inoltre l'irrilevanza dei motivi per cui avrebbe voluto svoltare a CP_3 sinistra, dal momento che il CTU, con motivazione tecnica, logica e ben argomentata, ha accertato che la vettura si era comunque allargata a sinistra prima di impegnare lo svolta a destra.
Nulla aggiunge la testimonianza di il quale – per quello che Testimone_5 interessa ai fini della decisione e considerato tutto quanto sopra accertato – ha dichiarato che avrebbe azionato l'indicatore segnaletico destro, per svoltare in via Dei CP_3
Condotti. La circostanza non è espressamente stata contestata dall'attore il quale riferisce che il conducente aveva messo la freccia a sinistra, ma nulla deduce in merito alla condotta assunta nello svoltare a destra, ossia non prende posizione, nella prima difesa utile, in merito all'utilizzo o meno dell'indicatore per svoltare a destra.
Quindi accertato che l'attore ha effettuato un sorpasso sulla destra si ritiene applicabile al caso di specie quanto previsto dall'art. 148 Codice della Strada secondo cui – nelle parti che qui interessano – comma 2 “Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
12. E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra.”
8 In ragione di quanto previsto dalla normativa di riferimento, considerato che non è stato provato che il conducente dell'Opel Mokka abbia segnalato l'intenzione di svoltare a sinistra con l'accensione della freccia, che non è provato che abbia impegnato la svolta a sinistra, considerato inoltre il sorpasso è avvenuto in un punto successivo rispetto a quello in cui l'auto avrebbe potuto svoltare a sinistra ed in prossimità di una intersezione – con via Dei Condotti – , accertata la violazione da parte dell'attore della norma di cui all'art. 148 Codice della Strada, è ritenuta integrata la responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro di causa.
Si evidenzia inoltre che il richiamo effettuato da parte attrice all'art. 154 Codice della
Strada non è ritenuto pertinente;
la parte rilevante ai nostri fini, peraltro non richiamata dall'attore, è il comma 3 lett. a) in ragione del quale “I conducenti devono, altresì: a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata”; sul punto si osserva che la ratio della norma non è quella di permettere e agevolare i sorpassi sulla destra, ma quella di evitare che l'auto che svolta a destra posso intralciare il traffico, permettendo ai veicoli che la seguono di eventualmente eseguire in maniera agevole il sorpasso sulla sinistra, e di non intralciare i veicoli proveniente dall'opposto senso di marcia. La regola cautelare posta alla base dell'art. 154 comma 3 lett. a) non è volta ad evitare il verificarsi dei sinistri come quelli oggetto di causa.
Per le ragioni di cui sopra la domanda di parte attrice è rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori minimi dello scaglione di riferimento, determinato in base al quantum richiesto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 744/2018, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta le domande proposte da Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
liquidate in € 7.052,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% Controparte_1 di spese generali.
Pone le spese di CTU a carico di parte attrice, come liquidate da separato provvedimento.
9 Pisa, 24.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
10
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 744/2018 promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pisa, via Parte_1 C.F._1
Antonio Ceci, 22 presso e nello studio dell'avv. Rosanna Magro che lo rappresenta e lo difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore
(P. IVA elettivamente domiciliata in Lucca Controparte_1 P.IVA_1 piazza S. Salvatore n.10, presso e nello studio dell'avv. Monica Santini che la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
(C.F. ) residente a [...]a Mozzano, Controparte_2 C.F._2
(LU), Via Ponte Umberto, 3 e (C.F. ) Controparte_3 C.F._3 residente a [...]
Convenuti Contumaci
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 05.03.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio il sig. chiedendo di accertare e dichiarare che il sinistro di Parte_1 cui è causa è da attribuire ad esclusiva responsabilità del sig. e dichiarare Controparte_2 che e la sig.ra sono tenuti in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_3
1 risarcire i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali di ogni tipo subiti dall'attore in conseguenza della collisione per cui è causa;
nel merito della controversia ha dedotto che:
1. In data 25/09/2015 alle ore 13:20 circa , alla guida del suo ciclomotore, Parte_1
mentre percorreva Via delle Sorgenti località AN direzione Calci veniva urtato dall'autovettura Opel Mokka (tg. EY012PE), condotta dal sig. e di Controparte_2 proprietà di;
Controparte_3
2. Prima dell'impatto l'autovettura condotta dal sig. , che procedeva nella stessa CP_3
direzione di marcia del ciclomotore, all'altezza della Pizzeria Route 66 si spostava in centro strada con indicatore a sinistra, per poi cambiare improvvisamente direzione di marcia portandosi sulla destra dove si trovava il sig. alla guida del suo Pt_1 ciclomotore;
3. A causa di tale impatto con l'autovettura, l'attore è stato sbalzato in aria finendo sull'asfalto a distanza di molti metri dal punto di impatto, e ha battuto la schiena riportando danni gravissimi;
4. L'attore è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Pisa ove è stato ricoverato presso il reparto di neurochirurgia per essere sottoposto a intervento chirurgico alla colonna vertebrale;
5. La responsabilità del sinistro è da attribuirsi esclusivamente alla condotta negligente ed imprudente del sig. il quale, in violazione della norma di cui all'art 154 Controparte_2
c.d.s., ha causato gravissimi danni patrimoniali e non all'attore.
6. L'art. 154 del codice della strada - in relazione al cambiamento di direzione o di corsia
- dispone che tale manovra debba eseguirsi assicurando di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada e segnalando con sufficiente anticipo la loro intenzione;
7. In violazione delle norme di comportamento di cui alla citata norma, il conducente dell'autovettura dapprima si spostava correttamente dalla corsia di destra al centro della carreggiata con acceso l'indicatore di direzione a sinistra, e subito dopo si riportava sulla careggiata destra andando ad urtare il motociclo su cui viaggiava l'attore il quale veniva sbalzato in aria cadendo sull'asfalto,
2 8. Il medico legale di parte attrice, il dr. , in data 17/10/2016 ha attestato che il Per_1
sinistro ha comportato per l'attore una malattia della durata di 172 giorni di cui 60 giorni di inabilità totale e 112 di inabilità temporanea parziale e valutava il danno biologico nella misura del 25%;
9. Il danno alla persona subito dall'attore ha comportato un danno patrimoniale rappresentato dalla perdita economica delle indennità spettanti al medesimo in ragione della qualifica di ufficiale dei paracadutisti, quali l'indennità di paracadutismo (cd. aeronavigazione), i viveri di conforto, il cd. trascinamento, l'indennità di comando;
10. L'attore ha presentato denuncia di sinistro alla tuttavia, Controparte_1
quest'ultima società in data 20/02/2017 ha rigettato la richiesta risarcitoria di parte attrice sul presupposto che la responsabilità del sinistro fosse da attribuire unicamente al sig. ; Pt_1
Si è regolarmente costituita la società chiedendo, in via principale, Controparte_1 di rigettare tutte le domande proposte dall'attore in quanto infondate e, in via subordinata, accertata l'esistenza e l'ammontare dei danni richiesti a mezzo di consulenza medico legale, liquidare gli stessi nella misura corrispondente al grado di responsabilità imputabile ai convenuti, tenuto conto del concorso di colpa dello stesso danneggiato ex art. 1227 c.c.
Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
11. È da contestare la versione dei fatti riportata in atto di citazione che, oltre ad essere indimostrata, non corrisponde al loro reale svolgimento: la versione, infatti, è priva di riscontri oggettivi e nettamente divergente da quanto dichiarato ai verbalizzanti sia dal conducente della Opel Mokka che dalla terza trasportata sig.ra ; Persona_2
12. I fatti che emergono dalla Relazione dei Carabinieri sono i seguenti:
- l'incidente si è verificato all'incrocio di via delle Sorgenti con via dei Condotti, ancorché il punto esatto non sia stato individuato;
- la moto del ha tentato di superare da destra l'auto del che intendeva Pt_1 CP_3
immettersi in via dei Condotti, urtandola sulla fiancata anteriore destra;
13. Il sig. conosceva bene la strada che stava percorrendo, trattandosi del CP_3
percorso abituale che faceva per recarsi alla Metro, e, provenendo da San Giuliano
3 Terme, il percorso più breve e diretto per raggiungere Ospedaletto era proprio quello di prendere via dei Condotti;
14. Alla luce di queste circostanze non appare credibile che la condotta di guida del fosse incerta;
CP_3
15. Alla luce di ciò ha rigettato la richiesta risarcitoria avanzata dal Controparte_1
legale del sig. , ritenendo non verosimile la diversa dinamica da questi ipotizzata;
Pt_1
16. Risultando la domanda attorea infondata sotto il profilo dell'an, in via di mero subordine si contesta ad ogni modo l'esistenza e l'ammontare dei danni richiesti che sono indimostrati.
All'udienza del 03.07.2018 il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo ha dichiarato la contumacia dei convenuti e e ha concesso i Controparte_2 Controparte_3 termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. rinviando all'udienza del 12.2.2019.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di due consulenze tecniche.
All'udienza del 05.03.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Sulla dinamica del sinistro
Parte attrice ha agito in giudizio chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro in cui è rimasta coinvolta in data 25.09.2015; in CP_3 merito alla dinamica del sinistro ha dedotto che è stato urtato dalla Opel Mokka – TG EY
012 PE – giunto nelle vicinanze dell'incrocio con Via Condotti, mentre percorreva Via delle Sorgenti. Loc. AN direzione Calci, e che la Opel Mokka, che procedeva nella stessa direzione si spostava in centro strada con indicatore a sinistra e improvvisamente cambiava direzione di marcia riportandosi sulla destra dove si trovava l'attore.
I Carabiniere intervenuti, nell'immediatezza dei fatti, hanno ricostruito la dinamica sulla base dei rilievi effettuati e delle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli, in quanto l'unica testimone presente nulla ha saputo riferire in merito;
in particolare gli agenti
4 accertatori hanno così ricostruito la dinamica “(…) entrambi i veicoli percorrevano via delle
Sorgenti in località AN con medesima direzione, San Giuliano Terme – Calci, precisamente il veicolo A (opel Mokka n.d.r.) precedeva il motociclo B. Giunti all'altezza dell'incrocio con via dei
Condotti il veicolo B andava a collidere nella parte frontale destra del veicolo A che lo precedeva e che era intenzionato a svoltare a destra per la via sopra indicata.”
Si evidenzia inoltre che l'attore ha integrato la sua dichiarazione dopo 10 giorni (in data
05.10.2015) aggiungendo di aver ricordato che la Opel Mokka si era spostata verso il centro della carreggiata utilizzando l'indicatore di sinistra.
Il CTU nominato Ing. ha ricostruito la dinamica del sinistro nei seguenti termini Per_3
“dalle dichiarazioni in atti risulta che l'auto si sposta al centro della carreggiata prima della svolta a destra. Indipendentemente dal motivo di questa manovra, la stessa risulta congruente con il fatto che lo specchietto retrovisore non sia stato divelto. Infatti, dopo l'urto contro la ruota anteriore destra dell'auto, la moto si appoggia contro lo specchietto con una forza ortogonale all'asse provocandone la chiusura. Se le traiettorie fossero state parallele la moto avrebbe strusciato sulla fiancata portandosi via lo specchietto.
Infine, il rientro verso destra della macchina è congruente con una manovra di svolta a destra sull'incrocio con via dei Condotti. Dopo l'impatto la moto prosegue la sua evoluzione fino a fermarsi sulla terza isola dell'incrocio.”; in replica alle osservazioni del consulente di parte attrice ha aggiunto che “al momento in cui la moto decideva di superare l'autoveicolo lo stesso aveva superato la corsia prevista di svolta a sinistra trovandosi sulla parte di carreggiata individuata dalle strisce che non fanno parte di alcuna corsia. Se avesse segnalato o meno lo spostamento non è possibile trovare dati oggettivi che avvallino questa affermazione. Sulle motivazioni di una simile manovra non si può escludere che l'automobilista avesse cambiato idea per una iniziale svolta a sinistra oppure semplicemente per allargarsi, forse in maniera eccessiva, ed affrontare meglio la svolta a destra.”
Pertanto, sulla base della ricostruzione dei Carabinieri intervenuti e delle conclusioni a cui
è giunto il consulente, è accertato che il veicolo Opel Mokka, il quale viaggiava ad una velocità contenuta di 30Km/h, si sia allargato/spostato a sinistra, prima di svoltare a destra, e che l'attore, a velocità di 44 Km/h, ha sorpassato l'auto sulla destra oltre la parte di carreggiata individuata per svoltare a sinistra.
5 Nell'immediatezza dei fatti nessuna delle parti coinvolte né il testimone presente hanno riferito in merito all'accensione dell'indicatore a sinistra da parte del conducente della
Opel Mokka.
Tale circostanza è stata riferita per la prima volta da tale , il quale secondo la Persona_4 ricostruzione attorea avrebbe risposto ad un annuncio pubblicato sui social in data
09.10.2015 – giorno precedente alla dichiarazione integrativa resa dall'attore – dichiarando quanto riportato nel doc. 14 all.to all'atto di citazione. In tale documento, privo di data e irrituale, avrebbe dichiarato che il giorno 25.09.15 intorno alle ore 13.20 mentre si Per_4 dirigeva a San Giuliano Terme percorreva la via delle Sorgenti, avvicinandosi all'incrocio di AN (intersezione con via dei Condotti) ha notato dalla parte opposta alla sua corsa di marcia una Opel Mokka nera procedere a bassa velocità al centro della carreggiata pronta a svoltare alla sua sinistra con l'indicatore di direzione acceso;
ha aggiunto che avendo lui la precedenza si è sincerato che il conducente della Opel lo avesse visto e una volta che ha superato l'incrocio ha continuato sulla Via delle Sorgenti in direzione San
Giuliano Terme, quando – arrivato nelle vicinanza del distributore di benzina – nello specchietto retrovisore ha visto l'auto nera ferma nella carreggiata di destra dopo aver impattato con una moto.
Dalla dichiarazione di cui sopra non si comprende se dallo specchietto retrovisore Per_4 abbia visto o meno il verificarsi del sinistro.
Sentito in sede di udienza del 15.11.2019 il teste ha riferito “Stavo percorrendo la via delle
Sorgenti con direzione S. Giuliano e stavo percorrendo la via con direzione di marcia opposta alla
Mokka, e posso riferire di aver visto azionare alla predetta auto l'indicatore di marcia con direzione sinistra, andando ad occupare il centro strada. Posso riferire che l'auto si era spostata a destra sempre nel suo senso di marcia e dopo ho visto la moto a terra, tutto questo è stato visto da me dallo specchietto.
Faccio presente che io non visto l'urto.”
La testimonianza resa, confrontata con la dichiarazione resa come da documento 24 sopra richiamato, non appare credibile e attendibile per le seguenti ragioni:
1. Non è chiaro se abbia visto l'accensione dell'indicatore luminoso per la svolta a sinistra dinnanzi a sé o nello specchietto retrovisore, in quanto in sede di udienza ha riferito di aver visto tutto quanto dallo specchietto retrovisore,
6 2. Non sono stati forniti chiarimenti circa le ragioni per cui non si sia fermato ad attendere l'intervento dei soccorsi e di come abbia trovato l'annuncio inserito dall'attore per la ricerca di testimoni,
3. Non si comprende come abbia potuto vedere dallo specchietto retrovisore la Opel
Mokka spostarsi verso desta e poi la moto a terra e non aver visto l'urto, trattandosi di fatti avvenuti a distanza di pochissimi secondi.
Per le ragioni di cui sopra, ritenuta la testimonianza di inattendibile, Persona_4 considerato che nessun altro testimone ha confermato tale circostanza, parte attrice non ha raggiunto la prova che il conducente della Opel Mokka avesse azionato l'indicatore di svolta a sinistra.
Priva di rilievo è la testimonianza rese da la quale nulla ha saputo riferire in Tes_1 merito alla dinamica del sinistro.
Circa la testimonianza resa da , e in merito alle Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 dichiarazioni rese dal conducente dell'auto in ospedale, relativamente alla sua intenzione di svoltare a sinistra, se ne evidenzia l'inattendibilità.
In particolare, il teste – sentito all'udienza del 02.07.2019 – ha riferito che “ Confermo Tes_4 quanto contenuto nel capitolo. Preciso che più che girare a sinistra lui stava cercando un posto dove fare inversione di marcia;
ho sentito il loro accento ed, essendo pugliesi come me, mi fermai a parlare. Loro stavano tornando a casa, in Garfagnana, ed erano nella direzione palesemente sbagliata;
giunti all'altezza di un ristorante, sul lato destro della carreggiata, hanno visto via dei Condotti, che porta verso Pisa, ed hanno deciso di girare a destra all'ultimo momento, peraltro mi hanno detto che erano stati distratti da qualcosa che si trovava nel cortile del ristorante;
ADR. Ero all'ospedale perché si era Parte_1 infortunato nell'incidente”; i testi ed – escussi all'udienza del 15.09.2019 hanno Tes_2 Tes_3 rilasciato dichiarazioni perfettamente sovrapponibili – “Posso riferire che ci disse che la CP_3 mattina era andato all'Ospedale per una visita e che stava tornando a casa, quando si era accorto di aver sbagliato strada, quindi aveva pensato di girare a sinistra e dopo si era buttato a destra. Non aveva visto
l'arrivo della moto aveva sentito solo l'impatto” (teste , “Posso riferire che ci disse che la Tes_2 CP_3 mattina era andato all'Ospedale per una visita e che stava tornando a casa, quando si era accorto di aver sbagliato strada, quindi aveva pensato di girare a sinistra e dopo si era buttato a destra. Non aveva visto
l'arrivo della moto aveva sentito solo l'impatto.” (teste ). Tes_3
7 Appare inverosimile che:
1. Due testimoni a distanza di anni possano rendere dichiarazioni perfettamente sovrapponibili,
2. si sia espresso in tali termini - di essersi buttato a destra - con amici e CP_3
parenti del , non avendo riferito tale circostanza agli agenti accertatori Pt_1 intervenuti nell'immediatezza dei fatti,
3. Secondo la dichiarazione di avrebbe riferito di essere stato Persona_5
intenzionato a fare inversione – svoltando a sinistra - per tornare verso casa, per poi decidere di svoltare a destra, tutto questo mentre era anche distratto da qualcosa che si trovava nel giardino del ristorante, circostanza questa mai dedotta e priva di alcun riscontro.
Si evidenzia inoltre l'irrilevanza dei motivi per cui avrebbe voluto svoltare a CP_3 sinistra, dal momento che il CTU, con motivazione tecnica, logica e ben argomentata, ha accertato che la vettura si era comunque allargata a sinistra prima di impegnare lo svolta a destra.
Nulla aggiunge la testimonianza di il quale – per quello che Testimone_5 interessa ai fini della decisione e considerato tutto quanto sopra accertato – ha dichiarato che avrebbe azionato l'indicatore segnaletico destro, per svoltare in via Dei CP_3
Condotti. La circostanza non è espressamente stata contestata dall'attore il quale riferisce che il conducente aveva messo la freccia a sinistra, ma nulla deduce in merito alla condotta assunta nello svoltare a destra, ossia non prende posizione, nella prima difesa utile, in merito all'utilizzo o meno dell'indicatore per svoltare a destra.
Quindi accertato che l'attore ha effettuato un sorpasso sulla destra si ritiene applicabile al caso di specie quanto previsto dall'art. 148 Codice della Strada secondo cui – nelle parti che qui interessano – comma 2 “Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
12. E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra.”
8 In ragione di quanto previsto dalla normativa di riferimento, considerato che non è stato provato che il conducente dell'Opel Mokka abbia segnalato l'intenzione di svoltare a sinistra con l'accensione della freccia, che non è provato che abbia impegnato la svolta a sinistra, considerato inoltre il sorpasso è avvenuto in un punto successivo rispetto a quello in cui l'auto avrebbe potuto svoltare a sinistra ed in prossimità di una intersezione – con via Dei Condotti – , accertata la violazione da parte dell'attore della norma di cui all'art. 148 Codice della Strada, è ritenuta integrata la responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro di causa.
Si evidenzia inoltre che il richiamo effettuato da parte attrice all'art. 154 Codice della
Strada non è ritenuto pertinente;
la parte rilevante ai nostri fini, peraltro non richiamata dall'attore, è il comma 3 lett. a) in ragione del quale “I conducenti devono, altresì: a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata”; sul punto si osserva che la ratio della norma non è quella di permettere e agevolare i sorpassi sulla destra, ma quella di evitare che l'auto che svolta a destra posso intralciare il traffico, permettendo ai veicoli che la seguono di eventualmente eseguire in maniera agevole il sorpasso sulla sinistra, e di non intralciare i veicoli proveniente dall'opposto senso di marcia. La regola cautelare posta alla base dell'art. 154 comma 3 lett. a) non è volta ad evitare il verificarsi dei sinistri come quelli oggetto di causa.
Per le ragioni di cui sopra la domanda di parte attrice è rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori minimi dello scaglione di riferimento, determinato in base al quantum richiesto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 744/2018, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta le domande proposte da Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
liquidate in € 7.052,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% Controparte_1 di spese generali.
Pone le spese di CTU a carico di parte attrice, come liquidate da separato provvedimento.
9 Pisa, 24.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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