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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2705/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
24.12.2024
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avv.ti DE BENEDETTI DIANA ed AZZARINI LEONELLO,
come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia-
Mestre, via Verdi n. 33,
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– contumace -
O G G ETTO : Li cenzi a mento i ndi vi dual e pe r gi ust . m ot i vo og get t i vo .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
In via principale:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso intimato al sig. Parte_1
1 2. per l'effetto, ai sensi dell'art. 9 D.lgs. n. 23/2015, condannare la datrice di lavoro al pagamento di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR nel massimale di legge, dato anche il comportamento delle parti, e comunque nella misura ritenuta di giustizia.
In via principale:
1. accertare e dichiarare l'inadempimento di al pagamento del credito Controparte_1
retributivo del sig. come risultante dai cedolini paga di febbraio, marzo ed aprile Parte_1
2024, per l'importo lordo di € 4.094,17, detratto l'acconto netto di € 500,00;
per l'effetto, condannare al pagamento dell'importo lordo di € 4.094,17, Controparte_1
detratto l'acconto netto di € 500,00, oltre l'importo ritenuto di giustizia.
In ogni caso:
con vittoria di spese di lite, diritti e onorari di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della società
convenuta dal 24.11.2023 come muratore con inquadramento al 3° livello del CCNL per i dipendenti del settore edilizia industria, fino al licenziamento intervenuto il 22.3.2024
per asserito giustificato motivo oggettivo consistente nella “riduzione dell'attività
lavorativa dovuta alla fine/chiusura di una serie di cantieri che erano in essere”.
Lamentava che all'atto della cessazione del rapporto non gli fossero state corrisposte le ultime retribuzioni, da febbraio 2024, né in seguito il TFR e competenze di fine rapporto,
per importo netto di € 3.282,27 salvo pagamento di un unico acconto di € 500,00,
residuando dunque un credito di € 2.782,27, ed impugnava il licenziamento di cui sosteneva la illegittimità per carente indicazione dei cantieri oggetto di chiusura e dell'incidenza di eventuale chiusura con la sua posizione lavorativa, nonché delle ragioni della sua asserita incollocabilità in altri canteri e mansioni, dubitando dell'utilizzo di criteri di buon fede e correttezza nella scelta di procedere al licenziamento proprio nei suoi confronti. Agiva dunque in giudizio nei confronti di al fine di CP_1
2 ottenerne la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 9 D.Lgs.
23/15 e del credito di € 2.787,27 netti.
2. Pur ritualmente notificata del ricorso-decreto non si costituiva in giudizio la società
convenuta, della quale veniva dunque dichiarata la contumacia.
3. Non essendo necessaria attività istruttoria la causa veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
4. La documentazione in atti è sufficiente per l'accoglimento del ricorso, sia sotto il profilo dei crediti retributivi che dell'indennità risarcitoria per illegittimo licenziamento.
5. I crediti retributivi risultano dalle buste paga dimesse sub doc. 5 ric., che attestano un importo netto dovuto di € 2.787,27, se si considera l'acconto versato di € 500,00 di cui si dà atto in ricorso. La debenza dell'importo risulta confermata anche dalla corrispondenza dimessa sub doc. 8 ric.
6. Quanto al licenziamento, spettava al datore di lavoro provare l'effettività del giustificato motivo oggettivo dedotto nella lettera di licenziamento, senonché essa non costituendosi ha rinunciato a fornire la relativa dimostrazione.
7. Da ciò consegue l'illegittimità del licenziamento, rispetto alla quale opera la tutela di cui all'art. 9 D.Lgs. 23/15 – esplicitamente richiesta in ricorso -, che rinvia al disposto dell'art. 3, co. 1 con dimezzamento delle indennità risarcitorie e limite di legge di 6
mensilità.
8. Considerata la limitata durata del rapporto lavorativo, si reputa congruo riconoscere a favore del ricorrente una indennità risarcitoria pari a 3 mensilità, computate in relazione all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della ridotta attività
processuale svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente:
3 - importo netto di € 2.787,27, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- indennità risarcitoria dovuta per licenziamento illegittimo di importo pari a 3 mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Condanna altresì la società convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.900,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 26/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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