Art. 2.
Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, al personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1937, n. 3 .
Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, al personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1937, n. 3 .