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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2024, n. 16391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16391 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 13241/2021 del R.G., pendente tra
(C.F. , con l'Avv. DEROMA Parte_1 C.F._1
SERAPIO,
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), con gli Avv.ti POLCHI Controparte_1 C.F._2
RODOLFO e BERSANI MASSIMO,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Simulazione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «Voglia l'On. Tribunale Adito, contrariis reiectis,
1) Accertare e dichiarare che l'atto di cessione delle quote per scrittura privata autenticata
a mezzo notaio di Roma in data 22.9.2020 è simulato, porta un prezzo Persona_1
totalmente irrisorio rispetto al valore effettivo del bene ceduto e può essere a tutti gli effetti considerato un atto di donazione, da ritenersi, però, insanabilmente nullo, perché privo dei requisiti di forma dell'atto pubblico e della presenza dei due testimoni.
2) Accertare e dichiarare che l'atto di cessione delle quote, fermo ed assorbente quanto dedotto nel precedente punto delle conclusioni, deve in ogni caso ritenersi annullabile
Pagina 1 di 5 perché sottoscritto in un particolare momento di vita della cedente, che induce a ritenere la sua non totale capacità di intendere e volere.
3) Accertare e dichiarare che a fronte delle dedotte nullità e/o annullabilità, il 98% di partecipazione goduto dalla de cuius sig.ra è rimasto di sua esclusiva Persona_2 proprietà e per l'effetto, trattasi di bene caduto in successione alla sua morte.
4) Con integrale vittoria di spese ed onorari di lite, rivalsa iva, cassa avvocati e rimborso forfettario».
Per parte convenuta: “Piaccia al Tribunale, respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, le domande promosse dall'attore , con sua condanna alla rifusione Parte_1
delle spese, spese generali e onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Domanda di accertamento della simulazione e conseguente nullità della donazione dissimulata.
La domanda principale di accertamento della simulazione (relativa, oggettiva), dell'atto di compravendita delle quote societarie, non può essere accolta, per assoluto difetto di prova.
Per ormai consolidata giurisprudenza, l'erede che agisca per far accertare la simulazione di un contratto concluso dal de cuius, suo dante causa, può essere considerato terzo rispetto alle parti contraenti – con conseguente libertà di mezzi di prova ex art. 1417 c.c. – soltanto nel caso in cui agisca a tutela e reintegra della propria quota di riserva, cioè quando l'accertamento della simulazione miri non già a far rientrare semplicemente il bene nel patrimonio ereditario, bensì ad integrare il valore della legittima, altrimenti leso dall'atto dispositivo asseritamente simulato;
al contrario, quando l'erede agisce nella medesima posizione del de cuius, ovvero facendo valere la simulazione al solo fine di far rientrare il bene nell'asse (in caso di simulazione assoluta, o di domanda di nullità del contratto dissimulato) o di chiedere la collazione della donazione, egli è soggetto agli stessi limiti di prova cui soggiacciono le originarie parti contraenti (ex multis Cass. n. 8215 del 4/04/2013;
n. 19912 del 22/09/2014; n. 536 dell'11/01/2018; n. 15510 del 13/06/2018 e n. 12317 del
9/05/2019).
Ne consegue che, poiché nel caso di specie l'attore non ha proposto azione di riduzione a tutela della propria quota legittima, chiedendo soltanto l'accertamento della simulata donazione, e della sua conseguente nullità per difetto di forma, al solo fine di dichiarare che
Pagina 2 di 5 la quota di partecipazione societaria ceduta rientri, in realtà, nell'asse ereditario della cedente (cfr. punto 3 delle conclusioni della citazione), egli non può godere del regime di prova libera ex art. 1417 c.c., come terzo non contraente.
Ne consegue che, oltre al divieto di prova testimoniale, vige anche quello, derivato, di ricorrere alla prova presuntiva (art. 2729 comma 2 c.c.), essendo ammissibile, quale unica prova della simulazione, la prova documentale.
Nella fattispecie in esame, l'attore ha sostenuto che la simulazione è desumibile dal fatto che il prezzo pagato per la cessione delle quote sarebbe irrisorio (€ 100,00), talmente inferiore rispetto al valore effettivo delle partecipazioni societarie, da risultare, nella sostanza, simbolico (la c.d. vendita nummo uno).
Ebbene -a prescindere da ogni valutazione sulla correttezza nel merito di una simile affermazione- è di assoluta evidenza che, fondare una domanda di accertamento della simulazione su tale elemento, significa ricorrere ad una presunzione, come tale rientrante nel divieto probatorio di legge.
È dunque priva di pregio giuridico l'argomentazione della difesa attrice (esposta nella comparsa conclusionale), secondo cui, fermi i limiti probatori di legge, il Giudice dovrebbe comunque tenere conto della simulazione che risulti aliunde in maniera evidente;
al di là del fatto che, a fronte delle contestazioni e delle produzioni documentali del convenuto, la asserita “evidenza” della prova è tutt'altro che pacifica, accogliere un simile ragionamento significherebbe, in pratica, aggirare i chiari limiti di legge, non già in base alla tipologia e natura della prova, bensì in base al suo grado di rilevanza (verrebbe da dire alla sua
“intensità”); in altre parole, si verrebbe a modificare la norma dell'art. 1417 c.c., nel senso di vietare la prova della simulazione per testimoni o presunzioni, a meno che queste non siano assolutamente evidenti (senza contare, poi, che, per sua natura, le prove presuntive, per essere valide, richiedono di per sé un certo grado di intensità, dovendo essere gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c.).
Domanda di annullamento dell'atto di cessione, per incapacità di intendere e volere della cedente.
Anche tale domanda subordinata deve essere rigettata, per totale assenza di prova in ordine alla dedotta incapacità della sig.ra all'epoca della stipula del contratto Persona_2
de quo (22.09.2020).
Pagina 3 di 5 Per la verità, prima ancora che la mancanza di prova di uno stato di incapacità, non è dimostrata nel presente giudizio nemmeno la sussistenza di una malattia o infermità che affliggeva la sig.ra all'epoca, idonea ad incidere sulle sue capacità cognitive o Per_2
intellettive.
Già le allegazioni dell'attore nell'atto introduttivo appaiono, sul punto, abbastanza scarne, essendosi dedotto genericamente che la sig.ra fosse affetta da gravi problemi fisici, Per_2
da insufficienza respiratoria e da uno stato depressivo, per cui era sottoposta a terapia con psicofarmaci. Posto che i “problemi fisici” (nemmeno più dettagliatamente indicati) e l'insufficienza respiratoria, in quanto patologie esclusivamente organiche, non possono determinare una incapacità di intendere e volere, di norma nemmeno la depressione ha effetti negativi sulle capacità cognitive del soggetto, incidendo, per lo più, sul suo stato emotivo e sulla sua situazione umorale e relazionale.
Nella specie, peraltro, l'unico elemento probatorio allegato è un certificato del dr. Per_3
, medico curante, datato 3.02.2021, quindi postumo (doc. 10 memoria 183 comma
[...]
6 n. 2 c.p.c. di parte attrice), che, più che un vero e proprio certificato, si presenta come una sorta di sintetica relazione del medico sulle condizioni di salute della sig.ra per Per_2
alcuni aspetti nemmeno oggetto di riscontro diretto da parte del redattore, che si limita a riportare il contenuto di referti di altri specialisti (non prodotti, a loro volta, in atti).
In ogni caso, da tale documento, non emerge né una prova diretta di un qualche deficit cognitivo o volitivo della sig.ra né, tanto meno, la presenza di patologie o infermità Per_2
idonee ad incidere sulle capacità intellettive o percettive della de cuius.
Si parla, infatti, di problemi cardiaci, circolatori e respiratori (fibrillazione atriale, ipertensione arteriosa, broncopneumopatia cronica), e, inoltre, di una sindrome ansioso- depressiva, senza, però, riportare alcuna conseguenza sul piano della capacità di intendere e volere della paziente;
tra l'altro, lo stesso medico precisa che dal 9 gennaio 2020, non aveva più prescritto farmaci antidepressivi, il che, verosimilmente, porta a ritenere che la sindrome, a quell'epoca, non fosse particolarmente grave o acuta (e siamo a circa 8 mesi dalla stipula del contratto per cui è causa).
Irrilevante è l'accenno alla presenza di un deficit della memoria a breve termine, che, in primo luogo, non è stato riscontrato direttamente dal dr. che lo rileva da un referto Per_3
del geriatra e, in secondo luogo, è risalente al 1° giugno 2018 (o, meglio, il medico dice di averlo potuto visionare quel giorno, in occasione di una visita della sig.ra senza Per_2
Pagina 4 di 5 però precisare la data di redazione del referto); non essendovi alcun elemento che consenta di ritenere tale disturbo ancora sussistente all'epoca di conclusione del contratto di cessione delle quote e, comunque, trattandosi di un'indicazione troppo generica per poter fondare anche solo il sospetto che la sig.ra fosse incapace di intendere e volere nel Per_2
settembre 2020.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, di bassa complessità), della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per quella introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 13241/2021, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- rigetta tutte le domande di parte attrice;
- condanna l'attore alla refusione, in favore del Parte_1
convenuto , delle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_1
7.616,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 14/10/2024.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 13241/2021 del R.G., pendente tra
(C.F. , con l'Avv. DEROMA Parte_1 C.F._1
SERAPIO,
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), con gli Avv.ti POLCHI Controparte_1 C.F._2
RODOLFO e BERSANI MASSIMO,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Simulazione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «Voglia l'On. Tribunale Adito, contrariis reiectis,
1) Accertare e dichiarare che l'atto di cessione delle quote per scrittura privata autenticata
a mezzo notaio di Roma in data 22.9.2020 è simulato, porta un prezzo Persona_1
totalmente irrisorio rispetto al valore effettivo del bene ceduto e può essere a tutti gli effetti considerato un atto di donazione, da ritenersi, però, insanabilmente nullo, perché privo dei requisiti di forma dell'atto pubblico e della presenza dei due testimoni.
2) Accertare e dichiarare che l'atto di cessione delle quote, fermo ed assorbente quanto dedotto nel precedente punto delle conclusioni, deve in ogni caso ritenersi annullabile
Pagina 1 di 5 perché sottoscritto in un particolare momento di vita della cedente, che induce a ritenere la sua non totale capacità di intendere e volere.
3) Accertare e dichiarare che a fronte delle dedotte nullità e/o annullabilità, il 98% di partecipazione goduto dalla de cuius sig.ra è rimasto di sua esclusiva Persona_2 proprietà e per l'effetto, trattasi di bene caduto in successione alla sua morte.
4) Con integrale vittoria di spese ed onorari di lite, rivalsa iva, cassa avvocati e rimborso forfettario».
Per parte convenuta: “Piaccia al Tribunale, respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, le domande promosse dall'attore , con sua condanna alla rifusione Parte_1
delle spese, spese generali e onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Domanda di accertamento della simulazione e conseguente nullità della donazione dissimulata.
La domanda principale di accertamento della simulazione (relativa, oggettiva), dell'atto di compravendita delle quote societarie, non può essere accolta, per assoluto difetto di prova.
Per ormai consolidata giurisprudenza, l'erede che agisca per far accertare la simulazione di un contratto concluso dal de cuius, suo dante causa, può essere considerato terzo rispetto alle parti contraenti – con conseguente libertà di mezzi di prova ex art. 1417 c.c. – soltanto nel caso in cui agisca a tutela e reintegra della propria quota di riserva, cioè quando l'accertamento della simulazione miri non già a far rientrare semplicemente il bene nel patrimonio ereditario, bensì ad integrare il valore della legittima, altrimenti leso dall'atto dispositivo asseritamente simulato;
al contrario, quando l'erede agisce nella medesima posizione del de cuius, ovvero facendo valere la simulazione al solo fine di far rientrare il bene nell'asse (in caso di simulazione assoluta, o di domanda di nullità del contratto dissimulato) o di chiedere la collazione della donazione, egli è soggetto agli stessi limiti di prova cui soggiacciono le originarie parti contraenti (ex multis Cass. n. 8215 del 4/04/2013;
n. 19912 del 22/09/2014; n. 536 dell'11/01/2018; n. 15510 del 13/06/2018 e n. 12317 del
9/05/2019).
Ne consegue che, poiché nel caso di specie l'attore non ha proposto azione di riduzione a tutela della propria quota legittima, chiedendo soltanto l'accertamento della simulata donazione, e della sua conseguente nullità per difetto di forma, al solo fine di dichiarare che
Pagina 2 di 5 la quota di partecipazione societaria ceduta rientri, in realtà, nell'asse ereditario della cedente (cfr. punto 3 delle conclusioni della citazione), egli non può godere del regime di prova libera ex art. 1417 c.c., come terzo non contraente.
Ne consegue che, oltre al divieto di prova testimoniale, vige anche quello, derivato, di ricorrere alla prova presuntiva (art. 2729 comma 2 c.c.), essendo ammissibile, quale unica prova della simulazione, la prova documentale.
Nella fattispecie in esame, l'attore ha sostenuto che la simulazione è desumibile dal fatto che il prezzo pagato per la cessione delle quote sarebbe irrisorio (€ 100,00), talmente inferiore rispetto al valore effettivo delle partecipazioni societarie, da risultare, nella sostanza, simbolico (la c.d. vendita nummo uno).
Ebbene -a prescindere da ogni valutazione sulla correttezza nel merito di una simile affermazione- è di assoluta evidenza che, fondare una domanda di accertamento della simulazione su tale elemento, significa ricorrere ad una presunzione, come tale rientrante nel divieto probatorio di legge.
È dunque priva di pregio giuridico l'argomentazione della difesa attrice (esposta nella comparsa conclusionale), secondo cui, fermi i limiti probatori di legge, il Giudice dovrebbe comunque tenere conto della simulazione che risulti aliunde in maniera evidente;
al di là del fatto che, a fronte delle contestazioni e delle produzioni documentali del convenuto, la asserita “evidenza” della prova è tutt'altro che pacifica, accogliere un simile ragionamento significherebbe, in pratica, aggirare i chiari limiti di legge, non già in base alla tipologia e natura della prova, bensì in base al suo grado di rilevanza (verrebbe da dire alla sua
“intensità”); in altre parole, si verrebbe a modificare la norma dell'art. 1417 c.c., nel senso di vietare la prova della simulazione per testimoni o presunzioni, a meno che queste non siano assolutamente evidenti (senza contare, poi, che, per sua natura, le prove presuntive, per essere valide, richiedono di per sé un certo grado di intensità, dovendo essere gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c.).
Domanda di annullamento dell'atto di cessione, per incapacità di intendere e volere della cedente.
Anche tale domanda subordinata deve essere rigettata, per totale assenza di prova in ordine alla dedotta incapacità della sig.ra all'epoca della stipula del contratto Persona_2
de quo (22.09.2020).
Pagina 3 di 5 Per la verità, prima ancora che la mancanza di prova di uno stato di incapacità, non è dimostrata nel presente giudizio nemmeno la sussistenza di una malattia o infermità che affliggeva la sig.ra all'epoca, idonea ad incidere sulle sue capacità cognitive o Per_2
intellettive.
Già le allegazioni dell'attore nell'atto introduttivo appaiono, sul punto, abbastanza scarne, essendosi dedotto genericamente che la sig.ra fosse affetta da gravi problemi fisici, Per_2
da insufficienza respiratoria e da uno stato depressivo, per cui era sottoposta a terapia con psicofarmaci. Posto che i “problemi fisici” (nemmeno più dettagliatamente indicati) e l'insufficienza respiratoria, in quanto patologie esclusivamente organiche, non possono determinare una incapacità di intendere e volere, di norma nemmeno la depressione ha effetti negativi sulle capacità cognitive del soggetto, incidendo, per lo più, sul suo stato emotivo e sulla sua situazione umorale e relazionale.
Nella specie, peraltro, l'unico elemento probatorio allegato è un certificato del dr. Per_3
, medico curante, datato 3.02.2021, quindi postumo (doc. 10 memoria 183 comma
[...]
6 n. 2 c.p.c. di parte attrice), che, più che un vero e proprio certificato, si presenta come una sorta di sintetica relazione del medico sulle condizioni di salute della sig.ra per Per_2
alcuni aspetti nemmeno oggetto di riscontro diretto da parte del redattore, che si limita a riportare il contenuto di referti di altri specialisti (non prodotti, a loro volta, in atti).
In ogni caso, da tale documento, non emerge né una prova diretta di un qualche deficit cognitivo o volitivo della sig.ra né, tanto meno, la presenza di patologie o infermità Per_2
idonee ad incidere sulle capacità intellettive o percettive della de cuius.
Si parla, infatti, di problemi cardiaci, circolatori e respiratori (fibrillazione atriale, ipertensione arteriosa, broncopneumopatia cronica), e, inoltre, di una sindrome ansioso- depressiva, senza, però, riportare alcuna conseguenza sul piano della capacità di intendere e volere della paziente;
tra l'altro, lo stesso medico precisa che dal 9 gennaio 2020, non aveva più prescritto farmaci antidepressivi, il che, verosimilmente, porta a ritenere che la sindrome, a quell'epoca, non fosse particolarmente grave o acuta (e siamo a circa 8 mesi dalla stipula del contratto per cui è causa).
Irrilevante è l'accenno alla presenza di un deficit della memoria a breve termine, che, in primo luogo, non è stato riscontrato direttamente dal dr. che lo rileva da un referto Per_3
del geriatra e, in secondo luogo, è risalente al 1° giugno 2018 (o, meglio, il medico dice di averlo potuto visionare quel giorno, in occasione di una visita della sig.ra senza Per_2
Pagina 4 di 5 però precisare la data di redazione del referto); non essendovi alcun elemento che consenta di ritenere tale disturbo ancora sussistente all'epoca di conclusione del contratto di cessione delle quote e, comunque, trattandosi di un'indicazione troppo generica per poter fondare anche solo il sospetto che la sig.ra fosse incapace di intendere e volere nel Per_2
settembre 2020.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, di bassa complessità), della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per quella introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 13241/2021, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- rigetta tutte le domande di parte attrice;
- condanna l'attore alla refusione, in favore del Parte_1
convenuto , delle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_1
7.616,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 14/10/2024.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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