Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 25.03.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 04.04.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti,
queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 15.25.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1088 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Filippo Di Benedetto) Parte_1
attore
E
e (Avv. Angela Tommaso) Controparte_1 CP_2
convenute
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Rigetta le domande spiegate da con atto di citazione del 20.01.2022 e Parte_1
04.02.2022;
- Condanna l'attore alla rifusione in favore delle convenute delle spese di lite, liquidate, in difetto di nota, in complessivi € 3.550,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del
15% del compenso totale della prestazione.
convenute ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., il ristoro di tutti i danni sofferti in conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi il 02.04.2021, alle ore 14,00 circa, allorquando, recatosi presso l'immobile di proprietà delle stesse sito nella c.da Piano di Tresca di Balestrate per eseguire un intervento sull'impianto idraulico, poggiata la mano destra sul recipiente metallico dell'autoclave,
veniva folgorato da una scarica elettrica, in conseguenza della quale veniva scaraventato contro il muro, per poi rovinare al suolo.
Poste le superiori premesse in fatto, è da dire che la domanda dell'attore non può trovare accoglimento, in quanto l'istruttoria espletata non ha consentito la formazione di una prova idonea a convincere il Tribunale della sua fondatezza, essendo i dati processuali acquisiti inidonei a fare ritenere sufficientemente provato l'an debeatur nei termini in cui esso è stato prospettato in atto di citazione.
Secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore: a mente dell'art. 2697 c.c., invero, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Spetta, dunque, a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità
tra questo e il comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità
costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della relativa prova incombe sull'attore.
Peraltro, sia nel caso in cui la fattispecie venisse sussunta nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c. sia nell'ipotesi in cui essa venisse inquadrata nell'ambito della disposizione di cui all'art. 2043 c.c., non potrebbe prescindersi dall'accertamento della sussistenza del nesso eziologico tra il lamentato danno e il comportamento che si pretende averlo provocato.
Sotto il primo profilo, mette conto osservare che, secondo granitico orientamento della Corte di
Cassazione, anche recentissimamente ribadito, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva
- in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente,
alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima, dalla colpa ex art. 1227 c.c., bastando la colpa del danneggiato (Cass. Civ., n. 21675/2023; n. 2376/2024) o, la seconda, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cass. Civ., n. 11152/2023;
S.U., n. 20943/2022).
Nel solco di tale principio, la Suprema Corte, ha sottolineato che il fatto integrante il "caso fortuito”
è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé
l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res
(Cass. Civ., Sez. III, n. 26142/2023).
In tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè,
un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Anche nell'ipotesi in cui la fattispecie venisse sussunta nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c.,
non potrebbe prescindersi dall'accertamento della sussistenza del nesso eziologico tra il lamentato danno e il comportamento che si pretende averlo provocato, atteso che, anche applicando la disciplina dell'art. 2043 c.c., la responsabilità si configurerebbe qualora il danneggiato provasse l'esistenza dell'insidia occulta e non prevedibile, oltre che il nesso causale tra il pericolo e l'evento lesivo.
Difatti, in tema di responsabilità extracontrattuale, la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.
Nel caso di specie, l'attorea domanda non può trovare accoglimento né sotto il profilo dell'art. 2051
c.c. né ove inquadrata nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c.
Invero, l'affermazione della sussistenza del diritto azionato in questo giudizio da parte attrice presupporrebbe accertato il fatto che i lamentati danni siano stati cagionati dalla folgorazione patita all'interno del locale tecnico dell'immobile di proprietà delle due convenute, ove erano installate le attrezzature tecniche di pertinenza dell'impianto idraulico, addebitabile al mancato rispetto da parte delle dei sistemi di protezione previsti dalla legge. CP_1
Nondimeno, di detto nesso di causalità non è stata fornita adeguata dimostrazione in corso di causa.
Ora, posto che le convenute hanno recisamente contestato l'evento così come rappresentato in citazione, era onere dell'attore offrire una rigorosa dimostrazione dei fatti lamentati nel libello introduttivo.
Le Ciresi, invero, pur confermando l'intervento del all'interno del vano adiacente al primo Pt_1
cancello di ingresso nella loro proprietà, ove si trovano i motori dell'acqua e relative attrezzature,
hanno negato che, nel corso del detto intervento, l'attore sia stato folgorato da una scarica elettrica.
Anzi, a detta delle stesse, l'uomo sarebbe entrato e uscito più volte dal locale “per altro, munito di un c.d. cercafase” per verificare “l'insussistenza di dispersioni di corrente all'interno del vano” e, effettuato l'intervento, sarebbe “poi andato via con la propria autovettura, guidandola speditamente”.
L'evidente discrepanza tra le due rappresentazioni avrebbe dovuto indurre l'attore a fornire stringente prova delle proprie allegazioni.
Nondimeno, il quadro probatorio complessivamente acquisito non ha offerto alcuna dimostrazione della realtà storica del fatto narrato dal e della sua effettiva dinamica. Pt_1
Invero, le prove orali articolate a supporto delle proprie allegazioni non sono state motivatamente ritenute ammissibili (cfr. ordinanze rese alle udienze del 27.04.2023 e 04.02.2024, a cui ci si riporta).
D'altra parte, nessun significativo elemento offre il verbale di pronto soccorso redatto dai sanitari il giorno del fatto: a ben vedere, all'esame obiettivo dei medici, il non presentava alcun Pt_1
riscontro oggettivo conseguente alla folgorazione lamentata e al colpo subito alla spalla destra, di cui lamentava l'impotenza funzionale e in cui avvertiva vivo dolore.
Nel dettaglio, dopo avere formulato una diagnosi di “elettrocauterizzazione con corrente domestica”, all'esame obiettivo, alla voce “mano dx sede di contatto”, i medici riportavano “nulla da segnalare” e, quanto alla spalla dx, scrivevano esclusivamente “dolente e con deficit funzionale”. Nessuna ustione visibile a livello cutaneo sulla mano che era stata poggiata sul recipiente di metallo
– che sarebbe stata attendibile quale ovvia conseguenza di una “violenta scarica elettrica” – ovvero compromissioni di natura cardiaca venivano riscontrate nelle immediatezze del fatto, tant'è che i sanitari davano atto di un'“attività cardiaca ritmica”, a cui conseguiva un esito negativo del tracciato dell'elettrocardiogramma, che pure fu eseguito durante la visita e che, in caso contrario,
sarebbe stato segnalato sul verbale.
Peraltro, pur accertata l'eventuale sussistenza di danni alla spalla mediante apposito esame radiografico, nessuna lesione veniva riscontrata, tanto che il veniva dimesso senza Pt_1
particolari prescrizioni, se non di tipo farmacologico, e con una prognosi di 0 giorni, senza neppure l'indicazione di immobilizzare l'arto.
In buona sostanza, una folgorazione quale quella descritta dall'attore ben avrebbe dovuto provocare conseguenze di un tale rilievo che avrebbero dovuto inevitabilmente essere trasposte nel verbale dai medici del pronto soccorso, che, invece, nulla hanno rilevato nella sede del contatto e, seppure eseguiti approfondimenti di natura cardiologica e radiologica (sulla spalla asseritamente traumatizzata dal colpo patito), nessun esito hanno rappresentato, dimettendo il paziente senza alcuna prescrizione particolare - se non la somministrazione di farmaci antidolorifici - e una prognosi di 0 giorni.
A nulla vale, poi, il certificato medico redatto il 07.07.2022, allegato dall'attore alla memoria n. 2,
laddove si consideri che detto documento è stato redatto soltanto nel corso del giudizio ed è relativo ad un controllo medico, che sarebbe avvenuto il giorno del fatto, id est oltre un anno prima.
Stando così le cose, nessuna prova è emersa che confermi l'evento così come narrato dall'attore –
evento che le due convenute hanno sempre negato, rappresentando una realtà storica del tutto differente.
Gli scarni elementi in atti non valgono a dimostrare senza margini di dubbio che l'attore sia rimasto folgorato durante l'intervento tecnico all'interno della proprietà delle due CP_1
Dalle superiori considerazioni discende che della verificazione del fatto dannoso, della sua dinamica e della sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il lamentato danno non sono stati forniti elementi sufficienti e ciò con grave detrimento della domanda di risarcimento attorea, che non può trovare in questa sede accoglimento e va respinta. Conclusivamente, in ordine al governo delle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, l'attore va condannato a rifondere alle convenute le spese sostenute in giudizio, che vanno liquidate, d'ufficio, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L.
247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.550,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 25 marzo 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Francesca Taormina