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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1002/2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Rossi, per procura in atti;
OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Massari, per procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.3.2025, le parti hanno discusso la causa, che è stata decisa come da sentenza letta in udienza.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.2.2024 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2272/23 emesso il
[...]
21.12.2023 dal Tribunale di Lecce, con cui aveva ottenuto nei Controparte_1 suoi confronti ingiunzione per il pagamento della somma di € 5.416,54, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di canoni di locazione dei mesi di settembre, ottobre 2023 e di otto giorni del mese di novembre 2023, nella misura di € 2.389,65 mensili, non contestata perché precedentemente autoridotta dalla società conduttrice, per la locazione dell'immobile sito in Lecce, alla Via Federico D'Aragona n. 2 e Via Theutra n. 13, dalla stessa condotto per uso non abitativo, sulla base di un contratto stipulato il 30.10.2003. In particolare, l'opponente deduceva che, a seguito di un contenzioso ancora pendente in sede di Cassazione, il contratto era stato dichiarato risolto e, in data 8.11.2023, l'immobile era stato rilasciato, ma il locatore non aveva restituito la cauzione di
€ 6.197,49 (corrispondente a tre mensilità) versata dopo la stipula del contratto. Pertanto, evidenziando come la richiesta formulata in via stragiudiziale con racc. a.r. del giorno 11.1.2024 non avesse sortito effetto, concludeva chiedendo l'accertamento del suo diritto alla restituzione del deposito cauzionale versato all'atto della stipula del contratto di locazione, per complessivi
€ 8.280,07 -di cui € 6.197,49, a titolo di cauzione ed € 2.082,58, a titolo di interessi legali maturati-, oltre interessi medio tempore maturandi;
nonché la condanna dell'opposto al pagamento di tale somma e, comunque, per effetto della compensazione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese processuali. si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione e, in particolare, deducendo che la restituzione del deposito cauzionale non era esigibile perché non vi era ancora stata la regolare riconsegna dell'immobile locato, che era ancora occupato da ingombranti beni del conduttore che non aveva ottemperato alla diffida dell'Ufficiale
Giudiziario ad asportarli nel temine di 30 giorni. Sotto altro profilo, poi, l'opposto aggiungeva che la società debitrice era debitrice ancora di somme ingenti ben superiori all'importo del deposito cauzionale, rinvenienti dalla sentenza n. 2108/2022 con cui il Tribunale di Lecce aveva dichiarato risolto il contratto di locazione, condannando, tra l'altro, l'odierna opponente al pagamento di
€ 12.653,00 a titolo di saldo del canone da gennaio 2016 a giugno 2016, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna rata, nonché di numerose altre voci di credito, per le quali proponeva domanda riconvenzionale, quali: a) mancata disponibilità dell'immobile dal 09/11/2023 fino all'effettivo sgombero, mediante il ritiro dei beni mobili e dei rivestimenti;
b) impossibilità di accertamento dei danni per fatto imputabile alla conduttrice;
c) mancato pagamento degli oneri accessori (AQP) per un importo pari ad € 2.544,88 (fattura del 17/10/2022 di € 802,34; fattura del 18/04/2023 di
€ 817,82; fattura del 17/10/2023 di € 924,72); d) mancato pagamento della tassa di registro della sentenza n. 1208/22 e 423/23 rispettivamente di € 532,41 e di € 200,00 per un totale di € 732,41;
e) credito di € 187.821,15 oltre interessi legali da ogni singola scadenza al soddisfo relativo alle differenze canoni non versati nel periodo luglio 2016/novembre 2023 (canone dovuto € 4.500,00 – canone versato € 2.389,65 = € 2.110,35 x 89). Pertanto, l'opposto concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto della domanda proposta dall'opponente, nonché l'accertamento della legittimità dell'attribuzione in favore del locatore del deposito cauzionale e degli interessi in acconto alle maggiori somme dovute e, in via
2 riconvenzionale, la condanna dell'opponente al pagamento delle seguenti somme: € 732,41 a titolo di tassa di registro dovuta dall'opponente relativa alle sentenze n. 1208/22 e 423/23 di 1° e 2° grado, in quanto la era Parte_1
totalmente soccombente;
€ 187.821,15 per differenze canoni non versati nel periodo luglio 2016 – novembre 2023, oltre interessi legali da ogni singola scadenza al soddisfo, in virtù delle sentenze provvisoriamente esecutive di 1° e 2° grado le quali dichiaravano legittimo il canone di € 4.500,00 mensili;
€ 2.544,88 per fatture AQP a carico della conduttrice relative al periodo di occupazione dell'immobile; € 36.000,00 per otto mesi (da novembre 2023 a giugno 2024) per mancato utilizzo dell'immobile per fatto e colpa della conduttrice, oltre le successive mensilità maturande fino all'integrale sgombero del locale dai beni di proprietà della conduttrice. In via subordinata, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 19.117,20 pari a otto mesi per un importo mensile di € 2.389,65, somma questa non contestata, per un totale complessivo di
€ 222.566,94, che detratta la somma di € 8.280,07 si riduceva a € 214.286,87, oltre interessi legali.
Chiedeva, inoltre, la condanna della società opponente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, che la stessa fosse dichiarata inadempiente alla riconsegna dei locali sgomberi da cose e, pertanto, fosse condannata a risarcire tutti i danni ad essa imputabili, nella misura da accertare nel corso del giudizio dopo lo sgombero dei locali e la rimozione dei rivestimenti. In via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse stata ritenuta fondata la domanda avversa, chiedeva che fosse disposta la compensazione tra il deposito cauzionale e i maggiori importi dovuti al locatore richiesti in via riconvenzionale, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 19.6.2024 rinunciava alla domanda Controparte_1
riconvenzionale, non avendo formulato, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., richiesta di differimento dell'udienza di comparizione.
La causa, dunque, matura per la decisione, era discussa e decisa il 20.3.2025, come da sentenza letta in udienza.
********
L'opposizione è fondata e va accolta, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, si deve rilevare come parte opponente non abbia contestato la spettanza della somma domandata dall'opposto con il ricorso monitorio, di € 5.416,54, oltre interessi, per i canoni dei mesi di settembre e ottobre 2023, oltre che dei primi otto giorni del mese di novembre 2023.
Con riferimento, invece, alla domanda proposta dalla società opponente per la condanna dell'opposto alla restituzione del deposito cauzionale versato all'atto della stipula del contratto di locazione, per complessivi € 8.280,07 -di cui € 6.197,49, a titolo di cauzione ed € 2.082,58, a titolo di interessi legali maturati-, oltre interessi medio tempore maturandi, occorre considerare che
3 secondo la pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità nel contratto di locazione,
l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale sorge in capo al locatore al termine del rapporto, non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma dopo tale evento, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione. Tuttavia, dallo svincolo, volontario o coattivo, dei beni o somme oggetto di deposito, non può inferirsi in via automatica l'insussistenza di obbligazioni inadempiute del conduttore o di danni da risarcire, dal momento che non è l'accertamento dell'insussistenza di danni ovvero dell'infondatezza di pretese risarcitorie del locatore a far sorgere il diritto alla restituzione del deposito cauzionale del conduttore ma l'avvenuto rilascio dell'immobile. Pertanto, nel giudizio promosso per la restituzione del deposito cauzionale, l'esistenza di eventuali danni può essere dedotta a fondamento di domanda riconvenzionale risarcitoria, nel rispetto dei termini processuali dettati a pena di decadenza, non potendo la semplice allegazione degli stessi considerarsi mera difesa volta a negare la sussistenza del fatto costitutivo del credito azionato (Cass.
Civ. Sez. III, sentenza 5 luglio 2019, n. 18069).
Orbene, nella presente fattispecie, da un attento esame del verbale di rilascio del giorno 8.11.2023 emerge chiaramente che il rilascio dell'immobile è stato eseguito, come attestato dall'Ufficiale
Giudiziario e, difatti, quest'ultimo, con riferimento ai beni della società conduttrice ancora presenti ha dato atto che gli stessi, per comune accordo delle parti, ove non fossero stati rimossi nel termine di trenta giorni dalla conduttrice, sarebbero stati assoggettai alla disciplina di cui al nuovo art. 609
c.p.c. e, dunque, sarebbero stati considerati abbandonati, con facoltà del locatore di venderli o disporne lo smaltimento. Pertanto, eseguito il rilascio dell'immobile locato, si deve ritenere che sia sorto il diritto del conduttore alla restituzione del deposito cauzionale.
Non può, però, essere accolta la domanda di condanna al pagamento dell'importo complessivo di
€ 8.280,07, tra somma depositata e interessi già maturati, formulata dell'odierna opponente, in quanto, sebbene l'opposto abbia rinunciato alle domande formulate in via riconvenzionale per l'accertamento di numerose inadempienze contestate al conduttore, che nel presente giudizio sarebbero state inammissibili per mancata formulazione della richiesta di differimento dell'udienza di comparizione ex art. 418 c.p.c., tra cui rientra anche la domanda di accertamento della legittimità dell'attribuzione del deposito cauzionale in suo favore, però, si deve anche rilevare come in primis la somma di € 5.416,54 -a titolo di canoni di locazione dei mesi di settembre, ottobre 2023 e di otto giorni del mese di novembre 2023-, portata dal decreto ingiuntivo opposto, come già evidenziato, non abbia formato oggetto di alcuna specifica contestazione e, dall'altro, con la sentenza n.
2108/2022, attualmente provvisoriamente esecutiva in pendenza di giudizio di Cassazione pendente
4 fra le stesse parti in causa, il Tribunale di Lecce abbia, tra l'altro, condannato l'odierna opponente al pagamento di € 12.653,00 a titolo di saldo del canone da gennaio 2016 a giugno 2016, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna rata.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, allo stato, in ragione delle somme attualmente dovute dalla società opponente a (€ 5.416,54 e € 12.653,00, oltre Controparte_1 interessi), maggiori dell'importo del deposito cauzionale (€ 8.280,07), la domanda di condanna al pagamento di tale importo non può che essere rigettata.
Sotto altro profilo, può, invece essere accolta la sola eccezione di compensazione avanzata dalla società opponente per paralizzare la pretesa azionata dal locatore nel presente giudizio con il ricorso monitorio (€ 5.416,54), e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
A fronte dell'accoglimento dell'opposizione sulla base dell'eccezione di compensazione e del rigetto della domanda di condanna proposta dall'opponente, si ritiene equo disporre che le spese processuali siano compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2272/23, emesso il 21.12.2023 dal Tribunale di Lecce;
2) rigetta le ulteriori domande;
3) compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 20 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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