Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 19/03/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02308/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01049/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2022, proposto da
EL TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vergara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Monte di Dio, 66;
contro
Comune Massa di Somma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Zinno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento
- della ordinanza del Responsabile del 2° Settore Tecnico e Governo del Territorio del Comune di Massa di Somma n. 47 del 30/11/2021, successivamente notificata, di sgombero dell'area recintata sita al Corso Pirandello di circa 145 mq facente parte del patrimonio disponibile del Comune ed in uso al ricorrente da decenni per il deposito di legna a servizio del frontistante panificio regolarmente autorizzato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Massa di Somma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente, con atto depositato in giudizio il 18 maggio 2022, ha dato conto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
Considerato che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il Giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato, Sez. VI, 7 settembre 2001 n. 4859);
Ritenuto, di conseguenza, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
Ritenuto di poter compensare, stante l’esito della controversia, le spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO