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Sentenza 1 agosto 2024
Sentenza 1 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/08/2024, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 28/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CONCORSUALE
riunito in Camera di Consiglio in persona delle Magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Ada Cappello Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZADI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
visto il ricorso depositato in data 27.03.2024 con cui Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. LORENZO TORNIELLI, con l'ausilio del C.F._1
Professionista dell'OCC dott. Antonio Viola, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
*****
Premesso che il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
e che, pertanto, risulta essere questa la disciplina oramai vigente cui è necessario fare riferimento;
ritenuto che, mediante la suddetta riforma, il legislatore non abbia inteso espungere dall'ordinamento l'istituto della Liquidazione del patrimonio del debitore, bensì semplificarne la disciplina;
ritenuto dunque che si è al cospetto di una novazione dell'istituto giuridico, posto che “dal fenomeno dell'abrogazione va tenuto distinto quello della riproduzione della norma giuridica, il quale si verifica quando una norma, già enunciata in una fattispecie normativa, venga iscritta in un provvedimento normativo successivo. In tali casi, la norma non viene abrogata in senso proprio, pur risultandone «novata» e cioè sostituita, la fonte” (Cass. Pen. n. 299/1973);
***** letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
ritenuto che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo
IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo famigliare, oltre che al fine di una interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo famigliare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.
Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che allo stato attuale il nucleo famigliare risulta composto dalla ricorrente e dal coniuge (separato Persona_1
consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Lodi n. 1506/2007, ma tuttora convivente); quest'ultimo è amministratore della società Centro Manutenzione C.F./P.IVA Parte_2
, sede legale in Lodi Via Villani n.2, dalla quale percepisce un reddito netto annuale di P.IVA_1 circa €6.000,00. Con la ricorrente risulta altresì convivente la figlia , maggiorenne Persona_1
non autosufficiente (studentessa universitaria).
La ricorrente percepisce una retribuzione mensile netta, al lordo di cessioni e pignoramenti, pari a circa € 1.100,00 e la stessa, pur richiesta, non ha documentato le spese mensili di sostentamento del nucleo familiare. Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII le spese minime per un nucleo familiare come quello esaminato ammonterebbero ad € 1.540,02, e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa € 880,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio;
al fine di contemperare le esigenze alimentari del nucleo famigliare del ricorrente con quelle dei creditori, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di € 1.000,00.
Il Tribunale ritiene infatti che, stante l'attuale composizione del nucleo famigliare e il contributo fornito dalla ricorrente al sostentamento alle spese familiari, la quota di retribuzione messa a disposizione della procedura, pari a €100,00 mensili, oltre alle mensilità aggiuntive: 13ma € 650 per
3 anni, 14ma € 650 per 3 anni, per un totale di €7.500,00, risulta essere congrua.
Rilevato, infine, che la ricorrente mette a disposizione della procedura gli importi derivanti dalla vendita dei seguenti beni immobili di sua proprietà:
- appartamento e box situati in Sant'Angelo Lodigiano (LO), Via Monte grappa snc, così iscritti al Catasto: Foglio 6, particella 832, sub 14, cat A/3 Cl. 4 vani 3,5, R.C. 253,06. Foglio 6, particella 832, sub 7, cat C/6 Cl. 6 15 mq R.C. 44,93: piena proprietà di Parte_1
allo stato i beni sono oggetto di procedura esecutiva R.G.E n. 134/22 Tribunale di Lodi, il valore dei beni è stato stimato nell'ambito della procedura esecutiva in € 58.644,69;
- appartamento avuto in eredità per la quota di 2/12 situato nel comune di Lodi (LO), Via San
Bassiano n. 32 A, così iscritti al Catasto: Foglio 34, particella 100, sub 13, cat A/3 Cl 2 vani
4, R.C 173,53. Foglio 19, particella 1318, cat A/2 Cl vani3,5, R.C 180,76: proprietà 2/12 di il valore di realizzo è stato indicato dal debitore in € 11.666; Parte_1 visto l'art. 270 CCII;
PQM
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
);
[...] C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Luisa Dalla Via;
3. fissa in anni 3 (tre) la durata della procedura;
4. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott. Antonio Viola;
5. ordina il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
6. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
7. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e autorizza il ricorrente a restare nell'abitazione sino alla sua vendita;
8. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
9. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. fissa ex art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.000,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
11. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
12. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
13. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento).
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 9.07.2024.
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CONCORSUALE
riunito in Camera di Consiglio in persona delle Magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Ada Cappello Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZADI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
visto il ricorso depositato in data 27.03.2024 con cui Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. LORENZO TORNIELLI, con l'ausilio del C.F._1
Professionista dell'OCC dott. Antonio Viola, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
*****
Premesso che il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
e che, pertanto, risulta essere questa la disciplina oramai vigente cui è necessario fare riferimento;
ritenuto che, mediante la suddetta riforma, il legislatore non abbia inteso espungere dall'ordinamento l'istituto della Liquidazione del patrimonio del debitore, bensì semplificarne la disciplina;
ritenuto dunque che si è al cospetto di una novazione dell'istituto giuridico, posto che “dal fenomeno dell'abrogazione va tenuto distinto quello della riproduzione della norma giuridica, il quale si verifica quando una norma, già enunciata in una fattispecie normativa, venga iscritta in un provvedimento normativo successivo. In tali casi, la norma non viene abrogata in senso proprio, pur risultandone «novata» e cioè sostituita, la fonte” (Cass. Pen. n. 299/1973);
***** letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
ritenuto che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo
IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo famigliare, oltre che al fine di una interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo famigliare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.
Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che allo stato attuale il nucleo famigliare risulta composto dalla ricorrente e dal coniuge (separato Persona_1
consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Lodi n. 1506/2007, ma tuttora convivente); quest'ultimo è amministratore della società Centro Manutenzione C.F./P.IVA Parte_2
, sede legale in Lodi Via Villani n.2, dalla quale percepisce un reddito netto annuale di P.IVA_1 circa €6.000,00. Con la ricorrente risulta altresì convivente la figlia , maggiorenne Persona_1
non autosufficiente (studentessa universitaria).
La ricorrente percepisce una retribuzione mensile netta, al lordo di cessioni e pignoramenti, pari a circa € 1.100,00 e la stessa, pur richiesta, non ha documentato le spese mensili di sostentamento del nucleo familiare. Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII le spese minime per un nucleo familiare come quello esaminato ammonterebbero ad € 1.540,02, e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa € 880,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio;
al fine di contemperare le esigenze alimentari del nucleo famigliare del ricorrente con quelle dei creditori, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di € 1.000,00.
Il Tribunale ritiene infatti che, stante l'attuale composizione del nucleo famigliare e il contributo fornito dalla ricorrente al sostentamento alle spese familiari, la quota di retribuzione messa a disposizione della procedura, pari a €100,00 mensili, oltre alle mensilità aggiuntive: 13ma € 650 per
3 anni, 14ma € 650 per 3 anni, per un totale di €7.500,00, risulta essere congrua.
Rilevato, infine, che la ricorrente mette a disposizione della procedura gli importi derivanti dalla vendita dei seguenti beni immobili di sua proprietà:
- appartamento e box situati in Sant'Angelo Lodigiano (LO), Via Monte grappa snc, così iscritti al Catasto: Foglio 6, particella 832, sub 14, cat A/3 Cl. 4 vani 3,5, R.C. 253,06. Foglio 6, particella 832, sub 7, cat C/6 Cl. 6 15 mq R.C. 44,93: piena proprietà di Parte_1
allo stato i beni sono oggetto di procedura esecutiva R.G.E n. 134/22 Tribunale di Lodi, il valore dei beni è stato stimato nell'ambito della procedura esecutiva in € 58.644,69;
- appartamento avuto in eredità per la quota di 2/12 situato nel comune di Lodi (LO), Via San
Bassiano n. 32 A, così iscritti al Catasto: Foglio 34, particella 100, sub 13, cat A/3 Cl 2 vani
4, R.C 173,53. Foglio 19, particella 1318, cat A/2 Cl vani3,5, R.C 180,76: proprietà 2/12 di il valore di realizzo è stato indicato dal debitore in € 11.666; Parte_1 visto l'art. 270 CCII;
PQM
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
);
[...] C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Luisa Dalla Via;
3. fissa in anni 3 (tre) la durata della procedura;
4. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott. Antonio Viola;
5. ordina il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
6. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
7. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e autorizza il ricorrente a restare nell'abitazione sino alla sua vendita;
8. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
9. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. fissa ex art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.000,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
11. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
12. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
13. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento).
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 9.07.2024.
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi