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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/01/2024, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11682/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11682/2023 promossa da:
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino Parte_1 ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1 resistente contumace
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente (come da verbale d'udienza del 4.12.2023): come da ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Pubblico Ministero chiedeva a questo Tribunale l'interdizione, e in subordine l'inabilitazione, della parte convenuta per infermità di mente.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
In data 14.09.20232, su delega del G.I., il G.O.P. dr.ssa Laura Rivello, procedeva all'esame dell'interdicendo alla presenza anche della di lui madre. All'esito veniva nominato tutore provvisorio la GN , madre dell'interdicendo. Persona_1
All'udienza del 4.12.2023 il PM ricorrente precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa. All'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. pagina 1 di 2 ***
La domanda di interdizione è fondata.
Occorre premettere che il Codice Civile del Marocco, nazionalità dell'interdicendo, contempla l'istituto della tutela delle persone incapaci.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da “Paralisi CP_1 cerebrale infantile associata a encefalopatia epilettica e ritardo mentale di altro tipo.”. (cfr. Relazione clinica del 26.5.2023). Org_1
Dalla relazione clinica in atti risulta che “la grave disabilità fisica, il deficit delle abilità di comunicazione ed il deficit nelle autonomie interferiscono in modo marcato con tutte le aree del funzionamento causando una grave compromissione della qualità della vita e necessitando di un supporto molto significativo, in quanto è incapace di provvedere ai propri interessi ed a tutto CP_1 ciò che attiene alla vita quotidiana.”
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda. Il convenuto non è stato in grado di rispondere alle domande poste dal Giudice, se non facendo unicamente cenni con la testa di assenso o di diniego.
Le condizioni psichiche dell'interdicendo sono apparse ictu oculi compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia del tutto incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni perché debba esserne pronunciata l'interdizione.
Spese di lite a carico dell'Erario come per legge, ai sensi dell'art. 145 DPR 115/2002.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, nella contumacia di parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di nato in [...] il CP_1
29/06/2005, residente in [...].;
PONE le spese di lite a carico dell'Erario a norma dell'art. 145 D.P.R. 115/2002;
DISPONE, ai sensi dell'art 145 comma 2 DPR 115/2002, che il tutore presenti, entro un mese dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la documentazione prevista dall'art. 79 comma 1 lett. c) DPR 115/2002;
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 12.1.2024
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11682/2023 promossa da:
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino Parte_1 ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1 resistente contumace
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente (come da verbale d'udienza del 4.12.2023): come da ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Pubblico Ministero chiedeva a questo Tribunale l'interdizione, e in subordine l'inabilitazione, della parte convenuta per infermità di mente.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
In data 14.09.20232, su delega del G.I., il G.O.P. dr.ssa Laura Rivello, procedeva all'esame dell'interdicendo alla presenza anche della di lui madre. All'esito veniva nominato tutore provvisorio la GN , madre dell'interdicendo. Persona_1
All'udienza del 4.12.2023 il PM ricorrente precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa. All'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. pagina 1 di 2 ***
La domanda di interdizione è fondata.
Occorre premettere che il Codice Civile del Marocco, nazionalità dell'interdicendo, contempla l'istituto della tutela delle persone incapaci.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da “Paralisi CP_1 cerebrale infantile associata a encefalopatia epilettica e ritardo mentale di altro tipo.”. (cfr. Relazione clinica del 26.5.2023). Org_1
Dalla relazione clinica in atti risulta che “la grave disabilità fisica, il deficit delle abilità di comunicazione ed il deficit nelle autonomie interferiscono in modo marcato con tutte le aree del funzionamento causando una grave compromissione della qualità della vita e necessitando di un supporto molto significativo, in quanto è incapace di provvedere ai propri interessi ed a tutto CP_1 ciò che attiene alla vita quotidiana.”
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda. Il convenuto non è stato in grado di rispondere alle domande poste dal Giudice, se non facendo unicamente cenni con la testa di assenso o di diniego.
Le condizioni psichiche dell'interdicendo sono apparse ictu oculi compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia del tutto incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni perché debba esserne pronunciata l'interdizione.
Spese di lite a carico dell'Erario come per legge, ai sensi dell'art. 145 DPR 115/2002.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, nella contumacia di parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di nato in [...] il CP_1
29/06/2005, residente in [...].;
PONE le spese di lite a carico dell'Erario a norma dell'art. 145 D.P.R. 115/2002;
DISPONE, ai sensi dell'art 145 comma 2 DPR 115/2002, che il tutore presenti, entro un mese dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la documentazione prevista dall'art. 79 comma 1 lett. c) DPR 115/2002;
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 12.1.2024
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
pagina 2 di 2