Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2014, n. 13915
CASS
Sentenza 18 giugno 2014

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Il passaggio in giudicato della sentenza definitiva sul "quantum debeatur", essendo questa condizionata al permanere della precedente sentenza non definitiva sull'"an", non fa venir meno l'interesse all'impugnazione già proposta contro quest'ultima sentenza.

L'art. 122, comma 4, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dall'art. 54 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, va interpretato nel senso che l'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale ivi prevista deve essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali "aventi diritto", senza che l'aggiunta "in quanto titolari di esso", introdotta dal d.lgs. n. 131 cit., comporti l'esclusione di coloro che abbiano ceduto i diritti sul titolo, trattandosi pur sempre di soggetti iscritti nel registro "in quanto titolari", con conseguente insussistenza di ogni irragionevole disparità di trattamento tra titolari attuali ed originari del brevetto, portatori anch'essi di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validità di quest'ultimo, i quali, diversamente, resterebbero, vulnerati da una declaratoria di nullità o di decadenza resa a conclusione di un giudizio di cui non abbiano avuto conoscenza pur essendo annotati nel registro.

Commentario1

  • 1Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
    https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 marzo 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2014, n. 13915
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13915
Data del deposito : 18 giugno 2014

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