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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/05/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 1685/2021
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BARRA CARLO COSMA attore e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. MORGANTI DAVID convenuto
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n° 2651/2020, notificato in uno al relativo ricorso in data 15.01.2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva al il pagamento, in favore della opposta, della somma Parte_1
della somma complessiva di € 9.221,76 oltre interessi con decorrenza dalla notifica del d.i sino all'effettivo soddisfo e le spese legali del procedimento monitorio quantificate nella misura di € 145,50 per spese vive ed € 540,00 per compensi professionali, il tutto oltre gli oneri di legge.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, l'ingiunto proponeva formale opposizione chiedendo la revoca del DI e nel merito, accogliere l'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia debitoria della Parte_2
dichiarare comunque che le somme di cui all'ingiunzione non sono dovute in relazione alla causale reclamata ed all'importo richiesto, con vittoria di spese e competenze di giudizio. si costituiva la opposta che contestava integralmente l'avversa opposizione, chiedendone il rigetto.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III
Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui pag. 2/11 ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISONE
l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n° 2651/2020, emesso in data 12.12.2020 dal Giudice dott,ssa FRANZESE della I sezione civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rg 4793/20 è fondato e dunque l'opposizione va accolta integralmente ed il DI revocato con tutte le conseguenze di legge..
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4
pag. 3/11 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2021 ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2651/2020 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Giudice dott.ssa Luigia
FRANZESE, convenendo in giudizio la Parte_2
chiedendone la revoca.per i motivi esplicitati in giudizio.
A fondamento della propria domanda ha Parte_1
sostenuto:
- che il decreto ingiuntivo sarebbe illegittimo per carenza di supporto probatorio della pretesa azionata dalla Compagnia;
- che la Compagnia avrebbe agito a titolo di surroga ex art. 1916 cod. civ. a fronte dell'escussione di una polizza assicurativa non prodotta in giudizio,
e senza specificare nel ricorso il tipo di polizza, il rischio assicurato e l'evento che avrebbe determinato l'escussione;
- che la Compagnia avrebbe indicato, nel ricorso, che fino al mese di settembre 2017 avrebbe regolarmente pagato il dovuto;
Pt_1
- che il presunto credito di sarebbe fondato su un titolo ed Parte_2
una ragione di credito inesistenti;
- che la Banca non avrebbe dovuto escutere la polizza perché nel contratto assicurativo sarebbe indicato che il rischio assicurato è quello relativo al decesso del mutuatario;
pag. 4/11 - che, pertanto, essendo ancora in vita, non sarebbe sorto il diritto Pt_1
della Banca di escutere la polizza;
- che il contratto di finanziamento sarebbe stato risolto dalla Banca senza notificare all'opponente l'avvenuta decadenza dal beneficio della rateizzazione e, per tale ragione, il contratto sarebbe ancora in essere;
- che non si sarebbe verificato l'evento-danno e che, anche dopo l'escussione della polizza, avrebbe continuato a corrispondere le Pt_1
rate del finanziamento con addebito in busta paga;
- che alla data di incasso delle somme da parte della Banca, non si Pt_1
era reso responsabile di alcun inadempimento e che la Banca avrebbe incassato le somme predette ben prima che il rapporto di lavoro di Pt_1
con il suo datore di lavoro cessasse;
- che , quale operatore RSU presso il Comune di Calvi Risorta, non Pt_1
avrebbe cessato il proprio impiego ma avrebbe solo effettuato un passaggio di cantiere alla nuova ditta incaricata nel medesimo comune;
- che a partire dalla busta paga del 1 dicembre 2015 il nuovo datore di lavoro avrebbe trattenuto dalle competenze di la rata di € 180,00 Pt_1
relativa al predetto finanziamento;
- che per tali ragioni, il decreto ingiuntivo emesso dall'Intestato Tribunale dovrebbe essere revocato.
Al procedimento è stato assegnato numero di ruolo generale 1685/2021
pag. 5/11 Con comparsa del 4 giugno 2021 si è costituita in giudizio Parte_2
contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto della opposizione del . Pt_1
Alla prima udienza di comparizione il Giudice assegnava alle parti il termine di quindici giorni per l'instaurazione del procedimento obbligatorio di mediazione e rinviava la causa all'udienza del 15 marzo 2022.
Il procedimento di mediazione veniva avviato con istanza del 21 settembre
2021 dal Sig. e si concludeva con esito negativo. Parte_1
All'udienza cartolare del 15 marzo 2022 il Giudice, formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis cod. proc. civ. cui il Pt_1
successivamente non prestava adesione
Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc il Giudice riteneva la causa matura per la decisione, senza necessità di effettuare ulteriori accertamenti istruttori e poneva la questione della corretta attivazione e partecipazione dell'attore in senso sostanziale alla procedura di mediazione quanto all'onere a carico della parte opposta ed alla corretta partecipazione della parte personalmente o attraverso un suo procuratore speciale con invito all'opposta a riferire e documentare la qualità di colui che per essa ha preso parte al procedimento;
la causa era poi riservata in decisione all'udienza del 3 dicembre 2024 con termini di cui all'art, 190 cpc decorrenti dal 15 gennaio 2025.
pag. 6/11 In corso di giudizio il Giudice ha invitato le parti a confrontarsi sul tema della realizzazione in concreto della condizione di procedibilità della domanda , ossia della corretta instaurazione della procedura di mediazione sia per la paternità della domanda di mediazione sia per la qualità dei delegati che vi hanno preso parte.
È pacifico che con ordinanza del Giudice le parti sono state mandate in mediazione e che la stessa sia stata attivata dall'opponente e conclusasi con esito negativo.
Ha sostenuto l'opponente che la mancata instaurazione della mediazione da parte dell'opposta renderebbe improcedibile la domanda di quest'ultima.
Sul punto va osservato come per pacifica interpretazione della giurisprudenza sul punto la attivazione della procedura di mediazione da parte dell'opponente cui prende parte la opposta rende procedibile la domanda sollevando l'opposta dalla formalizzazione di una seconda ultronea procedura di mediazione.
Ciò che va verificato, in concreto, è però se chi ha preso parte alla procedura di mediazione come delegato ne avesse i pieni poteri sia in senso formale che sostanziale.
La Suprema Cote di Cassazione (cfr. Cass. n. 8473/2019) ha affermato che nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore.
pag. 7/11 Nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, che può coincidere con la persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale.
La comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore è essenziale perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore si può tentare di trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia (cass. n. 20643/2023; cass. n. 13029/2022; cass. n. 8473/2019)
La necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile, in mancanza di una previsione espressa in tal senso,
e non avendo natura di atto strettamente personale.
Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al difensore.
Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere attraverso una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti che ne sono oggetto
Quindi attraverso una procura speciale sostanziale.
Ne consegue che la parte che intende farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione non può farlo con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.
pag. 8/11 La parte deve dunque rilasciare una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.
Nel caso di specie la opposta ha prodotto una procura rilasciata all'avvocato costituito nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e da questi autenticata.
Si aggiunga, ancora, che dagli atti prodotti in giudizio la
[...]
si è costituita in giudizio attraverso il suo legale rapp.te CP_1
p.t. dott. membro del CDA , Amministratore Delegato Controparte_2
della società e suo legale rappresentante giusta procura generale rep. 37830 per atto di notaio dott. del 17.07.2019. Persona_1
viceversa, la procura per la mediazione, è stata conferita non per atto pubblico, ma autenticata dal difensore, da tale dott. , in Persona_2
forza di procura di rappresentanza del 07.05.2019 rep. 37315. in detto atto di conferimento di rappresentanza si rinviene un riferimento alle procedure di mediazione ma nello specifico in ambito “ e comunque non si CP_3
rinviene alcun riferimento di potere di delega di rappresentanza a terzi.
La recente giurisprudenza di merito ha dunque ritenuto che la parte che non voglia o non possa partecipare all'incontro di mediazione può farsi liberamente sostituire da chiunque (e quindi anche dal proprio difensore), ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale autenticata dal notaio, non rientrando nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista. pag. 9/11 Pertanto, la sostituzione della parte nel procedimento di mediazione non può ritenersi validamente effettuata se manca una procura speciale sostanziale autenticata che conferisca al proprio procuratore il potere di disporre rispetto alla res controversa, con la conseguenza che ove l'avvio del procedimento sia imposto dal giudice o sia previsto a carico della stessa parte, l'invalidità della mediazione comporta l'improcedibilità del giudizio al quale afferisce (Trib. Caltagirone, sent. 17/11/2021, n. 459).
Altre sentenze di merito (Tribunale di Latina del 28/12/2021 e Tribunale di
Parma del 10/10/2022), hanno ancora sostenuto che la pronuncia della
Cassazione del 2019 cui sopra si è fatta menzione sottintende la necessità che la procura venga conferita nelle forme dell'atto pubblico, poiché occorre applicare “le ordinarie norme in materia di rappresentanza, sicché la procura, ai sensi dell'art. 1392 c.c., non ha effetto se non è conferita con le stesse forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”.
La partecipazione alla procedura di mediazione da parte della opposta non può dirsi dunque essere stata conforme al dettame normativo con conseguente improcedibilità della pretesa avanzata dalla opposta.
Ne consegue che il decreto impugnato va integralmente revocato con tutte le conseguenze di legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono quantificate come in dispositivo tenuto conto che nella valutazione la fase istruttoria è stata calcolata nella percentuale del 50% non essendo state svolte prove in corso di giudizio..
pag. 10/11
P.Q.M.
Il GOP dott. Marco de Scisciolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_4
persona del suo legale rapp.te p.t. con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 17.02.2021 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A
DECRETO INGIUNTIVO ogni contraria istanza disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n° 2651/2020, emesso in data 12.12.2020 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Luigia FRANZESE I sezione civile e notificato in data 17.02.2021
Condanna l'opposta in persona del legale rapp.te p.t al Parte_2
pagamento, in favore di delle spese di lite, che si Parte_1
liquidano ex D.M. n. 147/2022 stante il valore della controversa ed al 50% per la fase istruttoria in complessivi € 2140,00 per compensi professionali oltre il 15% di rimborso spese professionali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 06.05.2025
Il GOP
dott. Marco de Scisciolo
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 1685/2021
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BARRA CARLO COSMA attore e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. MORGANTI DAVID convenuto
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n° 2651/2020, notificato in uno al relativo ricorso in data 15.01.2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva al il pagamento, in favore della opposta, della somma Parte_1
della somma complessiva di € 9.221,76 oltre interessi con decorrenza dalla notifica del d.i sino all'effettivo soddisfo e le spese legali del procedimento monitorio quantificate nella misura di € 145,50 per spese vive ed € 540,00 per compensi professionali, il tutto oltre gli oneri di legge.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, l'ingiunto proponeva formale opposizione chiedendo la revoca del DI e nel merito, accogliere l'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia debitoria della Parte_2
dichiarare comunque che le somme di cui all'ingiunzione non sono dovute in relazione alla causale reclamata ed all'importo richiesto, con vittoria di spese e competenze di giudizio. si costituiva la opposta che contestava integralmente l'avversa opposizione, chiedendone il rigetto.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III
Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui pag. 2/11 ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISONE
l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n° 2651/2020, emesso in data 12.12.2020 dal Giudice dott,ssa FRANZESE della I sezione civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rg 4793/20 è fondato e dunque l'opposizione va accolta integralmente ed il DI revocato con tutte le conseguenze di legge..
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4
pag. 3/11 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2021 ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2651/2020 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Giudice dott.ssa Luigia
FRANZESE, convenendo in giudizio la Parte_2
chiedendone la revoca.per i motivi esplicitati in giudizio.
A fondamento della propria domanda ha Parte_1
sostenuto:
- che il decreto ingiuntivo sarebbe illegittimo per carenza di supporto probatorio della pretesa azionata dalla Compagnia;
- che la Compagnia avrebbe agito a titolo di surroga ex art. 1916 cod. civ. a fronte dell'escussione di una polizza assicurativa non prodotta in giudizio,
e senza specificare nel ricorso il tipo di polizza, il rischio assicurato e l'evento che avrebbe determinato l'escussione;
- che la Compagnia avrebbe indicato, nel ricorso, che fino al mese di settembre 2017 avrebbe regolarmente pagato il dovuto;
Pt_1
- che il presunto credito di sarebbe fondato su un titolo ed Parte_2
una ragione di credito inesistenti;
- che la Banca non avrebbe dovuto escutere la polizza perché nel contratto assicurativo sarebbe indicato che il rischio assicurato è quello relativo al decesso del mutuatario;
pag. 4/11 - che, pertanto, essendo ancora in vita, non sarebbe sorto il diritto Pt_1
della Banca di escutere la polizza;
- che il contratto di finanziamento sarebbe stato risolto dalla Banca senza notificare all'opponente l'avvenuta decadenza dal beneficio della rateizzazione e, per tale ragione, il contratto sarebbe ancora in essere;
- che non si sarebbe verificato l'evento-danno e che, anche dopo l'escussione della polizza, avrebbe continuato a corrispondere le Pt_1
rate del finanziamento con addebito in busta paga;
- che alla data di incasso delle somme da parte della Banca, non si Pt_1
era reso responsabile di alcun inadempimento e che la Banca avrebbe incassato le somme predette ben prima che il rapporto di lavoro di Pt_1
con il suo datore di lavoro cessasse;
- che , quale operatore RSU presso il Comune di Calvi Risorta, non Pt_1
avrebbe cessato il proprio impiego ma avrebbe solo effettuato un passaggio di cantiere alla nuova ditta incaricata nel medesimo comune;
- che a partire dalla busta paga del 1 dicembre 2015 il nuovo datore di lavoro avrebbe trattenuto dalle competenze di la rata di € 180,00 Pt_1
relativa al predetto finanziamento;
- che per tali ragioni, il decreto ingiuntivo emesso dall'Intestato Tribunale dovrebbe essere revocato.
Al procedimento è stato assegnato numero di ruolo generale 1685/2021
pag. 5/11 Con comparsa del 4 giugno 2021 si è costituita in giudizio Parte_2
contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto della opposizione del . Pt_1
Alla prima udienza di comparizione il Giudice assegnava alle parti il termine di quindici giorni per l'instaurazione del procedimento obbligatorio di mediazione e rinviava la causa all'udienza del 15 marzo 2022.
Il procedimento di mediazione veniva avviato con istanza del 21 settembre
2021 dal Sig. e si concludeva con esito negativo. Parte_1
All'udienza cartolare del 15 marzo 2022 il Giudice, formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis cod. proc. civ. cui il Pt_1
successivamente non prestava adesione
Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc il Giudice riteneva la causa matura per la decisione, senza necessità di effettuare ulteriori accertamenti istruttori e poneva la questione della corretta attivazione e partecipazione dell'attore in senso sostanziale alla procedura di mediazione quanto all'onere a carico della parte opposta ed alla corretta partecipazione della parte personalmente o attraverso un suo procuratore speciale con invito all'opposta a riferire e documentare la qualità di colui che per essa ha preso parte al procedimento;
la causa era poi riservata in decisione all'udienza del 3 dicembre 2024 con termini di cui all'art, 190 cpc decorrenti dal 15 gennaio 2025.
pag. 6/11 In corso di giudizio il Giudice ha invitato le parti a confrontarsi sul tema della realizzazione in concreto della condizione di procedibilità della domanda , ossia della corretta instaurazione della procedura di mediazione sia per la paternità della domanda di mediazione sia per la qualità dei delegati che vi hanno preso parte.
È pacifico che con ordinanza del Giudice le parti sono state mandate in mediazione e che la stessa sia stata attivata dall'opponente e conclusasi con esito negativo.
Ha sostenuto l'opponente che la mancata instaurazione della mediazione da parte dell'opposta renderebbe improcedibile la domanda di quest'ultima.
Sul punto va osservato come per pacifica interpretazione della giurisprudenza sul punto la attivazione della procedura di mediazione da parte dell'opponente cui prende parte la opposta rende procedibile la domanda sollevando l'opposta dalla formalizzazione di una seconda ultronea procedura di mediazione.
Ciò che va verificato, in concreto, è però se chi ha preso parte alla procedura di mediazione come delegato ne avesse i pieni poteri sia in senso formale che sostanziale.
La Suprema Cote di Cassazione (cfr. Cass. n. 8473/2019) ha affermato che nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore.
pag. 7/11 Nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, che può coincidere con la persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale.
La comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore è essenziale perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore si può tentare di trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia (cass. n. 20643/2023; cass. n. 13029/2022; cass. n. 8473/2019)
La necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile, in mancanza di una previsione espressa in tal senso,
e non avendo natura di atto strettamente personale.
Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al difensore.
Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere attraverso una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti che ne sono oggetto
Quindi attraverso una procura speciale sostanziale.
Ne consegue che la parte che intende farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione non può farlo con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.
pag. 8/11 La parte deve dunque rilasciare una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.
Nel caso di specie la opposta ha prodotto una procura rilasciata all'avvocato costituito nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e da questi autenticata.
Si aggiunga, ancora, che dagli atti prodotti in giudizio la
[...]
si è costituita in giudizio attraverso il suo legale rapp.te CP_1
p.t. dott. membro del CDA , Amministratore Delegato Controparte_2
della società e suo legale rappresentante giusta procura generale rep. 37830 per atto di notaio dott. del 17.07.2019. Persona_1
viceversa, la procura per la mediazione, è stata conferita non per atto pubblico, ma autenticata dal difensore, da tale dott. , in Persona_2
forza di procura di rappresentanza del 07.05.2019 rep. 37315. in detto atto di conferimento di rappresentanza si rinviene un riferimento alle procedure di mediazione ma nello specifico in ambito “ e comunque non si CP_3
rinviene alcun riferimento di potere di delega di rappresentanza a terzi.
La recente giurisprudenza di merito ha dunque ritenuto che la parte che non voglia o non possa partecipare all'incontro di mediazione può farsi liberamente sostituire da chiunque (e quindi anche dal proprio difensore), ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale autenticata dal notaio, non rientrando nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista. pag. 9/11 Pertanto, la sostituzione della parte nel procedimento di mediazione non può ritenersi validamente effettuata se manca una procura speciale sostanziale autenticata che conferisca al proprio procuratore il potere di disporre rispetto alla res controversa, con la conseguenza che ove l'avvio del procedimento sia imposto dal giudice o sia previsto a carico della stessa parte, l'invalidità della mediazione comporta l'improcedibilità del giudizio al quale afferisce (Trib. Caltagirone, sent. 17/11/2021, n. 459).
Altre sentenze di merito (Tribunale di Latina del 28/12/2021 e Tribunale di
Parma del 10/10/2022), hanno ancora sostenuto che la pronuncia della
Cassazione del 2019 cui sopra si è fatta menzione sottintende la necessità che la procura venga conferita nelle forme dell'atto pubblico, poiché occorre applicare “le ordinarie norme in materia di rappresentanza, sicché la procura, ai sensi dell'art. 1392 c.c., non ha effetto se non è conferita con le stesse forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”.
La partecipazione alla procedura di mediazione da parte della opposta non può dirsi dunque essere stata conforme al dettame normativo con conseguente improcedibilità della pretesa avanzata dalla opposta.
Ne consegue che il decreto impugnato va integralmente revocato con tutte le conseguenze di legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono quantificate come in dispositivo tenuto conto che nella valutazione la fase istruttoria è stata calcolata nella percentuale del 50% non essendo state svolte prove in corso di giudizio..
pag. 10/11
P.Q.M.
Il GOP dott. Marco de Scisciolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_4
persona del suo legale rapp.te p.t. con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 17.02.2021 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A
DECRETO INGIUNTIVO ogni contraria istanza disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n° 2651/2020, emesso in data 12.12.2020 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Luigia FRANZESE I sezione civile e notificato in data 17.02.2021
Condanna l'opposta in persona del legale rapp.te p.t al Parte_2
pagamento, in favore di delle spese di lite, che si Parte_1
liquidano ex D.M. n. 147/2022 stante il valore della controversa ed al 50% per la fase istruttoria in complessivi € 2140,00 per compensi professionali oltre il 15% di rimborso spese professionali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 06.05.2025
Il GOP
dott. Marco de Scisciolo
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