Ordinanza cautelare 1 ottobre 2010
Sentenza 23 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/04/2025, n. 3323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3323 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03323/2025REG.PROV.COLL.
N. 03494/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3494 del 2023, proposto da MO AC, rappresentato e difeso dall’Avvocato Aldo Scipione e dall’Avvocato Luca Scipione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore , e Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, in persona del Soprintendente pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dell’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in MA, via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
Comune di Minturno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Riccardo Signore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza n. 15543 del 23 novembre 2022 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di MA, sezione seconda stralcio, resa tra le parti, o riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante contro impugnato la nota prot. MBAC-SBA-LAZ n. 7734 del 25 giugno 2010 con la quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio ha intimato al ricorrente di procedere alla immediata rimozione della piscina, realizzata abusivamente nel terreno di sua proprietà, in zona sottoposta a vincolo archeologico in forza del D.M. 6 luglio 1973.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Minturno;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato nei termini e depositato in data 27 agosto 2010 avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di MA (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), l’odierno appellante, MO AC, ha impugnato la nota prot. MBAC-SBA-LAZ n. 7734 del 25 giugno 2010 con la quale la Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio ha intimato al ricorrente di procedere alla immediata rimozione della piscina, realizzata abusivamente nel terreno di sua proprietà, in zona sottoposta a vincolo archeologico in forza del D.M. 6 luglio 1973.
1.1. Nella sua esposizione il ricorrente ha rappresentato di essere proprietario nel Comune di Minturno, in via Virilassi, del fondo distinto in Catasto al foglio n. 42, particella n. 77, sub vari, nel quale insisteva un immobile destinato a civile abitazione.
1.2. Egli ha ammesso di avere installato sul predetto terreno agli inizi dell’anno 2005, fuori terra, una piscina.
1.3. In occasione di un sopralluogo effettuato il 24 febbraio 2010 da personale della Soprintendenza – volto all’accertamento della consistenza di alcuni lavori sul terreno di proprietà del ricorrente, che avevano interessato una struttura archeologica di epoca romana ivi presente – è stata rilevata anche l’esistenza della suddetta piscina abusiva.
1.4. È seguita la nota della Soprintendenza prot. MBAC-SBA LAZ n. 4892 del 26 aprile 2010, ove si faceva presente che:
a) la zona ove il manufatto era stato realizzato era sottoposta a vincolo diretto ai sensi della l. n. 1089 del 1939 in forza del D.M. 6 luglio 1973;
b) l’area era inoltre tutelata dal PTPR approvato il 18 febbraio 2008;
c) il fondo del ricorrente, nel PRG del Comune di Minturno, ricadeva in zona E7 “ zona agricola con preesistenze archeologiche ”.
1.5. La visione diretta dei luoghi aveva confermato l’esecuzione di « uno scavo all’interno di una struttura con volta a botte pertinente all’emiciclo dell’anfiteatro romano e la parziale distruzione del muro frontale per la creazione di un varco, con accumulo all’esterno di pietrame calcareo e terreno proveniente presumibilmente dallo scavo ».
1.6. Nella medesima nota ministeriale si è rilevato che « nelle immediate vicinanze delle strutture antiche » era stata rilevata l’esistenza di una piscina realizzata senza alcuna autorizzazione, costruita in parte fuori terra.
1.7. Su tali premesse, il proprietario odierno appellante è stato invitato dalla Soprintendenza a provvedere alla pulizia e manutenzione delle strutture insistenti sul lotto di sua proprietà ed al ripristino delle strutture danneggiate, mediante interventi da inserire in apposito progetto da concordare con lo stesso Ufficio ministeriale.
1.8. In data 27 maggio 2010 MO AC ha chiesto all’(allora) Ministero per i beni e le attività culturali alcune delucidazioni sulle modalità di esecuzione degli interventi (possibilità di eseguirli personalmente oppure, in alternativa, indicazione di ditta specializzata a cui avrebbe potuto rivolgersi) e di sapere se l’intimazione era da riferire a tutti i lavori menzionati nella nota o soltanto ad una parte di essi.
1.9. È seguito il provvedimento datato 25 giugno 2010, impugnato in questo giudizio, con il quale l’organo ministeriale ha intimato al ricorrente di procedere alla immediata rimozione della piscina realizzata abusivamente in zona vincolata, con l’avvertenza che la rimozione sarebbe dovuta avvenire sotto il controllo del personale tecnico della Soprintendenza, la quale assumeva l’impegno a redigere una relazione tecnica descrittiva delle attività da fare per garantire la conservazione del bene ed il reintegro delle strutture danneggiate.
1.9.1. Con il medesimo provvedimento il proprietario veniva invitato a provvedere alla redazione del progetto esecutivo sulla base di tale relazione tecnica ministeriale ed informato in ordine al fatto che l’esecuzione sarebbe dovuta essere affidata a ditta specializzata in scavi archeologici.
2. Contro il menzionato provvedimento è insorto avanti al Tribunale l’odierno appellante, che ha affidato le sue doglianze a tre distinti motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente in prime cure ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 42 del 2004 e la violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990, dato che non sarebbe stata rispettata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio la procedura delineata dalle diposizioni citate che avrebbero imposto, secondo il ricorrente, il tempestivo invio di una relazione tecnica a cura del predetto organo, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, e inoltre non sarebbe stato assegnato al ricorrente il termine di gg. 30 previsto dall’art. 33 cit. per la produzione di osservazioni né un successivo termine per la presentazione del progetto esecutivo.
2.2. Con il secondo motivo, avente valenza implicitamente subordinata al primo, il ricorrente in prime cure ha dedotto che nel caso in cui la Soprintendenza (in modo, peraltro, non espresso) avesse voluto applicare la procedura d’urgenza di cui al comma 6 dell’art. 33 cit. (secondo cui in caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie), la disposizione non avrebbe avuto corretta applicazione, poiché non vi era in concreto (e non è stata comunque esplicitata nell’atto impugnato) alcuna situazione di necessità per pericoli imminenti rispetto al bene archeologico protetto.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta, infine, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 32 e 33 del d. lgs. n. 42 del 2004 in relazione agli artt. 3, 10, 13, 19, 20 e 29 del medesimo d.lgs. nonché la violazione degli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380 del 2001, l’eccesso di potere e l’incompetenza perché la dichiarazione di interesse culturale prevista dall’art. 13 del Codice dei beni culturali va riferita al singolo bene immobile, richiedendosi , cioè, uno specifico atto dichiarativo ed impositivo del vincolo culturale sul singolo cespite, mentre on può invece pervenirsi a tale qualificazione in relazione a beni immobili che siano privi di tale specifica dichiarazione “ad hoc”, per il solo fatto di insistere su zona gravata da un vincolo archeologico, con la conseguenza che, a dire del ricorrente, il potere di ordinare la rimozione o adottare diverso provvedimento conservativo non spettava alla Soprintendenza, in quanto la piscina di cui era ordinata la rimozione non era oggetto di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 cit.
2.4. Il Comune di Minturno, nel costituirsi in resistenza nel primo grado del giudizio, ha depositato la propria ordinanza n. 92 del 24 agosto 2010, che aveva ordinato la demolizione dell’opera abusiva ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001, demandando alla competente Soprintendenza Archeologica il controllo sull’esatta esecuzione dei lavori al fine di garantire la conservazione del bene ed il reintegro della struttura danneggiata.
2.5. Si è costituita altresì, con comparsa di mero stile, la Soprintendenza Archeologica del Lazio.
2.6. Con l’ordinanza n. 4342 del 2010 il primo giudice ha respinto la domanda cautelare poiché « non era contestato il carattere di abusivismo edilizio dell’opera ».
3. Infine il Tribunale, all’esito del giudizio così incardinato, con la sentenza n. 15543 del 23 novembre 2022, ha respinto il ricorso.
4. Nella fattispecie all’odierno esame, secondo il Tribunale, non viene contestata dal ricorrente l’effettiva realizzazione delle opere come descritte nella nota impugnata, le quali possono essere ricondotte a due distinte attività edificatorie del proprietario del terreno vincolato (ex D.M. 6 luglio 1973), entrambe (palesemente) contrarie agli obblighi conservativi che sul medesimo incombevano ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 42 del 2004, le quali vengono così descritte:
a) l’esecuzione di « uno scavo all’interno di una struttura con volta a botte pertinente all’emiciclo dell’anfiteatro romano e la parziale distruzione del muro frontale per la creazione di un varco, con accumulo all’esterno di pietrame calcareo e terreno proveniente presumibilmente dallo scavo »;
b) la realizzazione « nelle immediate vicinanze delle strutture antiche di una piscina costruita senza alcuna autorizzazione, in parte fuori terra ».
4.1. Quanto alla rimozione della piscina, invero, per quanto sia vero che essa sia stata ordinata senza prevedere che venissero prima redatti la relazione tecnica (a cura della Soprintendenza) ed il dovuto progetto esecutivo (a cura del proprietario), il Collegio di prime cure non ha ritenuto, tuttavia, che vi sia stata nella specie violazione dello stesso art. 33.
4.2. La norma, infatti, è formulata in termini sufficientemente elastici per ritenere legittimo il modus procedendi seguito dall’amministrazione.
4.3. Il Collegio di prime cure si è riferito in primo luogo al comma 6 dell’art. 33, a mente del quale « in caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie ».
4.4. Sarebbe evidente che le misure sono definite dalla norma come “conservative” rispetto all’intera area della proprietà sottoposta a vincolo e non certo rispetto alla singola opera abusiva, suscettibile pertanto di immediata rimozione proprio in funzione della conservazione e fruizione del bene immobile sottoposto a vincolo archeologico, oggetto delle modifiche illecite.
4.4. L’urgenza, sebbene non espressamente dichiarata nel provvedimento, è tuttavia evincibile, in primo luogo, dalle caratteristiche obbiettive dell’abuso che ha interessato direttamente, danneggiandole, antiche strutture archeologiche di epoca romana.
4.5. Dalla motivazione del provvedimento, inoltre, emerge che il Sovrintendente ha ritenuto che soltanto a seguito della rimozione della piscina, da eseguirsi comunque sotto il controllo del personale tecnico dell’Ufficio, sarebbe stato possibile valutare « gli eventuali danni che dovessero essere stati arrecati alle sottostanti strutture archeologiche ».
4.6. Consegue da quanto precede che l’omissione del passaggio relativo alla redazione della relazione tecnica procedimentalizzato dall’art. 33 cit. non costituisce omissione o violazione procedimentale viziante, in quanto risponde all’esigenza concreta di un intervento specifico e immediato richiesto dalla natura e consistenza del bene vincolato e, nel contempo, dalle caratteristiche oggettive dell’abuso.
5. La Soprintendenza, in altri termini, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica e all’esito del sopralluogo attestato dalla nota del 26 aprile 2020, ha ritenuto del tutto inutile - di fronte ad un’opera ben definita e individuata (la piscina), situata nelle vicinanze ma non immediatamente interferente con l’anfiteatro romano - procedere all’immediata rimozione di essa, non valutando necessari particolari approfondimenti tecnici ante opera.
5.1. Ciò per l’assorbente ragione che soltanto a seguito della rimozione del manufatto (non prima), nella valutazione del Soprintendente, sarebbe stato poi possibile verificare eventuali danneggiamenti a strutture archeologiche sottostanti.
5.2. Secondo il Tribunale può dunque ritenersi che, di fronte ad una situazione connotata da semplicità (oltre che da urgenza), assuma valenza di “relazione tecnica” descrittiva delle attività ripristinatorie da svolgere la mera descrizione dell’opera da rimuovere e costituisca cautela “tecnica” adeguata, a tutela del bene vincolato, la programmata (e non prescindibile) attività di controllo da parte di personale qualificato della Soprintendenza sulla esecuzione dei prescritti lavori di rimozione.
5.3. Per tali ragioni non potrebbe ritenersi che sia stato sostanzialmente violato, con riferimento alla rimozione della piscina realizzata in loco , l’art. 33 del d. lgs. n. 42 del 2004, disposizione da interpretare e applicare in conformità alla “ratio” che la ispira e non in termini puramente formalistici.
6. Quanto al secondo motivo, per il Tribunale sono sufficienti gli argomenti sopra svolti per condurre anche al rigetto di esso.
7. Quanto al terzo ordine di censure, il primo giudice ha ritenuto che appare del tutto contraddittorio pretendere che la qualificazione di “bene culturale” debba essere attribuita al manufatto abusivo con dichiarazione ad hoc , ai fini dell’esercizio dei poteri conservativi e ripristinatori che competono all’amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
7.1. In realtà non era dubbio (e non è contestato nella specie) che l’area di proprietà del ricorrente fosse soggetta a vincolo a tutela del patrimonio culturale in forza del risalente D.M. del 6 luglio 1973.
7.2. Quanto alla competenza del Comune in materia edilizia e urbanistica, per il primo giudice sarebbe agevole osservare che essa, seppur “concomitante” rispetto a quella dell’amministrazione dei beni culturali in fattispecie come quella in esame, deve comunque tenersi sempre ben distinta rispetto alle attribuzioni della Soprintendenza sul piano dei presupposti e degli interessi pubblici da curare.
7.3. I poteri repressivi comunali in materia edilizia, infatti, non elidono certamente quelli spettanti all’amministrazione statale in materia di tutela dei beni del patrimonio culturale.
7.4. Il Tribunale ha rilevato, peraltro, che il Comune di Minturno, in sede di costituzione in giudizio, ha allegato la propria ordinanza n. 92 del 24 agosto 2010 con la quale ha ordinato la rimozione delle medesime opere oggetto del provvedimento qui impugnato.
8. Alla luce di tali ragioni, dunque, il Tribunale ha respinto il ricorso.
9. Avverso tale sentenza ha proposto appello MO AC e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure.
9.1. Si è costituito il Comune di Minturno per resistere al gravame.
9.2. Nella pubblica udienza dell’8 aprile 2025, sulle conclusioni come rassegnate dall’appellante, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è infondato.
11. Con il primo motivo (pp. 13-17 del ricorso), anzitutto, l’appellante torna a sostenere anche in questa sede che, siccome nel caso di specie il Soprintendente, con la nota impugnata, ha intimato di provvedere immediatamente alla rimozione della piscina senza aver mai promosso ed avviato alcuna procedura endo-procedimentale tesa a garantire la partecipazione al procedimento, non essendo stata mai inviata a quest’ultimo, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, la relazione tecnica con assegnazione del termine di trenta giorni per le osservazioni e, analogamente, non essendo stato assegnato alcun termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, indubbia sarebbe l’illegittimità della nota impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 del d. lgs. 42 del 2004 e per vizio generale del procedimento.
11.1. Il Tribunale nella sentenza appellata, quanto alla rimozione della piscina, dopo aver affermato che, per quanto sia vero che essa sia stata ordinata senza prevedere che venissero prima redatti la relazione tecnica a cura della Soprintendenza ed il dovuto progetto esecutivo a cura del proprietario, ha ritenuto sia che non si configuri la violazione dell’art. 33 con riferimento al comma 6 dell’art. 33, che recita che in caso di urgenza il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.
11.2. In proposito, l’appellante ribadito che, diversamente da quanto erroneamente supposto dal giudice di prime cure, nella nota impugnata non vengono esplicitate assolutamente ragioni di urgenza, ragione per cui la sentenza appellata è erronea sul punto e deve essere annullata.
12. Il motivo va respinto.
12.1. È evidente il tenore meramente formalistico e finanche pretestuoso della censura, posto che è incontestabile e incontestata la presenza di un grave abuso – la realizzazione della piscina – su terreno sottoposto a vincolo archeologico sicché non è dato comprendere, né l’appellante ha saputo spiegare, in quale modo la propria partecipazione procedimentale avrebbe potuto sul piano squisitamente tecnico, e avuto riguardo alla tipologia di eventuali interventi conservativi da realizzare in alternativa a quello demolitorio, modificare l’esito, necessitato, del procedimento, per il quale, in questo caso, non era necessario l’invio di alcuna relazione tecnica che, a fronte di siffatto abuso, non avrebbe certo potuto “fotografare” una realtà diversa da quella, di palmare evidenza e abusività, riscontrata in loco durante il sopralluogo.
12.2. Si trattava e si tratta, infatti, semplicemente, una volta riscontrato l’abuso, di demolire immediatamente la piscina abusiva, senza che vi fosse la possibilità, con riferimento a questa specifica tipologia di intervento, di adottare alcuna misura tecnica di ordine diverso da quella semplicemente, e immediatamente, demolitoria dell’opera.
12.3. Dalla motivazione del provvedimento impugnato, del resto, emerge, come ha rilevato la sentenza impugnata senza che al riguardo l’appellante abbia mosso alcuna contestazione, che il Soprintendente ha ritenuto che soltanto a seguito della rimozione della piscina, da eseguirsi comunque sotto il controllo del personale tecnico dell’Ufficio, sarebbe stato possibile valutare « gli eventuali danni che dovessero essere stati arrecati alle sottostanti strutture archeologiche ».
12.4. Il motivo, pertanto, va respinto.
13. Con il secondo motivo (pp. 17-18 del ricorso), ancora, l’appellante deduce che il Tribunale non ha considerato che il non avere inviato al ricorrente, prima di adottare il provvedimento di intimazione a rimuovere la piscina, comunque l’avviso di partecipazione al procedimento amministrativo previsto dagli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990, dovuto in virtù di quanto statuito anche dall’art. 33 del d. lgs. n. 42 del 2004, ha determinato comunque una palese violazione del principio generale di partecipazione dell’interessato al procedimento, donde l’illegittimità della nota impugnata e, sul punto, la erroneità della sentenza impugnata.
13.1. Inoltre, non va sicuramente sottaciuto che il Tribunale non ha considerato come il Soprintendente nella nota impugnata, da un lato, intima l’esecuzione dell’intervento di rimozione della piscina, e dall’altro, si riserva in proseguo di provvedere alla redazione tecnica e di dar modo al ricorrente di presentare il progetto per le opere da eseguirsi.
13.2. Insomma, il Soprintendente, sovvertendo completamente l’iter procedimentale previsto dall’art. 33 citato per l’esecuzione degli interventi conservativi imposti, pretende prima la rimozione della piscina e, poi, si impegna a redigere la relazione tecnica ed a consentire al ricorrente di presentare un progetto.
13.3. Un siffatto percorso dispositivo e logico-argomentativo della nota impugnata, in realtà, evidenzierebbe una radicale e sostanziale sovversione della procedura dettata dall’art. 33 del d. lgs. n. 42 del 2004, onde il provvedimento impugnato si pone in termini assolutamente illogici e generici e, come tale, è illegittimo anche per eccesso di potere in tutte le altre figure sintomatiche dedotte col ricorso di primo grado e totalmente ignorate dal giudice di prime cure.
13.4. Anche questo motivo, tuttavia, è palesemente infondato perché l’appellante, ancora una volta, non chiarisce in quale modo la mancata partecipazione procedimentale – sia nelle forme generali garantite dalla l. n. 241 del 1990 che, come visto, in quelle speciali previste dal d. lgs. n. 42 del 2004 – avrebbe potuto contribuire all’esito del procedimento stesso, posto che la evidente natura dell’abuso realizzato non consentiva che una ed una sola misura, anzitutto, e cioè proprio la contestata rimozione della piscina, con la immediata demolizione di questa, non essendo certo possibili – né essendo state minimamente prospettate dall’appellante in via ipotetica dall’appellante, nemmeno in questa sede giudiziale – altre alternative conservative, sul piano tecnico, di ordine non demolitorio.
13.5. Anche questo motivo, dunque, va respinto.
14. Può essere dichiarato improcedibile il terzo motivo (pp. 18-19 del ricorso), con cui l’appellante deduce, in via subordinata, che non sussistesse alcuna urgenza tale da giustificare la deroga al contraddittorio procedimentale.
14.1. Invero, per le ragioni esposte, l’assenza del contraddittorio procedimentale, per le ragioni viste, non ha carattere viziante nel caso di specie, sicché è superfluo disquisire, anche in via ipotetica, in ordine alle eventuali ragioni di urgenza che avrebbero consentito di derogare ad esso.
15. Infine, con il quarto motivo (pp. 19-24 del ricorso), l’appellante sostiene che, siccome la piscina di cui è ordinata la rimozione non è un bene immobile dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 42 del 2004, la Soprintendenza non avrebbe potuto sicuramente imporre alcun intervento conservativo ex artt. 32 e 33 del d. lgs. n. 42 del 2004, donde l’illegittimità del provvedimento impugnato per le dedotte violazioni di legge e per eccesso di potere per erroneità dei presupposti e l’erroneità della impugna sentenza.
15.1. Peraltro, l’adozione di un intervento imposto su un bene immobile sfornito di una dichiarazione di interesse culturale per problemi inerenti all’assenza di concessione edilizia ovvero di permesso di costruire, appartenendo ai sensi degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, al potere del Comune la vigilanza urbanistico-edilizia ed i conseguenti provvedimenti sanzionatori di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, rappresenta un evidente travalicamento di competenze ed un indebito esercizio da parte della Soprintendenza di poteri e competenze comunali, con la conseguenza che la nota impugnata, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, è illegittima anche per violazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e per incompetenza.
15.2. Anche questo motivo è infondato.
15.3. Evidente, infatti, è la strumentalità e, se si vuole, la paradossalità della tesi sostenuta dall’appellante, secondo cui, non essendo la piscina, abusivamente costruita dal proprietario su un terreno sottoposto a vincolo archeologico, bene in sé dichiarato di interesse culturale (e non si vede, qui si aggiunge, come mai potrebbe esserlo), la Soprintendenza non potrebbe intervenire a tutela del terreno e imporre interventi conservativi ai sensi degli artt. 32 e 33 del d. lgs. n. 42 del 2004, potendo solo il Comune intervenire ai sensi degli artt. 27 e 30 del d.P.R. n. 380 del 2001.
15.4. Anche prescindendo dal rilievo che l’appellante, nel parallelo giudizio R.G. n. 1556/2023 contro l’ordinanza n. 92 del 24 agosto 2010, notificata in data 26 agosto 2010, a firma del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune (con cui quest’ultimo ha ordinato all’appellante di provvedere alla rimozione della piscina realizzata abusivamente, sotto il controllo di personale tecnico della Soprintendenza Archeologica) ha sostenuto contraddittoriamente la tesi opposta e, cioè, che la competenza in materia spetti alla Soprintendenza e non al Comune, è agevole replicare agli argomenti dell’appellante che, così ragionando, sarebbe per absurdum consentito al proprietario costruire ogni tipo di opera abusiva sul bene sottoposto a vincolo archeologico senza che la Soprintendenza nulla possa fare a tutela del bene, dovendo essa attendere l’esercizio dei poteri di vigilanza urbanistico-edilizia da parte del Comune sol perché l’opera, in sé considerata, non è un bene dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 42 del 2004, ciò che, peraltro, mai potrebbe accadere per un’opera abusiva costruita dal proprietario senza autorizzazione alcuna in zona sottoposta a vincolo.
15.5. Ma così non è, come è evidente, perché i poteri della Soprintendenza e del Comune concorrono, il primo a tutela del bene sottoposto a vincolo e il secondo a vigilanza del territorio, integrandosi vicendevolmente, come è accaduto nel caso di specie.
15.6. Nemmeno è condivisibile l’assunto dell’appellante, secondo cui il Tribunale non avrebbe considerato che l’eccezionalità dell’ingerenza dell’amministrazione prescritta dall’art. 32 del d. lgs. n. 42 del 2004, evidenziata dalla gravità dell’adozione di un provvedimento coattivo, presuppone comunque uno stato di pericolo imminente, sub specie di necessità dell’intervento da eseguire, adeguatamente accertato dal soprintendente nella relazione di cui al successivo art. 33.
15.7. Solo ove ricorra tale presupposto il Ministero potrà ordinare o provvedere direttamente all’esecuzione di ogni attività idonea e necessaria al fine di assicurare la preservazione del bene.
15.8. Orbene, nel caso di specie, la mera esistenza di una piscina in zona vincolata per scopi archeologici non comporta in re ipsa la persistenza di quel pericolo imminente che legittima il ricorso da parte della Soprintendenza ai poteri conservativi previsti dagli artt. 32 e 33 del d. lgs. n. 42 del 2004 citato.
15.9. Sarebbe occorso in proposito, a dire dell’appellante, uno specifico accertamento sul punto, del quale la Soprintendenza avrebbe dovuto dare conto nel provvedimento impugnato e nella specie totalmente omesso, donde la illegittimità del provvedimento impugnato.
15.10. Ma anche questa deduzione è palesemente priva di fondamento e, per così dire, si autoconfuta perché proprio la conclamata, e ormai durevole, perpetrazione dell’abuso legittimava e legittima invece vieppiù l’immediato intervento conservativo della Soprintendenza che, come detto, in riferimento alla sola piscina non poteva che concretarsi nella demolizione di essa e nell’immediato, o quanto meno più rapido possibile, ripristino dei luoghi, anche solo per accertare danni alle opere di interesse archeologico sussistenti in loco.
15.11. L’urgenza, sebbene non espressamente dichiarata nel provvedimento, può del resto evincersi, in primo luogo, dalle caratteristiche obiettive dell’abuso che ha interessato direttamente, danneggiandole, antiche strutture archeologiche di epoca romana, come bene ha rilevato la sentenza impugnata, che anche sul punto va esente da censura.
15.12. Anche quest’ultimo motivo, pertanto, va respinto.
16. Per le esposte ragioni l’appello, conclusivamente, va rigettato, con la conferma della sentenza impugnata.
17. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’appellante nei confronti del Comune, mentre possono essere compensate nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali, costituitosi tardivamente solo il 14 aprile 2025.
17.1. Rimane definitivamente a carico dell’appellante, per la soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da MO AC, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna MO AC a rimborsare in favore del Comune di Minturno le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre gli accessori come per legge.
Compensa interamente le spese del grado del giudizio tra MO AC e il Ministero per i beni e le attività culturali.
Pone definitivamente a carico di MO AC il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in MA, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO