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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11106 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7819 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente:
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Federica RICCARDI per procura Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vito RIZZI e Andrea BOTTI Controparte_1
per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio 1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 4890/2022 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta ed espletate le prove orali ammesse, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
La , riportandosi alla memoria integrativa, ha pertanto così concluso:“- disporre Pt_1
l'affidamento esclusivo del figlio minore alla MA, previa audizione del minore ai sensi Per_1 del primo comma dell'art. 336 bis c.c. emettendo, all'esito, i provvedimenti ritenuti opportuni riguardo la frequentazione del figlio con il padre;
- il figlio , divenuto maggiorenne nelle more Per_2 del presente giudizio, non è economicamente autosufficiente e rimarrà a vivere con la MA presso la casa coniugale;
- disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Controparte_1
l'assegno mensile di € 1.100,00, ovvero di quella somma maggiore che verrà Parte_1 determinata a seguito dei richiesti accertamenti, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e minorenne, oltre Per_2 Per_1 rivalutazione Istat annuale, oltre il 70% delle spese straordinarie secondo le indicazioni fornite dal
Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Roma in data 17.12.2014 (allegato al presente ricorso), oltre al 100% degli assegni familiari in qualità di genitore affidatario in via esclusiva e collocatario della prole;
- stabilire a carico del Sig.
[...]
l'obbligo di corrispondere un assegno per il mantenimento della Sig.ra CP_1 Parte_1 pari ad € 300,00 mensili, ovvero la maggiore che verrà determinata a seguito dei richiesti accertamenti, oltre rivalutazione annuale Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese al domicilio della
; - confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, Via Mario Musco, 16 alla Pt_1
Sig.ra ove la stessa abiterà unitamente ai figli minori;
- ordinare al Sig. Parte_1 [...] di rimborsare alla Sig.ra ai sensi dell'articolo 12 (DP Roma 917 CP_1 Parte_1 Pt_2 del 22/12/1987 e successive modifiche), quanto dovuto a titolo di detrazione fiscale per le spese dei figli dalla separazione dei coniugi ad oggi;
- respingere tutte le domande ex adverso formulate dal Sig. siccome infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed Controparte_1
onorari”. Ha inoltre chiesto – ad integrazione delle suddette iniziali domande – di “dichiararsi il diritto della al versamento della quota parte del TFR del D'AM nella misura dovuta per Pt_1 legge al coniuge divorziato ed ordinare al datore di lavoro il versamento della quota di spettanza al momento della liquidazione”.
2 Il D'AM ha invece chiesto: “il rigetto delle avverse domande;
di disporre che le parti provvedano autonomamente al proprio mantenimento;
di disporre l'assegnazione della casa familiare alla Pt_1 sul presupposto della non autosufficienza economica dei figli e, per le medesime ragioni, di porre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli in misura non superiore ad euro 400 mensili per ciascun figlio come previsto in sede di separazione consensuale, da corrispondere alla MA;
di porre a carico dei genitori le spese straordinarie nella misura del 50% come da vigente Protocollo”.
Orbene, quanto al figlio , va premesso che, a seguito dell'ascolto del minore, il Per_1
quale ha motivato il reciso rifiuto di frequentare il padre in conseguenza di gravissime condotte di violenza morale e fisica attribuite al genitore sia nei confronti della MA che nei propri confronti e del fratello, con ordinanza in data 27.2.2023 il GI ha stabilito l'affido
“superesclusivo” del figlio alla MA, ha disposto la sospensione della frequentazione padre-figlio (di fatto già da tempo sospesa), ha demandato al Servizio sociale di attivare tutti gli strumenti di supporto necessari al ragazzo ed ha disposto la trasmissione al Pm di copia del verbale d'udienza dell'8.11.2022, per tutto quanto di eventuale competenza, in ragione della gravità dei fatti riportati dal figlio a tale udienza. Tanto premesso, poichè nelle more del giudizio il ragazzo è divenuto maggiorenne, è cessata la materia del contendere in merito a tutte le questioni afferenti la responsabilità genitoriale, sicchè nulla va disposto in merito all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione del figlio (con conseguente ultroneità della richiesta della ricorrente di acquisizione degli atti di indagine del PM, peraltro avanzata solo in comparsa conclusionale, superflua in ragione dell'attuale thema decidendum, limitato alle sole questioni economiche del giudizio divorzio, da cui esula l'accertamento delle cause della separazione, peraltro definita, nel caso di specie, in via consensuale). Va invece dichiarata l'inammissibilità, in quanto tardivamente formulata per la prima volta in comparsa conclusionale ed esulante dal thema decidendum del divorzio, della domanda, avanzata dalla ricorrente, di “risarcimento dei danni patrimoniali” subiti dalla stessa e dai figli “a causa dei comportamenti tenuti dal Sig. . CP_1
Posto che i figli e , entrambi conviventi con la MA, sono Per_2 Per_1
incontestatamente non autosufficienti economicamente (“presupposto” espressamente ammesso in sede di precisazione delle conclusioni dal resistente, il quale all'udienza dell'8.11.2022 aveva peraltro rinunciato alla precedente domanda di revoca dell'assegno di
3 mantenimento in favore del figlio , attualmente iscritto all'università), va confermata Per_2
l'assegnazione alla MA della ex casa familiare, richiesta da ultimo anche dal resistente.
Quanto alle statuizione economiche, va premesso che con ordinanza presidenziale in data
22.3.2021, in via provvisoria ed urgente, è stata “ritenuta l'insussistenza di significative sopravvenienze giustificanti una modifica in via provvisoria ed urgente delle condizioni economiche della separazione consensuale, atteso che: l'acquisto dell'immobile in piazza Epiro da parte del resistente e la precedente cessione alla MA dell'usufrutto e al padre della nuda proprietà di un'autorimessa, a titolo oneroso, nonchè la donazione ai genitori dell'usufrutto di un immobile in
San ET in Valle sono fatti antecedenti alla separazione (peraltro la proprietà di piazza Epiro risulta dallo stesso verbale della separazione e tutti i suddetti atti dispositivi erano rilevabili dai pubblici registri immobiliari); la dedotta fittizietà della cessione dell'usufrutto dell'autorimessa dovrà essere oggetto di accertamento nel prosieguo del giudizio;
non risultano significative variazioni del reddito del resistente (vedi Certificazione Unica 2018 e 2020); non risulta allo stato che le acquisizioni immobiliari conseguenti alla successione paterna abbiano comportato un incremento reddituale in favore del resistente, stante la titolarità dell'usufrutto in capo alla MA;
non v'è prova allo stato dell'entità del risarcimento riscosso dal resistente per la morte del padre…”.
Orbene, la ha attestato: di non aver percepito alcun reddito per gli anni 2021-2022, Pt_1
eccezion fatta per l'attività di addetta alle pulizie svolta dal 18 al 31 agosto 2022 (con una retribuzione di circa 200 euro, come da CU 2023); di non aver presentato dichiarazione dei redditi negli anni 2021-2023, in quanto non obbligatoria in ragione dei redditi percepiti;
di essere attualmente disoccupata;
di non essere proprietaria di beni immobili (vedi dichiarazioni sostitutive in atti). Percepisce, inoltre, attualmente l'assegno unico per i due figli.
Il D'AM, invece, impiegato presso il ha dichiarato redditi Controparte_2 netti pari a circa 23.000 euro nell'anno di imposta 2018, a circa 22.000 euro nell'anno di imposta 2019, a circa 23.000 euro nell'anno di imposta 2020, a circa 20.000 euro nell'anno di imposta 2021, a circa 26.000 euro nell'anno di imposta 2022 (vedi mod. 730 anni 2019-2020-
2021-2023 e CU 2022). Lo stesso ha inoltre attestato di essere proprietario dal 2016 della casa di abitazione in cui vive, dal 1999 della ex casa familiare in Roma via Musco assegnata alla
(di cui ha acquistato la piena proprietà, a seguito di rinuncia all'usufrutto da parte Pt_1 della propria MA, nel 2020), nudo proprietario dal 1997 di una abitazione con box e 4 cantina, gravati da usufrutto in favore della MA, in San ET in Valle (Isernia), proprietario dal 2019, iure hereditario, per la quota del 25%, di un'abitazione e di un box in
IA (Campobasso), nudo proprietario dal 2019, iure hereditario, per la quota di ½, di un locale commerciale in Roma adibito ad autorimessa, gravato da usufrutto in favore della MA (vedi dichiarazione sostitutiva). A tal proposito, va rilevato che nel 2016 il resistente, già proprietario della suddetta autorimessa per la quota di 3/4, ne ha alienato l'usufrutto alla MA e la nuda proprietà al padre, per il prezzo complessivo di 201.000 euro
(corrisposto a mezzo due vaglia postali, secondo quanto risulta dal rogito in atti), che il suddetto ha dichiarato di aver investito nell'acquisto dell'attuale casa di abitazione in piazza
Epiro, in vista della separazione. La circostanza, dedotta dalla ricorrente, che in sede di separazione consensuale il marito le avrebbe artatamente sottaciuto entrambe le suddette circostanze, così influenzando il contenuto dell'accordo, oltre ad esulare dal thema decidendum del divorzio (atteso che avrebbe dovuto essere fatta valere in un separato giudizio), appare, invero, in contrasto, con la facile rilevabilità delle suddette operazioni immobiliari dai pubblici registri immobiliari (e segnatamente dalle visure che il difensore della , nel giudizio di separazione, deve presumersi abbia preventivamente estratto Pt_1 ed esaminato).
Il resistente ha inoltre dedotto di aver alienato il 50% della nuda proprietà, acquisita per successione paterna, di un immobile sito a Roma, via Musco 42/A e di aver compensato la quota di prezzo dovutagli con quanto dovuto a propria volta alla MA per la rinuncia da parte della stessa, nel 2020, al diritto di usufrutto sulla ex casa familiare, assegnata alla ricorrente.
Oltre ad essere titolare in via esclusiva di un conto presso , con saldo al 3.1.2024 CP_3
di 1.995,96 euro, il è cointestatario con la MA, dal 2019 (dopo la morte del CP_1 padre), di un conto corrente presso , con saldo al 3.1.2024 di 100,73 euro (vedi CP_3
estratti conto in atti).
L'assunto secondo cui la MA del resistente sarebbe usufruttuaria solo in via fittizia dell'autorimessa in via Pandosia, in realtà gestita dal figlio che ne riscuoterebbe gli introiti, non può ritenersi dimostrato, alla luce delle risultanze istruttorie.
5 La teste ha dichiarato di parcheggiare la propria auto nell'autorimessa di via Tes_1
Pandosia da circa una decina d'anni e di aver avuto rapporti con il padre del resistente sino alla morte dell'uomo e poi con una signora (presumibilmente la moglie) nonchè di aver sempre lasciato i soldi in una busta, in guardiola (“… preciso che avevo rapporti fino a tre anni fa con un tale ET, ma non ricordo il cognome, che è deceduto a seguito di un incidente in bicicletta;
successivamente ho sempre visto una signora di cui non ricordo il nome;
credo fosse la moglie del signor ET;
io praticamente presso l'autofficina non ho rapporti con nessuno;
su indicazione del defunto signor ET lascio i soldi in una busta chiusa nella guardiola, ivi ubicata, il primo sabato di ogni mese e l'indomani mattina trovo la ricevuta sul tergicristallo della mia macchina….”) ed ha escluso di aver mai corrisposto al figlio il corrispettivo del parcheggio, CP_1 aggiungendo di averlo visto, dal gennaio del 2023, svolgere attività di pulizia, insieme alla
“signora che gestisce il garage”, alla quale ha dichiarato di fare riferimento “per ogni necessità legata al rapporto di parcheggio…”. Il teste ha dichiarato di aver parcheggiato Testimone_2 la propria auto nell'autorimessa di via Pandosia, 42, fino al dicembre del 2022 e di aver corrisposto il relativo pagamento al resistente e alla MA, che “spesso erano insieme, o comunque ad uno dei due che era presente nell'autorimessa” e che “per ogni necessità relativa al parcheggio” si rivolgeva sia alla che al . Il teste ha dichiarato Pt_3 CP_1 Testimone_3
che nel periodo in cui aveva parcheggiato l'auto propria e della moglie nella suddetta autorimessa, dal 2005 fino al 2016, essi avevano rapporti “con il signor con sua CP_4
moglie ed il figlio ”. CP_1
Pertanto, sebbene non sia emersa una gestione esclusiva dell'autorimessa da parte del resistente, deve però ritenersi senz'altro provata una sua cointeressenza nell'attività e, pertanto, una compartecipazione ai relativi utili, per quanto non esattamente quantificabile, la quale spiega, invero, la cointestazione del conto Banco Poste con la MA, sul quale risultano versati anche taluni canoni dell'autorimessa.
Il resistente ha inoltre percepito nel 2021, a titolo di risarcimento danno dalla morte del padre, deceduto in seguito ad un incidente nel 2019, un indennizzo pari a circa 190.000 euro, secondo quanto riferito dal teste liquidatore della compagnia assicurativa che Tes_4
ha indennizzato il sinistro, importo da ritenersi rimasto nella disponibilità del non CP_1 avendone egli documentato l'avvenuto utilizzo.
6 Tanto premesso, valutate comparativamente le situazioni economiche delle parti quali sopra emerse, considerata la evidente sperequazione in favore del avuto riguardo CP_1
anche alla significativa liquidità acquisita a seguito del risarcimento del danno ottenuto per il decesso del genitore e alla sua cointeressenza nella gestione dell'autorimessa, considerato il risparmio di spesa derivante al resistente dalla cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento per la moglie con il passaggio in giudicato della pronuncia sullo status divorzile, non sostituito dall'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile
(per le ragioni di cui si dirà), tenuto conto della persistente concentrazione in via esclusiva sulla MA degli oneri accuditivi dei figli (che successivamente alla separazione non hanno più frequentato il padre, né nel corso del presente giudizio hanno recuperato il rapporto con il genitore, il quale pertanto non contribuisce in alcun modo al loro mantenimento in via diretta), considerate le accresciute esigenze correlate alla crescita della prole, valutato, per contro, il contributo paterno fornito al soddisfacimento delle esigenze abitative dei figli mediante l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare di cui è proprietario, pur considerata la (incontestata) attuale percezione da parte della MA dell'assegno unico per i figli, va posto a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento degli stessi, un assegno dell'importo di 1.100 euro mensili (550 euro per ciascun figlio), da corrispondere alla MA entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo, a decorrere dalla domanda e pertanto dal febbraio 2020 (mensilità immediatamente successiva al deposito del ricorso).
Nulla va invece statuito in merito all'assegno unico (allo stato incontestatamente percepito dalla MA), la cui attribuzione è regolamentata per legge, mentre va dichiarata la inammissibilità della domanda della ricorrente di ordinare al “di rimborsare alla CP_1
Sig.ra ai sensi dell'articolo 12 (DP Roma 917 del 22/12/1987 e successive Parte_1 Pt_2 modifiche), quanto dovuto a titolo di detrazione fiscale per le spese dei figli dalla separazione dei coniugi ad oggi”, trattandosi di domanda esulante dal thema decidendum del divorzio.
Quando alla domanda di assegno divorzile spiegata dalla , va premesso che le Pt_1
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate
7 in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita. In particolare, con la citata sentenza è stato attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del
“reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa-perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio familiare e di ciascun partner). Per quanto attiene alla funzione compensativa-perequativa, l'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire
l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20). In concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali delle parti (comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare. Precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui al citato art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 è la sussistenza di una situazione di squilibrio economico-patrimoniale tra le parti (vedi Cass. civ.
29920/22).
A motivo della domanda di attribuzione dell'assegno, la ha dedotto che sin dalla Pt_1
nascita del secondogenito aveva cessato di svolgere attività lavorativa per dedicarsi
8 esclusivamente alla cura dei figli e della famiglia e che attualmente, pur essendo alla ricerca di un impiego, stante l'età e le patologie di cui soffriva (allergie ed asma bronchiale), non era riuscita a ricollocarsi nel mondo del lavoro, sicchè era priva di redditi idonei a consentirle di provvedere alle proprie necessità ed era aiutata talvolta dai propri familiari.
Con Il mico ha contestato che la decisione della ricorrente di abbandonare la propria attività di amministratrice di condomini fosse stata condivisa con lo stesso, deducendo invece che aveva sempre insistito affinchè la moglie continuasse a lavorare.
Orbene, l'allegazione che la asserita scelta della di occuparsi unicamente della Pt_1 famiglia sia stata condivisa con il resistente e l'assunto che tale scelta abbia determinato il sacrificio di aspettative professionali e di guadagno tali da dover essere compensate con l'attribuzione di un assegno divorzile sono rimasti privi di adeguato supporto probatorio, non avendo la ricorrente nemmeno articolato istanze istruttorie in proposito. Tantomeno può ritenersi provato che la abbia in qualche modo contribuito alla formazione di Pt_1
un patrimonio comune o del patrimonio personale dell'altro coniuge, posto che le proprietà immobiliari del sono state a questi trasferite prima del matrimonio dalla famiglia CP_1
d'origine o acquisite iure hereditario, eccezion fatta per l'attuale casa di abitazione, nel cui acquisto ha comunque dedotto di aver investito i proventi della cessione a titolo oneroso ai propri genitori della quota dell'autorimessa di cui era proprietario.
Difettano pertanto i presupposti per il riconoscimento alla ricorrente dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa, evidenziandosi che esso non è riconoscibile nemmeno in funzione strettamente assistenziale, atteso che non solo non è stata fornita prova della oggettiva impossibilità per la di provvedere in via autonoma al proprio Pt_1 mantenimento, in assenza di riscontro di patologie invalidanti, anzi escluse dall'allegato svolgimento nel corso del 2022 di mansioni di addetta alle pulizie, ma che la stessa in sede di accordi di separazione ha concordato con il coniuge un assegno di mantenimento pari a soli 150 euro mensili, circostanza presupponente l'esistenza di ulteriori entrate con cui poter far fronte alle proprie esigenze di vita (a cui peraltro non ha dimostrato di provvedere mediante il solo ricorso a sistematici e congrui aiuti economici familiari).
9 La domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente va pertanto rigettata, ferma restando la debenza dell'assegno di mantenimento fino al passaggio in giudicato sullo status divorzile.
Va infine rilevata la inammissibilità della domanda della di riconoscimento del Pt_1
diritto alla percezione di una quota del TFR spettante al all'atto della cessazione CP_1
del rapporto di lavoro, atteso che tale diritto può sorgere solo alla cessazione di tale rapporto
(vedi tra le altre Cass. civ. 11579/14, 21409/10), nel caso di specie pacificamente ancora in essere, ove ne ricorrano i presupposti normativamente previsti (peraltro ad oggi da escludersi in ragione del rigetto della domanda di assegno divorzile).
Stante la prevalente soccombenza del resistente, lo stesso va condannato al pagamento delle spese del giudizio nella misura di 1/3, compensandole per la residua quota.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni altra domanda disattesa e/o inammissibile, così provvede:
1) pone carico di , a far data dalla mensilità di febbraio 2020, un Controparte_1 assegno, a titolo di contributo al mantenimento per i due figli e , Per_2 Per_1
dell'importo di 1.100 euro mensili (550,00 euro per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat e da corrispondere alla MA entro il 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il
Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense;
2) assegna ad la ex casa familiare sita in Roma via Mario Musco 16; Parte_1
3) condanna al pagamento delle spese di giudizio nella misura di Controparte_1
1/3, che liquida in 1.692,33 euro, per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensandole per la residua quota.
Roma, 21.7.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7819 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente:
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Federica RICCARDI per procura Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vito RIZZI e Andrea BOTTI Controparte_1
per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio 1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 4890/2022 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta ed espletate le prove orali ammesse, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
La , riportandosi alla memoria integrativa, ha pertanto così concluso:“- disporre Pt_1
l'affidamento esclusivo del figlio minore alla MA, previa audizione del minore ai sensi Per_1 del primo comma dell'art. 336 bis c.c. emettendo, all'esito, i provvedimenti ritenuti opportuni riguardo la frequentazione del figlio con il padre;
- il figlio , divenuto maggiorenne nelle more Per_2 del presente giudizio, non è economicamente autosufficiente e rimarrà a vivere con la MA presso la casa coniugale;
- disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Controparte_1
l'assegno mensile di € 1.100,00, ovvero di quella somma maggiore che verrà Parte_1 determinata a seguito dei richiesti accertamenti, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e minorenne, oltre Per_2 Per_1 rivalutazione Istat annuale, oltre il 70% delle spese straordinarie secondo le indicazioni fornite dal
Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Roma in data 17.12.2014 (allegato al presente ricorso), oltre al 100% degli assegni familiari in qualità di genitore affidatario in via esclusiva e collocatario della prole;
- stabilire a carico del Sig.
[...]
l'obbligo di corrispondere un assegno per il mantenimento della Sig.ra CP_1 Parte_1 pari ad € 300,00 mensili, ovvero la maggiore che verrà determinata a seguito dei richiesti accertamenti, oltre rivalutazione annuale Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese al domicilio della
; - confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, Via Mario Musco, 16 alla Pt_1
Sig.ra ove la stessa abiterà unitamente ai figli minori;
- ordinare al Sig. Parte_1 [...] di rimborsare alla Sig.ra ai sensi dell'articolo 12 (DP Roma 917 CP_1 Parte_1 Pt_2 del 22/12/1987 e successive modifiche), quanto dovuto a titolo di detrazione fiscale per le spese dei figli dalla separazione dei coniugi ad oggi;
- respingere tutte le domande ex adverso formulate dal Sig. siccome infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed Controparte_1
onorari”. Ha inoltre chiesto – ad integrazione delle suddette iniziali domande – di “dichiararsi il diritto della al versamento della quota parte del TFR del D'AM nella misura dovuta per Pt_1 legge al coniuge divorziato ed ordinare al datore di lavoro il versamento della quota di spettanza al momento della liquidazione”.
2 Il D'AM ha invece chiesto: “il rigetto delle avverse domande;
di disporre che le parti provvedano autonomamente al proprio mantenimento;
di disporre l'assegnazione della casa familiare alla Pt_1 sul presupposto della non autosufficienza economica dei figli e, per le medesime ragioni, di porre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli in misura non superiore ad euro 400 mensili per ciascun figlio come previsto in sede di separazione consensuale, da corrispondere alla MA;
di porre a carico dei genitori le spese straordinarie nella misura del 50% come da vigente Protocollo”.
Orbene, quanto al figlio , va premesso che, a seguito dell'ascolto del minore, il Per_1
quale ha motivato il reciso rifiuto di frequentare il padre in conseguenza di gravissime condotte di violenza morale e fisica attribuite al genitore sia nei confronti della MA che nei propri confronti e del fratello, con ordinanza in data 27.2.2023 il GI ha stabilito l'affido
“superesclusivo” del figlio alla MA, ha disposto la sospensione della frequentazione padre-figlio (di fatto già da tempo sospesa), ha demandato al Servizio sociale di attivare tutti gli strumenti di supporto necessari al ragazzo ed ha disposto la trasmissione al Pm di copia del verbale d'udienza dell'8.11.2022, per tutto quanto di eventuale competenza, in ragione della gravità dei fatti riportati dal figlio a tale udienza. Tanto premesso, poichè nelle more del giudizio il ragazzo è divenuto maggiorenne, è cessata la materia del contendere in merito a tutte le questioni afferenti la responsabilità genitoriale, sicchè nulla va disposto in merito all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione del figlio (con conseguente ultroneità della richiesta della ricorrente di acquisizione degli atti di indagine del PM, peraltro avanzata solo in comparsa conclusionale, superflua in ragione dell'attuale thema decidendum, limitato alle sole questioni economiche del giudizio divorzio, da cui esula l'accertamento delle cause della separazione, peraltro definita, nel caso di specie, in via consensuale). Va invece dichiarata l'inammissibilità, in quanto tardivamente formulata per la prima volta in comparsa conclusionale ed esulante dal thema decidendum del divorzio, della domanda, avanzata dalla ricorrente, di “risarcimento dei danni patrimoniali” subiti dalla stessa e dai figli “a causa dei comportamenti tenuti dal Sig. . CP_1
Posto che i figli e , entrambi conviventi con la MA, sono Per_2 Per_1
incontestatamente non autosufficienti economicamente (“presupposto” espressamente ammesso in sede di precisazione delle conclusioni dal resistente, il quale all'udienza dell'8.11.2022 aveva peraltro rinunciato alla precedente domanda di revoca dell'assegno di
3 mantenimento in favore del figlio , attualmente iscritto all'università), va confermata Per_2
l'assegnazione alla MA della ex casa familiare, richiesta da ultimo anche dal resistente.
Quanto alle statuizione economiche, va premesso che con ordinanza presidenziale in data
22.3.2021, in via provvisoria ed urgente, è stata “ritenuta l'insussistenza di significative sopravvenienze giustificanti una modifica in via provvisoria ed urgente delle condizioni economiche della separazione consensuale, atteso che: l'acquisto dell'immobile in piazza Epiro da parte del resistente e la precedente cessione alla MA dell'usufrutto e al padre della nuda proprietà di un'autorimessa, a titolo oneroso, nonchè la donazione ai genitori dell'usufrutto di un immobile in
San ET in Valle sono fatti antecedenti alla separazione (peraltro la proprietà di piazza Epiro risulta dallo stesso verbale della separazione e tutti i suddetti atti dispositivi erano rilevabili dai pubblici registri immobiliari); la dedotta fittizietà della cessione dell'usufrutto dell'autorimessa dovrà essere oggetto di accertamento nel prosieguo del giudizio;
non risultano significative variazioni del reddito del resistente (vedi Certificazione Unica 2018 e 2020); non risulta allo stato che le acquisizioni immobiliari conseguenti alla successione paterna abbiano comportato un incremento reddituale in favore del resistente, stante la titolarità dell'usufrutto in capo alla MA;
non v'è prova allo stato dell'entità del risarcimento riscosso dal resistente per la morte del padre…”.
Orbene, la ha attestato: di non aver percepito alcun reddito per gli anni 2021-2022, Pt_1
eccezion fatta per l'attività di addetta alle pulizie svolta dal 18 al 31 agosto 2022 (con una retribuzione di circa 200 euro, come da CU 2023); di non aver presentato dichiarazione dei redditi negli anni 2021-2023, in quanto non obbligatoria in ragione dei redditi percepiti;
di essere attualmente disoccupata;
di non essere proprietaria di beni immobili (vedi dichiarazioni sostitutive in atti). Percepisce, inoltre, attualmente l'assegno unico per i due figli.
Il D'AM, invece, impiegato presso il ha dichiarato redditi Controparte_2 netti pari a circa 23.000 euro nell'anno di imposta 2018, a circa 22.000 euro nell'anno di imposta 2019, a circa 23.000 euro nell'anno di imposta 2020, a circa 20.000 euro nell'anno di imposta 2021, a circa 26.000 euro nell'anno di imposta 2022 (vedi mod. 730 anni 2019-2020-
2021-2023 e CU 2022). Lo stesso ha inoltre attestato di essere proprietario dal 2016 della casa di abitazione in cui vive, dal 1999 della ex casa familiare in Roma via Musco assegnata alla
(di cui ha acquistato la piena proprietà, a seguito di rinuncia all'usufrutto da parte Pt_1 della propria MA, nel 2020), nudo proprietario dal 1997 di una abitazione con box e 4 cantina, gravati da usufrutto in favore della MA, in San ET in Valle (Isernia), proprietario dal 2019, iure hereditario, per la quota del 25%, di un'abitazione e di un box in
IA (Campobasso), nudo proprietario dal 2019, iure hereditario, per la quota di ½, di un locale commerciale in Roma adibito ad autorimessa, gravato da usufrutto in favore della MA (vedi dichiarazione sostitutiva). A tal proposito, va rilevato che nel 2016 il resistente, già proprietario della suddetta autorimessa per la quota di 3/4, ne ha alienato l'usufrutto alla MA e la nuda proprietà al padre, per il prezzo complessivo di 201.000 euro
(corrisposto a mezzo due vaglia postali, secondo quanto risulta dal rogito in atti), che il suddetto ha dichiarato di aver investito nell'acquisto dell'attuale casa di abitazione in piazza
Epiro, in vista della separazione. La circostanza, dedotta dalla ricorrente, che in sede di separazione consensuale il marito le avrebbe artatamente sottaciuto entrambe le suddette circostanze, così influenzando il contenuto dell'accordo, oltre ad esulare dal thema decidendum del divorzio (atteso che avrebbe dovuto essere fatta valere in un separato giudizio), appare, invero, in contrasto, con la facile rilevabilità delle suddette operazioni immobiliari dai pubblici registri immobiliari (e segnatamente dalle visure che il difensore della , nel giudizio di separazione, deve presumersi abbia preventivamente estratto Pt_1 ed esaminato).
Il resistente ha inoltre dedotto di aver alienato il 50% della nuda proprietà, acquisita per successione paterna, di un immobile sito a Roma, via Musco 42/A e di aver compensato la quota di prezzo dovutagli con quanto dovuto a propria volta alla MA per la rinuncia da parte della stessa, nel 2020, al diritto di usufrutto sulla ex casa familiare, assegnata alla ricorrente.
Oltre ad essere titolare in via esclusiva di un conto presso , con saldo al 3.1.2024 CP_3
di 1.995,96 euro, il è cointestatario con la MA, dal 2019 (dopo la morte del CP_1 padre), di un conto corrente presso , con saldo al 3.1.2024 di 100,73 euro (vedi CP_3
estratti conto in atti).
L'assunto secondo cui la MA del resistente sarebbe usufruttuaria solo in via fittizia dell'autorimessa in via Pandosia, in realtà gestita dal figlio che ne riscuoterebbe gli introiti, non può ritenersi dimostrato, alla luce delle risultanze istruttorie.
5 La teste ha dichiarato di parcheggiare la propria auto nell'autorimessa di via Tes_1
Pandosia da circa una decina d'anni e di aver avuto rapporti con il padre del resistente sino alla morte dell'uomo e poi con una signora (presumibilmente la moglie) nonchè di aver sempre lasciato i soldi in una busta, in guardiola (“… preciso che avevo rapporti fino a tre anni fa con un tale ET, ma non ricordo il cognome, che è deceduto a seguito di un incidente in bicicletta;
successivamente ho sempre visto una signora di cui non ricordo il nome;
credo fosse la moglie del signor ET;
io praticamente presso l'autofficina non ho rapporti con nessuno;
su indicazione del defunto signor ET lascio i soldi in una busta chiusa nella guardiola, ivi ubicata, il primo sabato di ogni mese e l'indomani mattina trovo la ricevuta sul tergicristallo della mia macchina….”) ed ha escluso di aver mai corrisposto al figlio il corrispettivo del parcheggio, CP_1 aggiungendo di averlo visto, dal gennaio del 2023, svolgere attività di pulizia, insieme alla
“signora che gestisce il garage”, alla quale ha dichiarato di fare riferimento “per ogni necessità legata al rapporto di parcheggio…”. Il teste ha dichiarato di aver parcheggiato Testimone_2 la propria auto nell'autorimessa di via Pandosia, 42, fino al dicembre del 2022 e di aver corrisposto il relativo pagamento al resistente e alla MA, che “spesso erano insieme, o comunque ad uno dei due che era presente nell'autorimessa” e che “per ogni necessità relativa al parcheggio” si rivolgeva sia alla che al . Il teste ha dichiarato Pt_3 CP_1 Testimone_3
che nel periodo in cui aveva parcheggiato l'auto propria e della moglie nella suddetta autorimessa, dal 2005 fino al 2016, essi avevano rapporti “con il signor con sua CP_4
moglie ed il figlio ”. CP_1
Pertanto, sebbene non sia emersa una gestione esclusiva dell'autorimessa da parte del resistente, deve però ritenersi senz'altro provata una sua cointeressenza nell'attività e, pertanto, una compartecipazione ai relativi utili, per quanto non esattamente quantificabile, la quale spiega, invero, la cointestazione del conto Banco Poste con la MA, sul quale risultano versati anche taluni canoni dell'autorimessa.
Il resistente ha inoltre percepito nel 2021, a titolo di risarcimento danno dalla morte del padre, deceduto in seguito ad un incidente nel 2019, un indennizzo pari a circa 190.000 euro, secondo quanto riferito dal teste liquidatore della compagnia assicurativa che Tes_4
ha indennizzato il sinistro, importo da ritenersi rimasto nella disponibilità del non CP_1 avendone egli documentato l'avvenuto utilizzo.
6 Tanto premesso, valutate comparativamente le situazioni economiche delle parti quali sopra emerse, considerata la evidente sperequazione in favore del avuto riguardo CP_1
anche alla significativa liquidità acquisita a seguito del risarcimento del danno ottenuto per il decesso del genitore e alla sua cointeressenza nella gestione dell'autorimessa, considerato il risparmio di spesa derivante al resistente dalla cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento per la moglie con il passaggio in giudicato della pronuncia sullo status divorzile, non sostituito dall'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile
(per le ragioni di cui si dirà), tenuto conto della persistente concentrazione in via esclusiva sulla MA degli oneri accuditivi dei figli (che successivamente alla separazione non hanno più frequentato il padre, né nel corso del presente giudizio hanno recuperato il rapporto con il genitore, il quale pertanto non contribuisce in alcun modo al loro mantenimento in via diretta), considerate le accresciute esigenze correlate alla crescita della prole, valutato, per contro, il contributo paterno fornito al soddisfacimento delle esigenze abitative dei figli mediante l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare di cui è proprietario, pur considerata la (incontestata) attuale percezione da parte della MA dell'assegno unico per i figli, va posto a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento degli stessi, un assegno dell'importo di 1.100 euro mensili (550 euro per ciascun figlio), da corrispondere alla MA entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo, a decorrere dalla domanda e pertanto dal febbraio 2020 (mensilità immediatamente successiva al deposito del ricorso).
Nulla va invece statuito in merito all'assegno unico (allo stato incontestatamente percepito dalla MA), la cui attribuzione è regolamentata per legge, mentre va dichiarata la inammissibilità della domanda della ricorrente di ordinare al “di rimborsare alla CP_1
Sig.ra ai sensi dell'articolo 12 (DP Roma 917 del 22/12/1987 e successive Parte_1 Pt_2 modifiche), quanto dovuto a titolo di detrazione fiscale per le spese dei figli dalla separazione dei coniugi ad oggi”, trattandosi di domanda esulante dal thema decidendum del divorzio.
Quando alla domanda di assegno divorzile spiegata dalla , va premesso che le Pt_1
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate
7 in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita. In particolare, con la citata sentenza è stato attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del
“reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa-perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio familiare e di ciascun partner). Per quanto attiene alla funzione compensativa-perequativa, l'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire
l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20). In concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali delle parti (comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare. Precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui al citato art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 è la sussistenza di una situazione di squilibrio economico-patrimoniale tra le parti (vedi Cass. civ.
29920/22).
A motivo della domanda di attribuzione dell'assegno, la ha dedotto che sin dalla Pt_1
nascita del secondogenito aveva cessato di svolgere attività lavorativa per dedicarsi
8 esclusivamente alla cura dei figli e della famiglia e che attualmente, pur essendo alla ricerca di un impiego, stante l'età e le patologie di cui soffriva (allergie ed asma bronchiale), non era riuscita a ricollocarsi nel mondo del lavoro, sicchè era priva di redditi idonei a consentirle di provvedere alle proprie necessità ed era aiutata talvolta dai propri familiari.
Con Il mico ha contestato che la decisione della ricorrente di abbandonare la propria attività di amministratrice di condomini fosse stata condivisa con lo stesso, deducendo invece che aveva sempre insistito affinchè la moglie continuasse a lavorare.
Orbene, l'allegazione che la asserita scelta della di occuparsi unicamente della Pt_1 famiglia sia stata condivisa con il resistente e l'assunto che tale scelta abbia determinato il sacrificio di aspettative professionali e di guadagno tali da dover essere compensate con l'attribuzione di un assegno divorzile sono rimasti privi di adeguato supporto probatorio, non avendo la ricorrente nemmeno articolato istanze istruttorie in proposito. Tantomeno può ritenersi provato che la abbia in qualche modo contribuito alla formazione di Pt_1
un patrimonio comune o del patrimonio personale dell'altro coniuge, posto che le proprietà immobiliari del sono state a questi trasferite prima del matrimonio dalla famiglia CP_1
d'origine o acquisite iure hereditario, eccezion fatta per l'attuale casa di abitazione, nel cui acquisto ha comunque dedotto di aver investito i proventi della cessione a titolo oneroso ai propri genitori della quota dell'autorimessa di cui era proprietario.
Difettano pertanto i presupposti per il riconoscimento alla ricorrente dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa, evidenziandosi che esso non è riconoscibile nemmeno in funzione strettamente assistenziale, atteso che non solo non è stata fornita prova della oggettiva impossibilità per la di provvedere in via autonoma al proprio Pt_1 mantenimento, in assenza di riscontro di patologie invalidanti, anzi escluse dall'allegato svolgimento nel corso del 2022 di mansioni di addetta alle pulizie, ma che la stessa in sede di accordi di separazione ha concordato con il coniuge un assegno di mantenimento pari a soli 150 euro mensili, circostanza presupponente l'esistenza di ulteriori entrate con cui poter far fronte alle proprie esigenze di vita (a cui peraltro non ha dimostrato di provvedere mediante il solo ricorso a sistematici e congrui aiuti economici familiari).
9 La domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente va pertanto rigettata, ferma restando la debenza dell'assegno di mantenimento fino al passaggio in giudicato sullo status divorzile.
Va infine rilevata la inammissibilità della domanda della di riconoscimento del Pt_1
diritto alla percezione di una quota del TFR spettante al all'atto della cessazione CP_1
del rapporto di lavoro, atteso che tale diritto può sorgere solo alla cessazione di tale rapporto
(vedi tra le altre Cass. civ. 11579/14, 21409/10), nel caso di specie pacificamente ancora in essere, ove ne ricorrano i presupposti normativamente previsti (peraltro ad oggi da escludersi in ragione del rigetto della domanda di assegno divorzile).
Stante la prevalente soccombenza del resistente, lo stesso va condannato al pagamento delle spese del giudizio nella misura di 1/3, compensandole per la residua quota.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni altra domanda disattesa e/o inammissibile, così provvede:
1) pone carico di , a far data dalla mensilità di febbraio 2020, un Controparte_1 assegno, a titolo di contributo al mantenimento per i due figli e , Per_2 Per_1
dell'importo di 1.100 euro mensili (550,00 euro per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat e da corrispondere alla MA entro il 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il
Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense;
2) assegna ad la ex casa familiare sita in Roma via Mario Musco 16; Parte_1
3) condanna al pagamento delle spese di giudizio nella misura di Controparte_1
1/3, che liquida in 1.692,33 euro, per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensandole per la residua quota.
Roma, 21.7.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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