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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/09/2025, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3156/2025 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n. 58, presso lo studio dell'avv. Claudio
Longo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria P.IVA_1
Battiato, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS di
Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente l'1.04.2025, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel
Pagina 1 procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 8864/2024
r.g., assumendo, in estrema sintesi, che il CTU non ha adeguatamente valutato il quadro patologico di cui soffre né che applicando il calcolo riduzionistico alle patologie accertate in atti resta raggiunta la soglia di invalidità totale o comunque superiore a quella indicata dal
CTU, evidenziando al riguardo, tra l'altro, che, una volta raggiunta la terza fase dell'infezione da HIV, il sistema immunitario è compromesso potendo dar luogo a gravi infezioni o malattie batteriche e fungine che determinano “perdita di peso, inappetenza legata a nausea, diarrea cronica, sudorazioni notturne” che limitano gravemente le attività del vivere quotidiano e, nella specie, sarebbero aggravate “da una marcata riduzione dei movimenti flesso estensione e rotazione dx e sin. marcatamente ridotti della colonna cerviciale e lombosacrale, a tal punto da indurre il perito a diagnosticare un'anchilosi totale del rachide cervicale, patologia che determina nel paziente una perdita completa della mobilità articolare, a causa della fusione di due porzioni ossee” e rende necessario l'utilizzo, da parte della stessa, di un bastone canadese per poter procedere a piccoli passi negli spostamenti per brevi tragitti.
Su tali premesse, la ricorrente ha chiesto, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, di “accertare l'esistenza in capo alla (stessa) … di patologie tali da determinare un grado di invalidità pari al 100% con contestuale diritto a percepire la pensione di inabilità ex lege n. 118/71 e ad essere considerato soggetto incapace di deambulare o di compiere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita a tal punto da avere diritto a percepire
l'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80, nonché soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92; - condannare, altresì, l'
[...]
alla refusione di spese e compensi dell'odierno giudizio Controparte_2
e del giudizio di A.T.P.”. CP_ In data 26.08.2025 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in breve, ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi dedotte stante la carenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza del 24.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata.
____________________________
Pagina 2 Sul piano processuale, innanzi tutto, va rilevato che nulla osta all'ammissibilità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo della presente fase è stato depositato l'1.04.2025 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il 2.03.2025, a sua volta, resta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del
30.01.2025.
Nel merito, costituisce ormai consolidato principio di diritto quello secondo cui “in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis c.p.c., u.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva. Tale pronuncia, pertanto, non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, declaratoria subordinata ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (Cass., sez. lav.,
26 agosto 2020, n. 17787; negli stessi termini, già Cass., sez. lav., 24 ottobre 2018, n. 27010)”
(Cass. 18.10.2022, n. 30596).
Nella fattispecie concreta, in particolare, il thema decidendum oggetto del presente giudizio attiene all'accertamento del requisito sanitario funzionale ad accedere all'indennità di accompagnamento o, quantomeno alla pensione di inabilità, ed in ogni caso al riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della citata l. n.104/1992, laddove la ricorrente, tanto in sede amministrativa quanto nella fase sommaria del procedimento de quo, è stata riconosciuta invalida in misura ricompresa tra il 74% e il 99% ed altresì portatrice di handicap ex art. 3 comma 1 l. n. 104/1992.
Procedendo gradualmente, occorre rilevare che l'indennità di accompagnamento spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un'assistenza continua.
Nell'interpretare le condizioni legittimanti l'accesso al beneficio in parola, la Suprema Corte
è costante nell'affermare che deve trattarsi “chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità", della necessità e dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà
Pagina 3 nella deambulazione o nel compimento di altri atti” (tra le varie, Cass. 30.03.2011, n.7273).
Di conseguenza, resta escluso che possa riconoscersi la sussistenza del beneficio de quo in presenza di una semplice difficoltà a deambulare ovvero a compiere gli atti quotidiani della vita proprio perché la richiamata normativa è incentrata sul concetto di “impossibilità” (così Cass.
n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche Cass. n.12521/2009, Cass. n. 14076/2006, n.
10281/2003, n. 3228/1999); parimenti, non giova la temporaneità ovvero l'episodicità del contesto, rientrando nell'area di rilevanza della normativa in esame, per come ribadito dalla
Suprema Corte, soltanto quelle situazioni “acclarate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili manifestazioni del vivere quotidiano, quali ad esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione” (v., ancora, in motivazione, Cass.
1.12.2017, n.28900).
Nella fattispecie concreta, il CTU nominato in sede sommaria ha attenzionato la documentazione medica prodotta in atti e, dopo aver raccolto l'anamnesi familiare, fisiologica e patologica di ha sottoposto quest'ultima ad un accurato esame obiettivo, Parte_1
appurando personalmente che trattasi di persona “Orientata nel tempo e nello spazio.
Sottopeso, riferisce di mangira per nausea. Modico Rallentamento ideo-motorio. Condizioni generali discrete. Collaborante. Labilita emotiva. Esprime sentimenti di inadeuatezza e paura per il futuro riguardante la propria salute.
Deambulazione autonoma con passi incerti e tendenza a perdita d'equilibrio. Cambi posturali possibili autonomamente”.
Inoltre, il tecnico d'ufficio ha accertato che “clinicamente” la ricorrente presenta “Debolezza arti inferiori. Deficit arti superiori più marcato a dx. Parestesie arti inferiori. Ipomiotrofia marcata dei muscoli dgli arti inferiori in particolare delle cosce e dei glutei. Oscillazioni di
Romberg” nonché “Aia cardiaca nei limiti Toni cardiaci ritmici, parafonici. .Lieve angor.
Modica dispnea. Basi polmonariapparentemente libere.
Anca ipomobile. Ginocchio dx. valgo, motilità poco limitata.
Piede dx e sin: ndr
dx e sin.:ndr. CP_3
Colonna cervicale e lombosacrale- movimenti flesso estensione e rotazione dx e sin. marcatamente ridotti”.
Nell'esaminare il complesso patologico riscontrato a carico della ricorrente sì come emergente dalla disamina dei dati clinico-anamnestici, strumentali ed emersi dall'esame obiettivo, il CTU ha sottolineato che si apprende dalla relazione della visita fisiatrica eseguita presso Ambulatorio di Fisiatria PTA S.Giorgio dell' il 17.10.2024 che la CP_4
Pagina 4 ricorrente è affetta da “Poliartralia diffusa associata ad ipotrofia ed ipostenia di tutte le masse muscolari. Persona con sindrome depressiva….”, mentre la relazione della visita Malattie
Infettive eseguita presso l'ambulatorio dell'Isitituto Malattie Infettive dell'Università di
Catania il 21.11.2016 afferma che la stessa soffre anche di “HIV seguita presso l'Isitituto
Malattie Infettive dell'Università di Catania con buon compenso immunoviroloico.diverticolosi del sima. Ipertensione arteriosa er neuropatia” e dall'esame bioptico colon eseguito presso servizio di Anatomia Patologica P.O. di Catania il 17.10.2024” evidenzia a suo carico CP_5
“Edema ed infiltrato linfoplasmocitario in lamina propria”.
Per l'effetto, il tecnico d'ufficio ha inquadrato le patologie immunitarie riscontrate a carico della periziata nella fattispecie tabellare di cui al codice 9332 relativa all'“IMMUNODEFICIENZA SEC. ASINT. CON LINFOCITI CD4+ <500/MMCC” per la quale
è previsto un range invalidante ricompreso tra il 41% e il 50%; le problematiche intestinali nella “DIVERTICOLOSI DEL COLON (II CLASSE)” per la quale è prevista dal codice 6420 una incidenza invalidante ricompresa tra il 21% e il 30%, al pari della “MIOCARDIOPATIE O
VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (I CLASSE NYHA)” di cui al codice 6441, ascrivendo poi le patologie osteoarticolari interessanti la colonna vertebrale nel codice 7001 “ANCHILOSI DI RACHIDE TOTALE” con riconoscimento di una incidenza invalidante fissa del 75% mentre le problematiche psichiche nella previsione del codice 2202 avente ad oggetto “DISTURBI CICLOTIMICI CHE CONSENTONO UNA
LIMITATA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E SOCIALE” ai quali è riconosciuta una incidenza invalidante fissa del 36%.
Alla luce di quanto precede, anche a voler riconoscere alla ricorrente la percentuale invalidante massima e/o piena relativa alle patologie in parola, operando i dovuti calcoli riduzionistici, comunque, le valutazioni medico legali operate dal CTU in ordine al riconoscimento di una invalidità parziale ricompresa nella fascia 74%-99% resta immune da censura.
Ad abundantiam, giova notare che il CTU nel soffermarsi nella valutazione del grado di disautonomina della periziata ha appurato che la stessa conserva integre le facoltà intellettive ed una residua capacità deambulatoria, tanto che la stessa in grado di effettuare, in linea con l'età, i cambi posturali autonomamente e sia pure a piccoli passi, la “Deambulazione autonoma”, come peraltro resta confermato dalla lettura del certificato rilasciato dall'UOC
PTA S.Giorgio –Librino del 13.02.2025 ove, per quanto qui interessa, resta ribadito che i
“Passaggi posturali e i trasferimenti sono possibili in autonomia con adattamento.
Deambulazione possibile in autonomia con ausilio di bastone canadese per brevi tragitti a
Pagina 5 piccoli passi. Facilmente affaticabile”.
In atti, non sussistono elementi per ravvisare un oggettivo aggravamento del quadro clinico in parola tale da non consentire a di svolgere nell'ambiente domestico gli Parte_1
elementari atti giornalieri (lavarsi, vestirsi, alimentarsi da sé, spostarsi dentro e fuori dal letto ed in poltrona senza assistenza) anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e della sua dignità come persona.
Non a caso, la Suprema Corte, nell'interpretare i requisiti sanitari richiesti alternativamente per accedere all'indennità di accompagnamento (rectius: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità della presenza di quest'ultimo per compiere gli atti quotidiani della vita di un'assistenza continua) ha sottolineato che il concetto di “impossibilità” non può essere riduttivamente inteso come semplice difficoltà di deambulazione, ma è ben diverso e più rigoroso in quanto deve risolversi in una limitazione di spostamenti nello spazio e nel tempo tale da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore: concetto quest'ultimo che esprime l'esigenza della necessità di un aiuto non limitato a taluni episodici contesti ovvero soltanto alcuni atti della vita, seppure indispensabili, ma esteso alla generalità dei bisogni o degli atti giornalieri (Cass. 02.08.2016, n. 16092 che richiama tra le altre Cass. 3.04.1999, n. 3228; Cass. 9.10.1998, n. 10056; conf. ancora, ex plurimis, Cass. 30.03.2011, n.7273; Cass. 19.08.2022, n. 24980).
Quanto al preteso stato di handicap, va rilevato che la previsione del comma 1 dell'art. 3 della l. n.104/1992 ricorre in presenza di un soggetto che “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale
o di emarginazione”. A norma del comma 3 dell'art. 3 della l. n.104/1992, la gravità di tale condizione va riconosciuta “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Dalle risultanze probatorie in atti, inoltre, neppure è possibile ritenere che la situazione di minorazione integralmente considerata in cui si versa la ricorrente, tenuto conto dell'età della stessa e della sua capacità deambulatoria, determini una situazione di marcata emarginazione personale o nella sfera di relazione.
In considerazione di quanto precede, le critiche rivolte alla consulenza tecnica d'ufficio si risolvono in un mero dissenso diagnostico. La Suprema Corte ha osservato che le valutazioni della parte divergenti dall'apprezzamento dell'incidenza invalidante di una patologia svolta dal
Pagina 6 tecnico d'ufficio assumono rilievo solo ove sia ravvisabile una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte, peraltro, la parte stessa è tenuta ad indicare indicata,
o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre, al di fuori di tali ristretti ambiti, la censura è da considerarsi una semplice manifestazione di dissenso diagnostico, insufficiente di per sé solo per la rinnovazione dell'accertamento tecnico, stante che l'art. 445 bis c.p.c. nel subordinare l'ammissibilità dell'opposizione alla formulazione di specifici motivi mira ad evitare che tale fase di giudizio possa risolversi in una mera duplicazione della fase sommaria
Pertanto, condividendosi le argomentazioni immuni a vizi logici rese dal consulente d'ufficio della fase sommaria, va affermato che la ricorrente è affetta da un grado di invalidità ricompreso tra il 74% e il 99% nonché portatrice di handicap a norma del comma 1 dell'art. 3 della l. n.104/1992, restando per il resto rigettato il ricorso.
Le spese giudiziali, ivi compresi i costi di CTU della fase sommaria, stante le condizioni reddituali del ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 dispos. att. al c.p.c., vanno dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA in capo a la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità Parte_1
con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 95 % con decorrenza da ottobre 2024 con revisione a tre anni
ACCERTA altresì che è portatrice di handicap a norma del comma 1 Parte_1 dell'art. 3 della l. n.104/1992
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio della fase sommaria a carico della parte resistente
DICHIARA irripetibili le spese processuali della fase sommaria e contenziosa
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 25.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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