Articolo 2 della Legge 28 dicembre 1989, n. 421
Articolo 1
Versione
19 gennaio 1990
Art. 2. 1. Alle minori entrate per l'erario derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 90 milioni annui a decorrere dal 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1431 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario e del corrispondente capitolo per gli anni successivi. A tale capitolo si applicano conseguentemente le disposizioni contenute all' articolo 11- ter, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 .
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all' art. 2 :
Il comma 1, lettera c), dell'art. 11- ter della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), aggiunto dall' art. 7 della legge n. 362/1988 , prevede che:
"In attuazione dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione (secondo il quale ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, n.d.r.), la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente a carico o mediante riduzione di disponibilita' formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potra' essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si puo' fare ricorso solo dopo che il Governo, abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilita' esistenti presso singoli capitoli non debbono essere utilizzate per far fronte alle esigenze in integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria 'interessi' e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facolta' di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge".
Entrata in vigore il 19 gennaio 1990