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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/12/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4966/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Pio La Torre n. 34, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Dario Tocci che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A,
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
MA VA - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Siena, Via Banchi di Sotto n. 81, presso lo studio dell'Avv. Edoardo Marroni che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare che Controparte_2
non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata per la somma di € 14.332,58
[...]
contenuta nell'atto di intimazione n. 03420239008791485000 notificato il 26.07.2023 ed
oggi opposto;
B) Per l'effetto, dichiarare non dovuta la predetta somma di € 14.332,58
contenuta nell'avviso di addebito n. 33420120002579487000 per intervenuta prescrizione
1 quinquennale del diritto di riscossione dei contributi previdenziali maturata tra la data di
notifica dell'avviso medesimo (22.10.2012) e la data di notifica dell'atto di intimazione
(26.07.2023); 3) Condannare entrambe le convenute al pagamento delle spese e
competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito per
anticipazione fattane, oltre Rimborso Spese Generale del 15%, Iva e CPA come per legge
…”.
CP_ Conclusioni dell : “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di
spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali/avvisi di
addebito, mandare assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di CP_1
circostanza imputabile unicamente al Concessionario di NE …”.
Conclusioni di : “… In via principale accertata Controparte_2
l'infondatezza dei motivi di impugnazione rigettare l'opposizione promossa dal Sig.
poiché infondata, sia in fatto che in diritto. In via subordinata nella Parte_1
eventualità in cui le ragioni sottese all'azione promossa dal Sig. fossero Parte_1
ritenute meritevoli di accoglimento, ritenere indenne , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, da ogni e qualsivoglia responsabilità
accertando e conseguentemente dichiarare la responsabilità dell Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali di cui
[...]
in narrativa, con ogni consequenziale provvedimento. In ogni caso, con vittoria di spese e
compensi di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione alla intimazione di pagamento n.
2 La parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la tardività ed inammissibilità
dell'opposizione; l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
ha depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente non è fondata, atteso che
[...]
ha dato dimostrazione della notifica di diverse intimazioni di Controparte_2
pagamento contendenti anche il riferimento all'avviso di addebito oggetto di giudizio e validamente interruttive del termine prescrizionale.
In particolare, considerando la notifica dell'avviso di addebito in data 22.10.2012, vanno considerate l'intimazione di pagamento n. 03420179004315669000, notificata in data
23.5.2017; l'intimazione di pagamento n. 03420199002041276000, notificata in data
12.3.2019; l'intimazione di pagamento n. 03420209002338859000, notificata in data
7.2.2020; l'intimazione di pagamento n. 03420229005814500000, notificata in data
19.7.2022.
Le argomentazioni difensive di parte ricorrente svolte nelle note scritte depositate in data
7.5.2024, in merito all'indirizzo PEC del mittente, sono generiche ed infondate,
richiamandosi anche il principio per cui “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella
esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal
registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da
3 cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo
invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano
dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da
quello telematico presente in tale registro” (Cass. 18684/2023) ed evidenziandosi che la parte ricorrente non ha prospettato compiutamente alcuna incertezza in ordine alla riferibilità degli atti ad . Controparte_2
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (secondo la diversa attività processuale svolta dalle parti resistenti) come da dispositivo in favore di ognuna delle parti resistenti.
Le considerazioni svolte sulla infondatezza dell'eccezione di prescrizione a fronte di diversi atti interruttivi della prescrizione ricevuti dalla parte ricorrente valgono a configurare la responsabilità della stessa parte ex art. 96, comma 3, c.p.c., il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, configurandosi l'ipotesi in cui deve ritenersi dimostrato che la parte non ha adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso presentato (cfr.
principi affermati da Cass. 18057/2016).
Va rammentato, al riguardo, che la previsione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è relativa - in una evidente ottica deflattiva dei procedimenti in funzione di realizzazione del principio costituzionale del giusto processo (cfr. Corte Cost. 152/2016) - ad una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. 17902/2010, Cass.
3311/2017), rispondendo invece alla ratio dei “punitive damages”, quale sanzione economica privata legata unicamente al comportamento della parte.
In relazione al valore della causa ed al comportamento della parte, la somma viene
CP_ determinata in via equitativa in €. 285,00 in favore dell ed in €. 622,00 in favore di
. Controparte_2
La parte ricorrente è condannata al pagamento di €. 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese di lite, che si liquidano in €. 855,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.866,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , della somma di €. 285,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , Controparte_2
della somma di €. 622,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento della somma di €. 500,00 in favore della Cassa
delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c..
Si comunichi
Cosenza, 10.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
03420239008791485000 in relazione all'avviso di addebito n. 33420120002579487000,
CP_ afferente a credito .
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4966/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Pio La Torre n. 34, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Dario Tocci che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A,
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
MA VA - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Siena, Via Banchi di Sotto n. 81, presso lo studio dell'Avv. Edoardo Marroni che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare che Controparte_2
non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata per la somma di € 14.332,58
[...]
contenuta nell'atto di intimazione n. 03420239008791485000 notificato il 26.07.2023 ed
oggi opposto;
B) Per l'effetto, dichiarare non dovuta la predetta somma di € 14.332,58
contenuta nell'avviso di addebito n. 33420120002579487000 per intervenuta prescrizione
1 quinquennale del diritto di riscossione dei contributi previdenziali maturata tra la data di
notifica dell'avviso medesimo (22.10.2012) e la data di notifica dell'atto di intimazione
(26.07.2023); 3) Condannare entrambe le convenute al pagamento delle spese e
competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito per
anticipazione fattane, oltre Rimborso Spese Generale del 15%, Iva e CPA come per legge
…”.
CP_ Conclusioni dell : “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di
spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali/avvisi di
addebito, mandare assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di CP_1
circostanza imputabile unicamente al Concessionario di NE …”.
Conclusioni di : “… In via principale accertata Controparte_2
l'infondatezza dei motivi di impugnazione rigettare l'opposizione promossa dal Sig.
poiché infondata, sia in fatto che in diritto. In via subordinata nella Parte_1
eventualità in cui le ragioni sottese all'azione promossa dal Sig. fossero Parte_1
ritenute meritevoli di accoglimento, ritenere indenne , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, da ogni e qualsivoglia responsabilità
accertando e conseguentemente dichiarare la responsabilità dell Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali di cui
[...]
in narrativa, con ogni consequenziale provvedimento. In ogni caso, con vittoria di spese e
compensi di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione alla intimazione di pagamento n.
2 La parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la tardività ed inammissibilità
dell'opposizione; l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
ha depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente non è fondata, atteso che
[...]
ha dato dimostrazione della notifica di diverse intimazioni di Controparte_2
pagamento contendenti anche il riferimento all'avviso di addebito oggetto di giudizio e validamente interruttive del termine prescrizionale.
In particolare, considerando la notifica dell'avviso di addebito in data 22.10.2012, vanno considerate l'intimazione di pagamento n. 03420179004315669000, notificata in data
23.5.2017; l'intimazione di pagamento n. 03420199002041276000, notificata in data
12.3.2019; l'intimazione di pagamento n. 03420209002338859000, notificata in data
7.2.2020; l'intimazione di pagamento n. 03420229005814500000, notificata in data
19.7.2022.
Le argomentazioni difensive di parte ricorrente svolte nelle note scritte depositate in data
7.5.2024, in merito all'indirizzo PEC del mittente, sono generiche ed infondate,
richiamandosi anche il principio per cui “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella
esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal
registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da
3 cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo
invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano
dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da
quello telematico presente in tale registro” (Cass. 18684/2023) ed evidenziandosi che la parte ricorrente non ha prospettato compiutamente alcuna incertezza in ordine alla riferibilità degli atti ad . Controparte_2
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (secondo la diversa attività processuale svolta dalle parti resistenti) come da dispositivo in favore di ognuna delle parti resistenti.
Le considerazioni svolte sulla infondatezza dell'eccezione di prescrizione a fronte di diversi atti interruttivi della prescrizione ricevuti dalla parte ricorrente valgono a configurare la responsabilità della stessa parte ex art. 96, comma 3, c.p.c., il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, configurandosi l'ipotesi in cui deve ritenersi dimostrato che la parte non ha adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso presentato (cfr.
principi affermati da Cass. 18057/2016).
Va rammentato, al riguardo, che la previsione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è relativa - in una evidente ottica deflattiva dei procedimenti in funzione di realizzazione del principio costituzionale del giusto processo (cfr. Corte Cost. 152/2016) - ad una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. 17902/2010, Cass.
3311/2017), rispondendo invece alla ratio dei “punitive damages”, quale sanzione economica privata legata unicamente al comportamento della parte.
In relazione al valore della causa ed al comportamento della parte, la somma viene
CP_ determinata in via equitativa in €. 285,00 in favore dell ed in €. 622,00 in favore di
. Controparte_2
La parte ricorrente è condannata al pagamento di €. 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese di lite, che si liquidano in €. 855,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.866,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , della somma di €. 285,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , Controparte_2
della somma di €. 622,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento della somma di €. 500,00 in favore della Cassa
delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c..
Si comunichi
Cosenza, 10.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
03420239008791485000 in relazione all'avviso di addebito n. 33420120002579487000,
CP_ afferente a credito .