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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/07/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott. Paolo Bonofiglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 15 aprile 2025, iscritta al n. 969 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il 3 Parte_1 agosto 1980, c.f. , elettivamente domiciliata in Viterbo alla C.F._1
Via Antonio Pacinotti n. 5 presso lo studio dell'avv. Guido Conticelli, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1
elettivamente domiciliato in Vetralla (Vt) alla Via Anita C.F._2
Garibaldi n. 18 presso lo studio dell'avv. Elisabetta Paradisi, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 8 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto: nulla si oppone” – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sigg.ri e hanno proposto, ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti del loro figlio nato fuori dal Persona_1
matrimonio il 13 febbraio 2017 a Viterbo.
Premesso che il sig. di origine Bielorussa, dal 1995 ha iniziato a venire in CP_1
Italia presso la famiglia – , dapprima tre mesi Persona_2 Parte_2
l'estate e tre mesi l'inverno, per poi trasferirsi stabilmente dal 2003 presso la famiglia “affidataria”, le parti – esaurita la loro relazione more uxorio – hanno concordato le seguenti condizioni:
“1) il minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2) il Sig. verserà alla Sig.ra quale CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento ordinario del minore la somma Persona_1
mensile di Euro 300,00, facendosi altresì carico di contribuire al 50% delle spese mediche e straordinarie dello stesso come da Protocollo del Tribunale di Viterbo, previa esibizione della relativa documentazione di spesa;
3) il padre ed i sigg.r potranno tenere con sé il Persona_2 Parte_2
minore ogni volta che lo vorranno, previa comunicazione alla Persona_1
madre; in caso di disaccordo il minor trascorrerà il lunedì ed il Persona_1
martedì con la madre ed il mercoledì ed il giovedì con il padre e/o i coniugi
. Trascorrerà, altresì, un fine settimana (dal venerdì) alternato Persona_3
con la madre e con il padre e/o i coniug , facendo coincidere Persona_3
la permanenza domenicale con il genitore con cui trascorrerà la giornata del sabato e che lo riaccompagnerà presso l'Istituto scolastico in cui lo stesso è iscritto il lunedì successivo. Nel periodo di chiusura scolastica il bambino verrà prelevato dal genitore collocatario e/o i coniugi la mattina del lunedì. Persona_3
Durante il periodo estivo, il figlio rimarrà continuativamente con un genitore e/o i coniug per un termine non superiore a gg. 20 da usufruirsi o Persona_3
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
continuativamente o in due periodi continuativi di 10 giorni, uno dei quali potrà essere fruito anche in inverno, comunque da concordare preventivamente tra i genitori entro la fine del mese di maggio, salvo diverso accordo. Durante le vacanze natalizie il bambino trascorrerà la giornata di Natale e S. Stefano con un genitore e/o i coniugi ed il giorno di Pasqua e Pasquetta con l'altro Persona_3
genitore e/o i coniugi;
trascorrerà altresì il giorno del Primo Persona_3
dell'anno e dell'Epifania con il genitore e/o i coniugi con cui Persona_3
non ha trascorso il Natale e S. Stefano precedenti, mentre le giornate del 24 e del
31 Dicembre le trascorrerà con il genitore e/o i coniug con cui Persona_3
non trascorrerà Natale e Capodanno e così via per ogni altra festività sia civile che religiosa, in cui la madre o il padre e/o i coniug si alterneranno Persona_3
nel tenere con sé il bambino. I genitori si alterneranno anche per il giorno del compleanno del figlio;
per il compleanno dei genitori, come pure per la festa della mamma e/o del papà, il figlio permarrà con il genitore festeggiato. I giorni e gli orari potranno essere modificati su accordo dei genitori compatibilmente con le esigenze del minore e dei genitori.
4) I genitori prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto del minore e ciascuno genitori ha la facoltà di portare il minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanze, purché, ogni singola situazione, venga sempre autorizzata espressamente dall'altro genitore;
5) qualora la convivenza tra i genitori del minore dovesse riprendere, gli accordi sull'esercizio del diritto di visita verranno sospesi e la madre si impegna ora per allora a consentire ai Sig.r di esercitare i diritti Persona_2 Parte_2
di visita nei confronti del minore come se fossero suoi ascendenti.”
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
2.- Il collegio rileva, in primo luogo, che alla presente controversia si applica la legge italiana secondo quanto dispone l'art. 36-bis della legge n. 218/1995.
Preso atto, quindi, delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott. Paolo Bonofiglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 15 aprile 2025, iscritta al n. 969 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il 3 Parte_1 agosto 1980, c.f. , elettivamente domiciliata in Viterbo alla C.F._1
Via Antonio Pacinotti n. 5 presso lo studio dell'avv. Guido Conticelli, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1
elettivamente domiciliato in Vetralla (Vt) alla Via Anita C.F._2
Garibaldi n. 18 presso lo studio dell'avv. Elisabetta Paradisi, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 8 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto: nulla si oppone” – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sigg.ri e hanno proposto, ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti del loro figlio nato fuori dal Persona_1
matrimonio il 13 febbraio 2017 a Viterbo.
Premesso che il sig. di origine Bielorussa, dal 1995 ha iniziato a venire in CP_1
Italia presso la famiglia – , dapprima tre mesi Persona_2 Parte_2
l'estate e tre mesi l'inverno, per poi trasferirsi stabilmente dal 2003 presso la famiglia “affidataria”, le parti – esaurita la loro relazione more uxorio – hanno concordato le seguenti condizioni:
“1) il minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2) il Sig. verserà alla Sig.ra quale CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento ordinario del minore la somma Persona_1
mensile di Euro 300,00, facendosi altresì carico di contribuire al 50% delle spese mediche e straordinarie dello stesso come da Protocollo del Tribunale di Viterbo, previa esibizione della relativa documentazione di spesa;
3) il padre ed i sigg.r potranno tenere con sé il Persona_2 Parte_2
minore ogni volta che lo vorranno, previa comunicazione alla Persona_1
madre; in caso di disaccordo il minor trascorrerà il lunedì ed il Persona_1
martedì con la madre ed il mercoledì ed il giovedì con il padre e/o i coniugi
. Trascorrerà, altresì, un fine settimana (dal venerdì) alternato Persona_3
con la madre e con il padre e/o i coniug , facendo coincidere Persona_3
la permanenza domenicale con il genitore con cui trascorrerà la giornata del sabato e che lo riaccompagnerà presso l'Istituto scolastico in cui lo stesso è iscritto il lunedì successivo. Nel periodo di chiusura scolastica il bambino verrà prelevato dal genitore collocatario e/o i coniugi la mattina del lunedì. Persona_3
Durante il periodo estivo, il figlio rimarrà continuativamente con un genitore e/o i coniug per un termine non superiore a gg. 20 da usufruirsi o Persona_3
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
continuativamente o in due periodi continuativi di 10 giorni, uno dei quali potrà essere fruito anche in inverno, comunque da concordare preventivamente tra i genitori entro la fine del mese di maggio, salvo diverso accordo. Durante le vacanze natalizie il bambino trascorrerà la giornata di Natale e S. Stefano con un genitore e/o i coniugi ed il giorno di Pasqua e Pasquetta con l'altro Persona_3
genitore e/o i coniugi;
trascorrerà altresì il giorno del Primo Persona_3
dell'anno e dell'Epifania con il genitore e/o i coniugi con cui Persona_3
non ha trascorso il Natale e S. Stefano precedenti, mentre le giornate del 24 e del
31 Dicembre le trascorrerà con il genitore e/o i coniug con cui Persona_3
non trascorrerà Natale e Capodanno e così via per ogni altra festività sia civile che religiosa, in cui la madre o il padre e/o i coniug si alterneranno Persona_3
nel tenere con sé il bambino. I genitori si alterneranno anche per il giorno del compleanno del figlio;
per il compleanno dei genitori, come pure per la festa della mamma e/o del papà, il figlio permarrà con il genitore festeggiato. I giorni e gli orari potranno essere modificati su accordo dei genitori compatibilmente con le esigenze del minore e dei genitori.
4) I genitori prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto del minore e ciascuno genitori ha la facoltà di portare il minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanze, purché, ogni singola situazione, venga sempre autorizzata espressamente dall'altro genitore;
5) qualora la convivenza tra i genitori del minore dovesse riprendere, gli accordi sull'esercizio del diritto di visita verranno sospesi e la madre si impegna ora per allora a consentire ai Sig.r di esercitare i diritti Persona_2 Parte_2
di visita nei confronti del minore come se fossero suoi ascendenti.”
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
2.- Il collegio rileva, in primo luogo, che alla presente controversia si applica la legge italiana secondo quanto dispone l'art. 36-bis della legge n. 218/1995.
Preso atto, quindi, delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi)
pag. 4 di 4